Nuova REDAZIONE FISCALE

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Nuova REDAZIONE FISCALE
Anno 2012
N.RF052
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GODIMENTO BENI AI SOCI - CASISTICA
RIFERIMENTI
ART. 2 C. DA 36- TERDECIES A 36SEPTTIESDECIES DL. 138/2011
CIRCOLARE DEL
12/03/2012
Sintesi: in occasione dell'approssimarsi della apposita comunicazione da effettuare entro il prossimo 2
aprile 2012 in relazione ai beni concessi in godimento ai soci, si propongono una serie di esempi pratici
relativi all'ambito di applicazione ed ai i riflessi reddituali in capo ad entrambi i soggetti, in attesa dei
necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.
La cd. "Manova di Ferragosto" ha introdotto l'obbligo di comunicare l'utilizzo in godimento dei beni
aziendali concesso ai soci (o loro familiari) o ai familiari dell'imprenditore individuale.
Considerato il rilevante impatto che la disposizione potrà avere in ambito reddituale, si propone
una casistica orientativa sugli adempimenti da tenere, alla luce dei (pochi) chiarimenti forniti in via
ufficiosa dai funzionari dell'Agenzia ed in attesa della (sospirata) circolare esplicativa ministeriale.
IL PUNTO DELLA SITUAZIONE
E' disposto che in presenza di beni di proprietà dell'impresa ma utilizzati a titolo personale dai
soci o loro familiari, o dai familiari dell’imprenditore individuale, scatti:
 per l'utilizzatore: una tassazione pari al valore normale del godimento (al netto di
quanto corrisposto)
 per l'impresa: la totale indeducibilità dei costi afferenti
con l'introduzione di un obbligo specifico di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei
beni interessati dalla disposizione (v. Info Fisco 174/2011 e 203/2011).
DECORRENZE
La norma:
 esplicherà i suoi effetti reddituali (su beneficiario e impresa) a partire dal periodo 2012
 tuttavia l'obbligo della comunicazione si applica già ai beni concessi in godimento nel
periodo d'imposta 2011; esso scade (salvo probabili proroghe) al 2 aprile 2012 (termine così
prorogato dal 31 marzo, data che cade di sabato). In caso di violazioni sono peraltro previste
delle sanzioni particolarmente elevate.
BENI IN GODIMENTO AD AMMINISTRATORI O A SOCI-DIPENDENTI
In una risposta dei funzionari dell'Agenzia a Telefisco 2012 è stato chiarito che esula dalla
nuova disciplina (e non è dunque dovuta la comunicazione) il caso di godimento di un bene:
 a favore di amministratore
 o di un socio inquadrato come lavoratore subordinato
considerato che il Tuir già disciplina:
 sia la tassazione in capo al beneficiario (art. 51 Tuir - tassazione del “fringe benefit”)
 che la deducibilità dei costi in capo al concedente.
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La Nuova Redazione Fiscale
ODCEC VASTO
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BENI INTERESSATI
Il caso considerato è quello di una autovettura (senza che peraltro fosse chiarito se la concessione
in godimento fosse per un utilizzo promiscuo o esclusivamente privato); tuttavia il concetto ha
validità generale e dunque la nuova disciplina:
a) non si applica certamente per qualsiasi tipologia di bene per il quale il Tuir disciplini le
regole sia in capo al beneficiario che al concedente
b) si applica certamente per quei beni per i quali il Tuir non disciplini alcuna regola specifica
c) dovrebbe potersi applicare per i beni per i quali il Tuir disciplini le regole esclusivamente
per uno dei due soggetti.
BENI PIÙ COMUNI:
Beni per i quali è previsto ai fini redditi un regime specifico per entrambi VEICOLI IMMOBILI autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori fabbricati abitativi Beni per i quali NON è previsto ai fini redditi un regime specifico per entrambi VEICOLI IMMOBILI autocarri (1) fabbricati strumentali terreni Benefit per l'utilizzatore art. 51 c. 4 lett. a) Tuir art. 164 Tuir art. 51 c. 4 lett. c) Tuir art. 90 Tuir Benefit per l'utilizzatore ‐ art. 51 c. 4 lett. c) Tuir imbarcazioni a motore "da diporto" (2) imbarcazioni a vela Deducibilità per l'impresa ‐ art. 164 Tuir IMBARCAZIONI imbarcazioni a motore non "da diporto" aeromobili a motore "da turismo" (2) Deducibilità per l'impresa ‐ ‐ art. 164 Tuir AEROMOBILI aeromobili a motore non "da turismo" alianti (non a motore) o elicotteri ALTRO ‐ altri beni mobili (computer, ecc.) (1) Il codice della strada vieta l'utilizzo a fini privati del bene, a pena di sequestro del mezzo (si potrebbe porre il problema per i cd. "finti autocarri" e cioè quelli con rapporto potenza/portata > 180) (2) L'art. 164 Tuir disciplina i soli mezzi a motore utilizzabili a fini di svago; in tal caso i costi rimangono deducibili esclusivamente se l'imbarcazione utilizzati esclusivamente come strumentale nell'attività propria e dunque solo per le imprese di leasing/noleggio (cd. "cartering") o per quelle che li utilizzano a fini didattici (navi‐scuola, ecc.). In caso contrario, non si pone una indeducibilità assoluta, ma occorre poter dimostrare l'inerenza al reddito di impresa. Ad esempio un elicottero di una società sarà deducibile se dimostra la necessità di spostamenti veloci (es: elisoccorso). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Beni strumentali "per natura": è peraltro evidente che i casi realizzabili in concreto dovrebbero essere
limitati ai beni che possono essere direttamente utilizzati nella sfera privata dei beneficiari (appartamenti,
autovetture, ecc.).
In caso contrario (fabbricati strumentali, camion, ecc.) si potrà solo configurare la fattispecie di assegnazione
finalizzata allo sfruttamento economico da parte del beneficiario, e non all'utilizzo privato: ciò configura fin
dall'origine la mancata "inerenza" del costo per l'impresa (costi totalmente deducibili).
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AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ AZIENDALE IN GODIMENTO
L'utilizzo dell'autovettura da parte dei soci e l'ipotesi più frequente nella prassi aziendale.
AUTOVETTURE - RIFLESSI PER L'IMPRESA
DEDUZIONE IIDD AUTOVETTURA ACQUISTATA CASO GENERALE Spese Gestione Max Ammort. 40% 18.075,99 USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE / PROFESSIONALE DETRAZ. IVA 100% USO NON ESCLUS. AZIENDALE / PROFESSIONALE 40% STRUMENTALE NELL'ATTIVITA' PROPRIA (noleggio, ecc.) AGENTI al dipendente senza riaddebito USO PROMISCUO " con riaddebito (aziendale e all'amministratore senza riaddebito privato) " con riaddebito 100% (nessun limite) 80% 25.822,84 90% (nessun limite) benefit + 40% sul residuo 18.075,99 (*) 100% 40% 100% 40% 100% (*) Posizione cautelativa
Tariffa ACI: negli esempi che seguono si suppone una tariffa ACI pari a 0,60 €./km., riferita ad una
berlina di medie dimensioni.
BENEFICIARIO: SOCIO AMMINISTRATORE
Aspetti civilistici: è opportuno fornire una prova documentale degli accordi tra l'amministratore della
società solo laddove vi sia una pluralità di amministratori i quali di fatto utilizzano una specifica
autovettura per le trasferte di lavoro. In tal caso gli amministratori (intesi come CdA nel caso di società
di capitale o come co-amministratori nel caso di società di persone) conferiranno l'incarico
all'amministratore di utilizzare detto autovettura, preferibilmente attribuendo la data certa.
Al contrario, nel caso in cui vi sia un amministratore unico, non vi sarà la possibilità stipulare un accordo.
USO ESCLUSIVO AZIENDALE
Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso esclusivamente aziendale al
proprio amministratore.
Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit.
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40%
N.B.: è incluso il caso delle concessionarie d'auto o di autonoleggi (infatti si tratta dell'autovettura
non destinata rispettivamente né alla vendita né al noleggio)
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ADIBITA AD USO PUBBLICO (taxi) CASI PARTICOLARI USO UFFICIO (attrezzatura permanentemente installata, ecc.) Redazione Fiscale
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 Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (di ordinaria si applica al 40%, salvo la possibilità di
dimostrare un utilizzo esclusivamente aziendale superiore).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
USO PROMISCUO
Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso promiscuo (aziendale il
privato) per la maggior parte del periodo d'imposta.
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: fringe benefit pari al 30% di 15.000 km a tariffa Aci
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite:
 del 100% del fringe benefit
 del 40% per l'eccedenza dei costi (dunque al netto del benefit dell'amministratore).
 Iva: come caso precedente (ordinariamente al 40%).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
Esempio1
Snc non attribuisce alcun compenso all'amministratore, al quale è stata assegnata una
autovettura in uso promiscuo del costo ammortizzabile di €. 40.000.
Alla fine dell'anno riporta i seguenti dati:
a) fringe benefit (per semplicità indicato su base annuale, ma da calcolare mensilmente): € 2.700
BUSTA PAGA Retribuzione figurativa Contrib. INPS c/co.co.co. Imponibile IRPEF IRPEF lorda Detrazioni lav. Dip. Irpef netta Totale Netto a pagare Importo Base 2.700,00
2.700,00
2.459,52
621,00
690,00
Tratten. Compet. 240,48
‐
240,48
‐
‐ 240.48
Il compenso in natura è considerato pagato al momento della fruizione del mezzo; pertanto l'amministratore deve rimborsare la società per l'Irpef e l'Inps per la quota a suo carico b) costi complessivi riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili):
 ammortamento: € 10.000
 manutenzioni: € 5.000
Totale:
€. 15.000
Di tali costi risulterà deducibile complessivamente:
 il 100% del fringe benefit quale compenso amministratore (Irap indeducibile)
 il 40% dell'eccedenza rispetto al benefit.
N.B.: nel caso di specie i calcoli sono piuttosto complessi in quanto l'eccedenza deve tener conto
dell'ammortamento "fiscale", determinato nel limite di €. 18.076.
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L'amministratore deve pertanto essere tassato in busta paga per ciascuna mensilità in cui si protrae
l'utilizzo promiscuo (indipendentemente dal fatto che già percepisca un compenso amministratore o
meno); il compenso in natura si ritiene "pagato" nel momento della fruizione del bene.
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AI FINI CONTABILI E DEGLI STUDI DI SETTORE
Si pone il problema di come considerare i costi ai fini del bilancio (nulla chiariscono a tal fine i Principi
Contabili) e dei fini degli studi di settore; a tal fine:
 fringe benefit: si ritiene vada in primo luogo contabilizzato il fringe benefit a conto economico quale
"compenso amministratore" (indeducibile Irap e da indicare a F19 degli Studi); ciò comporta
l'esigenza a fine anno di "girocontare" parzialmente i costi dell'autovettura, stornandoli a "compensi
amministratore" (si ritiene opportuno che lo storno sia effettuato in modo proporzionale su ciascuna
voce che compone i costi riferiti all'autovettura)
 costi autovettura: va determinata la quota di indeducibilità; ai fini del quadro contabile dello Studio di
settore, i costi rilevano per la misura fiscale.
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEDUCIBILI (Irap e Redditi)
Costo storico Ammortamento contabile
Ammortamento Fiscale Differenza indeducibile 40.000,00
25%
(su limite 17.076) 10.000,00
4.519,00
5.481,00
Determinazione dell'eccedenza Ammortamento Fiscale + Manutenzioni ‐ Fringe benefit (incl. INPS c/ditta) Eccedenza deducibile al 40% Quota di eccedenza deducibile 40%
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4.519,00 5.000,00 3.180,96 6.338,04 2.535,22 Costi complessivi deduc. ai fini redditi Fringe benefit (Irap indeducibile) Ammortamento Manutenzione Variazione in aumento un Unico Costi in contabilità Costi deducibili Variaz. in aumento ai fini redditi 66,7% 33,3% 3.180,96
1.690,14
845,07
5.716,18
15.000,00
5.716,18
9.283,82
ASPETTI CONTABILI: si determina la percentuale di incidenza di ciascun costo riferito all'autovettura:
Mastrino costi Auto "ante" Ammortamento auto Manutenzione auto Importo
10.000,00
5.000,00
15.000,00
%
67,7%
33,3%
a =
OPERAZIONI CONTABILI
Contabilizzata la busta paga = Compenso Ammin. Contr. INPS c/ditta 2.700,00
480,96
Erario c/Ritenute
Debiti vs. INPS
Debiti vs. Ammin.
‐ 721,44 2.459,52 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Stornato il costo amministratore dai costi dell'auto:
Debiti vs. Ammin. a Ammortamento auto
Manutenzione auto
Pagato l'F24 = a Banca
Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS Rimborso da parte dell'Amministratore: Banca a Debiti vs. Ammin.
1.800,00 900,00 240,48 10.000,00
8.200,00
Manutenzioni Dare 5.000,00
4.100,00
Costi amministratore Dare Compenso Amministr. Inps c/ditta 2.700,00
480,96
3.180,96
COSTI A CONTO ECON.: Mastrino Amministr. Dare Avere 1.800,00 (Deducibile: 3.810,78) Avere 900,00 (Deducibile: 1.905,39) Avere ‐ 16.380,96 Dare 240,48
Avere 240,48 UNICO DELL'AMMINISTRATORE: si troverà a dover dichiarare:
1) a quadro RC il fringe benefit certificato da un CUD della società
2) a quadro RH il reddito (che è al netto del fringe benefit dedotto in quanto considerato "pagato"
nell'anno e cioè al momento della fruizione) imputato da parte della Snc.
CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT:
Beneficiario: il fringe benefit viene annullato e pertanto nulla sarà più tassato a tale titolo in
busta paga.
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40% per l'eccedenza dei costi (art. 164 Tuir).
 Iva: può detrarre il 100% (CM 6/2008 DPF; la società opera infatti al pari di un autonoleggio per
la quota parte di utilizzo non direttamente aziendale).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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(67,7%)
(33,3%)
721,44 ‐
721,44
Ammortamento Stato Patrimoniale 2.700,00
MASTRINI CONTABILI: Conto economico Pag. 6 / 20
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AI FINI CONTABILI E DEGLI STUDI DI SETTORE
In questo caso non si pone il problema di girocontare un fringe benefit, in quanto pari a zero; pertanto i
conteggi relativi alla quota di deducibilità dei costi auto ai fini del quadro contabile dello Studio di settore
rimangono ordinari.
Esempio2
Nel caso precedente l'amministratore:
 corrisponda un corrispettivo annuo di €. 2.250 + 450 Iva = €. 2.700 (emessa fattura)
Il corrispettivo è esattamente pari al benefit e pertanto nulla va più tassato in busta paga.
DETERMINAZIONE DEI COSTI DEDUCIBILI (Irap e Redditi)
40.000,00
25%
(su limite 17.076)
Contabile
fiscale
deducibile (40%)
Contabile
deducibile (40%)
TOTALE DEDUCIBILE
Manutenzione 10.000,00 4.519,00 10.000,00 4.519,00 1.807,60 5.000,00 2.000,00 3.807,60 OPERAZIONI CONTABILI
Fatturato il benefit Crediti vs. Ammin. a Ricavi diversi
Iva a debito
2.700,00
2.250,00 450,00 Rimborso da parte dell'Amministratore: Banca a Crediti vs. Ammin.
2.700,00 Per semplicità, si trascura l'effetto dell'Iva detratta al 100% all'acquisto (ammortamento inferiore) e sulle manutenzioni (costo inferiore)
MASTRINI CONTABILI: Ammortamento 10.000,00
8.200,00
Manutenzioni Dare 5.000,00
4.100,00
COSTI A CONTO ECON.: Mastrino Amministr. Conto economico Stato Patrimoniale Dare Avere 1.800,00 (Deducibile: 3.810,78) Avere 900,00 (Deducibile: 1.905,39) 15.000,00 Dare Avere 2.700,00
2.700,00 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI
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Costo storico Ammortamento contabile Ammortamento Fiscale
Variazione in aum. a quadro RF un Unico
Ammortamento Redazione Fiscale
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CASO C) CON CORRISPETTIVO INFERIORE AL BENEFIT:
Beneficiario: ha un compenso in natura tassato in busta paga per la differenza.
Impresa: la società:
 redditi: deduce al 100% come compenso amministratore tale benefit; per l'eccedenza di costo
autovettura sono dedotto il 40%
 Iva: come Caso A) precedente (ordinariamente al 40%).
COMUNICAZIONE: non va effettuata.
Contabilmente: occorre procedere come nel Caso A), dove il fringe benefit è pari alla differenza tra il
30% di 15.000 km e quanto pagato dall'amministratore per l'utilizzo dell'auto.
NOTE
Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche tramite trattenuta dal netto in busta sull'eventuale
compenso amministratore previsto (in ogni caso la società dovrà emettere fattura con Iva ordinaria nei
confronti dell'amministratore).
Si noti che le tariffe Aci sono già comprensive dell'Iva e pertanto l'imposta va scorporata (CM
326/97); in sostanza il benefit sarà annullato se il totale fattura sarà uguale alla tariffa Aci.
SPESE DI GESTIONE
Il benefit va sempre determinato sulla base della percorrenza forfettaria, indipendentemente (CM
326/297):
 dall'effettivo chilometraggio
 dal fatto che l'amministratore (o il dipendente) non sostengano le spese di gestione riferite all'utilizzo
privato (ciò lo rende particolarmente conveniente per il beneficiario).
In relazione quest'ultima situazione, a titolo di esempio:
 ai fini del benefit: non rileva che l'amministratore utilizzi la carta di credito aziendale solo quando
viaggia per motivi di lavoro, ben potendo utilizzarla anche quando viaggia per esigenze private
 ai fini aziendali: si ritiene che in quest'ultimo caso vada compilata una scheda carburante a parte, per
giustificare uscita patrimoniale, senza che possa risultare deducibile il costo
Analogo discorso in relazione alle spese promiscue (manutenzioni, assicurazione, bollo, ecc.).
Viceversa, ulteriori utilità fornite gratuitamente (es: box auto) incrementano il fringe benefit.
COMPENSO AMMINISTRATORE
Laddove sia previsto un compenso all'amministratore e quest'ultimo non paghi un corrispettivo almeno
pari al fringe benefit, si determina l'esigenza di tassare due componenti distinti: uno figurativo (il benefit)
ed uno effettivo (il compenso).
Al fine di evitare complicazioni contabili, si consiglia di procedere ad elaborare due cedolini paga distinti;
in caso contrario risulterà più complesso determinare sia la quota parte dei costi figurativi da stornare
dai costi dell'autovettura, se l'importo che non va pagato all'amministratore (in quanto già "percepito"
con la fruizione del benefit).
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TRATTENUTA
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USO ESCLUSIVO
Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso esclusivamente privato
all'amministratore (caso raro). E' il caso in cui sia assegnata solo per recarsi al lavoro.
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: fringe benefit pari alle tariffe di autonoleggio
Il benefit in busta paga diventa estremamente elevato e per tale motivo la fattispecie non risulta di
fatto mai essere verificata nella prassi aziendale.
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite:
 del 100% del solo fringe benefit
 tutti i costi si ritengono indeducibili (costituiscono variazione in aumento in Unico).
 Iva: anche in questo caso la società dovrebbe poter detrarre il 100% come autonoleggio.
Contabilmente: occorre procedere come nel Caso A), dove il fringe benefit è pari alle tariffe di
autonoleggio.
CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Anche tali casi sono del tutto analoghi a quelli visti in precedenza; se il corrispettivo:
 Caso B) è almeno pari alle tariffe di autonoleggio: non si genera alcun benefit tassabile e si
ritiene che la società vada assimilata ad un autonoleggio (deduzione al 100% dei costi e Iva
detraibile)
 Caso C) è inferiore alle tariffe di autonoleggio: per l'amministratore si genera un fringe benefit
imponibile per la differenza di tali valori; la società si ritiene possa dedurre i costi riferiti
all'autovettura nel limite del 100% del benefit e del 40% dei costi eccedenti tale importo.
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
BENEFICIARIO: SOCIO DIPENDENTE
Aspetti civilistici: in relazione alla prova dell'assegnazione dell'autovettura valgono le stesse
considerazioni effettuate per l'amministratore, là dove, tuttavia, l'accordo con la società potrà risultare
dal contratto di lavoro.
SOCIO NON AMMINISTRATORE: si noti infine che la giurisprudenza prevalente ha considerato:
 in generale: incompatibile l'attività di dipendente con quella di amministratore
 in deroga: è ammesso nel caso in cui l'amministratore sia "delegato" (dunque non possieda
l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza vincoli) e la mansione quale lavoratore subordinato
sia del tutto diversa rispetto ai poteri della delega.
I concetti richiamati valgono sia per le società di capitale che per le società di persone (per quest'ultime,
peraltro, risulta ancora più difficile dimostrare la subordinazione gerarchica agli altri soci amministratori).
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COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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USO ESCLUSIVO AZIENDALE DEL DIPENDENTE
Non vi è alcuna differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente aziendale da parte
dell'amministratore:
Beneficiario: il dipendente non ritrae alcun fringe benefit
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40%
 Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (ordinariamente al 40%)
Comunicazione: il godimento non va comunicato.
USO PROMISCUO DA PARTE DEL DIPENDENTE
Nel caso di specie il trattamento differisce parzialmente rispetto al caso dell'utilizzo promiscuo
dell'autovettura da parte dell'amministratore; in particolare:
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite:
 del 90% di tutti i costi (al lordo del benefit)
N.B.: a differenza del caso dell'amministratore, il fringe benefit:
- non si deduce dai costi prima di determinare la quota di essi deducibile (il 90%)
- non risulta deducibile per la società (CM 47/2008).
 Iva: come nei casi precedenti (ordinariamente al 40%).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
Esempio3
Srl attribuisce ad un dipendente (socio di capitale) una autovettura in uso promiscuo, per il
quale uso non è previsto alcun corrispettivo specifico.
Alla fine dell'anno riporta i seguenti dati:
a) fringe benefit (per semplicità indicato su base annuale, ma da calcolare mensilmente): € 2.700
BUSTA PAGA Retribuzione figurativa Contrib. INPS c/co.co.co. Imponibile IRPEF IRPEF lorda Detrazioni lav. Dip. Irpef netta Totale Netto a pagare Contributo INPS c/ditta:
Importo Base 2.700,00
2.700,00
2.361,33
621,00
690,00
Tratten. Compet. 338,67
‐
338,67
‐
‐ 338,67
Il compenso in natura è considerato pagato al momento della fruizione del mezzo; pertanto l'amministratore deve rimborsare la società per l'Irpef e l'Inps per la quota a suo carico 677,34
Lo sviluppo del cedolino paga è del tutto analogo a quello dell'amministratore, differenziandosi solo in
relazione agli oneri contributivi.
Il fringe benefit non risulta deducibile per la società, e pertanto la relativa elaborazione in busta paga
va contabilizzata per il solo importo:
- dell'Inps c/ditta (deducibile ai fini dei redditi)
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Beneficiario: il dipendente tassa il benefit allo stesso modo dell'amministratore,
indipendentemente che sia previsto o meno un corrispettivo (si rimanda al Caso xx) precedente).
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Info Fisco 052/2012
- di Irpef e Inps c/dipendente: da recuperare in capo al dipendente
Per tale motivo si consiglia di procedere ad una elaborazione su un cedolino paga separato rispetto
alla retribuzione mensile.
b) costi complessivi riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili):
 ammortamento: € 6.000
 manutenzioni: € 2.000
Totale:
€. 8.000
Di tali costi risulterà deducibile complessivamente:
 il 90% di € 8.000
Ai fini contabili non sorgerà alcun esigenza di stornare alcun costo, a differenza del caso
dell'amministratore. Anche ai fini degli studi di settore i costi dell'autovettura parteciperanno per il
90% del costo sostenuto.
OPERAZIONI CONTABILI
a =
338,67
677,34
Erario c/Ritenute
Debiti vs. INPS
‐ 1.016,01 Pagato l'F24 = Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS Incassato rimborso dal Dipendente Banca MASTRINI CONTABILI: Conto economico
Stato Patrimoniale a Banca
1.016,01 ‐
1.016,01
Può essere trattenuto dalla paga mensile (sull'altro cedolino paga)
a Crediti vs. Dipendente
Ammortamento 338,67 Dare 10.000,00
10.000,00
Deducibile: 9.000,00 Manutenzioni
Dare
5.000,00
5.000,00
Deducibile: 4.500,00 Costi dipendente
Compenso Amministr.
Inps c/ditta
COSTI A CONTO ECON.:
Deb./Cred. Dipendente
Avere ‐
(90%) Avere ‐
(90%) Dare
‐
677,34
677,34
Avere ‐
15.677,34
Dare
338,67
Avere 338,67 Unico del dipendente (socio): si troverà a dover dichiarare:
1) a quadro RC il fringe benefit certificato da un CUD della società
2) a quadro RH il reddito imputato da parte della Snc.
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Contabilizzata la busta paga = Crediti vs. Dipendente (S.P.)
Contr. INPS c/ditta (C.E.) Redazione Fiscale
Esempio4
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Info Fisco 052/2012
Nel caso precedente il dipendente:
 corrisponda un corrispettivo annuo di €. 2.250 + 450 Iva = €. 2.700 (emessa fattura)
Il corrispettivo è esattamente pari al benefit e pertanto nulla va più tassato in busta paga.
OPERAZIONI CONTABILI
Fatturato il benefit Crediti vs. Ammin. a Ricavi diversi
Iva a debito
2.700,00
2.250,00 450,00 Rimborso da parte del dipendente: Banca a Crediti vs. Ammin.
2.700,00 Per semplicità, si trascura l'effetto dell'Iva detratta al 100% all'acquisto (ammortamento inferiore) e sulle manutenzioni (costo inferiore) Esempio5
Ammortamento Dare 10.000,00
10.000,00
Deducibile: 9.000,00 Manutenzioni
Dare
5.000,00
5.000,00
Deducibile: 4.500,00 COSTI A CONTO ECON.:
Deb./Cred. Dipendente
Avere ‐
(90%) Avere ‐
(90%) 15.000,00
Dare
2.700,00
Avere 2.700,00 Nel caso precedente il dipendente:
 corrisponda un corrispettivo annuo di €. 1.000 + 200 Iva = €. 1.200 (emessa fattura)
Il corrispettivo è inferiore alla tariffa Aci e pertanto si determina un benefit tassato in busta
paga per la differenza (2.700 - 1.200 = €. 1.500).
Lo sviluppo contabile e gli effetti fiscali per il dipendente e per l'impresa corrispondono a quelli
dell'Esempio3 precedente, dove si sostituisce l'importo del benefit (pari a € 1.500 in luogo di € 2.700).
USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL DIPENDENTE
La fattispecie non comporta alcuna differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente privato da
parte dell'amministratore, a cui si rimanda.
BENEFICIARIO: SOCIO (NON DIPENDENTE)
E' questa la fattispecie che ho inteso monitorare il legislatore: il socio utilizza l'autovettura senza essere
né amministratore della società nè dipendente della stessa.
A tal fine va indagato se l'utilizzo dell'autovettura possa considerarsi anche solo parzialmente
"aziendale"; infatti il socio potrà essere:
 un socio cd. "attivo" (iscritto all'IVS): partecipa all'attività aziendale in quanto vi si sia obbligato
(in generale da un patto parasociale o a seguito di previsione di "prestazioni accessorie" nello
statuto della società); le fattispecie potranno dunque essere quelle delle casistiche precedenti
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MASTRINI CONTABILI: Conto economico
Stato Patrimoniale Redazione Fiscale
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 un socio cd. "di capitale": in tale situazione il socio non partecipa all'attività aziendale e dunque
non potrà esservi un utilizzo aziendale dell'auto (se non in modo puramente occasionale,
irrilevante ai fini fiscali).
Il trattamento che segue va esteso all'uso eventualmente fatto dal familiare del socio.
USO ESCLUSIVO AZIENDALE DEL "SOCIO ATTIVO"
Si ritiene non possa esservi differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente aziendale da parte
dell'amministratore o del socio dipendente:
Beneficiario: il dipendente non ritrae alcun fringe benefit
Impresa: la società:
 redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40%
 Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (ordinariamente al 40%)
USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL SOCIO "ATTIVO" O "DI CAPITALE"
In tale situazione occorre comportarsi come segue:
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alle tariffe di
autonoleggio.
Impresa: la società:
 redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico)
N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare.
 Iva: si ritiene risulti totalmente indetraibile (per mancanza di inerenza del costo).
COMUNICAZIONE: il godimento:
 va comunicato da uno qualsiasi delle controparti
 sanzione: pari al 30% delle tariffe dell'autonoleggio (con solidarietà tra le parti).
Contabilmente: vanno effettuate le sole scritture ordinarie riferite all'autovettura. N
CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT
Il socio paga un corrispettivo pari alle tariffe di autonoleggio; in tal caso:
Beneficiario: non si genera alcun benefit tassabile.
Impresa: la società si ritiene debba essere assimilata ad un autonoleggio e dunque:
 redditi: deduce tutti i costi relativi all'autovettura
N.B.: andrà chiarito se detti costi siano deducibili nel limite del corrispettivo pagato dal socio.
 Iva: totalmente detraibile.
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COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
Contabilmente: vanno effettuate le scritture ordinarie riferite all'autovettura ed al corrispettivo
incassato dal socio.
CASO C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO INFERIORE AL BENEFIT
Il socio paga un corrispettivo inferiore alle tariffe di autonoleggio; in tal caso:
Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alla differenza tra le tariffe
di autonoleggio ed il corrispettivo pagato dal socio.
Impresa: la società:
 redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico)
N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare.
N.B.: andrà chiarito se risulterà detraibile in quota parte (es.: il 40% ulteriormente rapportato alla
percentuale tra il corrispettivo pagato e le tariffe di autonoleggio).
COMUNICAZIONE: il godimento va comunicato da uno qualsiasi delle controparti.
Sanzione: pari al 30% della differenza tra il corrispettivo pagato e le tariffe dell'autonoleggio
(con solidarietà tra le parti); se tuttavia il socio ha correttamente tassato il reddito in natura e la
società non ha dedotto alcun costo auto, si applica la sanzione di € 258.
Contabilmente: vanno effettuate le scritture ordinarie riferite all'autovettura ed al corrispettivo
incassato dal socio.
USO PROMISCUO DA PARTE DEL DEL "SOCIO ATTIVO"
E' questo uno caso particolarmente dubbio. Infatti nel caso di specie per determinare il reddito
in natura:
 non è certamente possibile fare riferimento alle tariffe Aci
 con riferimento le tariffe "piene" di autonoleggio, tuttavia, pare troppo penalizzante
Ipotesi: è probabile che l'Agenzia interpreti la situazione:
 facendo comunque riferimento alle tariffe di autonoleggio (come obbligatorio per legge)
 ma disponga una congrua riduzione in funzione dell'effettivo utilizzo da parte del socio,
naturalmente previa dimostrazione di tale utilizzo.
In tal caso risulterebbe fondamentale:
 non solo sancire con accordo scritto la possibilità di utilizzo da parte del socio limitata a
determinati periodi (es: settimana; ore serali, ecc.)
 ma occorrerà poterne fornire (almeno presuntivamente) una prova effettiva.
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 Iva: si ritiene risulti totalmente indetraibile (per mancanza di inerenza del costo).
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Esempio6
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Nel 2011 un accomandante di una Sas ha operato sotto la direzione dell'accomandatario
all'interno dell'attività aziendale nelle mattine dei giorni feriali.
Durante l'orario di lavoro l'accomandante si è recato ad effettuare delle consegne ai clienti
utilizzando una citycar aziendale; ha poi utilizzato l'autovettura fini privati nel fine
settimana e nelle ore pomeridiane e serali, senza riconoscere alcun corrispettivo per
tale utilizzo.
A tal fine l'accomandante ha verificato che le tariffe annue di un noleggio "full" (incluse
spese di assicurazione, bollo, manutenzioni, ecc.) del mezzo sono pari a € 6.000.
Occorrerà procedere ai seguenti calcoli.
Determinazione della percentuale di utilizzo: si stima un utilizzo percentuale pari al 75%, determinato
come segue:
- utilizzo privato: 30 hh/sett.
- utilizzo "pieno": 40 hh/sett.
b) Costi complessivi:
 periodo d'imposta 2011: ordinariamente deducibili nel limite del 40%
 periodo d'imposta 2012:
- riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili): indeducibili (variazione in aumento in Unico)
- reddito in natura: deducibile?
Comunicazione: la società (o l'accomandante) deve procedere all'apposita trasmissione telematica
entro ciascun 31 marzo del 2012 e di tutti gli anni successivi in riferimento all'anno successivo a quello
del godimento.
Sanzione per omessa comunicazione: è prevista una sanzione (in via solidale tra società ed
accomandante) pari:
 periodo d'imposta 2011: sanzione fissa di €. 258 (infatti le disposizioni della manovra di
Ferragosto sono sempre soddisfatte, considerato che non si genera ancora un benefit per
l'utilizzatore né sorge indeducibilità per la società)
 periodo d'imposta 2012: 30% di €. 4.000 (se tuttavia sul periodo 2012 l'accomandante ha tassato
il reddito di € 4000 e la società non ha dedotto i costi di ammortamento, manutenzione e
quant'altro relativi all'autovettura la sanzione torna ad essere pari a € 258).
Esempio7
Nell'esempio6 precedente l'accomandante riconosca un corrispettivo pari a € 4000 annue.
In tal caso:
a) Reddito in natura: zero (è annullato dal corrispettivo)
b) Società:
 costi autovettura (come da mastrini contabili): deducibili (da confermare), senza limite fiscale
per l'ammortamento di €. 18.076
 Iva: detraibile al 100%
Comunicazione: non va effettuata.
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a) Reddito in natura:
 periodo d'imposta 2011: zero
 periodo d'imposta 2012: 75% x € 6.000 = €. 4.000 (da indicare a RL in Unico)
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IMMOBILI ABITATIVI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA IN GODIMENTO
Piuttosto frequente nella prassi aziendale anche l'utilizzo di unità abitative assegnate in
godimento ai soci.
Differenze rispetto alle autovetture: si noti che, con riferimento ai concetti già esposti in
relazione al godimento delle autovetture, il meccanismo applicativo è di fatto coincidente,
salvo tenere presente quanto segue:
 uso promiscuo del bene: non si può verificare
 aspetti reddituali:
 fringe benefit: è determinato in modo diverso
 costi: si applica l'indeducibilità assoluta ai costi riferiti ai fabbricati abitativi (art. 90 Tuir).
Aspetti civilistici: valgono gli stessi concetti previsti per le autovetture.
USO ESCLUSIVO AZIENDALE
L'unica situazione in cui si può configurare tale utilizzo dell'appartamento è:
a) per le trasferte aziendali (cd. "uso foresteria"); in tal caso, tuttavia, se utilizzo è a favore:
 dai dipendenti in trasferta: i costi risultano deducibili (v. Cass., sent. n. 13408/2000)
 dagli amministratori in trasferta: costi non si ritengono deducibili (la questione è tuttavia
ancora in dubbio) se non nei limiti dell'art. 90 Tuir.
b) quale custode: i costi risultano deducibili (RM n. 9/883 del 4/02/1982)
Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit.
Impresa:
 redditi: v. sopra
 Iva: è indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
USO ESCLUSIVO
Società (di persone o di capitali) assegna un appartamento in uso esclusivo all'amministratore.
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: fringe benefit pari a rendita catastale + utenze sostenute dall'impresa
Impresa:
 redditi: anche in questo caso vi è il dubbio se possa ritenersi deducibile il fringe benefit;
 dal punto di vista normativo non si può applicare la deducibilità del benefit (concetto
limitato ai soli lavoratori dipendenti)
 pertanto si ritiene applicabile la deduzione nei limiti dell'art. 90 Tuir (v. Fondaz. Cons. del
Lavoro - parere 1/2011).
 Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72)
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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BENEFICIARIO: SOCIO AMMINISTRATORE
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CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO:
Caso B) almeno pari alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa:
Beneficiario: non si configura alcun fringe benefit
Impresa: si ritiene che nulla cambia rispetto al Caso A) precedente.
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
Caso C) inferiore alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa:
Beneficiario: si configura un fringe benefit per la differenza
Impresa: si ritiene che nulla cambia rispetto al Caso A) precedente.
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
USO ESCLUSIVO AZIENDALE
Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit.
Impresa:
 redditi: deducibili senza limite (v. sopra)
 Iva: è indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72).
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
USO ESCLUSIVO
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: fringe benefit pari a rendita catastale + utenze sostenute dall'impresa
Impresa:
 redditi: deducibili nel limite del benefit
 Iva: indetraibile
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO:
Caso B) almeno pari alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa:
Beneficiario: non si configura alcun fringe benefit
Impresa:
 redditi: ritiene che nulla sia deducibile (si applica l'art. 90 Tuir)
 Iva: indetraibile
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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BENEFICIARIO: SOCIO DIPENDENTE
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Caso C) inferiore alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa:
Beneficiario: si configura un fringe benefit per la differenza
Impresa:
 redditi: deducibile solo fringe benefit
 Iva: indetraibile
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
BENEFICIARIO: SOCIO (NON DIPENDENTE)
USO ESCLUSIVO AZIENDALE
Si ritiene non possa configurarsi.
CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO
Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari ai canoni di locazione
ordinariamente richiesti per immobili della stessa superficie e dello stesso pregio (sarà
opportuno verificare le offerte delle agenzie immobiliari specializzate).
Impresa: la società:
 redditi: non deduce alcun costo (variazione in aumento in Unico)
N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare.
 Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2)
COMUNICAZIONE: il godimento:
 va comunicato da uno qualsiasi delle controparti
 sanzione: pari al 30% del canone di locazione come sopra individuato (con
solidarietà tra le parti).
CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT
Il socio paga un corrispettivo pari a ai canoni di locazione mediamente offerti sul mercato:
Beneficiario: non si genera alcun benefit tassabile
Impresa:
 redditi: deduce i costi nel limite dell'art. 90 (canone di locazione richiesto al netto delle
spese di manutenzione ordinaria sostenute purché nel limite del 15% del canone)
 Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2)
COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato.
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USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL SOCIO "ATTIVO" O "DI CAPITALE"
In tale situazione occorre comportarsi come segue:
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CASO C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO INFERIORE AL BENEFIT
Il socio paga un corrispettivo inferiore alle tariffe di autonoleggio; in tal caso:
Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alla differenza tra i canoni
di locazione mediamente richieste sul mercato per immobili analoghi ed il corrispettivo
pagato dal socio.
Impresa: la società:
 redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico)
N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare.
 Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2)
COMUNICAZIONE: il godimento va comunicato da uno qualsiasi delle controparti.
FINANZIAMENTI DA O NEI CONFRONTI DEI SOCI
E' disposto che vadano comunicati:
 eventuali "finanziamenti" (fruttiferi o meno) e "capitalizzazioni" (si devono pertanto ritenere
inclusi i versamenti in conto capitale e a copertura perdite)
 da questi effettuati o da questi ricevuti (es: finanziamento della società al socio oppure
restituzione di un finanziamento/versamento c/capitale).
Operazioni della ditta individuale - esclusi: come risulta chiaro dal tenore letterale della
disposizione di legge e del provvedimento di attuazione. la disposizione non si applica per i
finanziamenti/capitalizzazioni dell'imprenditore individuale.
Irrilevanza della finalità: i funzionari dell'Agenzia a Telefisco 2012 hanno chiarito che:
 finanziamenti e/o versamenti effettuati e/o ricevuti dai soci vanno comunicati
 indipendentemente che siano stati utilizzati per l'acquisizione dei
successivamente concessi in godimento ai soci
beni
Nota: rimane tuttavia da chiarire se la comunicazione vada effettuata:
- solo in presenza di beni concessi in godimento ai soci (anche se non acquistati con i
finanziamenti effettuati dei soci)
- oppure si prescinda dalla concessione di beni in godimento
MODALITA' DI ESPOSIZIONE
A Telefisco 2012 è stato chiarito che in relazione alla comunicazione:
 per il periodo 2011: andrà comunicata la consistenza a fine periodo (valore "a stock")
 per i periodi successivi: andrà comunicata la variazione (valore "di flusso")
COMUNICAZ‐
IONE
RIFERITA AL PERIODO 2011
VALORE A FINE ANNO ("STOCK")
RIFERITA AL 2012 E SEGUENTI
IMPORTO DELLE VARIAZIONI ("FLUSSI")
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Sanzione: pari al 30% della differenza tra il corrispettivo pagato ed il canone di locazione medi
di cui sopra (con solidarietà tra le parti); se tuttavia il socio ha correttamente tassato il reddito in
natura e la società non ha dedotto alcun costo auto, si applica la sanzione di € 258.
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Società di persone in contabilità semplificata: dovranno ricostruire il dato patrimoniale in modo
extracontabile, peraltro distinguendo tra:
 finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) costituenti un debito della società (o un credito qualora
effettuati nei confronti dei soci)
 versamenti definitivi (c/capitale o a copertura perdite), costituenti una riserva di patrimonio netto.
Società in contabilità ordinaria: vi sono difficoltà a reperire il dato dei versamenti a copertura
perdite, considerato che la posta è stata compensata con le perdite e non figura più in contabilità.
SOCIO/FAMIL. UTILIZZATORE BENE ASSEGNATO IN GODIMENTO "PRIVATO" autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori SOCIO AMMINISTR. fabbricati abitativi TAX UTILIZZATORE (1) DEDUZIONE IMPRESA COMUNICAZ. 4500 Km a Tar. ACI 100% Benefit (comp. amm.) + 40% costi eccedenti NO rendita catastale (2) indeducibile val. normale 100% benfit (come comp. Amm.) 4500 Km a Tar. ACI 100% Benefit (retrib.) + 90% costi eccedenti rendita catastale (2) indeducibile val. normale 100% benfit (come retribuzione) SI val. normale indeducibile SI autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni o aeromobili di qualsiasi tipo autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori fabbricati abitativi SOCIO LAV. SUBORDINATO autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni o aeromobili di qualsiasi tipo SI NO autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori NON AMMIN. fabbricati abitativi NE' DIPEND. autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni (1) Sempre al netto di quanto corrisposto per l'utilizzo (2) Ridotta a 1/3 se l'utilizzatore è "custode" del fabbricato (3) Previsto il sequestro del mezzo Giornata di studio
“CHIUSURA DEI CONTI ALLA LUCE DELLE NOVITA' FISCALI"
TREVISO ‐ PARK HOTEL VILLA FIORITA ‐ Monastier (TV) ‐ Giovedì 15 marzo 2012 VICENZA ‐ ALFA FIERA HOTEL ‐ Uscita Autostrada Vicenza Ovest ‐ Venerdì 16 marzo 2012.
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