(Tabella Nutrizionale) ecco i chiarimenti in una Disposizione del 16
Transcript
(Tabella Nutrizionale) ecco i chiarimenti in una Disposizione del 16
(TabellaNutrizionale)eccoichiarimentiinuna Disposizionedel16/11/2016delMinistero delloSviluppoEconomicoedellaSalute. Finalmente un po di "chiarezza" si fa per dire, suchi deveesporre le tabelle nutrizionali sullasuaetichetta. Oggi voglio provare a riassumerti in modo pratico e senza fronzoli tutto il ragionamento "contorto"diquestoadempimento. Saràuna"cosetta"lungaquindisieditieprenditiunpoditempoperleggere:-) In questo email ti parlerò delleDisposizioni del ministero emanate il 16/11/2016, continuaaleggereenonperdereneancheunaparola. Partiamo dagli albori e quindi dalle disposizioni del regolamento 1169/11 (CE) relative aglialimentiaiqualiNONsiapplical'obbligodellatabellanutrizionale. AllegatoV,punto19chedite: ALIMENTIAIQUALINONSIAPPLICAL’OBBLIGODELLADICHIARAZIONENUTRIZIONALE 1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendonounsoloingredienteounasolacategoriadiingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredientiaggiuntianidridecarbonicae/oaromi; 4.lepiantearomatiche,lespezieoleloromiscele; 5.ilsaleeisuccedaneidelsale; 6.gliedulcorantidatavola; Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected] 7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del22febbraio1999,relativaagliestrattidicaffèeagliestrattidicicoria(1),ichicchidicaffè interiomacinatieichicchidicaffèdecaffeinatiinteriomacinati; 8.leinfusioniabasedierbeedifrutta,itè,tèdecaffeinati,tèistantaneiosolubilioestrattidi tè, tè istantaneio solubilio estrattiditèdecaffeinati, senzaaltriingredientiaggiuntitranne aromichenonmodificanoilvalorenutrizionaledeltè; 9.gliacetidifermentazioneeilorosuccedanei,compresiquelliicuisoliingredientiaggiunti sonoaromi; 10.gliaromi; 11.gliadditivialimentari; 12.icoadiuvantitecnologici; 13.glienzimialimentari; 14.lagelatina; 15.icompostidigelificazionepermarmellate; 16.ilieviti; 17.legommedamasticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura menodi25cm2; 19.glialimenti,ancheconfezionatiinmanieraartigianale,fornitidirettamentedalfabbricante dipiccolequantitàdiprodottialconsumatorefinaleoastrutturelocalidivenditaaldettaglio chefornisconodirettamentealconsumatorefinale. Di tutti quelli sopra elencati il più contorto è proprio il punto 19. che da libero sfogo alle interpretazioni. IlMinisterodello Sviluppo economicoinabbinataa quellodellaSalutehannodeciso di farechiarezzapropriosulpunto19edil16/11/2016hannoemanatodelleDisposizioni. Ti riporto testualmente cosa dice questa Disposizione e punto per punto cercherò di farti capiremeglio. Oggetto:Disposizionidelregolamento(UE)n.1169/2011relativeaglialimentiaiquali nonsiapplical’obbligodelladichiarazionenutrizionale.AllegatoV,punto19. Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected] Come è noto, a decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del regolamento(UE)n.1169/2011. Aisensidell’articolo16delpredettoregolamento,tuttavia,perglialimentielencatiall’allegato Vladichiarazionenutrizionalenonèobbligatoria. Il punto19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera artigianale,fornitidirettamentedalfabbricantedipiccolequantitàdiprodottialconsumatore finaleoastrutturelocalidivenditaaldettagliochefornisconodirettamentealconsumatore finale.”. Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) 1169/2011, i regolamenti 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno introdotto una deroga all’applicazionedeirispettiviregolamenticherisultaanalogaa quella riportataalpunto19dell’allegatoVdelregolamento(UE)1169/2011. Pur nella non coincidente formulazionedei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg. 852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due regolamentinonsiapplicano“allafornituradirettadipiccoliquantitatividiprodottiprimari dalproduttorealconsumatorefinaleoadettagliantilocali[oailaboratoriannessiagliesercizi dicommercioaldettaglioodisomministrazionealivellolocale]chefornisconodirettamente ilconsumatorefinale.”. Lelineeguidaapplicativedelreg.852/2004delpacchettoigiene,cosìcomequellerelativeal reg.853/2004,inmateriadiigieneperglialimentidiorigineanimale,oggettodiaccordoin ConferenzaStato-Regionidel29aprile2010,fornisconoun’interpretazionedelledisposizioni inquestionecheconsentedichiarireanchelaportatadelladeroga,dall’obbligodiriportarela dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 . La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 si applica pertantoa: Alimentiartigianali. La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anchegli alimenti artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione originaria del regolamento che dispone“Food, including handcrafted food, laddove la traduzioneitaliana,puressendostataresaconriferimentoalsoloconfezionamentodinatura artigianale(ancheconfezionatiinmanieraartigianale)noncambialasostanza. Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected] Fornituradiretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccolequantitàdiprodotti”,direttamentealconsumatoreoalle“strutturelocalidivenditaal dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come chiaritonelleLineeguidaalregolamento853/2004/CE,tutteleformedisomministrazionedi alimenti. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitanovenditaall’ingrossoochesvolgonoattivitàdiintermediazionecommerciale,quali adesempiolecentralidiacquisto. Fabbricantedipiccolequantitàdiprodotti. Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della raccomandazione2003/361/CEdellaCommissione.Laderogadelpunto19dell’allegatoVsi applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da partedeglispacciaziendali. Permaggiorechiarezzadiriportodirettamentegliarticoli,cosadiceall’articolo2della raccomandazione2003/361/CE: Effettiviesogliefinanziariechedefinisconolecategoriediimprese 1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituitadaimpresecheoccupanomenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai 50milionidiEURoppureilcuitotaledibilancioannuononsuperai43milionidiEUR. 2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 personeerealizzaunfatturatoannuoountotaledibilancioannuononsuperioria10milioni diEUR. 3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppureun totale di bilancio annuo non superiori a 2 milionidiEUR. Livellolocaledellestrutturedivendita. AnalogamenteaquantochiaritonelleLineeguidaalregolamento853/2004/CE,ilconcettodi “livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere definitoinmodotaledagarantirelapresenzadiunlegamedirettotral’Aziendadiorigineeil consumatore.E’pertantoesclusaunafornituracheprevedailtrasportosullelunghedistanze equindiin“ambitonazionale”. Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected] Il“livello locale” può essere identificato,inanalogiaallepredetteLineeguida,“nelterritorio dellaProvinciaincuiinsistel’aziendaenelterritoriodelleProvincecontermini,ciòalfinedinon penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativoconfinante”. Venditaaldettaglio. La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmenteacquistamerciinnomeepercontoproprioelerivende,suareeprivatein sedefissaomediantealtreformedidistribuzione,direttamentealconsumatorefinale”.Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, letterad)delregolamento(UE)n.1169/2011. Cosadicel'art.4deldecretolegislativon.114/1998: Art. 4 Definizionieambitodiapplicazionedeldecreto 1.Aifinidelpresentedecretosiintendono: a)percommercioall’ingrosso,l’attivitàsvoltadachiunqueprofessionalmenteacquistamerci innomeepercontoproprioelerivendeadaltricommercianti,all’ingrossooaldettaglio,oad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori ingrande. Taleattivitàpuòassumerelaformadicommerciointerno,diimportazioneodiesportazione; b)percommercioaldettaglio,l’attivitàsvoltadachiunqueprofessionalmenteacquistamerci innomeepercontoproprioelerivende,suareeprivateinsedefissaomediantealtreforme didistribuzione,direttamentealconsumatorefinale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresaquellaoccupatadabanchi,scaffalatureesimili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,ufficieservizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazioneresidentesuperiorea10.000abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto; Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected] d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500mq.neicomuniconpopolazioneresidentesuperiorea10.000abitanti; f)pergrandistrutturedivenditaglieserciziaventisuperficiesuperioreailimitidicuialpunto e); g) per centro commerciale, una media o unastruttura di vendita nella quale più esercizi commercialisono inseriti in una struttura a destinazionespecifica e usufruiscono di infrastrutturecomuniespazidiserviziogestitiunitariamente.Aifinidelpresentedecretoper superficiedivenditadiuncentrocommercialesiintendequellarisultantedallasommadelle superficidivenditadegliesercizialdettaglioinessopresenti; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2)lavenditapermezzodiapparecchiautomatici; 3)lavenditapercorrispondenzaotramitetelevisioneoaltrisistemidicomunicazione; 4)lavenditapressoildomiciliodeiconsumatori. Sperodiesserestatasufficientementechiara. Ciaoapresto DottoressaDanielaSotgia Tcertifico Servizi Sulla Sicurezza Alimentare e sul Lavoro | della Dott.ssa Daniela Sotgia Via Montanaru 105 - 09047 Su Planu – Selargius (CA) | P. IVA 01304360918 | tel. e fax 070.8586548 www.tcertifico.it | HACCP: [email protected] | Sicurezza sul Lavoro: [email protected]