D.Lgs. 81.08 Medico competente
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D.Lgs. 81.08 Medico competente
CPRP D.Lgs. 81/08 – TESTO UNICO PER LA SICUREZZA MEDICO COMPETENTE TITOLI – REQUISITI – NOMINA – MODALITA’ DI ESERCIZIO – OBBLIGHI – COMPITI Ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h) del D.Lgs. 81/08 (TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO), ha titolo di svolgere l’Attività Professionale dei MEDICO COMPETENTE, il Professionista in possesso dei seguenti Titoli, Requisiti Formativi e Professionali: - Art. 38 - del D.Lgs. 81/08: - comma 1, lett. a), b), c), d) rispettivamente: – Specializzazione in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica; – Docenza in Medicina del Lavoro o in Medicina Preventiva dei Lavoratori e Psicotecnica o in Tossicologia industriale o in Fisiologia e igiene del lavoro o in Clinica del Lavoro; – Autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n° 277 del 15 Agosto 1991; – Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva o in Medicina Legale; - comma 3 – Partecipazione al Programma di Educazione Continua in Medicina (D.Lgs. n° 229 del 1970671999 e ss.mm.ii.) a partire dal programma Triennale successivo all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08. I Crediti Formativi nell’ambito di ciascun Programma Triennale (per un totale di 150 Crediti Formativi) dovranno essere conseguiti (e quindi posseduti) nella misura non inferiore al 70% del totale nella disciplina “Medicina del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali”. La mancanza di C.F. inibisce al Medico Competente di svolgere le Attività professionali di competenza e pertanto tutti gli atti eventualmente svolti in tale periodo sono da ritenersi nulli. 1 - comma 4 – I Medici Competenti in possesso dei requisiti richiesti, sono iscritti nell’apposito Elenco istituito presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. Ai sensi del D.M. 4 marzo 2009 e successivo D.M. del 26/11/2015 (G.U. n°33 del 10/03/2016), con l’art. 2-bis, si stabilisce che : “nella fase di prima applicazione (del Programma di Educazione Continua in Medicina) fermo restando le conseguenze del mancato conseguimento dei Crediti Formativi entro il termine del comma 2 (31/12/2013), è consentito ai Medici Competenti di completare il conseguimento dei C.F. mancanti ala data del 31/12/2014, nella misura massima del 50% entro la data del 30/06/2016, quale requisito necessario per poter svolgere le proprie funzioni” NOMINA La nomina del M.C. (ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08)) è di spettanza del “DATORE DI LAVORO” nonché dei “DIRIGENTI” degli Enti Pubblici nell’esercizio delle attribuzioni e competenze ad essi conferite con procedure aziendali o atti ordinari. Si precisa che il Datore di Lavoro ed i Dirigente, costituiscono, Soggetti che: - gestiscono ed organizzano attività inerenti il lavoro; - forniscono al Medico Competente, le informazioni e le comunicazioni necessarie perché lo stesso possa svolgere il suo ruolo; - ricevono dal Medico Competente, gli esiti del suo operato; - vigilano sull’operato del Medico Competente in termini di assolvimento degli obblighi di sua pertinenza di cui all’art. 18, comma 3-bis. La Nomina deve essere effettuata nel rispetto di quanto riportato nell’art. 16 del D.Lgs. 81/08, e precisamente: a) - Redatta con atto scritto recante data certa; b)- Il Delegato (datore di lavoro o dirigente) deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c)- La delega, deve attribuire al Delegato, tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesto dalla specifica natura delle funzioni; d)- La delega richiede l’individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti. 2 MODALITA’ DI ESERCIZIO FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE Le Attività di esercizio delle funzioni del M.C., vengono svolte nel rispetto della Medicina del Lavoro e del Codice Etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH). L’esercizio delle funzioni del Medico competente, (ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D.Lgs.81/08) può essere svolta secondo le seguenti forme, e precisamente: a) – Dipendente o Collaboratore di Struttura Pubblica o Privata, ivi comprese quelle costituite su iniziativa delle Organizzazioni Datoriali convenzionate con l’Imprenditore; b)- Libero Professionista; c)- Dipendente del Datore di Lavoro. Nei casi di cui ai punti a) e c), , si tratta di Attività Professionale Intellettuale esercitata con lavoro subordinato, da intendersi in termini di subordinazione gerarchica e non tecnica, rimanendo al professionista ampia discrezionalità nell’esercizio delle mansioni e compiti affidatigli. NOMINA –CONSEGUENZE GIURIDICHE E AMBITI OPERATIVI A partire dalla data di nomina, l’Ordinamento Giuridico considera il M.C. destinatario degli obblighi (che ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett.a) ed m) del D.Lgs. 81/08) che consistono nel collaborare con il Datore di Lavoro o Dirigente, il Preposto ed il RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) rispettivamente: - alla Valutazione dei Rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria; - alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della Salute e della Integrità Psico-Fisica dei lavoratori; - alla Attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza; - alla Organizzazione del servizio di Primo Soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro; - alla attuazione e Valorizzazione di programmi Volontari di promozione della Salute, secondo i principi della responsabilità sociale; - alla Programmazione del Controllo dell’Esposizione dei lavoratori. 3 SORVEGLIANZA SANITARIA La Sorveglianza Sanitaria (art. 2, comma 1. lett.m del D.Lgs. 81/08) costituita da “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” viene effettuata (ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D.Lgs. 81/08) dal M.C. mediante: a)- Visita Medica Preventiva ai fini di valutare l’idoneità alle mansioni specifiche; b)- Visita Medica Periodica, almeno una volta all’anno in caso di mancata previsione. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre modalità, contenuti e periodicità differenti rispetto a quelli indicati dal M.C.; c)- Visita Medica su richiesta del Lavoratore (dopo prolungato periodo di assenza dovuto a malattia comune, malattia professionale, infortunio sul lavoro o grave incidente); d)- Visita Medica, in occasione del cambio di mansione; e)- Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro; e-bis) – Visita Medica preventiva in fase preassunzione; e-ter) – Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. GIUDIZIO DI IDONEITA’ Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle Visite Mediche di sua competenza, esprime (ai sensi dell’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/08) un giudizio che può essere rispettivamente di: a)- Idoneità; b)- Idoneità Parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o con limitazioni; c)- Inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità; d)- Inidoneità permanente. I Giudizi del Medico Competente, (art. 41, comma 8) vengono inviati per iscritto al Datore di Lavoro ed al Lavoratore. Avverso il giudizio del M.C. (art. 41, comma 9) è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all’Organo di Vigilanza territoriale competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 4 INFORMAZIONE - FORMAZIONE- ADDESTRAMENTO- LAVORATORI RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE Particolare ruolo svolge il M.C. in materia di Informazione, Formazione ed Addestramento dei Lavoratori, attività intese ai sensi del D.Lgs. 81/08, rispettivamente: - INFORMAZIONE: Scambio di conoscenze tra due o più persone all’interno di un luogo di lavoro, il cui contenuto deve essere facilmente comprensibile ai lavoratori e deve consentire agli stessi di acquisire le relative conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi specifici riscontrabili nel singolo ambiente di lavoro. - FORMAZIONE: Processo Educativo teso a preparare una persona a svolgere un’attività, una professione o molto più semplicemente a vivere e, nell’ambito della sicurezza, a traferire ai Lavoratori conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze. - ADDESTRAMENTO: Complesso di attività, gestite da personale esperto, dirette a far apprendere ai Lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi anche di protezione individuale (DPI) e le procedure di lavoro. Il M.C. svolge un ruolo molto importante e specifico, con riferimento all’Informazione, Formazione ed Addestramento dei Lavoratori all’interno dell’Azienda o luogo di lavoro, dal momento che a lui competono, ben determinati compiti, quali: - Informare i Lavoratori sul significato della sorveglianza Sanitaria; - Informare il Datore di lavoro ed il singolo Lavoratore, per iscritto, sui risultati della Sorveglianza Sanitaria; - Collaborare con il RSPP (Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione) per la ricerca e/o la predisposizione di materiale informativo coerente con i rischi per la salute evidenziati nel D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi); - Contribuire all’individuazione dei bisogni formativi; - Esprimere un giudizio di coerenza sul progetto formativo in generale; - Esprimere un giudizio di coerenza del progetto formativo del personale addetto al primo soccorso; - Verificare le competenze acquisite dai lavoratori durante i sopraluoghi sui luoghi di lavoro; 5 - Contribuire all’organizzazione ed eventuale formazione del Servizio di Primo Soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le specifiche modalità organizzative del lavoro; - Verificare l’apprendimento dell’uso dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) di III° Categoria e quelli per l’udito; - Verificare le corrette manovre di movimentazione manuale dei carichi da parte dei Lavoratori. Lecce, li 27/01/2017 Consulente Tecnico C.P.R.P. Dott. Ing. Andrea RETUCCI 6