INTERESSI LEGALI Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014
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INTERESSI LEGALI Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014
INTERESSI LEGALI Variazione del tasso dal 1° gennaio 2014 Dal 1° gennaio 2014 cambia il tasso d’interesse legale: scende dal 2,5% all’1%. Occorre prestare attenzione al calcolo degli interessi nel caso di ravvedimento operoso perfezionato nel 2014. Dal 1° gennaio 2014 sanare un mancato versamento con il ravvedimento operoso costa di meno in quanto il saggio di interesse legale passa dall’2,5% all’ 1%. (Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanze 13 dicembre 2013 pubblicato in G.U. n. 292 del 13 dicembre 2013) Di seguito riportiamo la serie storica del saggio degli interessi legali con le relative decorrenze: Decorrenza Dal 1° gennaio 1997 Dal 1° gennaio 1999 Dal 1° gennaio 2001 Dal 1° gennaio 2002 Dal 1° gennaio 2004 Dal 1° gennaio 2008 Dal 1° gennaio 2010 Dal 1° gennaio 2011 Dal 1° gennaio 2012 Dal 1° gennaio 2014 Misura del tasso 5% 2,5% 3,5% 3% 2,5% 3% 1% 1,5% 2,5% 1% La modifica ha ripercussioni anche dal punto di vista fiscale, in particolar modo con riferimento al calcolo degli interessi da versare a seguito del ravvedimento operoso (che sono da calcolare dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso). E’ bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, con la RM 296/2008 ha fornito delle precisazioni in merito alle modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti in sede di ravvedimento operoso. Il contribuente che abbia commesso un illecito fiscale, può, infatti, regolarizzare gli errori e le omissioni, ottenendo così una riduzione della relativa sanzione. Occorre però che l’operazione venga fatta entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, provveda al versamento della sanzione ridotta contestualmente al pagamento del tributo, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale che attualmente è fissato nella misura del 1% annuo, si applica la seguente formula: I = (C x R x N) / 365 dove: • • • • C è il capitale (nel caso di specie, l’imposta da versare); R è il saggio d’interesse legale (nel caso dell’1% espresso come 0,01); N è il numero di giorni di ritardo; 365 è il numero di giorni di cui è composto l’anno civile; a tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l’anno civile (365), anche quando l’anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile). Di conseguenza per effettuare il ravvedimento operoso nel 2014 di una ritenuta d’acconto non versata al 16/12/2013 occorrerà calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza, quindi 17/12/2013 fino al 31/12/2013 (15 giorni) nella misura dell’2,5% e per i giorni che vanno dall’1/1/2014 fino al giorno di pagamento nella misura dell’1%. Per sanare gli omessi o tardivi versamenti i contribuenti hanno a disposizione tre tipi di definizione agevolata con una riduzione della sanzione piena del 30%: • • • il ravvedimento 'sprint' entro 14 giorni (la sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo); quello breve, dal 15°giorno al 30°giorno successivo alla scadenza (la sanzione è pari al 3%); il ravvedimento lungo o annuale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel quale è commessa la violazione (la sanzione è pari al 3,75%). Il Servizio Fiscale Tributario è a disposizione per informazioni e approfondimenti (011 4513.202-222; [email protected] ;[email protected]).