La richiesta di sangue e di emocomponenti
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La richiesta di sangue e di emocomponenti
La Richiesta di Sangue e di Emocomponenti Aspetti medico-legali La Richiesta di sangue / emocomponenti è un’attività prescrittiva (terapia) la cui responsabilità è esclusivamente del medico (art. 13 Decreto 3 marzo 2005) e non è delegabile ad altra figura professionale. La richiesta deve essere completa dei dati clinici, da cui si deve evincere il motivo della richiesta, e firmata dal medico prescrittore con firma leggibile. La firma comporta, come ogni firma su un documento, la responsabilità della veridicità di quanto riportato La compilazione La richiesta di sangue e/o di emocomponenti deve essere effettuata sugli appositi modelli regionali forniti dalla struttura trasfusionale e contenere le generalità del paziente, l’indicazione alla trasfusione e i valori dei parametri da correggere, firmata dal medico. - Le generalità del paziente da trasfondere comprendono: cognome, nome, sesso e data di nascita da controllare con un documento di identità. Per i pazienti ignoti si può usare una serie (unica) di numeri da trascrivere su un braccialetto di identificazione - Indicazione alla trasfusione. L’appropriatezza dei dati riportati nella richiesta: valore del parametro che si vuole correggere, diagnosi, tipo di intervento, perdite previste, eventuali condizioni cliniche concomitanti etc., permetteranno al SIT di effettuare consulenze (e verifiche) sulle necessità, qualità e quantità degli emocomponenti da distribuire secondo gli standard concordati col Comitato Ospedaliero per il Buon Uso del Sangue. I medici debbono segnalare al SIT speciali necessità del paziente come componenti irradiati o deleucocitati, seguendo le linee guida fornite ai reparti e sintetizzate nel modulo di richiesta (retro). Debbono inoltre riportare i dati trasfusionali significativi, quali la presenza di allo-autoanticorpi, reazioni trasfusionali, recenti exanguinotrasfusioni, trapianto di midollo etc. Validità della richiesta La richiesta dal momento dell’accettazione ha una validità di 72 ore (Art. 13 DECRETO 3 marzo 2005). I campioni di sangue La richiesta di globuli rossi deve essere accompagnata da un campione di sangue del ricevente, raccolto in provetta sterile “entro le 72 ore precedenti la trasfusione, contrassegnato in modo da consentire l’identità del soggetto cui appartiene, di quantità non inferiore a 5 mL ( per pazienti pediatrici possono essere accettati volumi inferiori), firmato dal responsabile del prelievo (infermiere professionale o medico)”. Procedura per la richiesta di terapia trasfusionale Il medico: - verifica le necessità trasfusionali del paziente e l’appropriatezza della richiesta basandosi anche sulle linee guida trasfusionali aziendali; - richiede il consenso informato; - definisce i dati clinici terapeutici della richiesta (anamnesi trasfusionale, indicazione alla trasfusione, tipo di emocomponente richiesto, ) - firma in maniera leggibile la richiesta (meglio se con timbro personale e inserimento del proprio numero di matricola/recapito tel. di reparto). L’infermiera: - identifica attiva il paziente se collaborante, chiedendo cognome, nome e data di nascita; nel caso di paziente non collaborante, riferirsi ai dati riportati in cartella clinica (controllo solo documentale); - compila la parte anagrafica della richiesta di sangue o di gruppo; - etichetta la provetta e la compila: dati anagrafici- cognome nome data di nascita-data - esegue il prelievo; - controlla e firma le provette al letto del paziente. Le provette non devono essere firmate da persona diversa da quella che effettua il prelievo né prima del prelievo né in altra sede. Accettazione delle richieste (SIT) -Il personale del SIT addetto all’accettazione delle richieste non potrà accettare campioni e/o richieste con dati incompleti o errati, firme indecifrabili e/o non accompagnate dai campioni di sangue necessari NOTE Per la prevenzione di errori trasfusionali che possono avere gravi conseguenze per il paziente si raccomanda: 1. Corretta identificazione del paziente La corretta identificazione del paziente e dei suoi campioni di sangue è fondamentale al fine di evitare lo scambio di pazienti con il rischio di reazioni trasfusionali potenzialmente mortali. L’identità del paziente a cui i campioni di sangue sono stati prelevati non può essere accertata direttamente dal Servizio Immunotrasfusionale (SIT) ma da quest’ultimo viene stabilita indirettamente in base ai dati riportati sulla provetta e sulla richiesta: è perciò indispensabile che nei reparti vengano prese tutte le misure necessarie a garantire la corrispondenza tra campioni di sangue – richiesta – paziente. 2. Prelievo dei campioni per la determinazione del gruppo ABO-Rh e per le prove di compatibilità e compilazione delle richieste (art. 13 e 14 Decreto 3 marzo 2005) Il gruppo sanguigno ABO deve risultare da una doppia determinazione effettuata su 2 campioni di sangue prelevati in 2 momenti diversi e preferibilmente effettuati da 2 operatori differenti (art. 14 del Decreto 3 marzo 2005).- I dati anagrafici riportati sulle richieste trasfusionali devono essere coerenti con quelli della cartella clinica. “Tutti i campioni di sangue diretti alla tipizzazione eritrocitaria, alla ricerca di alloanticorpi irregolari, alla esecuzione delle prove di compatibilità, devono essere perfettamente identificabili e firmati dal responsabile del prelievo” (art. 14, comma 4). Il prelievo può essere effettuato o dal medico o dall’infermiere/a. Raccomandazioni: utilizzare un porta provette per ogni paziente onde ridurre il rischio di errori. Le provette devono essere etichettate o compilate al momento del prelievo e non prima, identificando il paziente in modo inequivocabile. Si sottolinea l’importanza che i campioni per la determinazione del gruppo ABO/Rh e quelli per la prova di compatibilità siano prelevati in momenti diversi