Fiscal News n. 03 del 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015

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Fiscal News n. 03 del 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015
Fiscal News
La circolare di aggiornamento professionale
N. 3
08.01.2015
Tariffe Aci per il 2015
Categoria: Auto
Sottocategoria: Imposte dirette
Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici
di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall’automobile club d’Italia (Aci). Con la Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 19 dicembre, supplemento ordinario n. 95, sono, infatti, ufficiali i nuovi costi
chilometrici per auto e moto da usare per il 2015 nella determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si tratta delle tabelle elaborate dall’Aci in base all’articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo 314/1997 che
indica le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in relazione all’uso dell’auto o
delle moto dell’impresa.
II prospetti permettono, in particolare, di determinare l’imponibile fiscale e previdenziale del Fringe
Benefit dei mezzi di trasporto aziendali, concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi
per l’utilizzo promiscuo, quello che consente di usufruire del veicolo sia per uso privato, sia per esigenze
di lavoro.
Premessa
L’uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina un
cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare
opportunamente
e
sottoporre
a
tassazione
in
capo
al
dipendente/amministratore che ne beneficia.
In base a quanto previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il valore
imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri,
calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto
di quanto eventualmente trattenuto al dipendente.
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FRINGE BENEFIT
30% dell'importo, che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente
trattenuti al dipendente.
Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze, con Circolare 23 dicembre
1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1, di una determinazione del tutto forfetaria
dell’importo da assoggettare a tassazione, che prescinde:
da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo;
dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente.
Risulta inoltre del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio
carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione
del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dato che ai fini della
determinazione dell’importo da assumere a tassazione, va comunque fatto
riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle.
In generale i compensi in natura (tra i quali, appunto, quello derivante dall’uso
promiscuo di un veicolo aziendale) non concorrono alla formazione del reddito
di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d’imposta
considerato, ad euro 258,23. In caso di superamento del predetto limite va
assoggettato a tassazione l’intero importo del fringe benefit.
Nella verifica del superamento del limite di euro 258,23 va tenuto conto del
valore di tutti i beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nel periodo di
imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro.
Tariffe Aci
Le tabelle cui fare riferimento sono quelle elaborate dall’Automobile Club
d’Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e da questo comunicate al
Ministero dell’Economia che provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo di imposta successivo.
In particolare sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 19
dicembre 2014 sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici
di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate ai sensi dell’art. 3 comma 1
del D.Lgs. n. 314/1997 da utilizzare per il periodo d’imposta 2015.
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La percorrenza convenzionale è stabilita dal legislatore su base annua;
l’importo da assoggettare a tassazione deve essere rapportato al periodo
dell’anno durante il quale il dipendente utilizza in modo promiscuo il
veicolo. A questo fine va considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo
è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.
Si consideri il caso di un lavoratore dipendente al quale viene concessa
un’auto sia per uso aziendale sia per uso personale. Il lavoratore utilizza
l’auto per tutto l’anno (1/1 - 31/12). Ai fini della determinazione del reddito
da assoggettare a tassazione come fringe benefit si deve procedere nel
seguente modo:
Periodo
Costo Km
Percentuale
utilizzo
Tabelle ACI
applicabile
1/131/12/20
13 (365
Calcolo fringe benefit
€ 0,5065 x 15.000 Km = €
€ 0,5065
30%
7.597,50 € 7.597,50 x 30% = €
2.279,25
gg)
Su tale maggiore importo l’azienda deve calcolare i contributi previdenziali
dovuti (sia da parte del lavoratore sia da parte dell’impresa) e le maggiori
imposte.
Deducibilità
per l’impresa
Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti:
→
sono deducibili in misura pari al 70% (90% fino al 2012) del loro
ammontare, secondo quanto previsto dall’art. 164, TUIR.
Al contrario di quanto previsto in via generale dall’art. 164 del Tuir, dove la
deducibilità del 20% (40% fino al 2012) del costo dell’autovettura è prevista
nel limite di 18.075,99. Per l’autovettura ad utilizzo promiscuo, la
deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.
Durata dell’uso promiscuo
La deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo
promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior
parte del periodo d’imposta.
Se il periodo coincide con l’anno solare, la concessione in uso dovrà risultare
per almeno 183 giorni.
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Al fine del conteggio della durata dell’utilizzo del veicolo da parte del
dipendente nel periodo d’imposta, non è necessario che tale utilizzo sia
avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da parte
dello stesso dipendente.
In caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d’anno, la concessione in
uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior
parte del periodo decorrente dal momento dell’acquisto fino al termine del
periodo d’imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente
dall’inizio dell’esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior
parte del periodo di possesso).
Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo
inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta, le spese e gli altri
componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deducibilità
delle autovetture (20%).
Sulla base di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47
del 18.06.2008, la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi
riferiti ai veicoli, al lordo del Fringe Benefit determinato in capo al dipendente.
La società Alfa Srl ha sostenuto costi relativi ai veicoli concessi in uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta pari a €
10.000; il Fringe Benefit in capo ai dipendenti è pari a € 1.500.
L’ammontare di costi deducibili è così determinato:
€ 10.000 x 70% = € 70.000
La modalità di acquisizione dell’autovettura non influisce nella possibilità di
dedurre il costo, pertanto, l’autovettura può essere acquisita mediante
compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o
noleggio.
I costi che possono essere dedotti corrispondono a:
ammortamento;
spese di manutenzione e riparazione;
carburanti e lubrificanti;
assicurazione;
bollo auto;
spese del garage;
spese di pedaggio autostradale.
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FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN
FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO
USO PROMISCUO
ESCLUSIVAMENTE PERSONALE
30% dell'importo che corrisponde
ad una percorrenza convenzionale
Valore normale (valore mercato
di 15.000 chilometri calcolato sulla
noleggio dell’auto)
base delle tariffe Aci.
CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT
30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di
15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci;
la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto
l'ammontare da assoggettare a tassazione, va rapportato al periodo
dell'anno di utilizzo;
se il valore del benefit auto, dedotto quanto pagato dal lavoratore
dipendente o assimilato, è inferiore a € 258,23 annui, il reddito in
natura non è tassato.
DEDUCIBILITÀ PER L’IMPRESA
le spese dell’autovettura sono deducibili in misura ridotta, pari al 70%;
la deducibilità del costo dell’autovettura non è soggetto ad alcun
limite massimo;
la deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l’utilizzo
promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente avvenga per la
maggior parte del periodo d’imposta;
la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai
veicoli, al lordo del Fringe Benefit determinato in capo al dipendente.
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