Art.6
Transcript
Art.6
LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lett. d) e h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni. (Comma sostituito da D. L.vo 30.12.99 n. 507 art. 6) In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 c.p. . Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale,designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 c.p.. La pena è diventata alternativa (arresto o ammenda) in origine era congiunta (arresto e ammenda) Il reato è oblazionabile ex art. 162 bis c.p. La disposizione cede ai reati più gravi (rapporto con gli artt. 440 ss. c.p.) (salvo che il fatto costituisca più grave reato) • La ricorrenza della Frode Tossica (o Dannosa) esclude i benefici (sospensione condizionale della pena e non menzione dlela condanna sul certificato penale) e comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza • Applicabili artt. 35 e 35 bis c.p.: sospensione esercizio di una professione o di un’arte e sospensione esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese LA FRODE TOSSICA O DANNOSA Presenta due profili • uno soggettivo (riportabile alla nozione di frode/dolo) • l’altro oggettivo (coincidente con la dannosità) Corte cost. (n. 85/1997): ricorre in ogni ipotesi di reato in cui alla possibile nocività per la salute si accompagni la frode, normalmente sorretta dal dolo La dannosità o tossicità dell’alimento deve essere PROVATA IN CONCRETO, cioè deve essere giudizialmente accertata Ma se l’alimento è dannoso per la salute dovrebbero ricorrere piuttosto i delitti del C.P. contro la salute pubblica La disposizione dell’art. 6 l. 283/1962 è applicabile a tali Delitti (artt. 444 c.p. ecc.) essendo questi contenuti in un altro corpo legislativo? La risposta è stata positiva (Corte cost. 85/1997) La Corte cost. ha anche negato che l’esclusione dei benefici costituisca violazione dell’art. 27 Cost. ART. 12-bis (1) Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge. CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ della pena accessoria dell’art. 12 bis 1. fatto di particolare gravità E pericolo per la salute ovvero 2. condanna pregressa per reato alimentare La prima ipotesi evoca, però, i delitti codicistici ai quali – questa volta esplicitamente (quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge) – la pena accessoria è applicabile Le condizioni della ipotesi 1 vanno a sovrapporsi a quelle richieste per l’applicazione della omologa sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 3, 2° co., lett. b), d.lg. 507/1999 relativa alla commissione di illeciti amministrativi alimentari Se è vero, però, che in presenza di pericolo per la salute vi è reato, e non illecito amministrativo, la sanzione dell’art. 3 cit. non dovrebbe mai trovare applicazione Esiste anche la chiusura dei locali prevista dall’art. 8 d.lgs. 507/1999 per il caso di assenza di requisiti igienico sanitari richiesti per il rilascio della autorizzazione sanitaria Occorre che l’assenza dei requisiti igienico-sanitari comporti pericolo per la salute? Risposta NEGATIVA • Nel caso dell’art. 8 d.lgs. 507/1999 si ha un provvedimento CAUTELARE adottato dalla P.A. (e non dalla A.G.) • v. anche art. 54 reg. CE 882/2004 che prevede tra le azioni in caso di non conformità la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo; Art. 3 d.lgs. 507/1999 • 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità • amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1 (cioè i reati depenalizzati), tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, • le seguenti sanzioni amministrative accessorie: Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue) • a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività; Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue) • b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. Art. 15 l. 283/1962 • 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. • Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all’esterno dello stabilimento o dell’esercizio stesso per l’intero periodo di chiusura, con l’indicazione del motivo del provvedimento.