(Tabella Nutrizionale) ecco i chiarimenti in una Disposizione del 16

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(Tabella Nutrizionale) ecco i chiarimenti in una Disposizione del 16
(TabellaNutrizionale)eccoichiarimentiinuna
Disposizionedel16/11/2016delMinistero
delloSviluppoEconomicoedellaSalute.
Finalmente un po di "chiarezza" si fa per dire, suchi deveesporre le tabelle nutrizionali
sullasuaetichetta.
Oggi voglio provare a riassumerti in modo pratico e senza fronzoli tutto il ragionamento
"contorto"diquestoadempimento.
Saràuna"cosetta"lungaquindisieditieprenditiunpoditempoperleggere:-)
In questo email ti parlerò delleDisposizioni del ministero emanate il 16/11/2016,
continuaaleggereenonperdereneancheunaparola.
Partiamo dagli albori e quindi dalle disposizioni del regolamento 1169/11 (CE) relative
aglialimentiaiqualiNONsiapplical'obbligodellatabellanutrizionale.
AllegatoV,punto19chedite:
ALIMENTIAIQUALINONSIAPPLICAL’OBBLIGODELLADICHIARAZIONENUTRIZIONALE
1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di
ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che
comprendonounsoloingredienteounasolacategoriadiingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli
ingredientiaggiuntianidridecarbonicae/oaromi;
4.lepiantearomatiche,lespezieoleloromiscele;
5.ilsaleeisuccedaneidelsale;
6.gliedulcorantidatavola;
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7. i prodotti contemplati dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del22febbraio1999,relativaagliestrattidicaffèeagliestrattidicicoria(1),ichicchidicaffè
interiomacinatieichicchidicaffèdecaffeinatiinteriomacinati;
8.leinfusioniabasedierbeedifrutta,itè,tèdecaffeinati,tèistantaneiosolubilioestrattidi
tè, tè istantaneio solubilio estrattiditèdecaffeinati, senzaaltriingredientiaggiuntitranne
aromichenonmodificanoilvalorenutrizionaledeltè;
9.gliacetidifermentazioneeilorosuccedanei,compresiquelliicuisoliingredientiaggiunti
sonoaromi;
10.gliaromi;
11.gliadditivialimentari;
12.icoadiuvantitecnologici;
13.glienzimialimentari;
14.lagelatina;
15.icompostidigelificazionepermarmellate;
16.ilieviti;
17.legommedamasticare;
18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura
menodi25cm2;
19.glialimenti,ancheconfezionatiinmanieraartigianale,fornitidirettamentedalfabbricante
dipiccolequantitàdiprodottialconsumatorefinaleoastrutturelocalidivenditaaldettaglio
chefornisconodirettamentealconsumatorefinale.
Di tutti quelli sopra elencati il più contorto è proprio il punto 19. che da libero sfogo alle
interpretazioni.
IlMinisterodello Sviluppo economicoinabbinataa quellodellaSalutehannodeciso di
farechiarezzapropriosulpunto19edil16/11/2016hannoemanatodelleDisposizioni.
Ti riporto testualmente cosa dice questa Disposizione e punto per punto cercherò di farti
capiremeglio.
Oggetto:Disposizionidelregolamento(UE)n.1169/2011relativeaglialimentiaiquali
nonsiapplical’obbligodelladichiarazionenutrizionale.AllegatoV,punto19.
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Come è noto, a decorrere dal 13 dicembre 2016 si applicherà l’obbligo di indicazione in
etichetta della dichiarazione nutrizionale di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera l) del
regolamento(UE)n.1169/2011.
Aisensidell’articolo16delpredettoregolamento,tuttavia,perglialimentielencatiall’allegato
Vladichiarazionenutrizionalenonèobbligatoria.
Il punto19 dell’allegato V estende tale deroga agli “alimenti, anche confezionati in maniera
artigianale,fornitidirettamentedalfabbricantedipiccolequantitàdiprodottialconsumatore
finaleoastrutturelocalidivenditaaldettagliochefornisconodirettamentealconsumatore
finale.”.
Al riguardo va rilevato che, prima del regolamento (UE) 1169/2011, i regolamenti
852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, ed il regolamento 853/2004/CE, che
stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, hanno
introdotto una deroga all’applicazionedeirispettiviregolamenticherisultaanalogaa quella
riportataalpunto19dell’allegatoVdelregolamento(UE)1169/2011.
Pur nella non coincidente formulazionedei due testi, l’art. 1, paragrafo 2, lettera c) del reg.
852/2004/CE e l’art. 1, paragrafo 3, lettera c) del reg. 853/2004/CE, dispongono che i due
regolamentinonsiapplicano“allafornituradirettadipiccoliquantitatividiprodottiprimari
dalproduttorealconsumatorefinaleoadettagliantilocali[oailaboratoriannessiagliesercizi
dicommercioaldettaglioodisomministrazionealivellolocale]chefornisconodirettamente
ilconsumatorefinale.”.
Lelineeguidaapplicativedelreg.852/2004delpacchettoigiene,cosìcomequellerelativeal
reg.853/2004,inmateriadiigieneperglialimentidiorigineanimale,oggettodiaccordoin
ConferenzaStato-Regionidel29aprile2010,fornisconoun’interpretazionedelledisposizioni
inquestionecheconsentedichiarireanchelaportatadelladeroga,dall’obbligodiriportarela
dichiarazione nutrizionale, prevista al punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE)
1169/2011
.
La disposizione del punto 19 dell’allegato V del regolamento (UE) 1169/2011 si applica
pertantoa:
Alimentiartigianali.
La deroga del punto 19 dell’allegato V include negli alimenti preimballati anchegli alimenti
artigianali. Il riferimento agli alimenti artigianali emerge chiaramente nella versione
originaria del regolamento che dispone“Food, including handcrafted food, laddove la
traduzioneitaliana,puressendostataresaconriferimentoalsoloconfezionamentodinatura
artigianale(ancheconfezionatiinmanieraartigianale)noncambialasostanza.
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Fornituradiretta.
La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di
piccolequantitàdiprodotti”,direttamentealconsumatoreoalle“strutturelocalidivenditaal
dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, come
chiaritonelleLineeguidaalregolamento853/2004/CE,tutteleformedisomministrazionedi
alimenti.
Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che
esercitanovenditaall’ingrossoochesvolgonoattivitàdiintermediazionecommerciale,quali
adesempiolecentralidiacquisto.
Fabbricantedipiccolequantitàdiprodotti.
Rientrano in tale definizione i produttori ed i fornitori, comprese le imprese artigiane ed
agricole, che rispettino i requisiti delle microimprese così come definite all’articolo 2 della
raccomandazione2003/361/CEdellaCommissione.Laderogadelpunto19dell’allegatoVsi
applica, inoltre, agli alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da
partedeglispacciaziendali.
Permaggiorechiarezzadiriportodirettamentegliarticoli,cosadiceall’articolo2della
raccomandazione2003/361/CE:
Effettiviesogliefinanziariechedefinisconolecategoriediimprese
1. La categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è
costituitadaimpresecheoccupanomenodi250persone,ilcuifatturatoannuononsuperai
50milionidiEURoppureilcuitotaledibilancioannuononsuperai43milionidiEUR.
2. Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
personeerealizzaunfatturatoannuoountotaledibilancioannuononsuperioria10milioni
diEUR.
3. Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppureun totale di bilancio annuo non superiori a 2
milionidiEUR.
Livellolocaledellestrutturedivendita.
AnalogamenteaquantochiaritonelleLineeguidaalregolamento853/2004/CE,ilconcettodi
“livello locale”, come previsto dal considerando 11 del medesimo regolamento, deve essere
definitoinmodotaledagarantirelapresenzadiunlegamedirettotral’Aziendadiorigineeil
consumatore.E’pertantoesclusaunafornituracheprevedailtrasportosullelunghedistanze
equindiin“ambitonazionale”.
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Il“livello locale” può essere identificato,inanalogiaallepredetteLineeguida,“nelterritorio
dellaProvinciaincuiinsistel’aziendaenelterritoriodelleProvincecontermini,ciòalfinedinon
penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che
sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio
amministrativoconfinante”.
Venditaaldettaglio.
La definizione di “vendita al dettaglio” può essere rinviata a quella contenuta all’art. 4 del
Decreto legislativo n. 114/1998: “per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque
professionalmenteacquistamerciinnomeepercontoproprioelerivende,suareeprivatein
sedefissaomediantealtreformedidistribuzione,direttamentealconsumatorefinale”.Tale
definizione va integrata con la definizione di “collettività” di cui all’articolo 2, paragrafo 2,
letterad)delregolamento(UE)n.1169/2011.
Cosadicel'art.4deldecretolegislativon.114/1998:
Art.
4
Definizionieambitodiapplicazionedeldecreto
1.Aifinidelpresentedecretosiintendono:
a)percommercioall’ingrosso,l’attivitàsvoltadachiunqueprofessionalmenteacquistamerci
innomeepercontoproprioelerivendeadaltricommercianti,all’ingrossooaldettaglio,oad
utilizzatori
professionali,
o
ad
altri
utilizzatori
ingrande.
Taleattivitàpuòassumerelaformadicommerciointerno,diimportazioneodiesportazione;
b)percommercioaldettaglio,l’attivitàsvoltadachiunqueprofessionalmenteacquistamerci
innomeepercontoproprioelerivende,suareeprivateinsedefissaomediantealtreforme
didistribuzione,direttamentealconsumatorefinale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita,
compresaquellaoccupatadabanchi,scaffalatureesimili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di
lavorazione,ufficieservizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con
popolazioneresidentesuperiorea10.000abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al
punto;
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d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a
2.500mq.neicomuniconpopolazioneresidentesuperiorea10.000abitanti;
f)pergrandistrutturedivenditaglieserciziaventisuperficiesuperioreailimitidicuialpunto
e);
g) per centro commerciale, una media o unastruttura di vendita nella quale più esercizi
commercialisono inseriti in una struttura a destinazionespecifica e usufruiscono di
infrastrutturecomuniespazidiserviziogestitiunitariamente.Aifinidelpresentedecretoper
superficiedivenditadiuncentrocommercialesiintendequellarisultantedallasommadelle
superficidivenditadegliesercizialdettaglioinessopresenti;
h)
per
forme
speciali
di
vendita
al
dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di
cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi;
2)lavenditapermezzodiapparecchiautomatici;
3)lavenditapercorrispondenzaotramitetelevisioneoaltrisistemidicomunicazione;
4)lavenditapressoildomiciliodeiconsumatori.
Sperodiesserestatasufficientementechiara.
Ciaoapresto
DottoressaDanielaSotgia
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