Nuova REDAZIONE FISCALE
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Anno 2012 N.RF052 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 20 GODIMENTO BENI AI SOCI - CASISTICA RIFERIMENTI ART. 2 C. DA 36- TERDECIES A 36SEPTTIESDECIES DL. 138/2011 CIRCOLARE DEL 12/03/2012 Sintesi: in occasione dell'approssimarsi della apposita comunicazione da effettuare entro il prossimo 2 aprile 2012 in relazione ai beni concessi in godimento ai soci, si propongono una serie di esempi pratici relativi all'ambito di applicazione ed ai i riflessi reddituali in capo ad entrambi i soggetti, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate. La cd. "Manova di Ferragosto" ha introdotto l'obbligo di comunicare l'utilizzo in godimento dei beni aziendali concesso ai soci (o loro familiari) o ai familiari dell'imprenditore individuale. Considerato il rilevante impatto che la disposizione potrà avere in ambito reddituale, si propone una casistica orientativa sugli adempimenti da tenere, alla luce dei (pochi) chiarimenti forniti in via ufficiosa dai funzionari dell'Agenzia ed in attesa della (sospirata) circolare esplicativa ministeriale. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE E' disposto che in presenza di beni di proprietà dell'impresa ma utilizzati a titolo personale dai soci o loro familiari, o dai familiari dell’imprenditore individuale, scatti: per l'utilizzatore: una tassazione pari al valore normale del godimento (al netto di quanto corrisposto) per l'impresa: la totale indeducibilità dei costi afferenti con l'introduzione di un obbligo specifico di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei beni interessati dalla disposizione (v. Info Fisco 174/2011 e 203/2011). DECORRENZE La norma: esplicherà i suoi effetti reddituali (su beneficiario e impresa) a partire dal periodo 2012 tuttavia l'obbligo della comunicazione si applica già ai beni concessi in godimento nel periodo d'imposta 2011; esso scade (salvo probabili proroghe) al 2 aprile 2012 (termine così prorogato dal 31 marzo, data che cade di sabato). In caso di violazioni sono peraltro previste delle sanzioni particolarmente elevate. BENI IN GODIMENTO AD AMMINISTRATORI O A SOCI-DIPENDENTI In una risposta dei funzionari dell'Agenzia a Telefisco 2012 è stato chiarito che esula dalla nuova disciplina (e non è dunque dovuta la comunicazione) il caso di godimento di un bene: a favore di amministratore o di un socio inquadrato come lavoratore subordinato considerato che il Tuir già disciplina: sia la tassazione in capo al beneficiario (art. 51 Tuir - tassazione del “fringe benefit”) che la deducibilità dei costi in capo al concedente. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it OGGETTO Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 2 / 20 BENI INTERESSATI Il caso considerato è quello di una autovettura (senza che peraltro fosse chiarito se la concessione in godimento fosse per un utilizzo promiscuo o esclusivamente privato); tuttavia il concetto ha validità generale e dunque la nuova disciplina: a) non si applica certamente per qualsiasi tipologia di bene per il quale il Tuir disciplini le regole sia in capo al beneficiario che al concedente b) si applica certamente per quei beni per i quali il Tuir non disciplini alcuna regola specifica c) dovrebbe potersi applicare per i beni per i quali il Tuir disciplini le regole esclusivamente per uno dei due soggetti. BENI PIÙ COMUNI: Beni per i quali è previsto ai fini redditi un regime specifico per entrambi VEICOLI IMMOBILI autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori fabbricati abitativi Beni per i quali NON è previsto ai fini redditi un regime specifico per entrambi VEICOLI IMMOBILI autocarri (1) fabbricati strumentali terreni Benefit per l'utilizzatore art. 51 c. 4 lett. a) Tuir art. 164 Tuir art. 51 c. 4 lett. c) Tuir art. 90 Tuir Benefit per l'utilizzatore ‐ art. 51 c. 4 lett. c) Tuir imbarcazioni a motore "da diporto" (2) imbarcazioni a vela Deducibilità per l'impresa ‐ art. 164 Tuir IMBARCAZIONI imbarcazioni a motore non "da diporto" aeromobili a motore "da turismo" (2) Deducibilità per l'impresa ‐ ‐ art. 164 Tuir AEROMOBILI aeromobili a motore non "da turismo" alianti (non a motore) o elicotteri ALTRO ‐ altri beni mobili (computer, ecc.) (1) Il codice della strada vieta l'utilizzo a fini privati del bene, a pena di sequestro del mezzo (si potrebbe porre il problema per i cd. "finti autocarri" e cioè quelli con rapporto potenza/portata > 180) (2) L'art. 164 Tuir disciplina i soli mezzi a motore utilizzabili a fini di svago; in tal caso i costi rimangono deducibili esclusivamente se l'imbarcazione utilizzati esclusivamente come strumentale nell'attività propria e dunque solo per le imprese di leasing/noleggio (cd. "cartering") o per quelle che li utilizzano a fini didattici (navi‐scuola, ecc.). In caso contrario, non si pone una indeducibilità assoluta, ma occorre poter dimostrare l'inerenza al reddito di impresa. Ad esempio un elicottero di una società sarà deducibile se dimostra la necessità di spostamenti veloci (es: elisoccorso). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Beni strumentali "per natura": è peraltro evidente che i casi realizzabili in concreto dovrebbero essere limitati ai beni che possono essere direttamente utilizzati nella sfera privata dei beneficiari (appartamenti, autovetture, ecc.). In caso contrario (fabbricati strumentali, camion, ecc.) si potrà solo configurare la fattispecie di assegnazione finalizzata allo sfruttamento economico da parte del beneficiario, e non all'utilizzo privato: ciò configura fin dall'origine la mancata "inerenza" del costo per l'impresa (costi totalmente deducibili). Redazione Fiscale Pag. 3 / 20 Info Fisco 052/2012 AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ AZIENDALE IN GODIMENTO L'utilizzo dell'autovettura da parte dei soci e l'ipotesi più frequente nella prassi aziendale. AUTOVETTURE - RIFLESSI PER L'IMPRESA DEDUZIONE IIDD AUTOVETTURA ACQUISTATA CASO GENERALE Spese Gestione Max Ammort. 40% 18.075,99 USO ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE / PROFESSIONALE DETRAZ. IVA 100% USO NON ESCLUS. AZIENDALE / PROFESSIONALE 40% STRUMENTALE NELL'ATTIVITA' PROPRIA (noleggio, ecc.) AGENTI al dipendente senza riaddebito USO PROMISCUO " con riaddebito (aziendale e all'amministratore senza riaddebito privato) " con riaddebito 100% (nessun limite) 80% 25.822,84 90% (nessun limite) benefit + 40% sul residuo 18.075,99 (*) 100% 40% 100% 40% 100% (*) Posizione cautelativa Tariffa ACI: negli esempi che seguono si suppone una tariffa ACI pari a 0,60 €./km., riferita ad una berlina di medie dimensioni. BENEFICIARIO: SOCIO AMMINISTRATORE Aspetti civilistici: è opportuno fornire una prova documentale degli accordi tra l'amministratore della società solo laddove vi sia una pluralità di amministratori i quali di fatto utilizzano una specifica autovettura per le trasferte di lavoro. In tal caso gli amministratori (intesi come CdA nel caso di società di capitale o come co-amministratori nel caso di società di persone) conferiranno l'incarico all'amministratore di utilizzare detto autovettura, preferibilmente attribuendo la data certa. Al contrario, nel caso in cui vi sia un amministratore unico, non vi sarà la possibilità stipulare un accordo. USO ESCLUSIVO AZIENDALE Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso esclusivamente aziendale al proprio amministratore. Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit. Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40% N.B.: è incluso il caso delle concessionarie d'auto o di autonoleggi (infatti si tratta dell'autovettura non destinata rispettivamente né alla vendita né al noleggio) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it ADIBITA AD USO PUBBLICO (taxi) CASI PARTICOLARI USO UFFICIO (attrezzatura permanentemente installata, ecc.) Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 4 / 20 Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (di ordinaria si applica al 40%, salvo la possibilità di dimostrare un utilizzo esclusivamente aziendale superiore). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. USO PROMISCUO Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso promiscuo (aziendale il privato) per la maggior parte del periodo d'imposta. CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: fringe benefit pari al 30% di 15.000 km a tariffa Aci Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite: del 100% del fringe benefit del 40% per l'eccedenza dei costi (dunque al netto del benefit dell'amministratore). Iva: come caso precedente (ordinariamente al 40%). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Esempio1 Snc non attribuisce alcun compenso all'amministratore, al quale è stata assegnata una autovettura in uso promiscuo del costo ammortizzabile di €. 40.000. Alla fine dell'anno riporta i seguenti dati: a) fringe benefit (per semplicità indicato su base annuale, ma da calcolare mensilmente): € 2.700 BUSTA PAGA Retribuzione figurativa Contrib. INPS c/co.co.co. Imponibile IRPEF IRPEF lorda Detrazioni lav. Dip. Irpef netta Totale Netto a pagare Importo Base 2.700,00 2.700,00 2.459,52 621,00 690,00 Tratten. Compet. 240,48 ‐ 240,48 ‐ ‐ 240.48 Il compenso in natura è considerato pagato al momento della fruizione del mezzo; pertanto l'amministratore deve rimborsare la società per l'Irpef e l'Inps per la quota a suo carico b) costi complessivi riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili): ammortamento: € 10.000 manutenzioni: € 5.000 Totale: €. 15.000 Di tali costi risulterà deducibile complessivamente: il 100% del fringe benefit quale compenso amministratore (Irap indeducibile) il 40% dell'eccedenza rispetto al benefit. N.B.: nel caso di specie i calcoli sono piuttosto complessi in quanto l'eccedenza deve tener conto dell'ammortamento "fiscale", determinato nel limite di €. 18.076. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it L'amministratore deve pertanto essere tassato in busta paga per ciascuna mensilità in cui si protrae l'utilizzo promiscuo (indipendentemente dal fatto che già percepisca un compenso amministratore o meno); il compenso in natura si ritiene "pagato" nel momento della fruizione del bene. Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 5 / 20 AI FINI CONTABILI E DEGLI STUDI DI SETTORE Si pone il problema di come considerare i costi ai fini del bilancio (nulla chiariscono a tal fine i Principi Contabili) e dei fini degli studi di settore; a tal fine: fringe benefit: si ritiene vada in primo luogo contabilizzato il fringe benefit a conto economico quale "compenso amministratore" (indeducibile Irap e da indicare a F19 degli Studi); ciò comporta l'esigenza a fine anno di "girocontare" parzialmente i costi dell'autovettura, stornandoli a "compensi amministratore" (si ritiene opportuno che lo storno sia effettuato in modo proporzionale su ciascuna voce che compone i costi riferiti all'autovettura) costi autovettura: va determinata la quota di indeducibilità; ai fini del quadro contabile dello Studio di settore, i costi rilevano per la misura fiscale. DETERMINAZIONE DEI COSTI DEDUCIBILI (Irap e Redditi) Costo storico Ammortamento contabile Ammortamento Fiscale Differenza indeducibile 40.000,00 25% (su limite 17.076) 10.000,00 4.519,00 5.481,00 Determinazione dell'eccedenza Ammortamento Fiscale + Manutenzioni ‐ Fringe benefit (incl. INPS c/ditta) Eccedenza deducibile al 40% Quota di eccedenza deducibile 40% RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 4.519,00 5.000,00 3.180,96 6.338,04 2.535,22 Costi complessivi deduc. ai fini redditi Fringe benefit (Irap indeducibile) Ammortamento Manutenzione Variazione in aumento un Unico Costi in contabilità Costi deducibili Variaz. in aumento ai fini redditi 66,7% 33,3% 3.180,96 1.690,14 845,07 5.716,18 15.000,00 5.716,18 9.283,82 ASPETTI CONTABILI: si determina la percentuale di incidenza di ciascun costo riferito all'autovettura: Mastrino costi Auto "ante" Ammortamento auto Manutenzione auto Importo 10.000,00 5.000,00 15.000,00 % 67,7% 33,3% a = OPERAZIONI CONTABILI Contabilizzata la busta paga = Compenso Ammin. Contr. INPS c/ditta 2.700,00 480,96 Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS Debiti vs. Ammin. ‐ 721,44 2.459,52 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] Redazione Fiscale Stornato il costo amministratore dai costi dell'auto: Debiti vs. Ammin. a Ammortamento auto Manutenzione auto Pagato l'F24 = a Banca Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS Rimborso da parte dell'Amministratore: Banca a Debiti vs. Ammin. 1.800,00 900,00 240,48 10.000,00 8.200,00 Manutenzioni Dare 5.000,00 4.100,00 Costi amministratore Dare Compenso Amministr. Inps c/ditta 2.700,00 480,96 3.180,96 COSTI A CONTO ECON.: Mastrino Amministr. Dare Avere 1.800,00 (Deducibile: 3.810,78) Avere 900,00 (Deducibile: 1.905,39) Avere ‐ 16.380,96 Dare 240,48 Avere 240,48 UNICO DELL'AMMINISTRATORE: si troverà a dover dichiarare: 1) a quadro RC il fringe benefit certificato da un CUD della società 2) a quadro RH il reddito (che è al netto del fringe benefit dedotto in quanto considerato "pagato" nell'anno e cioè al momento della fruizione) imputato da parte della Snc. CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT: Beneficiario: il fringe benefit viene annullato e pertanto nulla sarà più tassato a tale titolo in busta paga. Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40% per l'eccedenza dei costi (art. 164 Tuir). Iva: può detrarre il 100% (CM 6/2008 DPF; la società opera infatti al pari di un autonoleggio per la quota parte di utilizzo non direttamente aziendale). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it (67,7%) (33,3%) 721,44 ‐ 721,44 Ammortamento Stato Patrimoniale 2.700,00 MASTRINI CONTABILI: Conto economico Pag. 6 / 20 Info Fisco 052/2012 Redazione Fiscale Pag. 7 / 20 Info Fisco 052/2012 AI FINI CONTABILI E DEGLI STUDI DI SETTORE In questo caso non si pone il problema di girocontare un fringe benefit, in quanto pari a zero; pertanto i conteggi relativi alla quota di deducibilità dei costi auto ai fini del quadro contabile dello Studio di settore rimangono ordinari. Esempio2 Nel caso precedente l'amministratore: corrisponda un corrispettivo annuo di €. 2.250 + 450 Iva = €. 2.700 (emessa fattura) Il corrispettivo è esattamente pari al benefit e pertanto nulla va più tassato in busta paga. DETERMINAZIONE DEI COSTI DEDUCIBILI (Irap e Redditi) 40.000,00 25% (su limite 17.076) Contabile fiscale deducibile (40%) Contabile deducibile (40%) TOTALE DEDUCIBILE Manutenzione 10.000,00 4.519,00 10.000,00 4.519,00 1.807,60 5.000,00 2.000,00 3.807,60 OPERAZIONI CONTABILI Fatturato il benefit Crediti vs. Ammin. a Ricavi diversi Iva a debito 2.700,00 2.250,00 450,00 Rimborso da parte dell'Amministratore: Banca a Crediti vs. Ammin. 2.700,00 Per semplicità, si trascura l'effetto dell'Iva detratta al 100% all'acquisto (ammortamento inferiore) e sulle manutenzioni (costo inferiore) MASTRINI CONTABILI: Ammortamento 10.000,00 8.200,00 Manutenzioni Dare 5.000,00 4.100,00 COSTI A CONTO ECON.: Mastrino Amministr. Conto economico Stato Patrimoniale Dare Avere 1.800,00 (Deducibile: 3.810,78) Avere 900,00 (Deducibile: 1.905,39) 15.000,00 Dare Avere 2.700,00 2.700,00 CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Costo storico Ammortamento contabile Ammortamento Fiscale Variazione in aum. a quadro RF un Unico Ammortamento Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 8 / 20 CASO C) CON CORRISPETTIVO INFERIORE AL BENEFIT: Beneficiario: ha un compenso in natura tassato in busta paga per la differenza. Impresa: la società: redditi: deduce al 100% come compenso amministratore tale benefit; per l'eccedenza di costo autovettura sono dedotto il 40% Iva: come Caso A) precedente (ordinariamente al 40%). COMUNICAZIONE: non va effettuata. Contabilmente: occorre procedere come nel Caso A), dove il fringe benefit è pari alla differenza tra il 30% di 15.000 km e quanto pagato dall'amministratore per l'utilizzo dell'auto. NOTE Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire anche tramite trattenuta dal netto in busta sull'eventuale compenso amministratore previsto (in ogni caso la società dovrà emettere fattura con Iva ordinaria nei confronti dell'amministratore). Si noti che le tariffe Aci sono già comprensive dell'Iva e pertanto l'imposta va scorporata (CM 326/97); in sostanza il benefit sarà annullato se il totale fattura sarà uguale alla tariffa Aci. SPESE DI GESTIONE Il benefit va sempre determinato sulla base della percorrenza forfettaria, indipendentemente (CM 326/297): dall'effettivo chilometraggio dal fatto che l'amministratore (o il dipendente) non sostengano le spese di gestione riferite all'utilizzo privato (ciò lo rende particolarmente conveniente per il beneficiario). In relazione quest'ultima situazione, a titolo di esempio: ai fini del benefit: non rileva che l'amministratore utilizzi la carta di credito aziendale solo quando viaggia per motivi di lavoro, ben potendo utilizzarla anche quando viaggia per esigenze private ai fini aziendali: si ritiene che in quest'ultimo caso vada compilata una scheda carburante a parte, per giustificare uscita patrimoniale, senza che possa risultare deducibile il costo Analogo discorso in relazione alle spese promiscue (manutenzioni, assicurazione, bollo, ecc.). Viceversa, ulteriori utilità fornite gratuitamente (es: box auto) incrementano il fringe benefit. COMPENSO AMMINISTRATORE Laddove sia previsto un compenso all'amministratore e quest'ultimo non paghi un corrispettivo almeno pari al fringe benefit, si determina l'esigenza di tassare due componenti distinti: uno figurativo (il benefit) ed uno effettivo (il compenso). Al fine di evitare complicazioni contabili, si consiglia di procedere ad elaborare due cedolini paga distinti; in caso contrario risulterà più complesso determinare sia la quota parte dei costi figurativi da stornare dai costi dell'autovettura, se l'importo che non va pagato all'amministratore (in quanto già "percepito" con la fruizione del benefit). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it TRATTENUTA Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 9 / 20 USO ESCLUSIVO Una società (di persone o di capitali) assegna l'autovettura un uso esclusivamente privato all'amministratore (caso raro). E' il caso in cui sia assegnata solo per recarsi al lavoro. CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: fringe benefit pari alle tariffe di autonoleggio Il benefit in busta paga diventa estremamente elevato e per tale motivo la fattispecie non risulta di fatto mai essere verificata nella prassi aziendale. Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite: del 100% del solo fringe benefit tutti i costi si ritengono indeducibili (costituiscono variazione in aumento in Unico). Iva: anche in questo caso la società dovrebbe poter detrarre il 100% come autonoleggio. Contabilmente: occorre procedere come nel Caso A), dove il fringe benefit è pari alle tariffe di autonoleggio. CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Anche tali casi sono del tutto analoghi a quelli visti in precedenza; se il corrispettivo: Caso B) è almeno pari alle tariffe di autonoleggio: non si genera alcun benefit tassabile e si ritiene che la società vada assimilata ad un autonoleggio (deduzione al 100% dei costi e Iva detraibile) Caso C) è inferiore alle tariffe di autonoleggio: per l'amministratore si genera un fringe benefit imponibile per la differenza di tali valori; la società si ritiene possa dedurre i costi riferiti all'autovettura nel limite del 100% del benefit e del 40% dei costi eccedenti tale importo. COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. BENEFICIARIO: SOCIO DIPENDENTE Aspetti civilistici: in relazione alla prova dell'assegnazione dell'autovettura valgono le stesse considerazioni effettuate per l'amministratore, là dove, tuttavia, l'accordo con la società potrà risultare dal contratto di lavoro. SOCIO NON AMMINISTRATORE: si noti infine che la giurisprudenza prevalente ha considerato: in generale: incompatibile l'attività di dipendente con quella di amministratore in deroga: è ammesso nel caso in cui l'amministratore sia "delegato" (dunque non possieda l'amministrazione ordinaria e straordinaria, senza vincoli) e la mansione quale lavoratore subordinato sia del tutto diversa rispetto ai poteri della delega. I concetti richiamati valgono sia per le società di capitale che per le società di persone (per quest'ultime, peraltro, risulta ancora più difficile dimostrare la subordinazione gerarchica agli altri soci amministratori). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 10 / 20 USO ESCLUSIVO AZIENDALE DEL DIPENDENTE Non vi è alcuna differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente aziendale da parte dell'amministratore: Beneficiario: il dipendente non ritrae alcun fringe benefit Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40% Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (ordinariamente al 40%) Comunicazione: il godimento non va comunicato. USO PROMISCUO DA PARTE DEL DIPENDENTE Nel caso di specie il trattamento differisce parzialmente rispetto al caso dell'utilizzo promiscuo dell'autovettura da parte dell'amministratore; in particolare: Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite: del 90% di tutti i costi (al lordo del benefit) N.B.: a differenza del caso dell'amministratore, il fringe benefit: - non si deduce dai costi prima di determinare la quota di essi deducibile (il 90%) - non risulta deducibile per la società (CM 47/2008). Iva: come nei casi precedenti (ordinariamente al 40%). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Esempio3 Srl attribuisce ad un dipendente (socio di capitale) una autovettura in uso promiscuo, per il quale uso non è previsto alcun corrispettivo specifico. Alla fine dell'anno riporta i seguenti dati: a) fringe benefit (per semplicità indicato su base annuale, ma da calcolare mensilmente): € 2.700 BUSTA PAGA Retribuzione figurativa Contrib. INPS c/co.co.co. Imponibile IRPEF IRPEF lorda Detrazioni lav. Dip. Irpef netta Totale Netto a pagare Contributo INPS c/ditta: Importo Base 2.700,00 2.700,00 2.361,33 621,00 690,00 Tratten. Compet. 338,67 ‐ 338,67 ‐ ‐ 338,67 Il compenso in natura è considerato pagato al momento della fruizione del mezzo; pertanto l'amministratore deve rimborsare la società per l'Irpef e l'Inps per la quota a suo carico 677,34 Lo sviluppo del cedolino paga è del tutto analogo a quello dell'amministratore, differenziandosi solo in relazione agli oneri contributivi. Il fringe benefit non risulta deducibile per la società, e pertanto la relativa elaborazione in busta paga va contabilizzata per il solo importo: - dell'Inps c/ditta (deducibile ai fini dei redditi) CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Beneficiario: il dipendente tassa il benefit allo stesso modo dell'amministratore, indipendentemente che sia previsto o meno un corrispettivo (si rimanda al Caso xx) precedente). Redazione Fiscale Pag. 11 / 20 Info Fisco 052/2012 - di Irpef e Inps c/dipendente: da recuperare in capo al dipendente Per tale motivo si consiglia di procedere ad una elaborazione su un cedolino paga separato rispetto alla retribuzione mensile. b) costi complessivi riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili): ammortamento: € 6.000 manutenzioni: € 2.000 Totale: €. 8.000 Di tali costi risulterà deducibile complessivamente: il 90% di € 8.000 Ai fini contabili non sorgerà alcun esigenza di stornare alcun costo, a differenza del caso dell'amministratore. Anche ai fini degli studi di settore i costi dell'autovettura parteciperanno per il 90% del costo sostenuto. OPERAZIONI CONTABILI a = 338,67 677,34 Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS ‐ 1.016,01 Pagato l'F24 = Erario c/Ritenute Debiti vs. INPS Incassato rimborso dal Dipendente Banca MASTRINI CONTABILI: Conto economico Stato Patrimoniale a Banca 1.016,01 ‐ 1.016,01 Può essere trattenuto dalla paga mensile (sull'altro cedolino paga) a Crediti vs. Dipendente Ammortamento 338,67 Dare 10.000,00 10.000,00 Deducibile: 9.000,00 Manutenzioni Dare 5.000,00 5.000,00 Deducibile: 4.500,00 Costi dipendente Compenso Amministr. Inps c/ditta COSTI A CONTO ECON.: Deb./Cred. Dipendente Avere ‐ (90%) Avere ‐ (90%) Dare ‐ 677,34 677,34 Avere ‐ 15.677,34 Dare 338,67 Avere 338,67 Unico del dipendente (socio): si troverà a dover dichiarare: 1) a quadro RC il fringe benefit certificato da un CUD della società 2) a quadro RH il reddito imputato da parte della Snc. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Contabilizzata la busta paga = Crediti vs. Dipendente (S.P.) Contr. INPS c/ditta (C.E.) Redazione Fiscale Esempio4 Pag. 12 / 20 Info Fisco 052/2012 Nel caso precedente il dipendente: corrisponda un corrispettivo annuo di €. 2.250 + 450 Iva = €. 2.700 (emessa fattura) Il corrispettivo è esattamente pari al benefit e pertanto nulla va più tassato in busta paga. OPERAZIONI CONTABILI Fatturato il benefit Crediti vs. Ammin. a Ricavi diversi Iva a debito 2.700,00 2.250,00 450,00 Rimborso da parte del dipendente: Banca a Crediti vs. Ammin. 2.700,00 Per semplicità, si trascura l'effetto dell'Iva detratta al 100% all'acquisto (ammortamento inferiore) e sulle manutenzioni (costo inferiore) Esempio5 Ammortamento Dare 10.000,00 10.000,00 Deducibile: 9.000,00 Manutenzioni Dare 5.000,00 5.000,00 Deducibile: 4.500,00 COSTI A CONTO ECON.: Deb./Cred. Dipendente Avere ‐ (90%) Avere ‐ (90%) 15.000,00 Dare 2.700,00 Avere 2.700,00 Nel caso precedente il dipendente: corrisponda un corrispettivo annuo di €. 1.000 + 200 Iva = €. 1.200 (emessa fattura) Il corrispettivo è inferiore alla tariffa Aci e pertanto si determina un benefit tassato in busta paga per la differenza (2.700 - 1.200 = €. 1.500). Lo sviluppo contabile e gli effetti fiscali per il dipendente e per l'impresa corrispondono a quelli dell'Esempio3 precedente, dove si sostituisce l'importo del benefit (pari a € 1.500 in luogo di € 2.700). USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL DIPENDENTE La fattispecie non comporta alcuna differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente privato da parte dell'amministratore, a cui si rimanda. BENEFICIARIO: SOCIO (NON DIPENDENTE) E' questa la fattispecie che ho inteso monitorare il legislatore: il socio utilizza l'autovettura senza essere né amministratore della società nè dipendente della stessa. A tal fine va indagato se l'utilizzo dell'autovettura possa considerarsi anche solo parzialmente "aziendale"; infatti il socio potrà essere: un socio cd. "attivo" (iscritto all'IVS): partecipa all'attività aziendale in quanto vi si sia obbligato (in generale da un patto parasociale o a seguito di previsione di "prestazioni accessorie" nello statuto della società); le fattispecie potranno dunque essere quelle delle casistiche precedenti CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it MASTRINI CONTABILI: Conto economico Stato Patrimoniale Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 13 / 20 un socio cd. "di capitale": in tale situazione il socio non partecipa all'attività aziendale e dunque non potrà esservi un utilizzo aziendale dell'auto (se non in modo puramente occasionale, irrilevante ai fini fiscali). Il trattamento che segue va esteso all'uso eventualmente fatto dal familiare del socio. USO ESCLUSIVO AZIENDALE DEL "SOCIO ATTIVO" Si ritiene non possa esservi differenza rispetto all'utilizzo esclusivamente aziendale da parte dell'amministratore o del socio dipendente: Beneficiario: il dipendente non ritrae alcun fringe benefit Impresa: la società: redditi: deduce tutti i costi nel limite del 40% Iva: detraibile nel limite dell'inerenza (ordinariamente al 40%) USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL SOCIO "ATTIVO" O "DI CAPITALE" In tale situazione occorre comportarsi come segue: CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alle tariffe di autonoleggio. Impresa: la società: redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico) N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare. Iva: si ritiene risulti totalmente indetraibile (per mancanza di inerenza del costo). COMUNICAZIONE: il godimento: va comunicato da uno qualsiasi delle controparti sanzione: pari al 30% delle tariffe dell'autonoleggio (con solidarietà tra le parti). Contabilmente: vanno effettuate le sole scritture ordinarie riferite all'autovettura. N CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT Il socio paga un corrispettivo pari alle tariffe di autonoleggio; in tal caso: Beneficiario: non si genera alcun benefit tassabile. Impresa: la società si ritiene debba essere assimilata ad un autonoleggio e dunque: redditi: deduce tutti i costi relativi all'autovettura N.B.: andrà chiarito se detti costi siano deducibili nel limite del corrispettivo pagato dal socio. Iva: totalmente detraibile. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 14 / 20 COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Contabilmente: vanno effettuate le scritture ordinarie riferite all'autovettura ed al corrispettivo incassato dal socio. CASO C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO INFERIORE AL BENEFIT Il socio paga un corrispettivo inferiore alle tariffe di autonoleggio; in tal caso: Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alla differenza tra le tariffe di autonoleggio ed il corrispettivo pagato dal socio. Impresa: la società: redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico) N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare. N.B.: andrà chiarito se risulterà detraibile in quota parte (es.: il 40% ulteriormente rapportato alla percentuale tra il corrispettivo pagato e le tariffe di autonoleggio). COMUNICAZIONE: il godimento va comunicato da uno qualsiasi delle controparti. Sanzione: pari al 30% della differenza tra il corrispettivo pagato e le tariffe dell'autonoleggio (con solidarietà tra le parti); se tuttavia il socio ha correttamente tassato il reddito in natura e la società non ha dedotto alcun costo auto, si applica la sanzione di € 258. Contabilmente: vanno effettuate le scritture ordinarie riferite all'autovettura ed al corrispettivo incassato dal socio. USO PROMISCUO DA PARTE DEL DEL "SOCIO ATTIVO" E' questo uno caso particolarmente dubbio. Infatti nel caso di specie per determinare il reddito in natura: non è certamente possibile fare riferimento alle tariffe Aci con riferimento le tariffe "piene" di autonoleggio, tuttavia, pare troppo penalizzante Ipotesi: è probabile che l'Agenzia interpreti la situazione: facendo comunque riferimento alle tariffe di autonoleggio (come obbligatorio per legge) ma disponga una congrua riduzione in funzione dell'effettivo utilizzo da parte del socio, naturalmente previa dimostrazione di tale utilizzo. In tal caso risulterebbe fondamentale: non solo sancire con accordo scritto la possibilità di utilizzo da parte del socio limitata a determinati periodi (es: settimana; ore serali, ecc.) ma occorrerà poterne fornire (almeno presuntivamente) una prova effettiva. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Iva: si ritiene risulti totalmente indetraibile (per mancanza di inerenza del costo). Redazione Fiscale Esempio6 Info Fisco 052/2012 Pag. 15 / 20 Nel 2011 un accomandante di una Sas ha operato sotto la direzione dell'accomandatario all'interno dell'attività aziendale nelle mattine dei giorni feriali. Durante l'orario di lavoro l'accomandante si è recato ad effettuare delle consegne ai clienti utilizzando una citycar aziendale; ha poi utilizzato l'autovettura fini privati nel fine settimana e nelle ore pomeridiane e serali, senza riconoscere alcun corrispettivo per tale utilizzo. A tal fine l'accomandante ha verificato che le tariffe annue di un noleggio "full" (incluse spese di assicurazione, bollo, manutenzioni, ecc.) del mezzo sono pari a € 6.000. Occorrerà procedere ai seguenti calcoli. Determinazione della percentuale di utilizzo: si stima un utilizzo percentuale pari al 75%, determinato come segue: - utilizzo privato: 30 hh/sett. - utilizzo "pieno": 40 hh/sett. b) Costi complessivi: periodo d'imposta 2011: ordinariamente deducibili nel limite del 40% periodo d'imposta 2012: - riferiti all'autovettura (come da mastrini contabili): indeducibili (variazione in aumento in Unico) - reddito in natura: deducibile? Comunicazione: la società (o l'accomandante) deve procedere all'apposita trasmissione telematica entro ciascun 31 marzo del 2012 e di tutti gli anni successivi in riferimento all'anno successivo a quello del godimento. Sanzione per omessa comunicazione: è prevista una sanzione (in via solidale tra società ed accomandante) pari: periodo d'imposta 2011: sanzione fissa di €. 258 (infatti le disposizioni della manovra di Ferragosto sono sempre soddisfatte, considerato che non si genera ancora un benefit per l'utilizzatore né sorge indeducibilità per la società) periodo d'imposta 2012: 30% di €. 4.000 (se tuttavia sul periodo 2012 l'accomandante ha tassato il reddito di € 4000 e la società non ha dedotto i costi di ammortamento, manutenzione e quant'altro relativi all'autovettura la sanzione torna ad essere pari a € 258). Esempio7 Nell'esempio6 precedente l'accomandante riconosca un corrispettivo pari a € 4000 annue. In tal caso: a) Reddito in natura: zero (è annullato dal corrispettivo) b) Società: costi autovettura (come da mastrini contabili): deducibili (da confermare), senza limite fiscale per l'ammortamento di €. 18.076 Iva: detraibile al 100% Comunicazione: non va effettuata. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it a) Reddito in natura: periodo d'imposta 2011: zero periodo d'imposta 2012: 75% x € 6.000 = €. 4.000 (da indicare a RL in Unico) Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 16 / 20 IMMOBILI ABITATIVI DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA IN GODIMENTO Piuttosto frequente nella prassi aziendale anche l'utilizzo di unità abitative assegnate in godimento ai soci. Differenze rispetto alle autovetture: si noti che, con riferimento ai concetti già esposti in relazione al godimento delle autovetture, il meccanismo applicativo è di fatto coincidente, salvo tenere presente quanto segue: uso promiscuo del bene: non si può verificare aspetti reddituali: fringe benefit: è determinato in modo diverso costi: si applica l'indeducibilità assoluta ai costi riferiti ai fabbricati abitativi (art. 90 Tuir). Aspetti civilistici: valgono gli stessi concetti previsti per le autovetture. USO ESCLUSIVO AZIENDALE L'unica situazione in cui si può configurare tale utilizzo dell'appartamento è: a) per le trasferte aziendali (cd. "uso foresteria"); in tal caso, tuttavia, se utilizzo è a favore: dai dipendenti in trasferta: i costi risultano deducibili (v. Cass., sent. n. 13408/2000) dagli amministratori in trasferta: costi non si ritengono deducibili (la questione è tuttavia ancora in dubbio) se non nei limiti dell'art. 90 Tuir. b) quale custode: i costi risultano deducibili (RM n. 9/883 del 4/02/1982) Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit. Impresa: redditi: v. sopra Iva: è indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. USO ESCLUSIVO Società (di persone o di capitali) assegna un appartamento in uso esclusivo all'amministratore. CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: fringe benefit pari a rendita catastale + utenze sostenute dall'impresa Impresa: redditi: anche in questo caso vi è il dubbio se possa ritenersi deducibile il fringe benefit; dal punto di vista normativo non si può applicare la deducibilità del benefit (concetto limitato ai soli lavoratori dipendenti) pertanto si ritiene applicabile la deduzione nei limiti dell'art. 90 Tuir (v. Fondaz. Cons. del Lavoro - parere 1/2011). Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72) COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it BENEFICIARIO: SOCIO AMMINISTRATORE Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 17 / 20 CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO: Caso B) almeno pari alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa: Beneficiario: non si configura alcun fringe benefit Impresa: si ritiene che nulla cambia rispetto al Caso A) precedente. COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. Caso C) inferiore alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa: Beneficiario: si configura un fringe benefit per la differenza Impresa: si ritiene che nulla cambia rispetto al Caso A) precedente. COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. USO ESCLUSIVO AZIENDALE Beneficiario: l'amministratore non ritrae alcun fringe benefit. Impresa: redditi: deducibili senza limite (v. sopra) Iva: è indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633/72). COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. USO ESCLUSIVO CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: fringe benefit pari a rendita catastale + utenze sostenute dall'impresa Impresa: redditi: deducibili nel limite del benefit Iva: indetraibile COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. CASO B) E C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO: Caso B) almeno pari alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa: Beneficiario: non si configura alcun fringe benefit Impresa: redditi: ritiene che nulla sia deducibile (si applica l'art. 90 Tuir) Iva: indetraibile COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it BENEFICIARIO: SOCIO DIPENDENTE Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 18 / 20 Caso C) inferiore alla rendita catastale + utenze accollate all'impresa: Beneficiario: si configura un fringe benefit per la differenza Impresa: redditi: deducibile solo fringe benefit Iva: indetraibile COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. BENEFICIARIO: SOCIO (NON DIPENDENTE) USO ESCLUSIVO AZIENDALE Si ritiene non possa configurarsi. CASO A) SENZA CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari ai canoni di locazione ordinariamente richiesti per immobili della stessa superficie e dello stesso pregio (sarà opportuno verificare le offerte delle agenzie immobiliari specializzate). Impresa: la società: redditi: non deduce alcun costo (variazione in aumento in Unico) N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare. Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2) COMUNICAZIONE: il godimento: va comunicato da uno qualsiasi delle controparti sanzione: pari al 30% del canone di locazione come sopra individuato (con solidarietà tra le parti). CASO B) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO PARI AL BENEFIT Il socio paga un corrispettivo pari a ai canoni di locazione mediamente offerti sul mercato: Beneficiario: non si genera alcun benefit tassabile Impresa: redditi: deduce i costi nel limite dell'art. 90 (canone di locazione richiesto al netto delle spese di manutenzione ordinaria sostenute purché nel limite del 15% del canone) Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2) COMUNICAZIONE: il godimento non va comunicato. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it USO ESCLUSIVO PRIVATO DEL SOCIO "ATTIVO" O "DI CAPITALE" In tale situazione occorre comportarsi come segue: Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 19 / 20 CASO C) CON CORRISPETTIVO PER IL GODIMENTO INFERIORE AL BENEFIT Il socio paga un corrispettivo inferiore alle tariffe di autonoleggio; in tal caso: Beneficiario: reddito diverso (indicato a quadro RT in Unico) pari alla differenza tra i canoni di locazione mediamente richieste sul mercato per immobili analoghi ed il corrispettivo pagato dal socio. Impresa: la società: redditi: si ritiene non deduca alcun costo (variazione in aumento in Unico) N.B.: andrà chiarito se risulterà deducibile almeno il reddito diverso in capo al socio/familiare. Iva: indetraibile (art. 19-bis1 Dpr 633//2) COMUNICAZIONE: il godimento va comunicato da uno qualsiasi delle controparti. FINANZIAMENTI DA O NEI CONFRONTI DEI SOCI E' disposto che vadano comunicati: eventuali "finanziamenti" (fruttiferi o meno) e "capitalizzazioni" (si devono pertanto ritenere inclusi i versamenti in conto capitale e a copertura perdite) da questi effettuati o da questi ricevuti (es: finanziamento della società al socio oppure restituzione di un finanziamento/versamento c/capitale). Operazioni della ditta individuale - esclusi: come risulta chiaro dal tenore letterale della disposizione di legge e del provvedimento di attuazione. la disposizione non si applica per i finanziamenti/capitalizzazioni dell'imprenditore individuale. Irrilevanza della finalità: i funzionari dell'Agenzia a Telefisco 2012 hanno chiarito che: finanziamenti e/o versamenti effettuati e/o ricevuti dai soci vanno comunicati indipendentemente che siano stati utilizzati per l'acquisizione dei successivamente concessi in godimento ai soci beni Nota: rimane tuttavia da chiarire se la comunicazione vada effettuata: - solo in presenza di beni concessi in godimento ai soci (anche se non acquistati con i finanziamenti effettuati dei soci) - oppure si prescinda dalla concessione di beni in godimento MODALITA' DI ESPOSIZIONE A Telefisco 2012 è stato chiarito che in relazione alla comunicazione: per il periodo 2011: andrà comunicata la consistenza a fine periodo (valore "a stock") per i periodi successivi: andrà comunicata la variazione (valore "di flusso") COMUNICAZ‐ IONE RIFERITA AL PERIODO 2011 VALORE A FINE ANNO ("STOCK") RIFERITA AL 2012 E SEGUENTI IMPORTO DELLE VARIAZIONI ("FLUSSI") CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Sanzione: pari al 30% della differenza tra il corrispettivo pagato ed il canone di locazione medi di cui sopra (con solidarietà tra le parti); se tuttavia il socio ha correttamente tassato il reddito in natura e la società non ha dedotto alcun costo auto, si applica la sanzione di € 258. Redazione Fiscale Info Fisco 052/2012 Pag. 20 / 20 Società di persone in contabilità semplificata: dovranno ricostruire il dato patrimoniale in modo extracontabile, peraltro distinguendo tra: finanziamenti (fruttiferi o infruttiferi) costituenti un debito della società (o un credito qualora effettuati nei confronti dei soci) versamenti definitivi (c/capitale o a copertura perdite), costituenti una riserva di patrimonio netto. Società in contabilità ordinaria: vi sono difficoltà a reperire il dato dei versamenti a copertura perdite, considerato che la posta è stata compensata con le perdite e non figura più in contabilità. SOCIO/FAMIL. UTILIZZATORE BENE ASSEGNATO IN GODIMENTO "PRIVATO" autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori SOCIO AMMINISTR. fabbricati abitativi TAX UTILIZZATORE (1) DEDUZIONE IMPRESA COMUNICAZ. 4500 Km a Tar. ACI 100% Benefit (comp. amm.) + 40% costi eccedenti NO rendita catastale (2) indeducibile val. normale 100% benfit (come comp. Amm.) 4500 Km a Tar. ACI 100% Benefit (retrib.) + 90% costi eccedenti rendita catastale (2) indeducibile val. normale 100% benfit (come retribuzione) SI val. normale indeducibile SI autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni o aeromobili di qualsiasi tipo autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori fabbricati abitativi SOCIO LAV. SUBORDINATO autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni o aeromobili di qualsiasi tipo SI NO autovetture ed autocaravan motocicli e ciclomotori NON AMMIN. fabbricati abitativi NE' DIPEND. autocarri (3) fabbricati strumentali imbarcazioni (1) Sempre al netto di quanto corrisposto per l'utilizzo (2) Ridotta a 1/3 se l'utilizzatore è "custode" del fabbricato (3) Previsto il sequestro del mezzo Giornata di studio “CHIUSURA DEI CONTI ALLA LUCE DELLE NOVITA' FISCALI" TREVISO ‐ PARK HOTEL VILLA FIORITA ‐ Monastier (TV) ‐ Giovedì 15 marzo 2012 VICENZA ‐ ALFA FIERA HOTEL ‐ Uscita Autostrada Vicenza Ovest ‐ Venerdì 16 marzo 2012. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc - C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it BENI E GODIMENTO - PROSPETTO DI SINTESI