apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria

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apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria
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14 Gennaio 2013
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
2.1.4 – Prodotti della Banca – Aperture di credito – Apertura di credito in
conto corrente con garanzia ipotecaria
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Antonveneta S.p.A.
P.tta Turati 2 - 35131 - Padova
Numero verde 800.192.192
e.mail [email protected]/www.antonveneta.it
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia– Codice Banca 5040.1 – Codice Gruppo 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 1.006.300.000 Riserve € 1.127.823.078
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data
Firma per avvenuta ricezione
CHE COS’E’ L’APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA IPOTECARIA
Si tratta di un finanziamento alle imprese che si configura sotto forma di apertura di credito in conto corrente, con
facoltà di ricostituzione del prelevabile, destinato a sostenere investimenti che prevedono introiti in epoca tale da
sconsigliare l’assunzione di rigidi impegni a medio termine.
Il finanziamento può essere perfezionato con due diverse modalità: rimborso in unica soluzione alla scadenza finale o
rientro a decrescere con scadenze contrattualmente predeterminate.
Garanzie: il finanziamento è assistito da ipoteca su beni immobili di proprietà del cliente. L’importo del finanziamento,
ai sensi dell’art.38 e seguenti del D.Lgs. 01/09/1993 n.385 (T.U. delle Leggi in materia bancaria e creditizia), dovrà
essere garantito da ipoteca di primo grado non preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli o privilegi (anche
fiscali), e non potrà eccedere l’80% del valore cauzionale degli immobili a garanzia. In caso di ipoteca di grado
successivo al primo, la somma del capitale residuo dei precedenti mutui e quella del finanziamento richiesto non dovrà
superare l’80% del valore cauzionale degli immobili a garanzia. Tale limite potrà essere elevato al 100% qualora il
finanziamento sia assistito dalle seguenti garanzie integrative: fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di
assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di
crediti verso lo stato nonché da cessioni di annualità o di contributi a carico dello stato o di enti pubblici.
L’integrità dei beni vincolati da ipoteca verrà garantita mediante la sottoscrizione di una polizza contro il rischio danni,
da stipulare presso una Compagnia assicurativa gradita dalla Banca (art. 2742 C.C.).
Possono inoltre essere concordate tra Banca e cliente altre garanzie, quali ad esempio la fideiussione di terzi, il privilegio
su macchinari ed attrezzature, il pegno, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, fideiussioni bancarie.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Trattandosi di finanziamento a tasso variabile, la misura del tasso è legata a meccanismi di indicizzazione che
potrebbero determinare per il cliente variazioni sfavorevoli nel tasso di interesse in relazione all’andamento sul mercato
del parametro prescelto.
Banca Antonveneta S.p.A.- Sede Legale e Amministrativa in Padova, Piazzetta Turati 2 - www.antonveneta.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia -Codice Banca 5040.1 - Codice Gruppo 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono
valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi
in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di
recupero integrale a parte.
QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
-
IPOTESI
Accordato:
Utilizzato (per tutto il periodo di riferimento)
Tasso applicato (Euribor 3m 0,188% + spread 9,70%
Oneri:
Corrispettivo su accordato
Spese di perizia tecnica
Imposta sostitutiva (0,25%)
Premio annuale polizza danni 1,83 per mille
(riferito a categoria di rischio massimo su un
valore dell’immobile di € 200.000,00)
T.A.E.G.
€ 100.000,00
€ 100.000,00
9,888%
0,50% trimestrale
€ 400,00
€ 250,00
€ 366,00
13,54%
VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
Senza limite d’importo, nel rispetto dei parametri relativi al valore
cauzionale degli immobili in garanzia.
Superiore a 18 mesi, massimo 5 anni; la durata massima si riduce a 2
anni in caso di finanziamenti con rimborso del capitale finanziato in
unica soluzione alla scadenza finale.
Durata
In relazione al prodotto scelto, il rimborso della quota capitale potrà
avvenire con le seguenti modalità:
a) Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile
con affidamento a decrescere: prevede una riduzione del limite
massimo del finanziamento a scadenze mensili, trimestrali,
quadrimestrali, semestrali, annuali o altre predeterminate;
b) Finanziamento con facoltà di ricostituzione del prelevabile
con estinzione alla scadenza finale: prevede la decadenza della
linea di credito alla scadenza prevista con relativo rimborso degli
eventuali utilizzi.
Rimborso
Le quote interessi maturate sul conto corrente del finanziamento
vengono corrisposte alla fine di ciascun trimestre solare.
TASSI
Tasso debitore annuo su scoperti a fronte di fido, qualora
l’affidamento sia utilizzato entro i limiti dell’importo concesso;
Tasso di interesse nominale annuo
(TAN)
TASSO VARIABILE
pari alla somma aritmetica delle seguenti misure:
- parametro di indicizzazione
- spread (misura fissa annua)
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Parametro di indicizzazione
Spread
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Euribor 3mesi/360 rilevato il primo giorno lavorativo di ciascun
trimestre solare e pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o su altro
quotidiano finanziario equipollente.
Massimo 9,70%
Tasso di sconfinamento
(extra – fido)
Tasso debitore annuo sconfinamento (extra-fido), applicato al solo
importo dello sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della durata del
superamento del fido.
Maggiorazione massima di 3 p.p. su base annua del tasso previsto per
gli utilizzi nei limiti del fido.
VOCI
COSTI
Corrispettivo sull’accordato
0,50% trimestrale
Commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati*
(applicata in sede di liquidazione ad ogni evento di
sconfinamento) e differenziata per fasce di
sconfinamento:
* La commissione non si applica in presenza di sconfinamenti:
SPESE
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Per sconfinamenti:
Fino a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
- inferiori o pari a € 500,00 aventi durata non superiore a sette
giorni consecutivi: l’esenzione opera per un solo sconfinamento
avente i suddetti presupposti in ogni trimestre solare;
- che siano stati generati da pagamenti a favore della Banca;
- che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha acconsentito.
Variazione/restrizione/cancellazione ipoteca
Spese per certificazione interessi
Spese per certificazione sussistenza credito
Spese per invio lettera di sollecito
Spese invio comunicazioni
-
Rinnovazione di ipoteca € 130,00
Restrizione di ipoteca con autentica notarile
€ 207,00
Riduzione ipoteca € 130,00
Atto di consenso con autentica notarile €
104,00
€ 8,00
€ 52,00
€ 5,00
Secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla Banca
con i principali operatori di mercato, pubblicata sul
sito internet della medesima (www.antonveneta.it) e
disponibile anche presso le filiali della Banca.
Inoltro tramite canale elettronico: esente
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Data
02/01/2013
01/10/2012
02/07/2012
02/04/2012
02/01/2012
Valore Euribor 3m/360
0,188%
0,223%
0,652%
0,771%
1,343%
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Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) può essere consultato
in filiale e sul sito internet www.antonveneta.it
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del finanziamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Se acquistati attraverso la banca
Perizia tecnica
Le spese sostenute per la perizia tecnica sull’immobile
oggetto di garanzia ipotecaria, sono a carico del cliente che si
impegna a rimborsarle alla Banca anche nel caso che
l’operazione richiesta non venga per qualunque motivo
perfezionata. Le fatture emesse dai professionisti dovranno
sempre essere intestate alla Banca la quale provvederà a
recuperare i relativi importi con addebito sul c/c del cliente
mutuatario o, in mancanza, trattenute al momento
dell’erogazione.
Adempimenti notarili
Il notaio, che dovrà curare gli adempimenti relativi
all’iscrizione dell’ipoteca, dovrà essere scelto dal cliente e le
spese sostenute saranno a carico del cliente stesso.
Polizza danni
Verrà richiesta dalla banca una polizza assicurativa contro
l’incendio, il fulmine e gli scoppi in genere a garanzia
dell’immobile ipotecato, vincolata a favore della banca ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2742 del codice civile.
Imposta sostitutiva :
0,25% sull’importo del finanziamento, da corrispondere al momento dell’erogazione.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale,compenso
od onere aggiuntivo. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale
ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del finanziamento.
Tempi massimi di chiusura del rapporto: il giorno del rimborso definitivo del finanziamento e del pagamento di tutti gli
oneri accessori.
Portabilità
Il cliente ha diritto di trasferire il contratto di apertura di credito (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare
alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Servizio Customer Care, via
Pancaldo 4 – 50127 Firenze, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento
di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, sottoporre le
controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia
bancaria e finanziaria:
Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs. 385/93
(Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it , presso le filiali della Banca oppure sul sito www.antonveneta.it (Attivabile solo dal
cliente);
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Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità
previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso
le filiali della Banca oppure sul sito www.antonveneta.it
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito
Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria. Eventuali
ulteriori diversi organismi potranno essere aditi purché graditi ad entrambe le parti.
LEGENDA
Commissione di
Istruttoria Veloce
(CIV)
Nel caso di “sconfinamento” (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa
autorizzazione è dovuta alla Banca una “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati” il cui
ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione é determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per
l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello
sconfinamento,. In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita
per ogni attività istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se
ulteriore rispetto ad altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata
viene applicata una sola commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione
non è dovuta alla ricorrenza delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a
tutti i clienti
Un semplice esempio potrà chiarire il corretto funzionamento della “commissione di istruttoria veloce per
rapporti affidati ”, c.d..”CIV”:
Affidamento € 200.000,00: utilizzo extra fido di euro 700,00 dal 2 luglio al 13 luglio 2012: CIV= 80,00 €
Corrispettivo
sull’accordato
Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” (di
seguito anche “CA”) omnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata
dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene
calcolato solo per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello
stesso. Il CA omnicomprensivo (che non si computa, comunque, sull’eventuale sconfinamento che
dovesse essere autorizzato) forma oggetto di evidenziazioni nell’ambito delle rendicontazioni
periodiche, con indicazione dell’importo dell’affidamento concesso e della sua durata.
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione del corrispettivo in questione.
Aliquota: 0,50% trimestrale; affidamento € 100.000,00.
Il corrispettivo viene così calcolato (l’importo viene calcolato considerando i giorni effettivi di calendario compresi nel
trimestre
Imposta sostitutiva
Ipoteca
Istruttoria
Parametro di
indicizzazione (per i
finanziamenti a
tasso variabile)
Perizia
Spread
Importo linea di
credito
Aliquota
Durata
€ 100.000,00
0,50%
90 gg
Importo nuovo
corrispettivo
€ 500,00
L’importo di € 500,00 si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento, l’aliquota e i giorni di calendario compresi nel
trimestre (es. 90 gg.) e rapportando il prodotto ottenuto al trimestre civile. La formula è la seguente: ( 100.000,00 x
0,005 x 90)/90.
Nel caso di finanziamenti con durata superiore a 18 mesi, sostituisce le imposte indirette - registro,
ipotecaria, catastale e bollo - e viene applicata con aliquote diverse (0,25% o 2%) sull'importo
finanziato.
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il
creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
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Tasso Annuo
Effettivo Globale
(TAEG)
Tasso di interesse
nominale annuo
(TAN)
Tasso di
sconfinamento
(Extra – fido)
Tasso Effettivo
Globale Medio
(TEGM)
14 Gennaio 2013
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Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio corrispettivo
su accordato, imposte, costi di perizia, spese di assicurazione obbligatorie. Alcune spese non sono
comprese, per esempio quelle notarili.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Tasso di interesse “extra – fido” applicato per gli utilizzi eccedenti il fido concesso.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto
dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a)
individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così
individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare
che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità
di cui alla lettera (a)”.
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