Nota di commento alla sentenza 24 febbraio 2001 del Tribunale d

Transcript

Nota di commento alla sentenza 24 febbraio 2001 del Tribunale d
Nota di commento alla sentenza 24 febbraio 2001 del Tribunale di Lecce in tema
di competenza territoriale per un fatto diffamatorio commesso tramite news
group Internet. Spunto per alcune riflessioni
di
Antonio Giuseppe Orlando
Perfezionato in Diritto dell’Informatica e del Commercio Elettronico
presso l’Università degli Studi di Lecce
INDICE
Introduzione
Il Fatto
Quale giudice territorialmente competente nella diffamazione a mezzo Internet?
I Siti Internet quali prodotti editoriali
Considerazioni conclusive
Appendice: Testo integrale della Sentenza del Tribunale di Lecce del
16/11/2000, pubblicata il 24/02/2001
***********************************
Introduzione
Il commento alla Sentenza emessa dal dott. De Bartolomeis, G.U. del Tribunale di
Lecce, in data 16 novembre 2000, non può prescindere da una attenta lettura di una
precedente sentenza emessa in data 4 luglio 1998, questa volta dal Tribunale di
Roma (estensore dott. Mazzacane), tra le stesse parti e che costituisce non solo un
precedente per così dire “storico”, bensì la premessa alle richieste avanzate dalla
parte attrice nell’ atto di citazione innanzi al Tribunale di Lecce ed anche alla
decisione dello stesso Tribunale. Il “combinato disposto” (volendo usare, forse
impropriamente, tale terminologia) delle due decisioni citate rappresenta una
indubbia fonte di riflessioni sia per i fatti sui quali i Giudici sono stati chiamati a
pronunciarsi, sia per le conseguenze di ordine giuridico che tali decisioni
comportano, in primo luogo quella di acquisire un “criterio oggettivo unico”1 per l’
individuazione del giudice competente per territorio in un caso di diffamazione a
mezzo Internet.
L’ esposizione che segue vuole succintamente presentare i problemi, illustrare le
soluzioni giurisprudenziali e tentarne un commento critico, il tutto avendo, spero, la
sola presunzione di comprendere l’ assoluta difficoltà nell’ affrontare temi così
complessi ed in costante evoluzione dottrinale e legislativa.
Il Fatto
La Banca del Salento, con atto di citazione notificato in data 10/11/1999, conveniva
innanzi al Tribunale di Lecce,2 Restaino Sandro, residente in Roma, al fine di vederlo
1
E. Sacchettini, L’ individuazione di un criterio ragionevole non esaurisce le difficoltà per l’ assenza di norme, da
IlSole24Ore del 2 giugno 2001, pagg. 44 e 45.
2
Da IlSole24Ore del 2 giugno 2001, “Diffamazione via Internet: il giudice competente è quello del luogo dove si trova
il server”, pagg. 40 e ss. .
1
condannare al risarcimento dei danni materiali e morali derivanti da una affermata
illiceità della pubblicazione in Rete di alcune affermazioni relative alla Banca attrice
ritenute dalla stessa altamente diffamatorie.
Il fatto in se risulta assai semplice: il convenuto Restaino, a più riprese, ha immesso
in Internet messaggi di posta elettronica inviandoli ad un gruppo di discussione (c.d.
newsgroup3) con indirizzo telematico «it.economia.analisi-tecn», ospitato dal newsserver Pantheon s.r.l., avente come responsabile, c.d. webmaster, Centofanti Dario. Il
contenuto è ritenuto dalla ricorrente lesivo del proprio onore, decoro e
particolarmente pregiudizievole per la propria reputazione visto che tali messaggi
sono stati inviati ad un sito di discussione pubblica, tra quelli di più frequente
accesso. Con comparsa di risposta del 6/12/1999, il Restaino, costituendosi in
giudizio, eccepiva l’ incompetenza territoriale del Tribunale adito e, nel merito,
contestava in toto la domanda della parte attrice. La Banca del Salento, con
riferimento al forum commissi delicti, ha dedotto che trattandosi di illecito
extracontrattuale per diffamazione commesso tramite Internet, il tribunale
competente sia quello di Lecce (ove la Banca ha la sua sede principale) in quanto tra
“il foro del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito” ed “il foro del luogo in cui
si è prodotto il (maggior) danno” sia da preferire quest’ ultimo. Infatti, l’ art. 5, n. 3
della Convenzione di Bruxelles, richiamata dall’ art. 3, 2 comma, della L. 218/1995,
prevede che il giudice competente a conoscere delitti o quasi-delitti sia in alternativa
al giudice del domicilio del convenuto, il giudice del “luogo in cui si è manifestato il
danno”,4 ovvero “ nel luogo dell’ evento generatore di tale danno”5. I difensori della
Banca, citando alcuni Autori, affermano sussistere l’ evento dannoso in ogni luogo in
cui il messaggio diffamatorio riportato dal sito è stato diffuso ed in cui, pertanto, la
vittima della diffamazione ha subito un danno, in conseguenza di ciò, la lesione del
diritto si verifica in tutti i luoghi in cui il messaggio giunge e perciò giudice
competente a decidere, ai sensi dell’ art. 20 c.p.c. è il giudice di ogni luogo in cui tale
diffusione si è verificata. Ad ulteriore conferma della tesi esposta gli stessi difensori,
al fine di incardinare la competenza del giudice presso il luogo di residenza del
3
I newsgroup o aree di discussione consistono in una sorta di «bacheca » elettronica, dove gli utenti che agiscono
tramite elaboratori elettronici, possono leggere i messaggi apposti da altri utenti e aggiungere i propri contributi. Si tratta
di numerosissime aree di discussione, articolate per argomenti, che si distinguono in moderate e non, a seconda della
presenza o meno della figura del c.d. moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea
per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo.
L'accesso ai newsgroups è reso possibile dal c.d. news-server, che potrebbe essere definito come un computer, collocato
al centro della rete, che ospita le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli utenti possono accedere avvalendosi dei
programmi client di collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri terminali.
I newsgroups, che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati,
possono essere creati da ogni utente Internet e fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori, che conservano tutti
una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi, in modo che da
qualsiasi news-server, che ospita quell'area di discussione destinataria dell'intervento, possano essere consultati i
messaggi di più recente inserimento. Il news-server non è pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma
mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio « virtuale » deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano
contribuire alla discussione di specifiche tematiche.
4
Si legga il Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971.
5
Corte di Giustizia, Bier B. V,. c/ Mines de Potasse d’ Alsance s.a., causa 21176, in Raccolta, 1976, pag. 1735.
2
danneggiato, citano l’ art. 30 , 4° e 5° comma, della Legge n. 223/1990, per il quale
nel reato di diffamazione commesso con il mezzo radio televisivo, forum commissi
delicti è il luogo di residenza della persona offesa nel caso di attribuzione di fatto
determinato.
Ma, per il giudicante, tale criterio non convince in quanto esso è applicabile solo alla
“diffamazione a mezzo Internet puramente <<transfrontaliera>>”6 nell’ ottica più
ampia, quindi, presente nell’ art. 6 c.p., norma che sulla base del “principio di
ubiquità” estende il più possibile l’ applicazione della legge penale italiana; non può,
invece, il citato criterio trovare applicazione nel caso di “diffamazione puramente
<<italiana>>”,7 per la quale valgono le regole ordinarie e nella fattispecie l’ art. 20
c.p.c., individuando quale giudice competente quello del luogo in cui l’ espressione
diffamatoria è immessa in Rete.
Individuare, conclude il Giudice Unico, la competenza territoriale usando il criterio
del luogo in cui viene a prodursi il (maggior) danno, vista la diffusione globale di
qualunque informazione immessa in Rete, implica rendere impossibile individuare il
singolo luogo in cui il danno si produce.
La ricerca del “criterio oggettivo unico” utile ad individuare il giudice
territorialmente competente si conclude facendo riferimento all’ applicazione per
analogia del luogo di stampa di un quotidiano o dello stabilimento di produzione
televisiva ed allora se è competente il giudice del luogo in cui la notizia diviene per
la prima volta pubblica e per tale motivo idonea a pregiudicare l’ altrui diritto, sarà
competente, nella fattispecie concreta, il giudice del luogo in cui sono allocati i
servers sui quali sono state caricate le pagine contenenti le dichiarazioni che si
affermano diffamanti o in subordine il luogo in cui il danneggiante ha la propria
residenza.8
Per quanto sussista una forte presunzione che il news server sia allocato in Roma,
presso la sede della Pantheon, in assenza di prove certe al riguardo, non rimane che
radicare la competenza presso il forum destinatae solutionis, cioè il foro del luogo di
residenza del danneggiante (Roma), unico luogo certo e ben individuabile a priori.
Per ultimo nelle motivazioni si viene ad evidenziare come non sia applicabile alla
fattispecie concreta in esame l’ art. 30, 4° e 5° comma, della Legge n. 223/1990, in
quanto, pur essendo lo stesso passato al vaglio della Corte Costituzionale senza che
fossero individuati elementi di illegittimità,9 trova esclusiva applicazione nella
diffamazione attraverso il mezzo radio televisivo.10
Per tali motivi, Il Giudice dichiara l’ incompetenza del Tribunale di Lecce, essendo
competente il Tribunale di Roma.
6
Da IlSole24Ore del 2 giugno2001, pag. 42.
Da IlSole24Ore … loc. ult. Cit. .
8
Cass. Civ. , sez. I, 24/11/1999,n.13042. IlSole24Ore c/ Palella, da Dir. Informazione e Informatica, 2000, pag. 380.
7
9
Si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 42 del 1996.
Ciò sulla base della sentenza della Suprema Corte, n.13042, cit. .
10
3
Come accennato, sussiste un precedente tra le parti, infatti, la Banca del Salento
aveva già convenuto per tali fatti il Restaino innanzi al Tribunale di Roma11 ai sensi
dell’ art. 700 c.p.c., richiedendo la rimozione immediata dell'espressione « Fuggite
dalla banca del Salento » dall'intervento immesso in rete, la pubblicazione sullo
stesso sito di una nota di rettifica del contenuto del massaggio rimosso e/o la
pubblicazione degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui ne era stata
ordinata la rimozione, sottolineando in ordine al fumus boni iuris la lesività per il
proprio onore, reputazione e decoro del messaggio immesso nella rete Internet da
Restaino Sergio ed in ordine al periculum in mora l'irreparabilità del pregiudizio
derivante dalla divulgazione su scala mondiale di affermazioni infondate e dal
protrarsi della loro permanenza e accessibilità in rete.
Si è, quindi, proceduto, in quell’ occasione, ad instaurare il contraddittorio, avendo il
Giudice Istruttore, dott. Mazzacane, ritenuto di non poter emettere, inaudita altera
parte, come richiesto dalla ricorrente, decreto di rimozione del messaggio telematico.
Si sono costituite le parti convenute, Restaino Sergio, la Pantheon s.r.l. e Centofanti
Dario, chiedendo il rigetto del ricorso. Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei
presupposti del provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumus boni iuris che
il messaggio telematico in oggetto non ha carattere diffamatorio, poiché contiene
l'esposizione di fatti realmente accaduti e che lo scopo dell' esistenza di gruppi
privati di discussione su Internet è quello di consentire lo scambio tra gli utenti di
informazioni relativamente a vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un
linguaggio informale e libero; in ordine al pericolum in mora, il convenuto rileva che
il messaggio, una volta immesso nella rete, non può essere più recuperato e che,
comunque, la diffusione non è avvenuta su canali pubblici. In merito alla richiesta di
pubblicazione di rettifica, la difesa di Restaino ha, inoltre, rilevato come tale diritto
sia previsto dalla legge n. 47/1948 solo in riferimento alla carta stampata, alla radio
ed alla televisione, non agli strumenti informatici e come, comunque, tale domanda
esulerebbe dalle possibilità del Restaino, dovendo indirizzarsi a chi consente
l'accesso ad Internet.
Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la carenza in proprio di
legittimazione passiva, in quanto egli è il legale rappresentante della Pantheon s.r.l.,
a cui è legato da rapporto di rappresentanza organica.
Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l. hanno rilevato in ordine al fumus boni iuris l'
inapplicabilità dei criteri enucleati con riguardo al legittimo esercizio del diritto di
cronaca a messaggi di natura individuale, non professionale ed occasionale, qual è
quello in esame, e l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in
particolare modo il suo contenuto e la responsabilità per quanto vi compare, ai
convenuti Pantheon e Centofanti, che non hanno alcun potere di vigilanza e controllo
sui messaggi immessi in rete. In ordine al pericolo in mora, ne è stata rilevata
l'infondatezza, poiché, secondo il programma di gestione adottato dalla Pantheon,
11
Sentenza tratta da: Diritto dell’ Informazione e dell’ Informatica, 1998, pagg. 807 e ss. .
4
ciascun messaggio è visibile solo per trenta giorni a decorrere dalla data di
immissione. E’ stata eccepita, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di rettifica,
dovendo essere la ricorrente a precisare la propria posizione, in quanto il gruppo di
discussione non ha alcun titolo per intervenire in merito.
Il Giudice istruttore esaminando la posizione di Centofanti Dario, convenuto in
proprio quale webmaster, preposto alla supervisione dei messaggi immessi in rete
rileva il difetto di legittimazione passiva in proprio di Centofanti Dario, che non può
essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di
organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l.. Neppure la Pantheon s.r.l. è da
ritenersi legittimata passiva del presente ricorso, in quanto il news-server si limita a
mettere a disposizione degli utenti lo spazio «virtuale» dell'area di discussione e nel
caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di
controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti.
Con riferimento al messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel predetto gruppo
di discussione, il G.I. non non ne rileva la lesività per l'onore, il decoro e la
reputazione della ricorrente Banca del Salento S.p.A.
Si osserva che nel caso che si occupa l'intervento del convenuto presenta toni
espositivi piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi all'amarezza ed all'umanamente
comprensibile malumore derivanti dalle vicende finanziarie sfavorevoli verificatesi
in suo danno.
Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione « Fuggite dalla
Banca del Salento », si rileva che tali segni linguistici certamente di carattere critico,
non integrano affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato dissenso
con la condotta tenuta dall'ente creditizio. Diverso valore si sarebbe dovuto attribuire
alla suddetta espressione, qualora l'autore non fosse stato un privato cittadino, ma
altro istituto di credito, versandosi in quella eventualità in un'ipotesi di concorrenza
sleale.
Si rileva, inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato
cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini della sua
eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di
cronaca giornalistica, non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del
carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni
attività professionale. Ed ancora, il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per
la narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di cronaca),
quanto per la formazione di giudizi personali da parte del Restaino sugli eventi
verificatesi e pertanto deve essere considerato manifestazione del diritto di critica, di
cui all'art. 21 della Costituzione. A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio
abbia esercitato il suddetto diritto nei limiti di legittimità individuati dalla
giurisprudenza prevalente. Per orientamento costante,12 si ritiene che il diritto di
critica consiste nell'espressione di un dissenso motivato, cioè nell'affermazione di
fatti non apodittica, ma supportata da appigli concreti. Pertanto, chi voglia esprimere
12
Cass. n. 9109/1993, in Foro it., 1994, I, 2217, Cass. 20 gennaio 1984, Saviane, Cass. 24 aprile 1985, Zanelli.
5
un giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto, dovrà spiegarne le
motivazioni e fornire dei dati obiettivi.
La critica consiste in un' interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti, che per
sua natura non può essere imparziale, ma che comunque deve, sia pure nell'ambito di
forme aspre, essere espressa in modo corretto e civile. Se ne desume pertanto che
non è critica, ovvero manifestazione di dissenso motivato, ogni apprezzamento
negativo indotto da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante. Il
diritto di critica è, inoltre, legittimamente esercitato, se, alla continenza delle
espressioni usate, si accompagnano l'interesse pubblico alla conoscenza delle
affermazioni e la verità, anche solo putativa dei fatti narrati.
In giurisprudenza, inoltre, si è osservato che talvolta la critica si pone sui toni
sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche, soprattutto quando si tratta di
materie particolarmente sentite e che la legittimità di siffatti interventi e subordinata
al rispetto del limite della continenza formale e sostanziale, consistente il primo nella
correttezza della forma espositiva adoperata ed il secondo nella proporzione tra il
contenuto, la portata della critica e lo scopo informativo, che si persegue.
Applicando tali principi al caso che si occupa, si rileva che l'intervento del Restaino
è connotato certamente da toni forti ed aspri (si parla ad es. di decisioni che hanno
generato « scompiglio, sconcerto, emorragie di clienti e promotori e naturalmente
perdite finanziarie per alcuni investitori », di «disorganizzazione ed incuranza» della
ricorrente), ma la forma espositiva non ha carattere volgare ed offensivo. Per quanto
attiene al contenuto del messaggio, si rileva il carattere di interesse pubblico dell'
argomento trattato, forme di investimento finanziario, e la continenza sostanziale
dell'intervento, poiché il Restaino non è andato al di là di quanto necessario per
l'affermazione delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di espressione di dissenso
motivato, in quanto sia pure con toni aspri e polemici. Restaino basa la
manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati, che alla luce del testo del
contratto allegato agli atti, possono essere considerati veri o quanto meno
putativamente tali.
Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino Sergio abbia legittimamente
esercitato con il messaggio de quo il diritto di critica riconosciuto dalla carta
costituzionale all'art. 21 e che pertanto la ricorrente Banca del Salento S.p.A. non
abbia subito alcuna lesione al proprio onere, dignità e reputazione di istituto di
credito.
In ordine al profilo del periculum in mora, il giudice istruttore osserva che questo
non sussiste, non avendo prodotto il messaggio del Restaino alcun danno irreparabile
per la Banca del Salento. Il predetto intervento, peraltro, rimane visibile nel
newsgroup, per un periodo di tempo circoscritto, trenta giorni dalla data di
immissione, a fronte della prassi in tal senso adottata dal server Pantheon.
6
Per tutti questi motivi il dott. Mazzacane rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto
dalla Banca del Salento S.p.A. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l.,
Centofanti Dario, compensando le rispettive spese.13
Quale giudice territorialmente competente nella diffamazione a mezzo Internet?
Nella sentenza redatta dal G.U. dott. De Bartolomeis del Tribunale di Lecce, emerge,
ad una attenta lettura, una singolare distinzione tra: “diffamazione a mezzo Internet
puramente <<transfrontaliera>>”14 e “diffamazione puramente <<italiana>>”15.
Abbiamo già visto nelle motivazioni alla sentenza in precedenza riportate cosa il
dott. De Bartolomeis intenda affermare con tali espressioni, ma le perplessità
permangono, vista la difficoltà di associare il fenomeno Internet al concetto di
territorio. Lo stesso commentatore della sentenza in esame non può negare l’ assoluta
difficoltà, in molti casi, di individuare la provenienza della notizia; se essa cioè sia
diffusa su basi nazionali o transnazionali.16
Parlare di luogo in cui è allocato il server tramite il quale le notizie sono diffuse, di
luogo ove le notizie stesse vengono immesse nel “circuito” o di luogo in cui la
notizia diviene per la prima volta pubblica, risulta altrettanto vago ed incerto visto
che l’ organo giudicante deve comunque riconoscere che solo presuntivamente si può
ritenere che i servers della società Pantheon siano allocati in Roma dove essa alla
sede, ma ben potrebbe essere che un provider sia legato da un contratto di housing ad
una società straniera la quale detiene fisicamente i servers presso la propria sede e
13
“Si deve rimarcare la notevole rilevanza della decisione, che va sicuramente al di là del caso deciso. A ben vedere,
infatti, l'estromissione del gestore del news-server dal processo non solo trova nella carenza di legittimazione passiva
una causa assai più dirimente che non l'insussistenza sostanziale delle censure formulate nel ricorso, ma rappresenta una
statuizione di portata assai più ampia.
Più precisamente, la ratio che sorregge l'enunciazione del principio di diritto posta a fondamento della decisione
(l'assenza di potere di controllo) risulta applicabile a tutti gli operatori che potremmo definire neutri rispetto ai contenuti
veicolati in Rete, quali innanzi tutto il gestore della rete telecomunicativa, ma anche il provider e appunto il fornitore di
servizi ulteriori rispetto all'accesso, allorché la loro attività si esaurisca nel consentire lo svolgimento dal punto di vista
tecnico di altre attività (accessi interattivi e scambi di dati di comuni utenti, caricamento di pagine web e in genere
fornitura di servizi on line).
Al proposito, può risultare opportuno il particolare confronto con un'altra figura di fornitore di servizi, cioè quella di chi
si obbliga ad ospitare (eventualmente assistendo dal punto di vista tecnico) siti Web (server provider): per costui, infatti,
il rapporto di gestione (se ci si passa l'espressione) con il proprio server risulta ancora più stretto, essendo egli
perfettamente in grado, specie in virtù della relazione contrattuale che lo lega al cliente-utente, di conoscere le
condizioni operative del proprio server. Tuttavia, anche in questo caso, ai fini della responsabilità , non potrà non valere
l'irrilevanza di principio del grado di coinvolgimento “tecnico” dell'operatore d'Internet con le attività che in qualsiasi
modo fanno capo al suo server.
Inteso, dunque, in questo modo. come assoluto l'esonero da responsabilità del gestore (al di fuori ovviamente del caso di
concorso nell'illecito) in dipendenza dei contenuti circolanti in Internet, sembra però opportuno, se non doveroso,
interrogarsi circa la possibilità che i soggetti che abbiamo definito tecnicamente neutri incontrino, a determinate
condizioni, forme di responsabilità collegate al loro privilegiato” rapporto con la Rete. “ Brano tratto dall’ ottimo
commento di P. Costanzo: “ I NewsGroups al vaglio dell’ Autorità giudiziaria ( Ancora a proposito della responsabilità
degli autori di Internet). Nota a Sent. Tribunale di Roma 4 luglio 1998, da Dir. Dell’ Informazione e dell’ Informatica,
1998, pagg. 812 e ss.
14
Da IlSole24Ore del 2 giugno2001, pag. 42.
15
Da IlSole24Ore … loc. ult. Cit. .
16
E. Sacchettini, L’ individuazione di un criterio ragionevole …cit., da IlSole24Ore del 2 giugno 2001, pag. 44.
7
dove di fatto avviene l’ immissione dei dati e la loro “pubblicazione” in Rete.
Solo in apparenza, quindi, la sentenza in commento individua un “criterio oggettivo
unico” per tali controversie se è vero che l’ individuazione della competenza nel
Tribunale di Roma deriva, esclusivamente, dal luogo di residenza del danneggiante.
Siamo innanzi ad una presunta lacuna del nostro sistema giuridico, la quale fa
scaturire l’ invocazione più diffusa tra i giuristi: quella di una legge ad hoc che
risolva ogni problema.17
Ma, in questo caso, credo che la vera lacuna sia rappresentata dall’ incapacità di
interpretazione delle norme esistenti; proviamo, quindi, a risolvere la questione della
competenza territoriale del giudice nei casi in cui è adoperato Internet quale
strumento di diffusione del pensiero, con i “mezzi” a nostra disposizione (che non
sono certo pochi, viste le oltre 150.000 leggi attualmente in vigore in Italia).
Il tentativo, da parte dei difensori “leccesi” della Banca del Salento di incardinare la
competenza del giudice presso il luogo in cui risiede il danneggiato, basato sull’
applicazione dell’ art. 30, 4° e 5° comma, della Legge n. 223/’90, non ha sortito gli
effetti desiderati visto la citata18 pronuncia della Suprema Corte, che sanciva
l’impossibilità di estensione analogica al caso in esame stante il diverso mezzo
utilizzato19 per diffondere il messaggio diffamatorio.
Tuttavia, non può sfuggire la discriminazione che viene a crearsi tra la vittima della
diffamazione a mezzo radio televisivo e colui è diffamato attraverso l’ utilizzo di
Internet.
Al fine di riordinare le idee sui fatti in esame proviamo a schematizzarli,
individuando le fonti e gli organi giudiziari posti a tutela delle vittime di una
diffamazione attuata con mezzi di ampia e capillare diffusione del pensiero:
- chiunque è diffamato attraverso la stampa (quotidiani, periodici, etc.), può invocare
a propria difesa, in sede civile, ai sensi dell’ art. 20 c.p.c., il giudice del luogo dove il
quotidiano è stampato20 o il giudice del luogo di residenza o domicilio del
danneggiante;21
- colui il quale fosse diffamato tramite la diffusione di un messaggio da un sistema
radio televisivo, potrà, ai sensi del citato art. 30 L. 223/1990, invocare la tutela del
giudice del luogo dove egli risiede, se la diffamazione ha ad oggetto un fatto
determinato;
- e veniamo, ora a colui che è diffamato tramite Internet, che costituisce
indubbiamente il mezzo più potente di diffusione del pensiero, visto che può
17
“Ormai non si parla altro che di new economy. Sembra, dunque, che la situazione sia ormai matura per un intervento –
più che chiarificatore, regolatore- da parte del legislatore, che ponga fine a questo brancolare nel bui alla ricerca di
nuovi punti fermi”. E. Sacchettini, L’ individuazione di un criterio ragionevole non …cit., da IlSole24Ore del 2 giugno
2001, pag. 44. Ma non è pensiero generale che le oltre 150.000 leggi attualmente in vigore in Italia siano anche troppe.
18
Si legga nota 8 del presente scritto.
19
La Legge n.223/’90, disciplina l’ utilizzo del mezzo radiotelevisivo, mentre nel caso in commento la diffamazione è
avvenuta attraverso Internet.
20
Quindi, dove si presume che la notizia divenga per la prima volta pubblica.
21
“…essendo l’ obbligazione da fatto illecito un debito di valore il cui adempimento va effettuato al domicilio che il
debitore aveva al tempo della scadenza.” Da E. Sacchettini, L’ individuazione di un criterio ragionevole non …cit.,
pag.45.
8
potenzialmente raggiungere ogni abitante del nostro pianeta e gia ad esso ne sono
connessi decine di milioni.
Ebbene, tale “diffamato”, nel nostro ordinamento ha una piena tutela solo se decidere
di ricorrere al giudice “penale”, infatti, solo in questo caso il principio della c.d.
“ubiquità”, come detto, presente nel nostro Codice Penale all’ art. 6, permetterebbe al
giudice (penale) italiano di sentenziare sui fatti, così estendendo il più possibile l’
applicazione della legge penale italiana. Questa, sarebbe la soluzione da applicare
alla diffamazione che nella sentenza in commento è stata definita “puramente
transfrontaliera”; ma quid iuris se il “nostro” diffamato, come nei fatti in commento,
ricorre solo al giudice “civile” chiedendo il risarcimento dei danni a seguito della
diffamazione subita?
In questo caso egli dovrà augurarsi che il provider o almeno il danneggiante abbiano
sede nel territorio del nostro Stato, così da poter trovare applicazione l’ art. 20 c.p.c.,
in caso contrario sarà molto più arduo per tale soggetto ottenere giustizia. Senza
considerare che applicando tale principi del forum commissi delicti o del forum
destinatae soluzionis, a mio parere, si entrerebbe in contrasto con l’ art. 25 Cost., il
quale sancisce che solo il legislatore può individuare il giudice naturale competente,
mentre nel caso in specie sarebbe la parte, rectius il danneggiante, a poter “scegliere”
il giudice che nell’ eventualità dovrà giudicarlo o persino sfuggire ad ogni
contestazione abbandonando qualsiasi legame con il territorio del nostro Stato e
“diffamando” attraverso un provider, ovviamente, non italiano.
Tuttavia, la stessa Consulta, nel rigettare una presunta incostituzionalità del 5°
comma dell’ art. 30 L. 223/’9022, ha affermato che esso, oltre ad essere in perfetta
“sintonia” con l’ art. 25 Cost., costituisce “strumento destinato a rendere più agevole
la possibilità di reazione del soggetto leso che, presso il giudice del luogo della
propria residenza, sarà in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con
minore dispendio di tempo e di risorse economiche”23.
Mi risulta obiettivamente difficile immaginare una migliore applicazione di tale
norma, essendo queste le motivazioni che hanno guidato il legislatore, se non al caso
di diffamazione attuato tramite la Rete, né vale, ancora secondo il mio parere, l’
assoluta limitazione all’ applicazione dell’ art. 30, 4° e 5° comma, citato, alla sola
diffusione della notizia diffamatoria attraverso il mezzo radio televisivo, così come
sancito della citata sentenza n. 13042 della Suprema Corte, la quale ad un odierno
esame della questione avrebbe, forse tenuto conto del fatto che Internet e divenuto
strumento “mass-mediale” al pari, almeno, di una rete televisiva e radiofonica. Ciò
sia da un punto di vista strettamente tecnico visto che la connessione ad Internet è
già, e lo sarà sempre più in futuro, basata sulla trasmissione del segnale via satellite
con una trasmissione di dati e voce pari a 155 Megabit al secondo, tale da far invidia
a qualsiasi networks che già da tempo sfruttano tale strumento per diffondere
22
Esso, come già detto, individua quale foro competente, nella diffamazione su fatti concreti e commessa attraverso il
mezzo radio televisivo, quello del danneggiato. Si veda sent. 23 febbraio 1996, n.42.
23
Da IlSole24Ore del 2 giugno2001, “L’individuazione di un criterio ragionevole..”di E, Sacchettini, pag. 44.
9
informazioni ed altro24; ma soprattutto per l’ introduzione, nel nostro ordinamento,
della Legge n. 62/2001.
I Siti Internet quali prodotti editoriali.
Il rapporto tra editoria in Rete e giurisprudenza di merito è sempre stato abbastanza
tormentato, si è, infatti, partiti dalla considerazione che l’ applicabilità della legge
sulla stampa (L. n. 47/1948) ai giornali telematici fosse possibile solo se questi
costituivano “replica fedele” delle pubblicazioni cartacee25, per giungere alla piena
ammissione di testate giornalistiche esclusivamente on line, con le ordinanze dei
Tribunali di Lecce (n.12592 del 1997) e di Roma del 6 novembre 199726, sino a
giungere alla legge 7 marzo 2001, n. 62 dettante “Nuove norme sull’editoria e sui
prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416”, che nella sua prima
applicazione vede il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina,
emettere una ordinanza di sequestro preventivo di un sito Internet ritenendolo
offensivo per la religione cattolica ai sensi dell’ art. 403 c.p. .
Sebbene venga richiamato, anche in questo caso, il principio del forum commissi
delicti, per affermare la propria competenza, il GIP va ben oltre definendo il sito
Internet un “prodotto realizzato su supporto informatico destinato alla diffusione di
informazioni con mezzo elettronico attraverso la diffusione nella rete Internet
contenete opinioni ed informazioni…”27 e per questo suscettibile di rientrare nella
previsione dell’ art. 1 della L. n. 62/2001, quale “prodotto editoriale”, cioè “prodotto
realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico,
destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il
pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva,…”28.
Al di là di tutti quelli che possono essere i risvolti di una tale interpretazione, non
24
Tra i primi in Italia RaiInternetional, mentre precursore è da considerarsi la CNN.
Ordinanza del Tribunale di Napoli 18 marzo 1997, si legga: “Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet
e pubblicazione a mezzo stampa”, di P. Costanzo, da Dir. Inf. e Inf., 2000, pagg. 657 e ss. .
26
“Ancora a proposito dei rapporti tra diffusione in Internet…”cit., di P. Costanzo, da Dir. Inf. e Inf., 2000, pagg. 660.
27
Tratto da: “Il primo sequestro di un sito Web”, di Gabriele Fagioli e Melissa Marchese, in [email protected], del 16 luglio
2001, pag. 21.
28
Tratto da: “La legge 62/01 e i riflessi sul penale”, di Daniele Minotti, in [email protected] , del 23 luglio 2001, pag. 21.
Art. 1 (Definizioni e disciplin adel prodotto editoriale) - 1c. Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si
intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o
attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.- 2c. Non
costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti
destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per «opera filmica» si
intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè
costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare dei
diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico
attraverso i mezzi audiovisivi. - 3c. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8
febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata,
costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della
medesima legge n. 47 del 1948.” Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001.
25
10
può che rilevarsi l’ evidente assimilazione del sito Internet29 ad un qualsiasi articolo
pubblicato da una testa giornalistica on line30, a cui, quindi, dovrà applicarsi la legge
relativa alla stampa (L. 47/1948). E’ certo, però, che il sito pubblicato in Rete non
usando il mezzo cartaceo, bensì quello elettronico – satellitare, ha una diffusione
enormemente superiore e, come nel caso di affermazioni diffamatorie, le
conseguenze risultano ben più devastanti.
Appare, quindi, opportuna la possibilità che un giudice possa sottoporre a sequestro
preventivo un sito Internet31, che accolga notizie o immagini offensive, diffamanti e
quant’altro, ed appare altresì opportuno, che il danneggiato, il quale voglia chiedere
29
Sempre che, ovviamente, il sito non riproduca, elusivamente suoni e voci, o opere filmiche, o, infine, prodotti
destinati, esclusivamente, all’ informazione aziendale. Si legga l’ art. 2 L. n.62/2001 (Art. 2.(Disposizioni sulla proprietà
delle imprese editrici ed in materia di trasparenza) - 1c. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma è sostituito dal seguente:«L’esercizio
dell’impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche, nonchè alle società costituite nella forma
della società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni
o cooperativa, il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque
supporto, anche elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all’informazione e alla
comunicazione, nonchè le attività connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime»; b) il quarto comma è
sostituito dal seguente: «Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata, purchè la partecipazione di controllo di dette società sia intestata a
persone fisiche o a società direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo è
definito ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di
dette condizioni comporta la cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere » sono soppresse, d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «I
soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa ivi descritta solo se in possesso della
cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società, se aventi sede in uno dei predetti Stati. I
soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio dell’impresa medesima solo a condizione che lo
Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da
accordi internazionali».
30
Con tutti i risvolti che ciò comporta e che bene sono stati evidenziati da Daniele Mintoti, in : “ La legge 62/01 e i
riflessi sul penale”, da, [email protected] , loc. cit, pag. 21
31
Attenzione: solo il sito in questione non l’ intero server che lo ospita e che al contempo ospita migliaia di altri siti che
da tale atto giudiziario verrebbero ingiustamente penalizzati, come, invece è avvenuto in Francia:
“Provider francese
condannato per i contenuti immessi da altri. - Sono stati “chiusi” 47.634 siti Web francesi, spariti dalla rete perché il
gestore che li ospitava ha perso una causa per il contenuto di alcune delle pagine ospiti. La corte d'appello ha punito
con una multa salatissima - 120 milioni di lire - il gestore dell'organizzazione e non il responsabile del sito ospitato, che
aveva diffuso foto ''osè''' di Estelle Hallyday, fotomodella moglie del figlio del noto rocker francese, Johnny Hallyday.
''E' ridicolo, così si minaccia la liberta' di espressione '' gridano, in una vera insurrezione, i gestori francesi che ospitano
gratuitamente - come faceva ''Altern'', di Valentin Lacambre - decine di migliaia di siti, guadagnando poi sulla
pubblicità.Ma il coro di proteste e' allargato a tutta la comunità dei navigatori francesi, che vede minacciata la propria
esistenza. A pagare, nei confronti della giustizia, non e' il responsabile della violazione, ma il gestore ospitante.
Lacambre, da parte sua, ha rinunciato alla battaglia perché, oltre alla signora Hallyday, dovrà pagare per pagine
considerate diffamatorie su un forum di sindacalisti anarchici e sul servizio di bus dell'azienda di trasporti Ratp.Per
Jean-Christophe Le Toquin, responsabile dell'Afa (Associazione fornitori di accesso e servizi) ''e' impossibile per i
gestori un controllo a priori su tutti i contenuti che i clienti mettono in rete, per chiari motivi di volume ''. Il comunicato
di Valentin Lacambre appare da alcuni giorni sull'unica pagina aperta del suo sito: ''i 47.634 siti internet ospitati da
Altern.org spariranno, la società dello spettacolo avrà la loro pelle in ogni caso ''. Poi, in un sussulto di rivolta, lo stesso
Lacambre incita tutti gli interessati ''ad agire, a telefonare al deputato che avete eletto '', perché il problema non e'
soltanto Altern, e' che ''la Corte d'Appello impedisce la gestione gratuita di siti Web così come viene praticata in tutto il
mondo. E' la vostra libertà di espressione che viene violata dalla giustizia francese ''. Il caso della Hallyday risale al
1997, la fotomodella sporse denuncia. Le foto non autorizzate furono ritirate ancor prima del processo. Dopo la prima
condanna, Lacambre ricorse in appello e il 10 febbraio il tribunale di seconda istanza, pur escludendo ''in generale '' una
responsabilità del gestore del sito, ha condannato Lacambre ai 120 milioni di risarcimento. Gli specialisti affermano che
l'ospitante dei siti e' responsabile dei contenuti delle pagine fin quando l'editore del sito in causa non e' identificato o non
11
un risarcimento dei gravissimi danni (visto il mezzo utilizzato) provocati da tale
diffusione, possa utilizzare uno “strumento destinato a rendere più agevole la
possibilità di reazione….., presso il giudice del luogo della propria residenza, ( il
soggetto leso) sarà (così) in grado di attivarsi a difesa della propria reputazione con
minore dispendio di tempo e di risorse economiche”32; lo strumento cui si fa
riferimento è, con tutta evidenza, l’ art. 30, 5° comma, della L. n. 223/1990 appunto;
così inducendo all’ individuazione della competenza territoriale nel giudice del
luogo di residenza del danneggiato.
Considerazioni conclusive.
Ma, l’ applicazione per analogia di tale norma, si badi bene in ambito civile visto che
in sede penale dovrebbe “provvedere” l’ art. 6 c.p. ad assicurare piena tutela al
soggetto leso, è stata già esclusa dalla Suprema Corte nel novembre 199933, ma la
cosa non dovrebbe scoraggiare una sua attuale applicazione analogica al caso
concreto in commento. Se è vero che “la norma analoga regola casi simili”, come
insegnano la maggior parte dei manuali di diritto civile, sfugge il motivo per cui una
tale applicazione debba essere, in questo caso, negata, visto che:
- la tecnica di diffusione del messaggio attraverso la Rete è sempre più simile a
quella utilizzata per le trasmissioni radio televisive, cioè: onde radio che ribalzano da
antenna (trasmittente) a satellite ad antenna (ricevente) sino a giungere sul nostro
schermo (sia esso un monitor del computer34, sia esso un televisore);
- la logica applicativa è, più che simile, identica. Il soggetto leso da un messaggio
radio televisivo diffamante subisce un danno ben più grave rispetto al danneggiato
da una simile pubblicazione cartacea, stante la più ampia e capillare diffusione del
mezzo adoperato, ciò può ripetersi anche per la divulgazione attraverso Internet, la
quale è, a tutti gli effetti, globalizzata, potendo raggiungere, in ugual maniera,
qualsiasi punto del Pianeta.
Non può sfuggire all’ attenzione di un giurista la possibilità che un cittadino italiano,
il quale subisse un danno da una “pubblicazione” effettuata su un sito Internet, con
immissione del messaggio effettuata dall’ estero, ad opera di uno straniero, ma che
non consista in un reato perseguibile dal giudice italiano non avrebbe alcuna
possibilità di reazione e soddisfazione del torto subito.
si manifesta con certezza. La rivolta virtuale si organizza su un sito di difesa di Altern.org, dove si firma una petizione in
favore di Lacambre e si raccoglie denaro per pagare l'ammenda. Finora sono stati messi insieme più di 35 milioni di lire.
Brano tratto dal sito: http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm, ad opera di P.F. Lorenzi.
32
Queste, come già riportato (vedi nota n. 23), sono le parole utilizzate dalla Consulta nel rigettare l’ affermata
incostituzionalità del 5° comma dell’ art. 30 L. 223/’90.
33
Si veda: Caas. Civ. , sez. I, 24/11/1999,n.13042. IlSole24Ore, cit.
Ci si riferisce alla c.d. connessione a “Banda Larga”. Contra: S. Tabarelli de Fatis, in La controversia disciplina
penale della diffamazione tramite Internet, da Il Diritto dell’ Informazione e dell’ Informatica n.2/2001, pag. 307 e ss. .
34
12
La Suprema Corte ha spesso dato atto che i mutamenti, siano essi di costume, morali,
o tecnologici35, sono portatori di nuove regole giuridiche o di nuove interpretazioni
di “vecchie” regole già presenti nel nostro ordinamento; nel caso in esame, forse, un
maggior “coraggio” da parte del giudice di merito avrebbe consentito l’ avverarsi di
un tale cambiamento.
Appendice
Sentenza del Tribunale di Lecce del 16 novembre 2000, pubblicata in data 24
febbraio 2001 in tema di competenza territoriale per un fatto diffamatorio commesso
tramite news group internet
********************************************
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice unico Dott.
Sergio DE BARTOLOMEIS ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3009/99 del Ruolo Generale promossa
da
BANCA DEL SALENTO S.p.A., con sede in Lecce, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Pedretti, Giancarlo
Falletti e Paolo Federico Fedele, mandato in atti-attrice contro
Restaino Sergio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gian Guido Porcacchia e
Patrizia Russo, mandato in atti –
-convenutoAlla udienza del 30.06.2000 la causa veniva trattenuta per la decisione sulle
seguenti conclusioni delle parti:
Per la banca attrice: si riporta a quelle rassegnate con l’ atto introduttivo e nei
verbali di causa, di cui chiede accoglimento, con rigetto delle eccezioni, deduzioni e
richieste di parte convenutaPer il convenuto: si riporta alle conclusioni contenute negli atti di causa ed in tutti
gli scritti difensivi da intendersi integralmente ripetuti e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato 10.11.1999, la Banca del Salento conveniva dinanzi a
questo Tribunale, Restaino Sergio, da Roma, per sentirlo condannare al risarcimento
dei danni materiali e morali derivanti da un' assunta illiceità della pubblicazione sulla
rete Internet di un messaggio relativo alla Banca e definito dalla stessa diffamatorio e
35
Illuminante sul punto è la Sent. Cass. Sez. Penale 17 novembre 2000, sulla diffamazione a mezzo Internet e la
competenza del giudice penale italiano; da Dir. dell’ Informazione e Informatica, 2001, pagg. 21 e ss. .
13
denigratorio.
Nello stesso atto di citazione, la Banca attrice chiedeva, in via preliminare, per
ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la riunione della presente causa con
altra pendente tra le stesse parti innanzi a questo stesso giudice, NRG. 1544/98, nel
corso della quale azione analoga alla presente era stata proposta dalla stessa banca in
via riconvenzionale, la cui inammissibilità era stata eccepita dallo stesso attore e
dichiarata alla prima udienza di comparizione.
Con comparsa di risposta depositata in data 6.12.1999, il , Restaino si costituiva in
giudizio ed eccepiva - tra l'altro - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce,
nel merito contestava la domanda attorea sotto vari profili.
Nel corso del giudizio, alla prima udienza di comparizione, il giudice invitava le
parti a precisare le conclusioni sulla eccezione preliminare di incompetenza
territoriale sollevata dal convenuto.
All’udienza del 4.07.2000 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi a
quelle già formulate in citazione e in comparsa di risposta e nei successivi scritti.
Concessi i termini per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica,
questo giudice riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La rilevanza della eccezione di incompetenza prospettata in via pregiudiziale impone
al giudice l' obbligo di accertare la fondatezza o meno di essa, allo scopo di
verificare la possibilità di definire la lite, prescindendo da qualsiasi pronunzia in
ordine alle specifiche richieste riguardanti il contenuto sostanziale della pretesa.
Orbene, la proposta eccezione di incompetenza territoriale e' fondata e va accolta.
Parte attrice preliminarmente ha eccepito la decadenza del convenuto per il
mancato assolvimento dell'onere di contestazione specifica della competenza
territoriale del giudice adito sotto il profilo della mancanza di qualsiasi articolata
deduzione e\o prova da parte della società convenuta dei fatti costitutivi
dell'eccezione di incompetenza da essa sollevata.
Tali motivi di censura non hanno fondamento poiché, com'è noto, l'onere della
prova assume rilevanza solo in riferimento ai fatti contestati:
pertanto il
convenuto che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito è tenuto
unicamente a formulare la sua eccezione nella comparsa di risposta con
enunciazione delle ragioni su cui essa si basa e indicazione del giudice ritenuto
competente, previa contestazione di tutti i criteri eventualmente concorrenti
che potrebbero radicare la competenza del giudice adito, ma non anche a
illustrare i motivi di fatto o di diritto che suffragano il proprio assunto (Cass. 27
aprile 1991, n. 4662), sicché un onere probatorio a suo carico può configurarsi
solo nel caso in cui l'eccezione di incompetenza comporti la contestazione dei
criteri posti a fondamento della scelta compiuta dall'attore, il quale ne abbia fatto
espressa indicazione.
Né può ritenersi l'osservazione della banca secondo cui, in mancanza di
specifiche deduzioni a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale, l'attore
14
non sarebbe in grado di valutarne la fondatezza e quindi non avrebbe gli elementi
necessari per valutare l'opportunità di prestare adesione all'indicazione del
convenuto, poiché l'adesione dell'attore, rendendo incontestabile la competenza
territoriale del giudice indicato dal convenuto, risponde a calcoli di mera
convenienza che
prescindono
completamente dalla fondatezza o meno
dell'eccezione di incompetenza, potendo le parti concordare anche nel sottoporre
la controversia all'esame di un giudice diverso da quello che sarebbe
territorialmente competente, salvo che non si versi in tema di competenza per
territorio inderogabile.
E, poiché nella specie l'eccezione di incompetenza è stata proposta
tempestivamente, con la contestuale indicazione del giudice ritenuto competente
e delle ragioni -sufficientemente circostanziate- addotte al riguardo (riferimento
agli ordinari criteri di cui all’ art. 20 c.p.c. sotto il profilo del forum destinatae
solutionis), nessuna decadenza si è verificata a carico del , Restaino .
Passando al merito dell’ eccezione di incompetenza territoriale, rammenta
preliminarmente questo giudice che i fori alternativamente previsti per le cause
relative ai diritti di obbligazione dall'art. 20 c.p.c. concorrono con qualunque altro
foro eventualmente competente in base alle altre norme processuali, quale quello
generale degli art. 18 e 19 c.p.c. rispettivamente indicato per le persone fisiche e per
le persone giuridiche o associazioni non riconosciute (in proposito anche Cass. 4
dicembre 1992 n.1920).
Inoltre, per stabilire quale sia, agli effetti dell'art. 20, “l'obbligazione dedotta
in giudizio" occorre aver riguardo, secondo quanto dispone l'art. 5 c.p.c. con
riferimento alla "domanda", al contenuto obiettivo della "deductio" su cui verte
la disputa (quid disputandum) prescindendo da ogni indagine sulla esistenza o
validità dell'obbligazione, in quanto attinente alla decisione di merito (quid
decisum): senza pertanto che sulla questione di competenza territoriale possa
influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza o la validità
dell'obbligazione (in proposito anche Cass: 9 maggio 1983 n.31181; 22 marzo
1993 n.33553).
Nel caso che occupa il , Restaino è stato citato in giudizio sulla base di un asserito
illecito che lo stesso avrebbe commesso contro la Banca del Salento con la diffusione
via Internet e tramite un gruppo di discussione (news group) di un messaggio
definito denigratorio e diffamatorio.
L'obbligazione dedotta nell' atto introduttivo dunque non costituisce obbligazione
derivante da contratto o da atto unilaterale ed avente ad oggetto una somma di
denaro certa liquida ed esigibile, il cui adempimento deve effettuarsi presso il
domicilio che il creditore ha al momento della scadenza (art. 1182, comma 3, c.c.).
Essendo piuttosto stata dedotta in giudizio un'obbligazione da fatto illecito, col
foro generale delle persone fisiche concorrono quello del luogo in cui era sorta
l'obbligazione risarcitoria e quello del luogo in cui essa doveva essere eseguita.
Quanto al secondo profilo, il forum destinatae solutionis è quello della residenza
15
o
del domicilio del convenuto poiché l'obbligazione risarcitoria, in quanto
debito di valore, deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore al tempo
della scadenza.
Con particolare riferimento al forum commissi delicti, la Banca del Salento ha
dedotto che trattandosi di illecito extracontrattuale per diffamazione commesso a
mezzo internet, va considerato quale Tribunale territorialmente competente quello di
Lecce; secondo tale ricostruzione il forum commissi delicti, deve intendersi nel
duplice senso di "foro del luogo in cui è stato commesso il fatto illecito" e "foro del
luogo in cui si è prodotto il danno" (Lecce, quale sede centrale della Banca), con
prevalenza di quest'ultimo in caso di divergenza tra questo e quello dell'azione o
omissione.
Allo scopo di decidere correttamente la questione così come prospettata, che
presenta senza dubbio margini di novità, appare premettere come sia intuitivo che la
diffamazione possa essere realizzata per via telematica ed informatica; basterebbe
pensare alla cosiddetta trasmissione di e-mail, per rendersi conto che è certamente
possibile che un agente, inviando a più messaggi atti ad offendere un soggetto,
realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto
offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Se invece dalla
comunicazione diretta, l’ agente “immette” il messaggio “in rete”, l’ azione è
ovviamente, altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore. Per quanto
riguarda specificatamente il reato di diffamazione, è infatti noto che esso si consuma
anche se la comunicazione con più persone e\o percezione da parte di costoro del
messaggio non siano contemporanee (alla trasmissione) e contestuali (tra di loro),
ben potendo i destinatari trovarsi persino a grande distanza gli uni dagli altri, ovvero
dall’ agente. Ma mentre nel caso di diffamazione a mezzo posta, telegramma ed
appunto e mail, è necessario che l’ agente compili e spedisca una serie di messaggi a
più destinatari, nel caso in cui si crei o si utilizzi uno spazio web o le pagine di un
c.d. newsgroup, la comunicazione deve intendersi effettuata erga omnes (seppure nei
limiti degli utilizzatori della rete).
Infatti, proprio la natura capillare di Internet e la diffusione globale di qualunque
informazione vi sia immessa, da un lato amplificano enormemente le conseguenze di
un eventuale comportamento lesivo dei diritti altrui, dall'altro lato pongono il
problema di individuare preliminarmente la legge nazionale applicabile, e
successivamente il foro competente per le relative controversie.
Stante la diffusione mondiale della Rete, tali problemi si sono posti in prima battuta
con riferimento all'individuazione dei criteri di risoluzione delle controversie aventi
carattere di internazionalità, anche se di seguito si preciserà che il ritenere “evento”
la diretta percezione del messaggio diffamatorio da parte di un qualunque utente
della rete, può valere soltanto nel limitato ambito della individuazione della legge
penale italiana in quanto applicabile, nel senso di consentire al giudice italiano di
conoscere del fatto-reato di diffamazione, anche quando la diffusione del messaggio
denigratorio sia partita dall’ estero.
16
In tal senso è condivisibile l’ affermazione della banca attrice secondo cui bisogna
partire dal dato normativo costituito dall' art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles,
richiamata dall'art. 3 comma 2, della L. 218/1995, il quale prevede che il giudice
competente a conoscere dei delitti e dei quasi-delitti sia in alternativa al giudice del
domicilio del convenuto, il giudice del luogo dove "il fatto dannoso è avvenuto”,
ossia nella interpretazione autentica della Corte di Giustizia Europea (ai sensi del il
Protocollo di Lussemburgo del 3 giugno 1971) “nel luogo in cui si è manifestato il
danno", ovvero " nel luogo dell'evento generatore di tale danno” (Corte di
Giustizia, Bier B. V. c. Mines de Potasse d’ Alsance s.a. , causa 21176, in
Raccolta, 1976, p. 1735).
Al riguardo i difensori della Banca del Salento hanno citato alcuni autori che si sono
espressi nel seguente modo: "E' senz'altro possibile ritenere che - per quanto
concerne la diffamazione a mezzo internet - il luogo dell’ evento dannoso è ogni
luogo in cui il messaggio diffamatorio riportato sul sito web è stato diffuso ed in cui
pertanto la vittima della diffamazione ha subito un danno"; la conseguenza che se ne
vorrebbe far derivare, sarebbe questa: "...la lesione del diritto deve considerarsi
verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene, e giudice competente a
decidere la causa, a norma dell `art. 20 c.p.c., è con riferimento al locus commissi
delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima,
idonea a pregiudicare l’ altrui diritto...”
Sennonché tale ultimo criterio, a parere di questo giudice, può servire unicamente a
determinare la legislazione nazionale applicabile alla diffamazione c.d. a mezzo
internet puramente "transfrontaliera" (ricadente nell'ambito di applicazione del
menzionato art. 5, n.3, Conv. Bruxelles), e ciò nell’ ottica estremamente
largheggiante di cui all’ art. art. 6 c.p., norma che accoglie il principio della c.d.
ubiquità, in base alla quale viene estesa, per quanto possibile, l’ applicazione della
legge penale italiana.
Tale criterio rimane invece inapplicabile alla diffamazione puramente “italiana” per
la quale valgono le ordinarie regole in tema di risarcimento di danno
extracontrattuale, secondo cui è competente a decidere la causa il giudice dei fori
individuati a norma dell'art. 20 cod. proc. civ., individuabile nel giudice del luogo
ove la notizia viene immessa nel circuito telematico (luogo dell’ evento generatore
del danno) e\o diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a pregiudicare
l'altrui diritto, ovvero, alternativamente al forum commissi delicti, il giudice del
luogo dove l'autore del danno ha la residenza o il domicilio (o la sede),
configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore che dev'essere
adempiuto al domicilio che il debitore aveva al momento della scadenza.
In sostanza non è consentito fare riferimento alla molteplicità dei luoghi in cui
l'evento lesivo si sia contemporaneamente prodotto per effetto della diffusività del
mezzo utilizzato, se non a costo di attribuire all’ attore una discrezionalità tale da
sfociare in una libertà assoluta, estesa al punto da sollevare qualche dubbio di
legittimità rispetto all’ art. 25 della Costituzione.
17
Né è sostenibile l’ ulteriore argomentazione proposta dall’ Istituto di credito, e cioè
che è a Lecce che si trova la sede centrale della Banca del Salento ed è perciò lì che
(presumibilmente) deve considerarsi verificato il maggior danno, in quanto rivela
l'adozione di un criterio di radicamento della competenza territoriale, quello del
luogo in cui si trova il soggetto leso, che nel caso in esame appare poco obiettivo,
visto che la stessa attrice ha più volte ripetuto l'impossibilità, nei casi di
diffamazione a mezzo Internet, di stabilire il luogo esatto in cui il danno si è
verificato; senza contare poi, che, così facendo, la Banca "rende la regola della
competenza estremamente ambulatoria ed incerta, risolvendosi essa nell’ adozione
di un `opinabile criterio meramente quantitativo" (Cass. N. 6148/92).
Poste queste premesse, potrebbe in prima istanza il forum commissi delicti essere
individuato nel luogo in cui l'attività denunciata sia stata concepita e siano stati
predisposti i mezzi per la sua attuazione (nel caso in esame probabilmente Roma,
luogo di residenza del convenuto); non avendo tuttavia il ***** dato prova di tale
circostanza neppure nella sommaria cognitio della decisione sulla competenza, ci si
deve limitare alla constatazione che il modo di inserire messaggi nella "Rete delle
Reti" -almeno di regola- non permette di stabilire con certezza il luogo in cui gli
stessi, e perciò anche quelli denigratori, sono stati introdotti e di conseguenza, nel
caso di specie, il luogo in cui è stato commesso l’ illecito.
Per di più, trattandosi di offesa arrecata tramite news group internet, l’ evento
potrebbe temporalmente, oltre che concettualmente, risultare ben differenziato dalla
condotta. Ed invero in un primo momento, si avrà l’ inserimento in rete da parte dell’
agente degli scritti offensivi, che potrebbero essere immediatamente percepiti dai
fruitori del sito in quel momento collegati allo specifico forum di discussione (che in
tal modo consentiranno la verificazione dell’ evento); come pure potrebbe accadere,
che non essendoci al momento di spedizione del messaggio altri partecipanti al
forum diversi dall’ agente, il testo venga memorizzato negli archivi storici,
accedendo ai quali altri visitatori in un secondo momento (a distanza di secondi, ore,
minuti), col percepire il messaggio, finiranno coll’ integrare l’ evento di
diffamazione.
Tutto questo per significare che per la stessa strutturazione del dispositivo adoperato,
risulta estremamente problematica l’ individuazione del luogo in cui deve ritenersi
consumato il delitto commesso “a mezzo internet”, visto che una espressione
ingiuriosa, una immagine denigratroria, una valutazione poco lusinghiera inserite in
un sito, in una chat line o in un news group sono soggette ad una diffusione
istantanea ed al di fuori di ogni controllo: tale diffusione globale di qualunque
informazione vi sia immessa implica anche che sia praticamente impossibile
individuare il singolo luogo in cui si produce il danno.
Ritenere, come vorrebbe fare parte attrice, consumata l’ attività denigratoria non al
momento della diffusione del messaggio offensivo, ma al momento della percezione
dello stesso da parte di soggetti che siano “terzi” rispetto all’ agente ed alla persona
offesa (evento psicologico di percezione), non farebbe altro che riproporre quella
18
disseminazione territoriale del temuto pregiudizio che, assieme alla già confutata e
quanto mai opinabile individuazione del luogo di prevalenza del medesimo, il
costante insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione ha
voluto evitare, ricercando un criterio oggettivo unico, ravvisato nell'evidenziare il
fatto che si profila quale causa originaria e unitaria del danno, nel luogo in cui per
effetto della raggiunta pubblicita' della notizia immessa nei circuiti informativi
(nello specifico nella rete internet), questa appare potenzialmente idonea a
pregiudicare l'altrui diritto (cfr. Cass. 22.5.1992 n. 6148 con riguardo alle
diffamazione a mezzo stampa).
Anche se la diffusività e la pervasità di internet sono lontanamente paragonabili a
quella della stampa ovvero delle trasmissioni radio-televisive, non ci si può
discostare dal riferimento al "criterio oggettivo unico" (analogo al luogo di stampa
del quotidiano o dello stabilimento della produzione televisiva); ed allora il giudice
del luogo ove la notizia diviene per la prima volta pubblica e perciò idonea a
pregiudicare l'altrui diritto (forum commissi delicti) si identifica nel luogo dove si
trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito contenente le
dichiarazioni diffamanti; nello specifico il messaggio è stato inviato ad un “sito” di
diffusione pubblica (newgroup) - all’ indirizzo “it. economia.analisi-tecn-“
-presente sul computer centrale (cd. News server) denominato Mailgate, gestito dalla
Pantheon, con sede in Roma, via del Tritone n. 132.
Per quanto sussista una forte presunzione che il news server sia allocato in Roma,
presso la sede della Pantheon, in assenza di prove certe al riguardo, non rimane che
radicare la competenza presso il forum destinatae solutionis, id est il foro del luogo
di residenza del danneggiante, unico luogo certo e ben individuabile a priori.
Da ultimo deve essere disattesa l'estensione analogica dell'art. 30, commi 4 e 5, della
L. n. 223/90 al presunto caso di diffamazione in oggetto, ipotizzata dalla stessa
Banca del Salento per suffragare l'incardinamento della competenza presso il luogo
di residenza del danneggiato; è opportuno far notare che in una recente sentenza la
Suprema Corte si è pronunciata nel seguente modo: “In tema di risarcimento del
danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione, conseguente alla
pubblicazione di un articolo su stampa periodica, territorialmente competente a
decidere la causa a norma dell'art. 20 c.p.c. è, alternativamente, il giudice del
luogo ove il quotidiano è stampato, perchè in esso per la prima volta la notizia
diffamatoria diviene pubblica e, quindi, idonea a pregiudicare l'altrui diritto
(forum commissi delicti), ovvero il giudice del luogo ove il danneggiante ha la
residenza o il domicilio (forum destinatae solutionis), essendo l'obbligazione da
fatto illecito un debito di valore, il cui adempimento va effettuato al domicilio che
il debitore aveva al tempo della scadenza. (In motivazione la S.C. ha osservato
che tali conclusioni, quanto al foro del luogo della stampa, non risultato infirmate
dalla circostanza che l'art. 30 della l. n. 223 del 1990 abbia assunto come forum
commissi delicti, nel caso del reato di diffamazione commesso attraverso
l'impiego del mezzo radiotelevisivo, quello del luogo di residenza della persona
19
offesa, nel caso di attribuzione di fatto determinato, e dal fatto che tale disciplina
sia stata considerata giustificata dalla Corte cost. nella sentenza n. 42 del
1996, poichè, ferma l'impossibilità di un'estensione analogica di essa, il fatto che il
legislatore sia dovuto intervenire con un'espressa previsione normativa,
conferma la regola generale come sopra ricostruita)”. Ente giudicante Cass. civ.,
sez. I, 24 novembre 1999, n. 13042 Parti in causa Soc. Il Sole 24 Ore ed. c. Palella .
Nella fattispecie in esame, dunque, in presenza dell'asserita condotta illecita
consumata dal ***** e vista la particolare natura del mezzo di comunicazione
utilizzato dallo stesso, il Foro di Roma, luogo di residenza del presunto
danneggiante, deve essere considerato quale unico foro competente.
La novità delle questioni trattate integra “i giusti motivi” di cui all’ art. 92, 2 comma
c.p.c. per dichiarare le spese processuali integralmente compensate tra le parti
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla BANCA del
Salento S.p.A., con sede in Lecce, in persona del Direttore Generale pro tempore, nei
confronti di Restaino Sergio da Roma, così provvede:
dichiara la incompetenza del Tribunale di Lecce, essendo competente il Tribunale di
Roma;
spese compensate.
Lecce, 16 novembre 2000
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 FEBBRAIO 2001
20