Legge - Comune di Perugia

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Legge - Comune di Perugia
Informazioni utili sul ritardato pagamento IMU e TASI –nuovo
ravvedimento operoso
Informazioni utili per pagare IMU e TASI oltre la scadenza del termine.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.
158 sia al sistema sanzionatorio dei tributi che al ravvedimento operoso (art. 13
D.Lgs. n. 471 del 1997 e art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997), a decorrere dal 1°
gennaio 2016, le misure delle sanzioni applicabili per la riscossione dei tributi sono
le seguenti:
• Ravvedimento operoso SPRINT: pagamento entro 14 giorni dalla scadenza
dell’imposta con una sanzione dello 0,1% del valore dell’importo da versare per
ciascun giorno di ritardo più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento
annuale (0,5% per l’anno 2015; 0,2% dal primo gennaio 2016).
• Ravvedimento operoso BREVE: pagamento tra il 15° e il 30° giorno di ritardo,
con una sanzione fissa del 1,5% dell’importo da versare più gli interessi legali
calcolati sul tasso di riferimento annuale (0,5% per l’anno 2015; 0,2% dal primo
gennaio 2016).
• Ravvedimento operoso MEDIO: pagamento tra il 31° e il 90° giorno di ritardo,
con una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi legali
calcolati sul tasso di riferimento annuale dello 0,2%.
• Ravvedimento operoso LUNGO: pagamenti successivi al 90° giorno di ritardo,
e, comunque entro l’anno dal termine di scadenza con una sanzione fissa del 3,75%
dell’importo da versare più gli interessi legali calcolati sul tasso di riferimento
annuale dello 0,2%.
Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24, senza commissioni,
sommando la sanzione e gli interessi all'imposta dovuta, con i codici relativi alla
tipologia di immobile.
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158* sia al
sistema sanzionatorio dei tributi che al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 e
art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997), a decorrere dal 1° gennaio 2016, le misure delle sanzioni
applicabili dal Comune per la riscossione dei tributi sono le seguenti:
TERMINE
SANZIONE
Entro 14 giorni dal termine previsto per il
versamento
0,1 % giornaliero
(1/15 del 15% per giorno di ritardo)
Entro 90 giorni (dal 15° al 90°giorno) dal
termine previsto per il versamento
15%
Decorsi 90 giorni (dal 31° in poi) dal
termine previsto per il versamento
30%
*N.B. le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158/2015 all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e all’art. 13 del
D.Lgs. n. 472/1997 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 32 del D.Lgs. n. 158/2015,
come modificato dalla Legge di Stabilità 2016).
IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016
LE SANZIONI APPLICABILI DAL CONTRIBUENTE IN CASO DI RAVVEDIMENTO
OPEROSO
TERMINE PER EFFETTUARE IL
RAVVEDIMENTO
Entro 30 giorni (dal 15° al 30°giorno) dal
termine previsto per il versamento
Entro 90 giorni (dal 31° al 90°giorno) dal
termine previsto per il versamento ovvero dal
termine di presentazione della dichiarazione
se si tratta di regolarizzazione di omissioni o
di errori commessi in dichiarazione
Entro il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione
RIDUZIONE SANZIONE SANZIONE APPLICATA
1/10 del 15%
1,5%
1/9 del 15%
1,67%
1/8 del 30%
3,75%
Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve
essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per
giorno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso legale da applicare per il calcolo degli interessi è
pari allo 0,2% annuo (D.M. 15 dicembre 2015).