CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA

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CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA
CHIUSURA DELLO
STABILIMENTO E REVOCA
DELLA AUTORIZZAZIONE
ART. 12-bis l. 283/1962
Nel pronunciare condanna per taluno dei reati
previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il
fatto è di particolare gravità e da esso è
derivato pericolo per la salute, può disporre
la chiusura definitiva dello stabilimento o
dell'esercizio e la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo
provvedimento amministrativo che consente
l'esercizio dell'attività.
Art. 12-bis (segue)
• Le medesime pene accessorie possono essere
applicate se il fatto è commesso da persona già
condannata, con sentenza irrevocabile, per reato
commesso con violazione delle norme in materia di
produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle
bevande.
• Le pene accessorie previste dal presente articolo si
applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5,
6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di
altre disposizioni di legge. (artt. 440 cp segg.)
CONDIZIONI DI APPLICABILITA’ della pena accessoria
dell’art. 12 bis
1. fatto di particolare gravità E pericolo per la salute
ovvero
2. condanna pregressa per reato alimentare
La prima ipotesi evoca, però, i delitti codicistici
ai quali – questa volta esplicitamente (quando i fatti previsti
dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi
di altre disposizioni di legge) – la pena accessoria è applicabile
Le condizioni della ipotesi 1 vanno a sovrapporsi a
quelle richieste per l’applicazione della omologa
sanzione amministrativa accessoria di cui all'art.
3, 2° co., lett. b), d.lg. 507/1999 relativa alla
commissione di illeciti amministrativi alimentari
Se è vero, però, che in presenza di pericolo per la
salute vi è reato, e non illecito amministrativo, la
sanzione dell’art. 3 cit. non dovrebbe mai trovare
applicazione
Art. 3 d.lgs. 507/1999
• 2. Salvo quanto disposto dal comma 1, l’autorità
• amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione o il
giudice con la sentenza di condanna nel caso
previsto dall’articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 può applicare per le violazioni
indicate dall’articolo 1 (cioè i reati depenalizzati),
tenuto conto della natura e della gravità dei fatti,
• le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue)
• a) nel caso di reiterazione specifica delle
violazioni, la chiusura dello stabilimento o
dell’esercizio da un minimo di cinque giorni
ad un massimo di tre mesi, ovvero la
sospensione fino ad un massimo di tre mesi
o la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio dell’attività;
Art. 3 d.lgs. 507/1999 (segue)
• b) per i fatti di particolare gravità dai
quali sia derivato pericolo per la salute, la
chiusura definitiva dello stabilimento o
dell’esercizio e la revoca della licenza,
dell’autorizzazione o dell’analogo
provvedimento amministrativo che consente
l’esercizio dell’attività.
Art. 15 l. 283/1962
• 15. Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la
competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal
procedimento penale, possono ordinare la chiusura
temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di
maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello
stabilimento o dell’esercizio.
• Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di
avviso da apporre all’esterno dello stabilimento o
dell’esercizio stesso per l’intero periodo di chiusura, con
l’indicazione del motivo del provvedimento.
Art. 22 dpr 327/1980
• I provvedimenti di chiusura temporanea o definitiva degli
stabilimenti ed esercizi, previsti dall'art. 15 della legge,
sono adottati con particolare riguardo allo stato di pericolo
per la salute pubblica derivante dalla non igienicità delle
operazioni di lavorazione o deposito, ovvero dalla natura o
condizione delle sostanze prodotte o poste in vendita.
Qualora ricorrano gli estremi per l'adozione di uno dei
provvedimenti di cui al precedente comma, e non sussista
grave ed imminente pericolo per la salute pubblica,
l'autorità sanitaria di cui al n. 2) dell'art. 3 del presente
regolamento comunica all'interessato i fatti
accertati,assegnandogli un termine, non superiore a dieci
giorni, per fornire eventuali chiarimenti. Il provvedimento
di chiusura definitiva non preclude la possibilità di
autorizzazione di un nuovo esercizio.
chiusura dei locali prevista dall’art. 8 d.lgs. 507/1999
per il caso di assenza di requisiti igienico sanitari
richiesti per il rilascio della autorizzazione sanitaria
Occorre che l’assenza dei requisiti igienico-sanitari
comporti pericolo per la salute?
Risposta NEGATIVA
• Nel caso dell’art. 8 d.lgs. 507/1999 si ha un
provvedimento CAUTELARE adottato dalla P.A.
(e non dalla A.G.)
• v. anche art. 54 reg. CE 882/2004 che prevede
tra le azioni in caso di non conformità la
sospensione delle operazioni o la chiusura in tutto
o in parte dell’azienda interessata per un
appropriato periodo di tempo;