CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA
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CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA
CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE ART. 12-bis l. 283/1962 Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Art. 12-bis (segue) • Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. • Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge. (artt. 440 cp segg.) CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ della pena accessoria dell’art. 12 bis 1. fatto di particolare gravità E pericolo per la salute ovvero 2. condanna pregressa per reato alimentare La prima ipotesi evoca, però, i delitti codicistici ai quali – questa volta esplicitamente (quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge) – la pena accessoria è applicabile Le condizioni della ipotesi 1 vanno a sovrapporsi a quelle richieste per l’applicazione della omologa sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 3, 2° co., lett. b), d.lg. 507/1999 relativa alla commissione di illeciti amministrativi alimentari Se è vero, però, che in presenza di pericolo per la salute vi è reato, e non illecito amministrativo, la sanzione dell’art. 3 cit. non dovrebbe mai trovare applicazione Art. 3 d.lgs. 507/1999 • 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità • amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il giudice con la sentenza di condanna nel caso previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 può applicare per le violazioni indicate dall’articolo 1 (cioè i reati depenalizzati), tenuto conto della natura e della gravità dei fatti, • le seguenti sanzioni amministrative accessorie: Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue) • a) nel caso di reiterazione specifica delle violazioni, la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la sospensione fino ad un massimo di tre mesi o la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività; Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue) • b) per i fatti di particolare gravità dai quali sia derivato pericolo per la salute, la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio e la revoca della licenza, dell’autorizzazione o dell’analogo provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività. Art. 15 l. 283/1962 • 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell’esercizio. • Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all’esterno dello stabilimento o dell’esercizio stesso per l’intero periodo di chiusura, con l’indicazione del motivo del provvedimento. Art. 22 dpr 327/1980 • I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge, sono adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita. Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista grave ed imminente pericolo per la salute pubblica, l'autorità sanitaria di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente regolamento comunica all'interessato i fatti accertati,assegnandogli un termine, non superiore a dieci giorni, per fornire eventuali chiarimenti. Il provvedimento di chiusura definitiva non preclude la possibilità di autorizzazione di un nuovo esercizio. chiusura dei locali prevista dall’art. 8 d.lgs. 507/1999 per il caso di assenza di requisiti igienico sanitari richiesti per il rilascio della autorizzazione sanitaria Occorre che l’assenza dei requisiti igienico-sanitari comporti pericolo per la salute? Risposta NEGATIVA • Nel caso dell’art. 8 d.lgs. 507/1999 si ha un provvedimento CAUTELARE adottato dalla P.A. (e non dalla A.G.) • v. anche art. 54 reg. CE 882/2004 che prevede tra le azioni in caso di non conformità la sospensione delle operazioni o la chiusura in tutto o in parte dell’azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;