obblighi medico competente 2 - 3.12.09
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obblighi medico competente 2 - 3.12.09
LA SORVEGLIANZA SANITARIA Legenda Le modifiche sono scritte in rosso con sfondo giallo D.lgs. 81/08 e s.m.i. Con un * vengono segnalate le sanzioni amministrative Con due ** vengono segnalate le sanzioni penali Il Medico Competente deve collaborare fattivamente con il Datore di Lavoro nella Valutazione dei Rischi Aziendali (art.25 comma 1 lettera a)** La valutazione dei rischi deve considerare (art. 28) Lo stress lavoro correlato ( dalla emanazione di specifiche indicazioni e comunque dal 1^ agosto 2010) Le lavoratrici in stato di gravidanza (L151/01) I minori: [omissis] “.. è vietato adibire i minori ad una serie di lavorazioni e processi “ (D.lgs 345/1999, che richiama la legge 977/1967) I rischi connessi alla differenza di genere e alla provenienza da altri Paesi Nel caso siano nominati più Medici Competenti, deve essere definito per iscritto chi di loro ha il ruolo di coordinamento Aziendali (art.39 comma 6). Protocollo Sanitario In base alla Valutazione dei Rischi, il Medico Competente predispone un protocollo di sorveglianza sanitaria con programmi di prevenzione che includano accertamenti adatti per il monitoraggio e la gestione dei fattori di rischio per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Protocollo Sanitario Il protocollo di sorveglianza sanitaria deve rispettare gli obblighi di legge ed essere illustrato al SPP Il Medico competente deve indicare le scadenze degli Accertamenti indicati nel protocollo di sorveglianza sanitaria(il DL richiede al M.C. l’osservanza degli obblighi previsti… art.18 comma 1 lettera g) Obblighi Datore di Lavoro g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; “g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro. Una raccomandazione Il “locale” in cui vengono effettuate le visite mediche deve avere sufficienti caratteristiche di pulizia, dotazioni (lavandino, illuminazione, aerazione …), dimensioni, garanzia della privacy. Cartella Sanitaria e di Rischio VISITA MEDICA PREVENTIVA VISITA MEDICA PERIODICA Unica cartella sanitaria e non fogli sparsi (come da allegato III A D.lgs. 81/08 e s.m.i.) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ALLEGATO 3A CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO LAVORATORE ……………………………………………………. Sesso M F LUOGO E DATA DI NASCITA ……………………………………………………… ………… Codice fiscale Domicilio (Comune e Prov.) …………………………………………………………………………. e Via………………………………………………Tel………………………………………………….. br 09 0 2 em c i Medico curante Dott……………………………………………………………………................... 1d 3 Via………………………………………………Tel…………………………………………………. il o ntr Datore di lavoro……………………………………………………………………………………… e re i n Attività dell’Azienda pubblica o privata……………………………………………………………. efi d (Datore) Data di assunzione……………………………………………………………………. Da Sede/i di lavoro………………………………………………… …………………………………… La presente cartella sanitaria e di rischio è instituita per: prima istituzione esaurimento del documento precedente altri motivi …………………………………………………………………………………. La presente cartella sanitaria e di rischio è costituita da n………………………………pagine. Data ………………………… Firma Il datore di lavoro …………………………………….. Il medico competente ………………………… CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. VISITA MEDICA PREVENTIVA Avverso il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza omissis…..,. VISITA MEDICA Motivazione: Periodica re b idoneità alla mansione specifica m e c cambio mansione di 1 Su richiesta l3 i o Fine rapporto di lavoro ntr efi d Da Periodica Motivazione: 09 0 2 e e r ni idoneità alla mansione specifica cambio mansione Su richiesta Fine rapporto di lavoro Avverso il giudizio di idoneità è ammesso ricorso all’Organo di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 9 dell’art. 41 del D.lgs. …, entro il termine di 30 giorni., Le modalità di conservazione delle cartelle sanitarie in azienda devono garantire il rispetto del segreto professionale e della privacy . Il luogo di custodia viene concordato al momento della nomina del M.C.(art. 25 comma 1 lettera c)** IL Medico Competente Consegna la documentazione sanitaria: - l’originale al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico (art. 25 comma 1 lettera d)** - copia al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 25 comma 1 lettera e)** Cessazione del rapporto di lavoro: conservazione cartella sanitaria e di rischio Il DL conserva la cartella clinica in originale per almeno 10 anni (art.25 c. 1 lett. e) Il DL la invia all’ISPESL, per il tramite del M.C., nei casi previsti (esposizione cancerogeni e mutageni classe 1 e 2, biologici classe 3 e 4) art. 243 c.4, che la conserva per 40 anni (art. 243 c.6) Sopralluogo in Azienda Art. 25, comma 1, lettera l) del D.Lgs 81/08 Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi (Art. 25, comma 1, lettera l)** L’indicazione di una periodicità diversa deve essere comunicata al datore di lavoro e annotata nel documento di valutazione dei rischi Nei cantieri temporanei o mobili può essere sostituito o integrato con la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi ed il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri aventi caratteristiche analoghe e gestiti dalla stessa impresa (art. 104 comma 2). Riunione periodica Art. 35 del D.Lgs. 81/08 Il Medico Competente in corso di riunione periodica presenta i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato dei risultati omissis… (art.25 comma 1 lettera i)* Novità in tema di sorveglianza sanitaria La visita preventiva può essere effettuata in fase preassuntiva. Obbligo di visita medica precedente alla ripresa al lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata > 60 gg continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Art. 41 comma 2-bis: Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3. Ricorso avverso il giudizio del M.C. T.U. Art. 41 comma 9 è ammesso il ricorso contro “i giudizi...” del MC qualunque essi siano, quindi anche contro il giudizio di idoneità Anche per i giudizi in fase preassuntiva Giudizio di Idoneità Art. 41 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Contenuti minimi dell’allegato IIIA Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente (art. 41, comma 9). Il Medico competente Consegna ufficialmente il giudizio di idoneità ai singoli lavoratori o si accerta che venga effettivamente e tempestivamente consegnato, (art. 41 comma 6-bis)* Esposizione ad Agenti Biologici Articolo 279 Sorveglianza sanitaria 1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. 1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41. Grazie per l’ attenzione