La richiesta di sangue e di emocomponenti

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La richiesta di sangue e di emocomponenti
La Richiesta di Sangue e di Emocomponenti
Aspetti medico-legali
La Richiesta di sangue / emocomponenti
è un’attività prescrittiva (terapia) la cui
responsabilità è esclusivamente del medico (art. 13 Decreto 3 marzo 2005) e non è delegabile
ad altra figura professionale. La richiesta deve essere completa dei dati clinici, da cui si deve
evincere il motivo della richiesta, e firmata dal medico prescrittore con firma leggibile. La firma
comporta, come ogni firma su un documento, la responsabilità della veridicità di quanto
riportato
La compilazione
La richiesta di sangue e/o di emocomponenti deve essere effettuata sugli appositi modelli regionali
forniti dalla struttura trasfusionale e contenere le generalità del paziente, l’indicazione alla
trasfusione e i valori dei parametri da correggere, firmata dal medico.
-
Le generalità del paziente da trasfondere comprendono: cognome, nome, sesso e data
di nascita da controllare con un documento di identità. Per i pazienti ignoti si può usare una
serie
(unica)
di
numeri
da
trascrivere
su
un
braccialetto
di
identificazione
- Indicazione alla trasfusione. L’appropriatezza dei dati riportati nella richiesta: valore del
parametro che si vuole correggere, diagnosi, tipo di intervento, perdite previste, eventuali
condizioni cliniche concomitanti etc., permetteranno al SIT di effettuare consulenze (e
verifiche) sulle necessità, qualità e quantità degli emocomponenti da distribuire secondo gli
standard
concordati
col
Comitato
Ospedaliero
per
il
Buon
Uso
del
Sangue.
I medici debbono segnalare al SIT speciali necessità del paziente come componenti irradiati
o deleucocitati, seguendo le linee guida fornite ai reparti e sintetizzate nel modulo di
richiesta (retro). Debbono inoltre riportare i dati trasfusionali significativi, quali la presenza
di allo-autoanticorpi, reazioni trasfusionali, recenti exanguinotrasfusioni, trapianto di midollo
etc.
Validità della richiesta
La richiesta dal momento dell’accettazione ha una validità di 72 ore (Art. 13 DECRETO
3
marzo 2005).
I campioni di sangue
La richiesta di globuli rossi deve essere accompagnata da un campione di sangue del
ricevente, raccolto in provetta sterile “entro le 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato
in modo da consentire l’identità del soggetto cui appartiene, di quantità non inferiore a 5 mL (
per pazienti pediatrici possono essere accettati volumi inferiori), firmato dal responsabile del
prelievo (infermiere professionale o medico)”.
Procedura per la richiesta di terapia trasfusionale
Il medico:
-
verifica le necessità trasfusionali del paziente e l’appropriatezza della richiesta
basandosi anche sulle linee guida trasfusionali aziendali;
-
richiede il consenso informato;
-
definisce i dati clinici terapeutici della richiesta (anamnesi trasfusionale,
indicazione alla trasfusione, tipo di emocomponente richiesto, )
-
firma in maniera leggibile la richiesta (meglio se con timbro personale e
inserimento del proprio numero di matricola/recapito tel. di reparto).
L’infermiera:
-
identifica attiva il paziente se collaborante, chiedendo cognome, nome e data di
nascita; nel caso di paziente non collaborante, riferirsi ai dati riportati in cartella
clinica (controllo solo documentale);
-
compila la parte anagrafica della richiesta di sangue o di gruppo;
-
etichetta la provetta e la compila: dati anagrafici- cognome nome data di
nascita-data
-
esegue il prelievo;
-
controlla e firma le provette al letto del paziente. Le provette non devono essere
firmate da persona diversa da quella che effettua il prelievo né prima del
prelievo né in altra sede.
Accettazione delle richieste (SIT)
-Il personale del SIT addetto all’accettazione delle richieste non potrà accettare campioni e/o
richieste con dati incompleti o errati, firme indecifrabili e/o non accompagnate dai campioni di
sangue necessari
NOTE Per la prevenzione di errori trasfusionali che possono avere gravi conseguenze per
il paziente si raccomanda:
1. Corretta identificazione del paziente
La corretta identificazione del paziente e dei suoi campioni di sangue è fondamentale al fine di
evitare lo scambio di pazienti con il rischio di reazioni trasfusionali potenzialmente mortali.
L’identità del paziente a cui i campioni di sangue sono stati prelevati non può essere accertata
direttamente dal Servizio Immunotrasfusionale (SIT) ma da quest’ultimo viene stabilita
indirettamente in base ai dati riportati sulla provetta e sulla richiesta: è perciò indispensabile
che nei reparti vengano prese tutte le misure necessarie a garantire la corrispondenza tra
campioni di sangue – richiesta – paziente.
2. Prelievo dei campioni per la determinazione del gruppo ABO-Rh e per le prove di
compatibilità e compilazione delle richieste (art. 13 e 14 Decreto 3 marzo 2005)
Il gruppo sanguigno ABO deve risultare da una doppia determinazione effettuata su 2
campioni di sangue prelevati in 2 momenti diversi e preferibilmente effettuati da 2
operatori differenti (art. 14 del Decreto 3 marzo 2005).- I dati anagrafici riportati sulle
richieste trasfusionali devono essere coerenti con quelli della cartella clinica.
“Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi
irregolari,
alla
esecuzione
delle
prove
di
compatibilità,
devono
essere
perfettamente
identificabili e firmati dal responsabile del prelievo” (art. 14, comma 4). Il prelievo può essere
effettuato o dal medico o dall’infermiere/a.
Raccomandazioni: utilizzare un porta provette per ogni paziente onde ridurre il rischio di errori.
Le provette devono essere etichettate o compilate al momento del prelievo e non prima,
identificando il paziente in modo inequivocabile.
Si sottolinea l’importanza che i campioni per la determinazione del gruppo ABO/Rh e
quelli per la prova di compatibilità siano prelevati in momenti diversi