Art.6

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Art.6
LA FRODE TOSSICA
CHIUSURA DELLO
STABILIMENTO E REVOCA
DELLA AUTORIZZAZIONE
Art. 6 l. 283/1962
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta
milioni.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lett. d) e h) dell'art. 5 si
applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da
lire cinque milioni a lire novanta milioni. (Comma sostituito da D. L.vo
30.12.99 n. 507 art. 6)
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute
non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 c.p.
.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la
pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione
nazionale,designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma
dell'art. 36 c.p..
La pena è diventata alternativa (arresto o
ammenda) in origine era congiunta (arresto e
ammenda)
Il reato è oblazionabile ex art. 162 bis c.p.
La disposizione cede ai reati più gravi (rapporto
con gli artt. 440 ss. c.p.) (salvo che il fatto
costituisca più grave reato)
• La ricorrenza della Frode Tossica (o Dannosa)
esclude i benefici (sospensione condizionale
della pena e non menzione dlela condanna sul
certificato penale) e comporta la pena accessoria
della pubblicazione della sentenza
• Applicabili artt. 35 e 35 bis c.p.: sospensione
esercizio di una professione o di un’arte e
sospensione esercizio degli uffici direttivi delle
persone giuridiche e delle imprese
LA FRODE TOSSICA O
DANNOSA
Presenta due profili
• uno soggettivo (riportabile alla nozione di frode/dolo)
• l’altro oggettivo (coincidente con la dannosità)
Corte cost. (n. 85/1997): ricorre in ogni ipotesi di reato
in cui alla possibile nocività per la salute si accompagni
la frode, normalmente sorretta dal dolo
La dannosità o tossicità dell’alimento deve essere PROVATA
IN CONCRETO, cioè deve essere giudizialmente accertata
Ma se l’alimento è dannoso per la salute dovrebbero ricorrere
piuttosto i delitti del C.P. contro la salute pubblica
La disposizione dell’art. 6 l. 283/1962 è applicabile a tali
Delitti (artt. 444 c.p. ecc.) essendo questi contenuti in un
altro corpo legislativo?
La risposta è stata positiva (Corte cost. 85/1997)
La Corte cost. ha anche negato che l’esclusione dei benefici
costituisca violazione dell’art. 27 Cost.
ART. 12-bis (1)
Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli
articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità
e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la
revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente l'esercizio
dell'attività.
Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il
fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza
irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme
in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e
delle bevande.
Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano
anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono
un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ della pena accessoria
dell’art. 12 bis
1. fatto di particolare gravità E pericolo per la salute
ovvero
2. condanna pregressa per reato alimentare
La prima ipotesi evoca, però, i delitti codicistici
ai quali – questa volta esplicitamente (quando i fatti previsti
dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi
di altre disposizioni di legge) – la pena accessoria è applicabile
Le condizioni della ipotesi 1 vanno a sovrapporsi a
quelle richieste per l’applicazione della omologa
sanzione amministrativa accessoria di cui all'art.
3, 2° co., lett. b), d.lg. 507/1999 relativa alla
commissione di illeciti amministrativi alimentari
Se è vero, però, che in presenza di pericolo per la
salute vi è reato, e non illecito amministrativo, la
sanzione dell’art. 3 cit. non dovrebbe mai trovare
applicazione
Esiste anche la chiusura dei locali prevista dall’art. 8
d.lgs. 507/1999 per il caso di assenza di requisiti igienico
sanitari richiesti per il rilascio della autorizzazione sanitaria
Occorre che l’assenza dei requisiti igienico-sanitari
comporti pericolo per la salute?
Risposta NEGATIVA
• Nel caso dell’art. 8 d.lgs. 507/1999 si ha un
provvedimento CAUTELARE adottato dalla P.A.
(e non dalla A.G.)
• v. anche art. 54 reg. CE 882/2004 che prevede tra
le azioni in caso di non conformità la sospensione
delle operazioni o la chiusura in toto o in parte
dell’azienda interessata per un appropriato periodo
di tempo;
Art. 3 d.lgs. 507/1999
• 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità
• amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il
giudice con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 può applicare per le violazioni
indicate dall’articolo 1 (cioè i reati depenalizzati),
tenuto conto della natura e della gravità dei fatti,
• le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue)
• a) nel caso di reiterazione specifica delle
violazioni, la chiusura dello stabilimento o
dell’esercizio da un minimo di cinque giorni
ad un massimo di tre mesi, ovvero la
sospensione fino ad un massimo di tre mesi
o la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio dell’attività;
Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue)
• b) per i fatti di particolare gravità dai
quali sia derivato pericolo per la salute, la
chiusura definitiva dello stabilimento o
dell’esercizio e la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio dell’attività.
Art. 15 l. 283/1962
• 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la
competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal
procedimento penale, possono ordinare la chiusura
temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di
maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell’esercizio.
• Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di
avviso da apporre all’esterno dello stabilimento o
dell’esercizio stesso per l’intero periodo di chiusura, con
l’indicazione del motivo del provvedimento.