obblighi medico competente 2 - 3.12.09

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obblighi medico competente 2 - 3.12.09
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA
Legenda
Le modifiche sono scritte in rosso
con sfondo giallo D.lgs. 81/08 e s.m.i.
Con un * vengono segnalate le
sanzioni amministrative
Con due ** vengono segnalate le
sanzioni penali
Il Medico Competente deve
collaborare fattivamente con il
Datore di Lavoro nella Valutazione
dei Rischi Aziendali (art.25 comma
1 lettera a)**
La valutazione dei rischi deve considerare
(art. 28)
Lo stress lavoro correlato ( dalla emanazione di
specifiche indicazioni e comunque dal 1^ agosto
2010)
Le lavoratrici in stato di gravidanza (L151/01)
I minori: [omissis] “.. è vietato adibire i minori ad
una serie di lavorazioni e processi “ (D.lgs
345/1999, che richiama la legge 977/1967)
I rischi connessi alla differenza di genere e alla
provenienza da altri Paesi
Nel caso siano nominati più Medici
Competenti, deve essere definito per
iscritto chi di loro ha il ruolo di
coordinamento
Aziendali
(art.39
comma 6).
Protocollo Sanitario
In base alla Valutazione dei Rischi, il
Medico Competente predispone un
protocollo di sorveglianza sanitaria con
programmi di prevenzione che includano
accertamenti adatti per il monitoraggio e
la gestione dei fattori di rischio per la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
Protocollo Sanitario
Il protocollo di sorveglianza sanitaria deve
rispettare gli obblighi di legge ed essere
illustrato al SPP
Il Medico competente deve indicare le
scadenze degli Accertamenti indicati nel
protocollo di sorveglianza sanitaria(il DL
richiede al M.C. l’osservanza degli obblighi
previsti… art.18 comma 1 lettera g)
Obblighi Datore di Lavoro
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico
competente l’osservanza degli obblighi previsti
a suo carico nel presente decreto;
“g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41, comunicare tempestivamente al
medico competente la cessazione del
rapporto di lavoro.
Una raccomandazione
Il “locale” in cui vengono effettuate le
visite mediche deve avere sufficienti
caratteristiche di pulizia, dotazioni
(lavandino, illuminazione, aerazione …),
dimensioni, garanzia della privacy.
Cartella Sanitaria e di Rischio
VISITA MEDICA PREVENTIVA
VISITA MEDICA PERIODICA
Unica cartella sanitaria
e non fogli sparsi
(come da allegato III A
D.lgs. 81/08 e s.m.i.)
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
ALLEGATO 3A
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
LAVORATORE ……………………………………………………. Sesso
M
F
LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………… …………
Codice fiscale
Domicilio (Comune e Prov.) ………………………………………………………………………….
e
Via………………………………………………Tel…………………………………………………..
br
09
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Medico curante Dott……………………………………………………………………...................
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Via………………………………………………Tel………………………………………………….
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Datore di lavoro………………………………………………………………………………………
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Attività dell’Azienda pubblica o privata…………………………………………………………….
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d
(Datore) Data di assunzione…………………………………………………………………….
Da
Sede/i di lavoro………………………………………………… ……………………………………
La presente cartella sanitaria e di rischio è instituita per:
prima istituzione
esaurimento del documento precedente
altri motivi ………………………………………………………………………………….
La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n………………………………pagine.
Data …………………………
Firma
Il datore di lavoro
……………………………………..
Il medico competente
…………………………
CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
VISITA MEDICA PREVENTIVA
Avverso il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso
all’Organo di vigilanza omissis…..,.
VISITA MEDICA
Motivazione:
Periodica
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idoneità alla mansione specifica
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cambio mansione
di
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Su richiesta
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Fine rapporto di lavoro
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Da
Periodica
Motivazione:
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e
r
ni
idoneità alla mansione specifica
cambio mansione
Su richiesta
Fine rapporto di lavoro
Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza territorialmente competente,
ai sensi del comma 9 dell’art. 41 del D.lgs. …, entro il termine di 30 giorni.,
Le modalità di conservazione delle
cartelle sanitarie in azienda devono
garantire
il
rispetto
del
segreto
professionale e della privacy .
Il luogo di custodia viene concordato al
momento della nomina del M.C.(art. 25
comma 1 lettera c)**
IL Medico Competente
Consegna la documentazione sanitaria:
- l’originale al datore di lavoro alla cessazione
dell’incarico (art. 25 comma 1 lettera d)**
- copia al lavoratore alla cessazione del
rapporto di lavoro (art. 25 comma 1 lettera e)**
Cessazione del rapporto di lavoro:
conservazione cartella sanitaria e di rischio
Il DL conserva la cartella clinica in originale
per almeno 10 anni (art.25 c. 1 lett. e)
Il DL la invia all’ISPESL, per il tramite del
M.C., nei casi previsti (esposizione
cancerogeni e mutageni classe 1 e 2,
biologici classe 3 e 4) art. 243 c.4, che la
conserva per 40 anni (art. 243 c.6)
Sopralluogo in Azienda
Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08
Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno
una volta all’anno o con cadenza diversa in base alla
valutazione dei rischi (Art. 25, comma 1, lettera l)**
L’indicazione di una periodicità diversa deve essere
comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di
valutazione dei rischi
Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o
integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri
cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni
lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in
altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla
stessa impresa (art. 104 comma 2).
Riunione periodica
Art. 35 del D.Lgs. 81/08
Il Medico Competente in corso di riunione
periodica presenta i risultati anonimi e
collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul
significato dei risultati omissis… (art.25
comma 1 lettera i)*
Novità in tema di
sorveglianza sanitaria
La visita preventiva può essere effettuata
in fase preassuntiva.
Obbligo di visita medica precedente alla
ripresa al lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute di durata > 60 gg
continuativi al fine di verificare l’idoneità
alla mansione.
Art. 41
comma 2-bis:
Le visite mediche preventive possono essere
svolte in fase preassuntiva, su scelta del
datore di lavoro, dal medico competente o
dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
La scelta dei dipartimenti di prevenzione non
è
incompatibile
con
le
disposizioni
dell’articolo 39, comma 3.
Ricorso
avverso il giudizio del M.C.
T.U. Art. 41 comma 9
è ammesso il ricorso contro “i giudizi...”
del MC qualunque essi siano, quindi anche
contro il giudizio di idoneità
Anche per i giudizi in fase preassuntiva
Giudizio di Idoneità
Art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Contenuti minimi dell’allegato IIIA
Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli
formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di
vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9).
Il Medico competente
Consegna ufficialmente il giudizio di
idoneità ai singoli lavoratori o si accerta che
venga effettivamente e tempestivamente
consegnato, (art. 41 comma 6-bis)*
Esposizione ad Agenti Biologici
Articolo 279
Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione
dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono
sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
1. Qualora l’esito della valutazione del
rischio ne rilevi la necessità i lavoratori
esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41.
Grazie per l’ attenzione