Etichettatura e ristorazione
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Etichettatura e ristorazione
SPORTELLO ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE RISPOSTA AL QUESITO: Noi siamo un ristorante ed un enoteca. per il vino immagino che spetti ai produttori la modifica delle etichette ma per quanto riguarda la ristorazione, in che modo dobbiamo adattarci alla nuova normativa? Dobbiamo usare qualche indicazione particolare sul menù? MODULO DI RISPOSTA In base ai dati da voi forniti e senza conoscere nel dettaglio il prodotto, possiamo consigliare quanto segue. Il Regolamento UE 1169/2011 si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Sono quindi compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e catering etc. Allo stato attuale sono ancora da definire le specifiche modalità con cui i ristoratori e i pubblici esercenti, oltre ai titolari di mense e catering, dovranno offrire le informazioni ai consumatori finali. In quest’ambito assume rilievo la questione “allergeni”, la cui disciplina sino ad oggi non era applicabile alla ristorazione, che dovranno essere oggetto di informativa nei locali di somministrazione degli alimenti durante gli scambi verbali che accompagnano la vendita, attraverso il menù delle vivande o altro materiale informativo esposto. In linea di principio, in mancanza di misure nazionali, le informazioni relative alle allergie e intolleranze devono essere fornite in forma scritta, quindi essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili (Articolo 21 Reg. UE 1169/2011). All’informazione orale si può ricorrere in aggiunta, ma non in sostituzione, alla scritta, così come precisato anche nelle linee guida “Domande e risposte sull’applicazione del Regolamento UE 1169/2011”. Per il vino, se contiene solfiti oltre i 10 mg/l, occorre che sulla bottiglia sia indicato “contiene solfiti”. In questo caso anche nella somministrazione (es. calice) occorrerà avvisare il consumatore per iscritto. 1 E’ necessario ovviamente tenere sotto controllo l’evoluzione della normativa. ___________________________________________________________________________________________ Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03, che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura. I dati raccolti saranno trattati con l’utilizzo di procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a terzi. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato D.lgs. 196/03. Titolari del trattamento sono la Camera di commercio di Torino e di Milano (Via Carlo Alberto, 16, 10123, Torino), il Laboratorio Chimico Camera di Commercio Torino (Via Ventimiglia, 165, 10127, Torino) e l’azienda TeMA/CCIAA Milano (via Meravigli 9/b, Milano) 2