apertura di credito in conto corrente destinata ai consumatori

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apertura di credito in conto corrente destinata ai consumatori
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6 Agosto 2012
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
2.1.4 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Apertura di credito in conto
corrente
APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE DESTINATA AI CONSUMATORI
PER IMPORTI SUPERIORI A 75.000,00 E ALLE IMPRESE
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Antonveneta S.p.A.
P.tta Turati 2 - 35131 - Padova
Numero verde 800.192.192
e.mail [email protected]/www.antonveneta.it
Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia– Codice Banca 5040.1 – Codice Gruppo 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Capitale Sociale € 1.006.300.000,00 Riserve € 1.127.823.078,00
(Qualora il prodotto sia offerto fuori sede)
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
e.mail
Qualifica (per i soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi)
Nome e cognome del cliente cui il modulo è stato consegnato
Data
Firma per avvenuta ricezione
CHE COS’E’ L’ APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE
Con questa operazione, la Banca mette a disposizione del cliente (consumatore per importi superiori a 75.000,00 €
e imprese a prescindere dall’importo), che possiede un conto corrente presso una qualsiasi filiale, una somma di
denaro da utilizzare in una o più soluzioni, tramite i vari servizi offerti dalla Banca stessa, come ad esempio, il
prelievo in contanti o l’emissione di assegni, o tramite bonifici o con carta di debito o credito.
Questa possibilità di utilizzo può essere:
A revoca: quando viene concessa per un tempo indeterminato; in questo caso il rientro dell’esposizione
potrà avvenire o per volontà del cliente o per richiesta della Banca nel caso ne ravvisi la necessità, come
a seguito di utilizzi anomali o scorretti.
Con durata predeterminata stabilita nel momento della sottoscrizione del contratto.
La disponibilità iniziale della somma può essere ripristinata dal cliente con propri versamenti o con bonifici o
accrediti di qualunque natura.
Il predetto servizio è collegato al servizio conto corrente le cui condizioni sono consultabili nel relativo foglio
informativo.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Le condizioni ed i tassi di interesse applicati, possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione
all’andamento del mercato dei tassi. In particolare, nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a
meccanismi di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione
all’andamento del parametro prescelto. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di
insolvenza), sarà addebitata al cliente creditore e presentatore del credito, la somma comprensiva di spese e
commissioni di insoluto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del
cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o
previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali
oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
Banca Antonveneta S.p.A.- Sede Legale e Amministrativa in Padova, Piazzetta Turati 2 - www.antonveneta.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia -Codice Banca 5040.1 - Codice Gruppo 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 1.006.300.000,00 Riserve € 1.127.823.078,00
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credito in conto corrente
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QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO
IPOTESI
-
Accordato:
Utilizzato:
Tasso applicato:
Oneri:
Corrispettivo su accordato
Spese invio comunicazioni
TAEG
€ 100.000,00
€ 100.000,00
14,400 %
17,43 %
0,50% trimestrale
0,50 € annue
Il costo riportato è orientativo. È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sui sito www.antonveneta.it.
Il limite massimo di tasso e condizioni, al momento della stipula, non potrà superare comunque quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.
VOCI DI COSTO
Tasso debitore annuo nominale su scoperti a
fronte di fido, qualora l’affidamento sia
utilizzato entro i limiti dell’importo concesso
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
fino a € 5.000,00 – 15,50 %
Fidi
Sconfinamenti
extra-fido
FIDI E SCONFINAMENTI
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
oltre € 5.000,00 – 14,40 %
Tasso debitore annuo effettivo con
capitalizzazione trimestrale su scoperti a
fronte di fido, qualora l’affidamento sia
utilizzato entro i limiti dell’importo concesso
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
fino a € 5.000,00 – 16,424 %
Corrispettivo sull’accordato (confronta legenda)
0,50% trimestrale
Tasso debitore annuo sconfinamento (extrafido), applicatoal solo importo dello
sconfinamento “extra-fido”, per i giorni della
durata del superamento del fido.
Tasso debitore annuo effettivo con
capitalizzazione trimestrale applicatoal solo
importo dello sconfinamento “extra-fido”,
per i giorni della durata del superamento del
fido.
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
oltre € 5.000,00 – 15,196 %
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
fino a € 5.000,00 – 15,50%
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
oltre € 5.000,00 – 14,40%
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
fino a € 5.000,00 – 16,424%
Su affidamenti di natura finanziaria di importo
oltre € 5.000,00 – 15,196%
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Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena – Iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia -Codice Banca 5040.1 - Codice Gruppo 1030.6
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 1.006.300.000,00 Riserve € 1.127.823.078,00
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credito in conto corrente
Commissione di istruttoria veloce per
rapporti non affidati (applicata in sede di
liquidazione
per
ogni
evento
di
sconfinamento) (cfr. legenda)
CAPITALIZZAZIONE
METODO
CALCOLO
INTERESSI
PERIOCITÀ
LIQUIDAZIONE
INTERESSI
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Persone Fisiche Consumatori:
€ 50,00
* La commissione non si applica in presenza di
sconfinamenti:
pari o inferiori a € 500,00 aventi durata non
superiore a sette giorni consecutivi: l’esenzione opera
per un solo sconfinamento avente questi presupposti
in ogni trimestre solare.
- generati da pagamenti a favore della Banca;
- che non hanno avuto luogo perché la Banca non ha
acconsentito.
Imprese (per fasce di sconfinamento)
fino a a € 5.000,00
Da € 5.000,01 a € 20.000,00
Oltre € 20.000,00
€ 80,00
€ 160,00
€ 240,00
Periodicità
Trimestrale
Anno civile: divisore 365 (366 negli anni bisestili)
TRIMESTRALE
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca
www.antonveneta.it .
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:
Compenso di mediazione
Rilevabile dal Foglio Informativo del Contratto di Mediazione Creditizia che
il Collocatore stesso è tenuto a mettere a disposizione del Cliente in
ottemperanza alle Disposizioni in Materia di Trasparenza (Provvedimento
UIC del 29 aprile 2005).
RECESSO E PORTABILITA’
Recesso dal contratto e tempi di chiusura dell’operazione
1. La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato
al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso di 2 giorni.
2. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n.
206), la banca ha la facoltà di recedere dall’apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con
effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di 15 giorni. Nel caso di apertura di
credito a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato
l’affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al
cliente, con lettera raccomandata, un termine di 15 giorni.
3. Analoga facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni
eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite.
Banca Antonveneta S.p.A.- Sede Legale e Amministrativa in Padova, Piazzetta Turati 2 - www.antonveneta.it
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Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova: 04300140284
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 1.006.300.000,00 Riserve € 1.127.823.078,00
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Portabilità
Il cliente ha diritto di trasferire il contratto di apertura di credito (“portabilità”) presso un altro intermediario senza pagare
alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.
RECLAMI E SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Servizio Customer Care – Via
Pancaldo 4 – 50127 Firenze, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Inoltre, anche in relazione all’obbligo sancito dall’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il
procedimento di mediazione prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5, comma
5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro
specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:
Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell’art. 128- bis del d.lgs.
385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella “Guida Pratica ABF”, reperibile sul sito web
www.arbitrobancariofinanziario.it e filiali della Banca oppure sul sito www.antonveneta.it (Attivabile solo dal cliente);
Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall’Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le
modalità previste nel “Regolamento di procedura per la conciliazione”, reperibile sul sito web
www.cocniliatorirebancario.it presso le filiali della Banca oppure sul sito www.antonveneta.it:
Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell’apposito
Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria. Eventuali
ulteriori diversi organismi potranno essere aditi purché graditi ad entrambe le parti.
LEGENDA
Compenso di
mediazione
Tasso Annuo
Nominale (TAN)
Costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, in possesso di un valido accordo di collaborazione con il Gruppo
Montepaschi, e sostenuta dal cliente in via diretta
E’ il tasso, applicato ad ogni liquidazione trimestrale.
Tasso Annuo
Effettivo (TAE)
E’ il tasso debitore o creditore effettivamente risultante dalla capitalizzazione degli interessi; in caso di liquidazione
infrannuale degli interessi (ad es. trimestrale), questi vengono sommati al capitale e su tale importo complessivo vengono
conteggiati gli interessi successivi. Il tasso risultante, su base annua, è appunto denominato TAE (tasso annuo effettivo)
Corrispettivo
sull’accordato
Alle aperture di credito regolate in conto corrente viene applicato un “corrispettivo sull’accordato” (di
seguito anche “CA”) omnicomprensivo, da computarsi in base all’importo e all’effettiva durata
dell’affidamento stesso. Perciò, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di credito, il CA viene calcolato
soltanto per la durata del periodo di concessione dell’affidamento e in funzione dell’entità dello stesso. Il CA
omnicomprensivo (che non si computa, sull’eventuale sconfinamento che dovesse essere autorizzato) forma
oggetto di evidenziazioni e nell’ambito delle rendicontazioni periodiche, con indicazione dell’importo
dell’affidamento concesso e della sua durata.
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione del corrispettivo in questione.
Aliquota: 0,50% trimestrale; affidamento € 100.000,00.
Il corrispettivo viene così calcolato (l’importo viene calcolato considerando i giorni effettivi di calendario compresi nel trimestre
Importo linea di
credito
Aliquota
Durata
€ 100.000,00
0,50%
92 gg
Importo nuovo
corrispettivo
€ 500,00
L’importo di € 500,00 si ottiene moltiplicando l’importo dell’affidamento, l’aliquota e i giorni di calendario compresi nel timestre (es. 92 gg.) e
rapportando il prodotto ottenuto al trimestre civile. La formula è la seguente: ( 100000,00 x 0,005 x 92)/92.
Banca Antonveneta S.p.A.- Sede Legale e Amministrativa in Padova, Piazzetta Turati 2 - www.antonveneta.it
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Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 1.006.300.000,00 Riserve € 1.127.823.078,00
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Tasso debitore
annuo nominale
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Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in
relazione al fido e/o allo sconfinamento (“extra fido”).Gli interessi sono calcolati applicando due tassi
contrattualmente stabiliti:
un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l’affidamento sia utilizzato entro i limiti
dell’importo concesso;
un tasso per eventuale “sconfinamento” (“extrafido”) che sarà applicato al solo importo dello
sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere
comunque autorizzato dalla Banca.
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento di applicazione degli interessi in questione.
Affidamento € 100.000,00; utilizzo intra-fido per 60 giorni € 100.000,00; utilizzo per 32 giorni: € 150.000,00
(intra-fido € 100.000 e extra-fido € 50.000);
tasso di interesse ordinario: 9,00.% annuo; tasso di sconfinamento (extra-fido) 11,00% annuo
Utilizzo di Tasso
tutto il fido ordinario
per 92
giorni
€ 100.000
Commissione di
Istruttoria Veloce
(CIV) per rapporti
affidati
9,00%
Interessi
dovuti per
utilizzo entro i
limiti del fido
€ 2.268,493
Utilizzo
extra-fido
per 32
giorni
€ 50.000
Tasso di Interessi
Totale
sconfina
dovuti
per interessi
mento
utilizzo
extra-fido
11,00%
€ 482,1918
€ 2.750,685
Nel caso di “sconfinamento” (“extra-fido”), ferma la piena discrezionalità della Banca nella relativa
autorizzazione è dovuta alla Banca una “commissione di istruttoria veloce per rapporti affidati” il cui
ammontare è pari alla misura indicata fra le condizioni economiche. Tale commissione é determinata in
misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi che la Banca mediamente sostiene per
l’attività d’istruttoria comunque necessaria per valutare correttamente la concessione dello sconfinamento,.
In conformità alle procedure organizzative della Banca, la commissione è percepita per ogni attività
istruttoria effettuata per la valutazione della concessione dello sconfinamento, anche se ulteriore rispetto ad
altri in precedenza accordati; a fronte di più sconfinamenti nella stessa giornata viene applicata una sola
commissione con riferimento al saldo finale. Resta fermo che la commissione non è dovuta alla ricorrenza
delle esenzioni previste dalla vigente normativa, applicate dalla Banca a tutti i clienti
Consumatori:
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento della c.d. “commissione di istruttoria veloce”
Dal 1al 5 luglio si verifica uno scoperto di conto con utilizzo di € 300 (generato da un unico prelevamento effettuato dal cliente),
dal 6 al 31 luglio utilizzo di € 1.000 (generato da un secondo prelevamento effettuato dal cliente), dal 1agosto al 24 settembre
nessun utilizzo, dal 25 al 30 settembre un nuovo utilizzo di €400,00 (generato da un terzo prelevamento effettuato dal cliente)
1/7-5/7/2012
6/7-31/7/2012
1/8-24/9/2012
25/9-30/9/2012
Totale
Utilizzo € 300,00
Utilizzo € 1.000,00
Nessun utilizzo
Utilizzo € 400,00
dovuto
CIV
€ 0,00 (in franchigia)
CIV
€ 50,00
CIV
€ 0,00
CIV
€ 50,00
CIV
€ 100,00
Non consumatori:
Un semplice esempio potrà chiarire il concreto funzionamento della c.d. “commissione di istruttoria veloce”
Affidamento € 20.000 – dal 1 al 20 luglio utilizzo extra-fido di € 5.000 (generato da un unico prelevamento effettuato dal
cliente), dal 21 al 31 luglio utilizzo extra-fido di € 12.000 (generato da un secondo prelevamento del cliente), dal 1agosto al 12
settembre nessun utilizzo extra-fido, dal 13 al 30 settembre utilizzo extra-fido di €23.000 (generato da un terzo prelevamento
effettuato dal cliente)
1/7-20/7/2012
21/7-31/7/2012
1/8-12/9/2012
13/9-30/9/2012
Totale
Utilizzo extra-fido Utilizzo extra-fido € Nessun utilizzo Utilizzo extra-fido €
dovuto
€ 5.000,00
12.000,00
Extra fido
23.000,00
CIV
€ 80,00
CIV
€ 160,00
CIV
€ 0,00
CIV
€ 240,00
CIV
€ 480,00
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Tasso effettivo
globale medio
(TEGM)
TAEG (Tasso
Annuo Effettivo
Globale)
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Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM delle aperture di credito in conto, aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4
punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8
punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo
le modalità di cui alla lettera (a).
Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull’ammontare totale finanziato. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa.
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