il nuovo tasso di interesse legale e il ravvedimento
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il nuovo tasso di interesse legale e il ravvedimento
Circolare N. 11 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 12 febbraio 2010 IL NUOVO TASSO DI INTERESSE LEGALE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO Dal 1° gennaio 2010 il tasso di interesse legale passa dal 3% all’1%. Tale variazione produce effetti ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso. LA NUOVA MISURA DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE Con DM 4.12.2009, il MEF ha stabilito la nuova misura del tasso di interesse legale applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010. tasso di interesse legale applicabile dal 1° gennaio 2010 1% Di seguito l’evoluzione del tasso di interesse legale nel corso degli anni: DECORRENZA MISURA dal 21.4.1942 al 15.12.1990 5% dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10% dall’1.1.1997 al 31.12.1998 5% dall’1.1.1999 al 31.12.2000 2,5% dall’1.1.2001 al 31.12.2001 3,5% dall’1.1.2002 al 31.12.2003 3% dall’1.1.2004 al 31.12.2007 2,5% dall’1.1.2008 al 31.12.2009 3% La modifica del tasso legale produce effetti rilevanti nell’ambito di molteplici disposizioni normative. Si pensi, ad esempio, ai rapporti di credito e di debito contemplati dal Codice Civile e alla determinazione dei valori di usufrutto e di nuda proprietà ai fini dell’applicabilità dell’imposta di registro. A tal proposito segnaliamo che la fissazione della nuova misura del tasso legale ha reso necessario l’aggiornamento del prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie (DM 23.12.2009). In ambito fiscale tale variazione si riflette particolarmente sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente al fine di regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, le omissioni e/o le irregolarità commesse in sede di versamento dei tributi erariali o locali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, ICI, TARSU). L’ISTITUTO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO Con il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, il contribuente ha la facoltà di regolarizzare errori ed omissioni relativi agli adempimenti tributari (ad esempio, un omesso versamento IVA) beneficiando di una riduzione delle sanzioni applicabili). RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 1 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Il ravvedimento può effettuarsi a condizione che la violazione non sia già stata contestata dall’Amministrazione finanziaria, non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La regolarizzazione avviene attraverso: 1) 2) 3) il versamento del tributo omesso ovvero l’effettuazione dell’adempimento omesso; il versamento della sanzione ridotta; il versamento degli interessi moratori da calcolarsi al tasso legale corrente (1% dall’1.1.2010) con maturazione giorno per giorno. I suddetti adempimenti vanno effettuati contestualmente. Si precisa che il termine “contestuale” va inteso nel senso che tutti gli adempimenti prescritti devono essere conclusi entro il termine stabilito in relazione alla tipologia di ravvedimento. L’inosservanza anche di uno soltanto degli adempimenti prescritti determina il mancato perfezionamento del ravvedimento operoso. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 472/1997, ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso occorre rispettare i seguenti termini: VIOLAZIONE omesso/insufficiente versamento omesso/insufficiente versamento altre violazioni TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO 30 giorni (ravvedimento breve) presentazione dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione (ravvedimento lungo) presentazione dichiarazione dell’anno in cui è commessa la violazione altre violazioni 1 anno se non è prevista la dichiarazione omessa dichiarazione 90 giorni In relazione a questi termini occorre osservare che: il termine iniziale dal quale si computano sia gli interessi, sia il termine finale per la regolarizzazione, decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato l’adempimento. Se tale data cade in un giorno festivo, il termine è differito al primo giorno non festivo; qualora il termine finale cada in un giorno festivo, il termine per la regolarizzazione è differito al primo giorno non festivo. LA NUOVA MISURA DELLE SANZIONI Come noto (si veda la circolare n. 3/2009), il DL 185/2008 ha ridotto la misura delle sanzioni applicabili. In termini generali: in caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla commissione della violazione, la sanzione è pari a 1/12 del minimo (c.d. “ravvedimento breve”); in caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto, quando la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, la sanzione è pari a 1/10 del minimo (c.d. “ravvedimento lungo”); in caso di omessa presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/12 del minimo. 100212 CF RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 2 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] Di seguito un pratico riepilogo: TIPOLOGIA SANZIONE MISURA sanzioni in misura fissa 30% (ravvedimento breve) 1/12 2,5% sanzioni in misura fissa 30% (ravvedimento lungo) 1/10 3% 1/12 1/10 1/12 1/10 1/12 1/10 10% 12% 8,33% 10% 4,17% 5% sanzioni in misura variabile dal 120% al 240% sanzioni in misura variabile dal 100% al 200% sanzioni in misura variabile dal 50% al 100% Relativamente all’omissione della dichiarazione, si ricorda che la sanzione va moltiplicata per ciascuna dichiarazione omessa (IRES/IRPEF, IVA, IRAP). LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 Il versamento delle somme (imposta, interessi e sanzioni) deve essere effettuato con mod. F24. A partire dal 2007 è necessario versare gli interessi con un distinto codice tributo. L’indicazione separata degli interessi non si applica alle sole somme dovute dai sostituti d’imposta, per le quali si continua ad effettuare il versamento cumulando gli interessi con l’imposta dovuta. Una società omette il versamento dell’IVA relativa al mese di gennaio 2010 (scad. 18.1.2010) pari a € 10.000. In data 10.2.2010 ricorre al “ravvedimento breve” per regolarizzare la propria posizione. Calcolo della sanzione e degli interessi: sanzione ridotta: 10.000 x 2,5% = € 250; interessi: 10.000 x 1% x (23 / 365) = € 6,30 (23 sono i giorni intercorrenti tra il 18.1.2010 e il 10.2.2010, 1% il tasso legale applicabile dall’1.1.2010). La compilazione del relativo mod. F24: Qualora nel 2010 si provveda alla regolarizzazione di violazioni commesse nel 2009, gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (3% per il 2009, 1% per il 2010). Una società omette il versamento dell’acconto IVA 2009 (scad. 28.12.2009) pari a € 10.000. In data 11.2.2010 ricorre al “ravvedimento lungo” per regolarizzare la propria posizione. Calcolo della sanzione e degli interessi: 100212 CF sanzione ridotta: 10.000 x 3% = € 300; interessi: 10.000 x 3% x (3 / 365) = € 2,46 (3 sono i giorni intercorrenti tra il 28.12.2009 e il 31.12.2009, 3% il tasso legale applicabile sino al 31.12.2009); interessi: 10.000 x 1% x (42 / 365) = € 11,51 (42 sono i giorni intercorrenti tra il 1.1.2010 e il 11.2.2010, 1% il tasso legale applicabile dall’1.1.2010). ■ RIPRODUZIONE VIETATA Pag. | 3 di 3 INTEGRA ON LINE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) N. VERDE 800 15 55 15 FAX 0546 62 58 69 REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI RAVENNA N. 1262 DEL 06/09/2005 - DIRETTORE RESPONSABILE: PATRIZIO PRATI INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]