ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI
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ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI
REGIONE VENETO U.O.C. SERVIZIO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE: DIRETTORE RAG. LUIGI FERRARINI Tel. 0442.632341 Fax 0442.632710 e-mail: [email protected] ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO O SI TROVANO ALL'ESTERO PER MOTIVI DI TURISMO - STUDIO – LAVORO: (senza trasferimento della residenza all'estero) • IN PAESI DELL'UNIONE EUROPEA: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. • DELL'EFTA: Islanda - Liechtenstein - Norvegia • IN SVIZZERA HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA: • • • • • • • • I cittadini italiani I cittadini degli altri Paesi dell'Unione Europea I cittadini dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia I cittadini della Svizzera I profughi Gli apolidi I cittadini extracomunitari, in regola con il Permesso di Soggiorno I familiari a carico degli assistiti sopra indicati indipendentemente dalla loro cittadinanza Qualora si trovino in una delle seguenti condizioni: • Che soggiornano temporaneamente nei Paesi sopra elencati • Che sono residenti o domiciliati in un Comune appartenente al territorio di competenza dell'ULSS n. 21 di Legnago e sono iscritti al Servizio Sanitario presso la stessa Azienda Ulss. COSA FARE PER AVERE DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA: In attesa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze provveda alla distribuzione a tutti i cittadini che risiedono o sono domiciliati nel Veneto della Tessera Europea di Assicurazione Malattia, si consiglia di richiedere prima di partire il Certificato Sostitutivo Provvisorio della Tessera Europea. DOVE RICHIEDERE IL CERTIFICATO SOSTITUTIVO PROVVISORIO: Per ottenere tale Certificato è necessario presentare richiesta compilando l'apposito modello allegato, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, tessera sanitaria e codice fiscale, al Punto Sanità Distrettuale competente per la zona di residenza/domicilio, il quale provvederà tempestivamente a rilasciare l'attestato. Per i figli minori la richiesta dovrà essere presentata da un genitore. VALIDITA': Il Certificato Sostitutivo Provvisorio può avere una validità massima di sei mesi rinnovabile per altri sei mesi. Per ottenere il rinnovo è necessario presentare una nuova domanda al Punto Sanità Distrettuale. Se vi trovate all’estero: • tale domanda può essere inviata al Punto Sanità Distrettuale competente per territorio anche via fax unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità. (Punto Sanità Distrettuale di Legnago Punto Sanità Distrettuale di Cerea Fax Punto Sanità Distrettuale di Nogara Fax Punto Sanità Distrettuale di Bovolone Punto Sanità Distrettuale di Zevio Fax 0442.632168 0442.320166 0442.510173 Fax 045.6999660 Fax 045.6068194 ) • Se vi siete ammalati ed il periodo di assistenza sanitaria dovesse superare quello indicato sul Certificato Sostitutivo Provvisorio posseduto, l’Istituzione estera che vi ha preso in cura potrà richiedere a questa ULSS (tramite modello E 107), una proroga di validità. TIPO DI ASSISTENZA GARANTITA: In caso di bisogno potete accedere direttamente ai servizi sanitari pubblici o convenzionati del Paese di temporaneo soggiorno, alle stesse condizioni dei cittadini residenti in quel Paese presentando il Certificato Sostitutivo Provvisorio. Avrete pertanto diritto a ricevere tutte le prestazioni sanitarie che, in relazione al vostro stato di salute, si rendessero necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora in quel Paese, tenuto conto della natura delle prestazioni e della durata prevista del temporaneo soggiorno. La qualità e la quantità delle prestazioni sanitarie erogate dipende dalla normativa di ciascuno dei 28 Paesi. Avrete diritto alle prestazioni che normalmente il Paese in cui vi trovate eroga ai propri assistiti e quindi queste prestazioni possono non essere equivalenti a quelle assicurate in Italia. Sono escluse da questo tipo di assistenza le cosiddette "cure programmate" cioè quelle prestazioni mediche che costituiscono la sola ragione del viaggio all'estero, le quali devono essere preventivamente autorizzate dall’ULSS di appartenenza con apposito modello E112. CORRISPETTIVO A CARICO DELL'ASSISTITO: Essendo equiparati ad un cittadino locale, godrete di tutti i diritti ma sarete anche assoggettati agli obblighi previsti (es. pagamento del ticket su rette di degenza, su visite, ecc.). COSA SUCCEDE SE NON AVETE IL CERTIFICATO: Come già anticipato, qualora siate sprovvisti del Certificato Sostitutivo Provvisorio questo può essere richiesto dall’Istituzione estera tramite modello E107. Se ciò non avviene correte il rischio di dover pagare direttamente tutte le prestazioni sanitarie ricevute. Al rientro in Italia c’è la possibilità di richiedere il rimborso all’ULSS presentando apposita richiesta al Punto Sanità Distrettuale al quale appartenete entro tre mesi dal pagamento delle prestazioni sanitarie fruite all’estero, a condizioni, norme e regolamenti vigenti. SOSPENSIONE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE O DEL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA: Se richiedete un Certificato Sostitutivo Provvisorio per un periodo superiore ai 30 giorni continuativi, il Punto Sanità Distrettuale procederà alla sospensione della scelta del medico di medicina generale o del pediatra che via ha in carico. Al rientro dal soggiorno estero è necessario che l’assistito interessato chieda la riassegnazione del medico e/o pediatra presso il Punto Sanità Distrettuale. Si ricorda che questa procedura vale solo per le persone che si recano nei 24 Paesi dell'Unione Europea, i 3 dell'EFTA (Islanda - Liechtenstein – Norvegia) e la Svizzera per motivi di turismo, studio e lavoro. PAESI CONVENZIONATI: L’Italia ha sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale anche con i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Capoverde, Croazia, Macedonia, Repubblica Jugoslava, Repubblica di S. Marino, Principato di Monaco, Stato del Vaticano, Tunisia. Ciascuna delle suddette convenzioni prevede condizioni e requisiti specifici e garantisce livelli di assistenza diversi rispetto a quelli garantiti dal Certificato Sostitutivo Provvisorio valido solo per i Paesi UE. Pertanto, qualora vi dobbiate recare in uno dei suddetti Paesi o in altri non Convenzionati, vi invitiamo a prendere contatto con gli operatori del Punto Sanità Distrettuale competente per territorio. Per ogni eventuale ulteriore informazione è possibile contattare la Sezione Stranieri del Servizio Amministrativo Distrettuale (tel. 0442.632610 e tel. 0442.632767). Riferimenti normativi: Regolamenti CEE n. 574/1971, n. 1408/1972 e n. 631/2004 Decisioni CEE n. 189,190 e 191 del 18.6.2003