(VIII Lezione Giovanna [modalità compatibilità])

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(VIII Lezione Giovanna [modalità compatibilità])
Università Roma Tre
Facoltà di Scienze della formazione
Corso di laurea in Servizio Sociale e
Sociologia L.39
A.A. 2015-2016
Lezione del 30 aprile 2016
Il Tribunale Ordinario
Docenti: Alessandra Fralleoni
Giovanna Sangregorio
Tribunale Ordinario
Con la legge 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali” e la legge 154/13 “Revisione delle disposizioni vigenti in
materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre
2012, n. 219”
viene eliminata ogni differenza tra figli legittimi e figli naturali, si parla
anche nel codice civile solo di figli.
A seguito della riforma sono introdotte molte novità, tra cui la
sottrazione della competenza al T.M. (in favore di quello ordinario) delle
seguenti materie:
controversie relative all’esercizio della responsabilità e affidamento
anche dei figli nati al di fuori del matrimonio
amministrazione del fondo patrimoniale dei minori
riconoscimento dei figli nati da coppie non sposate
Ripartizione per materie
Tribunale per i Minorenni
Autorizzazione e assistenza al matrimonio dei minori
Decadenza e reintegrazione responsabilità genitoriale
Condotte pregiudizievoli dei genitori
Rimozione e riammissione amministrazione patrimonio dei figli
Continuazione dell’esercizio dell’impresa del minore
Tribunale ordinario
Competenze in merito alla gestione del patrimonio dei minori
Quando è in corso un giudizio di separazione o divorzio e vi sia contrasto
sull’esercizio della responsabilità
Decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori
Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio ed entità del contributo
per il mantenimento
Assunzione del cognome del minore
Autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio da parte
dell’altro genitore
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità
La tutela del Minore di età
Minori per i quali può essere aperta la tutela:
figli di genitori che non possono (es. stranieri non
accompagnati) o non sono in grado (decadenza responsabilità o
sospensione a seguito di condanna penale) svolgere la funzione
di cura, vigilanza, rappresentanza del minore e di
amministrarne i beni
Orfani di entrambi i genitori
Non riconosciuti o riconoscibili (meno di 16 anni)
Dichiarati adottabili (tutore provvisorio)
I cui genitori non sono reperibili
Tra i doveri del tutore non è previsto che si debba prendere
direttamente cura del minore
In caso non siano presenti parenti in grado di esercitare la tutela
di questa è incaricato un Ente di assistenza
La tutela del Minore di età
ART. 315 BIS C.C. DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO
(ART. AGGIUNTO DALLA L. 219/2012)
……Il figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte
le questioni e le procedure che lo riguardano.
Il parere di un minore è preso in considerazione come un
fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e
del suo grado di maturità.
Il Giudice sollecita e facilita un percorso ALTRO
da quello giudiziario
Autorizzazione del Tribunale
(art. 375 C.C.)
Il tutore può compiere atti di ordinaria
amministrazione ma, non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione
del Tribunale.
Autorizzazione del Tribunale
Atti di ordinaria amministrazione: Atti che
riguardano la conservazione del bene ed il cui rilievo
patrimoniale sia limitato.
Atti di straordinaria amministrazione : atti che
aumentano o diminuiscono in modo significativo il
valore del bene ed atti dispositivi dello stesso.
Funzioni del G. T. con i minori 1/2
vigila sulla tutela
autorizza i genitori alla gestione del patrimonio dei figli minori,
ed in particolare al compimento degli atti di straordinaria
amministrazione elencati nell’art. 320 del codice civile;
nomina, in caso di conflitto di interessi patrimoniali tra i vari
figli o tra i due genitori, un curatore speciale, autorizzandolo in
un secondo momento al compimento degli atti di gestione del
patrimonio nell’interesse dei figli (art. 320 ultimo comma del
codice civile);
autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore
quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al
genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso
dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato, previa
richiesta, a mezzo carabinieri, dell’assenso o delle motivate
ragioni del dissenso dell’altro genitore (art. 3 lett. a-b, l. n.
1185/1967)
Funzioni del G. T. con i minori 2/2
vigila sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale ha
stabilito per l’esercizio della potestà genitoriale e per
l’amministrazione dei beni del minore (art. 337 del codice
civile);
nomina un tutore nel caso di minori orfani di ambedue i
genitori, ovvero nel caso in cui i genitori non possano esercitare
la potestà
emette il decreto di esecutività dell’affido etero-familiare di
minore, disposto con delibera del Comune territorialmente
competente (art. 4 l. 184/1983 e art. 4 l. 149/2002);
autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di
minorenne (art. 12 l. n. 194/1978)
Servizi sociosanitari e
autorità giudiziaria
Il servizio sociale non ruba
«i bambini» ma li
protegge in sinergia con
una rete di sistemi;
Tutti gli interventi
protettivi hanno la duplice
valenza di sostegno e
valutazione degli esiti con
ampia informazione,
comprensione e
condivisione di tutti i
soggetti coinvolti (es.
genitori).
Servizi sociosanitari e
autorità giudiziaria
Il giudice
si rivolge ai servizi per:
richiedere informazioni
disporre interventi
richiedere pareri e valutazioni
Servizi sociosanitari e
autorità giudiziaria
Rilevare e segnalare fatti e comportamenti concreti
considerati inadeguati e che si ritiene abbiano causato (o
potrebbero) un danno al figlio, affinché il giudice possa
determinare le misure protettive più adeguate;
I servizi sociosanitari hanno la responsabilità di
articolare le misure di protezione previste dal decreto
giudiziario;
Il progetto del servizio sociale è una parte del più ampio
intervento teso a ripristinare le condizioni di tutela della
persona in primis nella sua famiglia e/o domicilio ; è
costruito su indicatori visibili e focalizzato sulle aree
critiche individuate.
Esempi di responsabilità professionale
Indagini svolte per il TM, TO o T. di sorveglianza;
Indagini per stato di abbandono minori nelle procedure di
adottabilità;
Indagini per comportamenti pregiudizievoli di genitori (es.
separazioni, violenze familiari);
Progetti di affidamento familiare;
Indagini di idoneità all’adozione;
Segnalazione di comportamenti pregiudizievoli
la consulenza dei Servizi Sociali per l’autorizzazione al
matrimonio per i minorenni e la capacità del minore per
decidere autonomamente l’interruzione di gravidanza.
la collaborazione per il riconoscimento della potestà genitoriale.
La segnalazione
Competente
Approfondita ma senza pretesa di accertamento della
verità
Aderente alla realtà dei fatti
Chiara nell’esposizione scritta
Finalizzata (es. richiesta di protezione del minore, di
cambiamento dell’assetto familiare, informativa)
Con sufficienti evidenze del danno o rischio di danno
Con valutazioni ponderate del rischio psicosociale