ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI

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ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI
REGIONE VENETO
U.O.C. SERVIZIO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE: DIRETTORE RAG. LUIGI FERRARINI
Tel. 0442.632341
Fax 0442.632710
e-mail: [email protected]
ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI
TROVANO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI
TURISMO - STUDIO – LAVORO:
(senza trasferimento della residenza all'estero)
• IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA:
Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,
Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria.
• DELL'EFTA:
Islanda - Liechtenstein - Norvegia
• IN SVIZZERA
HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:
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•
I cittadini italiani
I cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea
I cittadini dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia
I cittadini della Svizzera
I profughi
Gli apolidi
I cittadini extracomunitari, in regola con il Permesso di Soggiorno
I familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro
cittadinanza
Qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:
•
Che soggiornano temporaneamente nei Paesi sopra elencati
•
Che sono residenti o domiciliati in un Comune appartenente al territorio di
competenza dell'ULSS n. 21 di Legnago e sono iscritti al Servizio Sanitario
presso la stessa Azienda Ulss.
COSA FARE PER AVERE DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:
In attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla distribuzione
a tutti i cittadini che risiedono o sono domiciliati nel Veneto della Tessera Europea
di Assicurazione Malattia, si consiglia di richiedere prima di partire il Certificato
Sostitutivo Provvisorio della Tessera Europea.
DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO:
Per ottenere tale Certificato è necessario presentare richiesta compilando l'apposito
modello allegato, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di
validità, tessera sanitaria e codice fiscale, al Punto Sanità Distrettuale competente
per la zona di residenza/domicilio, il quale provvederà tempestivamente a rilasciare
l'attestato.
Per i figli minori la richiesta dovrà essere presentata da un genitore.
VALIDITA':
Il Certificato Sostitutivo Provvisorio può avere una validità massima di sei mesi
rinnovabile per altri sei mesi.
Per ottenere il rinnovo è necessario presentare una nuova domanda al Punto
Sanità Distrettuale.
Se vi trovate all’estero:
•
tale domanda può essere inviata al Punto Sanità Distrettuale competente per
territorio anche via fax unitamente a copia del documento di riconoscimento in
corso di validità.
(Punto Sanità Distrettuale di Legnago
Punto Sanità Distrettuale di Cerea Fax
Punto Sanità Distrettuale di Nogara Fax
Punto Sanità Distrettuale di Bovolone
Punto Sanità Distrettuale di Zevio
Fax 0442.632168
0442.320166
0442.510173
Fax 045.6999660
Fax 045.6068194 )
• Se vi siete ammalati ed il periodo di assistenza sanitaria dovesse superare
quello indicato sul Certificato Sostitutivo Provvisorio posseduto, l’Istituzione
estera che vi ha preso in cura potrà richiedere a questa ULSS (tramite
modello E 107), una proroga di validità.
TIPO DI ASSISTENZA GARANTITA:
In caso di bisogno potete accedere direttamente ai servizi sanitari pubblici o
convenzionati del Paese di temporaneo soggiorno, alle stesse condizioni dei
cittadini residenti in quel Paese presentando il Certificato Sostitutivo Provvisorio.
Avrete pertanto diritto a ricevere tutte le prestazioni sanitarie che, in relazione al
vostro stato di salute, si rendessero necessarie sotto il profilo medico nel corso
della dimora in quel Paese, tenuto conto della natura delle prestazioni e della
durata prevista del temporaneo soggiorno.
La qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate dipende dalla normativa
di ciascuno dei 28 Paesi. Avrete diritto alle prestazioni che normalmente il Paese in
cui vi trovate eroga ai propri assistiti e quindi queste prestazioni possono non
essere equivalenti a quelle assicurate in Italia.
Sono escluse da questo tipo di assistenza le cosiddette "cure programmate" cioè
quelle prestazioni mediche che costituiscono la sola ragione del viaggio all'estero,
le quali devono essere preventivamente autorizzate dall’ULSS di appartenenza con
apposito modello E112.
CORRISPETTIVO A CARICO DELL'ASSISTITO:
Essendo equiparati ad un cittadino locale, godrete di tutti i diritti ma sarete anche
assoggettati agli obblighi previsti (es. pagamento del ticket su rette di degenza, su
visite, ecc.).
COSA SUCCEDE SE NON AVETE IL CERTIFICATO:
Come già anticipato, qualora siate sprovvisti del Certificato Sostitutivo Provvisorio
questo può essere richiesto dall’Istituzione estera tramite modello E107.
Se ciò non avviene correte il rischio di dover pagare direttamente tutte le
prestazioni sanitarie ricevute.
Al rientro in Italia c’è la possibilità di richiedere il rimborso all’ULSS presentando
apposita richiesta al Punto Sanità Distrettuale al quale appartenete entro tre mesi
dal pagamento delle prestazioni sanitarie fruite all’estero, a condizioni, norme e
regolamenti vigenti.
SOSPENSIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA DI
LIBERA SCELTA:
Se richiedete un Certificato Sostitutivo Provvisorio per un periodo superiore ai 30
giorni continuativi, il Punto Sanità Distrettuale procederà alla sospensione della
scelta del medico di medicina generale o del pediatra che via ha in carico.
Al rientro dal soggiorno estero è necessario che l’assistito interessato chieda la
riassegnazione del medico e/o pediatra presso il Punto Sanità Distrettuale.
Si ricorda che questa procedura vale solo per le persone che si recano nei 24 Paesi
dell'Unione Europea, i 3 dell'EFTA (Islanda - Liechtenstein – Norvegia) e la
Svizzera per motivi di turismo, studio e lavoro.
PAESI CONVENZIONATI:
L’Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale anche con i
seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde,
Croazia, Macedonia, Repubblica Jugoslava, Repubblica di S. Marino, Principato di
Monaco, Stato del Vaticano, Tunisia.
Ciascuna delle suddette convenzioni prevede condizioni e requisiti specifici e
garantisce livelli di assistenza diversi rispetto a quelli garantiti dal Certificato
Sostitutivo Provvisorio valido solo per i Paesi UE.
Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi o in altri non
Convenzionati, vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori del Punto Sanità
Distrettuale competente per territorio.
Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare la Sezione Stranieri
del Servizio Amministrativo Distrettuale (tel. 0442.632610 e tel. 0442.632767).
Riferimenti normativi:
Regolamenti CEE n. 574/1971, n. 1408/1972 e n. 631/2004
Decisioni CEE n. 189,190 e 191 del 18.6.2003