Roma, ** maggio 2006
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Roma, ** maggio 2006
Roma, 8 gennaio 2013 Prot. n. 99/2013/F/mm Ai Presidenti degli Ordini Provinciali dei Veterinari LORO SEDI Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI e il Collegio dei Revisori dei Conti LORO SEDI Oggetto: Consulenze Tecniche d'Ufficio o di Parte – Competenze del medico veterinario – Riflessioni Gentile Collega, con riferimento all’argomento in oggetto, porto alla Tua attenzione la circostanza che recentemente si sta assistendo a designazioni di CTU improprie, se non inopportune, perché finalizzate all’accertamento di fatti che invece richiederebbero la specifica competenza del medico veterinario. Nel formulare l’invito a voler vigilare sul Tuo territorio di Tua competenza, colgo l’occasione per condividere alcune considerazioni sul processo e sul ruolo dei “consulenti”, definiti “ausiliari del giudice”. Il processo nasce come strumento giuridico atto a dirimere le controversie. La sua funzione principale è quella di tutelare il singolo nell’esercitare un suo diritto: chiedere. Accade, a volte, che nel giudicare una controversia il giudice si trovi di fronte alla necessità di misurarsi con aspetti della materia in esame talmente specifici da eccedere la sua preparazione, pur approfondita ed omnicomprensiva. Altre volte accade che la ricostruzione dei fatti, l’indagine sullo stato dei fatti e dei luoghi possa necessitare di approfondimenti tecnico-pratici che agevolino il giudice nella formazione del proprio convincimento nel giudizio. Altre volte ancora sono le stesse parti in causa che arricchiscono la propria domanda di giustizia con supporti tecnici, consulenze di indagine e di accertamento con cui il giudice deve confrontarsi per la formulazione della conclusiva sentenza dirimente. In questi casi, per garantire la correttezza di una misura, tutelando così il principio democratico ispiratore del processo stesso, il giudice si avvale della consulenza di un tecnico. Sia nel processo civile, sia nel processo penale il Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) o Perito è un professionista: un soggetto ‘vere peritus’ in uno specifico settore disciplinare, il cui operato risulta particolarmente utile nel caso in cui emergano fatti o circostanze inerenti materie tecniche e di cui il giudice potrebbe non avere approfondita conoscenza. La scelta di avvalersi di un C.T.U. è motivata dall’esigenza di giungere alla pronuncia di una sentenza o altro provvedimento giudiziario che sia dirimente, giusto ed efficace, come solo con l’aiuto di relazioni tecniche, specifiche per campo di applicazione, è possibile ottenere. Quanto premesso è teso a ribadire che il Medico Veterinario per le sue conoscenze specifiche, è il professionista che, in tema di sanità e benessere animale (in ciò ricomprendendo anche il comportamento, la clinica, l’allevamento e le sue tecniche, le produzioni in relazione alla fisiologia dell’animale, alla valutazione di lesioni causate da incidenti o aggressioni di altri animali), oltre che per valutazioni in ordine alla sicurezza degli alimenti di origine animale e delle produzioni zootecniche, può fornire un parere tecnico competente ed efficace. Tali “riflessioni” valgono anche per i Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.), la cui nomina è emanazione diretta della categoria forense. La scrivente Federazione, pertanto, se da un lato si ritiene soddisfatta dell’attenzione sino ad oggi mostrata dai competenti Uffici Giudiziari, non può non sottolineare la necessità che i Medici Veterinari diventino gli interlocutori di riferimento - C.T.U./Periti/C.T.P. nominati in tutte le fattispecie che, direttamente o indirettamente, riguardino gli animali, gli alimenti di origine animale e le produzioni zootecniche nel superiore interesse della giustizia. Nel ringraziarTi per la consueta attenzione colgo l’occasione per porgerti un cordiale saluto. Il Presidente (Dott. Gaetano Penocchio) G