(VIII Lezione Giovanna [modalità compatibilità])
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(VIII Lezione Giovanna [modalità compatibilità])
Università Roma Tre Facoltà di Scienze della formazione Corso di laurea in Servizio Sociale e Sociologia L.39 A.A. 2015-2016 Lezione del 30 aprile 2016 Il Tribunale Ordinario Docenti: Alessandra Fralleoni Giovanna Sangregorio Tribunale Ordinario Con la legge 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e la legge 154/13 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219” viene eliminata ogni differenza tra figli legittimi e figli naturali, si parla anche nel codice civile solo di figli. A seguito della riforma sono introdotte molte novità, tra cui la sottrazione della competenza al T.M. (in favore di quello ordinario) delle seguenti materie: controversie relative all’esercizio della responsabilità e affidamento anche dei figli nati al di fuori del matrimonio amministrazione del fondo patrimoniale dei minori riconoscimento dei figli nati da coppie non sposate Ripartizione per materie Tribunale per i Minorenni Autorizzazione e assistenza al matrimonio dei minori Decadenza e reintegrazione responsabilità genitoriale Condotte pregiudizievoli dei genitori Rimozione e riammissione amministrazione patrimonio dei figli Continuazione dell’esercizio dell’impresa del minore Tribunale ordinario Competenze in merito alla gestione del patrimonio dei minori Quando è in corso un giudizio di separazione o divorzio e vi sia contrasto sull’esercizio della responsabilità Decisioni nell’interesse del figlio in caso di contrasto tra i genitori Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio ed entità del contributo per il mantenimento Assunzione del cognome del minore Autorizzazione all’impugnazione del riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità La tutela del Minore di età Minori per i quali può essere aperta la tutela: figli di genitori che non possono (es. stranieri non accompagnati) o non sono in grado (decadenza responsabilità o sospensione a seguito di condanna penale) svolgere la funzione di cura, vigilanza, rappresentanza del minore e di amministrarne i beni Orfani di entrambi i genitori Non riconosciuti o riconoscibili (meno di 16 anni) Dichiarati adottabili (tutore provvisorio) I cui genitori non sono reperibili Tra i doveri del tutore non è previsto che si debba prendere direttamente cura del minore In caso non siano presenti parenti in grado di esercitare la tutela di questa è incaricato un Ente di assistenza La tutela del Minore di età ART. 315 BIS C.C. DIRITTI E DOVERI DEL FIGLIO (ART. AGGIUNTO DALLA L. 219/2012) ……Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità. Il Giudice sollecita e facilita un percorso ALTRO da quello giudiziario Autorizzazione del Tribunale (art. 375 C.C.) Il tutore può compiere atti di ordinaria amministrazione ma, non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del Tribunale. Autorizzazione del Tribunale Atti di ordinaria amministrazione: Atti che riguardano la conservazione del bene ed il cui rilievo patrimoniale sia limitato. Atti di straordinaria amministrazione : atti che aumentano o diminuiscono in modo significativo il valore del bene ed atti dispositivi dello stesso. Funzioni del G. T. con i minori 1/2 vigila sulla tutela autorizza i genitori alla gestione del patrimonio dei figli minori, ed in particolare al compimento degli atti di straordinaria amministrazione elencati nell’art. 320 del codice civile; nomina, in caso di conflitto di interessi patrimoniali tra i vari figli o tra i due genitori, un curatore speciale, autorizzandolo in un secondo momento al compimento degli atti di gestione del patrimonio nell’interesse dei figli (art. 320 ultimo comma del codice civile); autorizza il rilascio di documento valido per l’espatrio al minore quando manchi l’assenso dell’esercente la potestà, ovvero al genitore di figli minori che non abbia ottenuto l’assenso dell’altro genitore o sia da esso legalmente separato, previa richiesta, a mezzo carabinieri, dell’assenso o delle motivate ragioni del dissenso dell’altro genitore (art. 3 lett. a-b, l. n. 1185/1967) Funzioni del G. T. con i minori 2/2 vigila sull’osservanza delle condizioni che il Tribunale ha stabilito per l’esercizio della potestà genitoriale e per l’amministrazione dei beni del minore (art. 337 del codice civile); nomina un tutore nel caso di minori orfani di ambedue i genitori, ovvero nel caso in cui i genitori non possano esercitare la potestà emette il decreto di esecutività dell’affido etero-familiare di minore, disposto con delibera del Comune territorialmente competente (art. 4 l. 184/1983 e art. 4 l. 149/2002); autorizza l’interruzione volontaria della gravidanza di minorenne (art. 12 l. n. 194/1978) Servizi sociosanitari e autorità giudiziaria Il servizio sociale non ruba «i bambini» ma li protegge in sinergia con una rete di sistemi; Tutti gli interventi protettivi hanno la duplice valenza di sostegno e valutazione degli esiti con ampia informazione, comprensione e condivisione di tutti i soggetti coinvolti (es. genitori). Servizi sociosanitari e autorità giudiziaria Il giudice si rivolge ai servizi per: richiedere informazioni disporre interventi richiedere pareri e valutazioni Servizi sociosanitari e autorità giudiziaria Rilevare e segnalare fatti e comportamenti concreti considerati inadeguati e che si ritiene abbiano causato (o potrebbero) un danno al figlio, affinché il giudice possa determinare le misure protettive più adeguate; I servizi sociosanitari hanno la responsabilità di articolare le misure di protezione previste dal decreto giudiziario; Il progetto del servizio sociale è una parte del più ampio intervento teso a ripristinare le condizioni di tutela della persona in primis nella sua famiglia e/o domicilio ; è costruito su indicatori visibili e focalizzato sulle aree critiche individuate. Esempi di responsabilità professionale Indagini svolte per il TM, TO o T. di sorveglianza; Indagini per stato di abbandono minori nelle procedure di adottabilità; Indagini per comportamenti pregiudizievoli di genitori (es. separazioni, violenze familiari); Progetti di affidamento familiare; Indagini di idoneità all’adozione; Segnalazione di comportamenti pregiudizievoli la consulenza dei Servizi Sociali per l’autorizzazione al matrimonio per i minorenni e la capacità del minore per decidere autonomamente l’interruzione di gravidanza. la collaborazione per il riconoscimento della potestà genitoriale. La segnalazione Competente Approfondita ma senza pretesa di accertamento della verità Aderente alla realtà dei fatti Chiara nell’esposizione scritta Finalizzata (es. richiesta di protezione del minore, di cambiamento dell’assetto familiare, informativa) Con sufficienti evidenze del danno o rischio di danno Con valutazioni ponderate del rischio psicosociale