Giurisdizione e competenza per atti illeciti su internet

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Giurisdizione e competenza per atti illeciti su internet
Giurisdizione e competenza per atti illeciti su internet
Marco Lissandrini
In termini generali, nel nostro ordinamento, la competenza territoriale del giudice chiamato
a pronunciarsi su fatti illeciti viene stabilita secondo due criteri alternativi, decisi dall’attore:
- Forum rei, competenza territoriale del giudice del luogo in cui il danneggiante ha la
residenza, il domicilio o, in via residuale, la dimora (artt. 18 e 19 del codice di procedura
civile, c.p.c.); oppure
- Forum commissi delicti, competenza territoriale del luogo in cui l’obbligazione è sorta o
deve eseguirsi (art. 20 c.p.c.).
Relativamente a quest’ultimo foro, se c’è diversità tra il luogo in cui il fatto è stato
commesso e quello di produzione dell’evento dannoso (ad esempio, luogo di stampa di un
giornale e luogo della sua diffusione in edicola), la giurisprudenza si è divisa fra chi
sostiene che si debba aver riguardo a quest’ultimo e chi sostiene il contrario. Se, invece, il
danno si verifica in più luoghi, è orientamento dominante far riferimento al luogo in cui si
verifica per la prima volta l’incidenza causale dell’azione nella sfera giuridica dell’attore.
Con riferimento ad Internet, nasce il problema di stabilire in concreto quale sia il locus
commissi delicti, dato che il fatto illecito è compiuto sulla Rete, ma “diffonde” il suo
potenziale lesivo contemporaneamente in tutto il territorio nazionale, anzi “planetario”,
senza che sia possibile individuare con certezza un luogo fisico di prima incidenza causale
dell’azione.
Per quanto riguarda la stampa e la televisione, la giurisprudenza ha già affrontato i
problemi di competenza territoriale e li ha parzialmente risolti nel modo seguente:
- In ordine alla diffusione di informazioni pregiudizievoli a mezzo stampa, si nega rilevanza
al luogo ove il soggetto offeso vive ed opera (circostanza che rilevano ai fini del danno e
del suo risarcimento) e privilegia l’elemento oggettivo del luogo in cui si è materialmente
effettuata la stampa del quotidiano, del periodico o del volume;
- In ordine al compimento di fatti illeciti tramite la televisione, si è ritenuto competente il
giudice del luogo in cui si trovano gli studi dai quali viene realizzato e diffuso il programma
televisivo, poiché è in tale luogo che il fatto illecito si compie nella sua interezza.
Per quanto riguarda Internet, la giurisprudenza è alquanto incerta e per nulla concorde
sulla determinazione del locus commissi delicti, come appare evidente dalle decisioni di
seguito riportate.
Il criterio del luogo di presenza del server
Tribunale di Vicenza, 2 maggio 1998 (Spartakus c. Turbanitalia) – La competenza spetta
al giudice della città dove opera il server che diffonde le informazioni illecite (si trattava di
un caso di diffamazione);
Tribunale di Lecce, 16 novembre 2000 (Banca Del Salento c. Restaino) – La competenza
spetta al giudice del luogo dove si trova il server presso il quale vengono caricate le
pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni diffamanti.
Contra su un caso di diffamazione.
Corte di Cassazione 15 febbraio 2001 (Banca 121 c. Restaino) – La Suprema Corte ha
ritenuto che il giudice competente, in un caso di diffamazione, sia quello del luogo in cui il
soggetto offeso ha il proprio domicilio, da intendersi come sede dei propri affari ed
interessi, dato che è questo il luogo in cui si concretizzano le ricadute negative dell’offesa
alla reputazione.
Il criterio della competenza di tutti i tribunali ove sia possibile accedere
alla rete
Tribunale di Cagliari, Ord. 28 febbraio 2000 (Andala Umts S.p.A. c. Walter Marcialis) – La
competenza territoriale spetta a tutti i tribunali italiani ubicati nei luoghi dai quali è possibile
accedere alla Rete e navigare in Internet, in quanto in ognuno di tali fori può manifestarsi
la lesione del diritto. Infatti, trattandosi di Rete i cui siti sono accessibili da qualunque
luogo, la lesione del diritto avviene in tutti i luoghi ove si diffonde il fatto illecito, di modo
che il giudice territorialmente competente a norma dell’articolo 20 c.p.c. è, con riferimetno
al locus commissi delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si verifica la diffusione
medesima.
Il criterio della competenza del luogo ove si svolge l’attività
pregiudizievole
Tribunale di Napoli, 14 giugno 2000 – I giudici del tribunale di Napoli hanno tralasciato
l’elemento della commercializzazione, a vantaggio del luogo in cui il bene recante il
marchio illegittimo è prodotto. In altri termini, non sapendo come trattare Internet al fine di
valutare la portata della commercializzazione, si cambia prospettiva e si finge di ritenere
illecita la semplice produzione del bene.
Il criterio del luogo in cui il server viene gestito
Tribunale di Verona, 18 dicembre 2000 (P.F.I. Promotion Franchising c. Soc. Initalia
network c. Planet Service) – Il giudice ha sostenuto che il fatto illecito è commesso dove il
sito viene gestito e non dove la lesione del diritto si manifesta, al contrario di quanto
stabilito dal Tribunale di Cagliari (v. supra). Uno dei punti deboli di tale interpretazione è la
difficoltà di individuare il “luogo di gestione” di un sito Internet, che difficilmente coincide
con la sede legale dell’azienda o con la residenza od il domicilio di una persona fisica.
Il criterio del luogo del domicilio del soggetto danneggiato
Tribunale di Messina, Ord. 6 novembre 2000 (Affari Fisco-Finanza c. Marketing Research)
– La competenza spetta al giudice del foro in cui il danneggiato ha la sede, la residenza o
il domicilio. In tal modo la causa sarebbe incardinata dove l’illecito è giunto a compimento
causando concretamente un danno.
Decisioni extra-italiane
Playboy Ent. Inc. c. Chuckleberry Publ. Inc. – Una corte statunitense ha ritenuto di poter
ordinare al gestore di un servizio localizzato su un server italiano, ma accessibile anche da
parte di utenti americani, di non utilizzare più il marchio Playmen, in quanto contraffazione
del marchio Playboy. La corte statunitense ha però riconosciuto di non avere giurisdizione
per ordinare la chiusura del sito in Italia ed ha quindi limitato la condanna al pagamento
delle somme che il convenuto ha percepito dalla sottoscrizione di abbonamenti per gli
utenti americani e all’obbligo di rifiutare qualsiasi richiesta di abbonamento proveniente
dagli U.S.A..
Calder c. Jones (criterio del minimum contact, ossia del contatto telematico minimo idoneo
a radicare la giurisdizione di uno Stato su una condotta realizzata all’estero da un soggetto
ivi residente) – La Corte Suprema statunitense dichiarò la competenza dello Stato della
California nei confronti di un convenuto della Floridia, sulla base del fatto che l’azione
lesiva dei diritti dell’attore aveva dispiegato il suo potenziale dannoso nello Stato della
California.
Caso CompuServe, Amtsgericht Munchen del 28 maggio 1998 – Il luogo nel quale si trova
il server contenente i dati illeciti basterebbe in ogni caso ad individuare il locus commissi
delicti, anche se diverso dal luogo in cui è avvenuta la prima memorizzazione o da quello
della successiva produzione di effetti lesivi nel pubblico di destinatari.
Caso Yahoo! Parigi 22 maggio 2000
Il giudice francese ha riconosciuto che, essendosi il danno prodotto in Francia (nonostante
l’azione lesiva sia avvenuta in California), il giudice parigino ha competenza in base
all’articolo 5 della Convenzione di Bruxelles che stabilisce, in materia di illecito civile, che è
competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto.
L’evento all’origine del danno (cioè la predisposizione di contenuti illeciti caricati sul server,
in particolare immagini inneggianti al nazismo) era stato attuato in California, dove il server
aveva la propria sede. Ma il danno (la visualizzazione del contenuto) era avvenuto anche
in Francia, dove le associazioni che difendono la memoria dell’Olocausto sono legittimate
ad agire. Si noti che il giudice parigino ha limitato alla Francia gli effetti dell’inibitoria.
Marzo 2007