IMU - Comune di Bordighera

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IMU - Comune di Bordighera
I.M.U.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il "Ravvedimento Operoso" è disciplinato dall'articolo 13 del d.lgs. n. 472/97 (come
modificato dal d.l. n. 185 del 29/11/2008, dall'art. 1, commi 20 e 22, della l. n. 220/2010 e
dell'art. 23, comma 31, l. n. 111/2011), dalla circolare delle Finanze n. 184/E del 13/07/98
e dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.
Si precisa che per potersi avvalere di questa procedura occorre che le violazioni oggetto
della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il
contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Riportiamo di seguito le modalità operative per effettuare il ravvedimento operoso
relativamente alle violazioni attinenti al versamento del tributo ed alla dichiarazione IMU.
1) OMESSO, PARZIALE VERSAMENTO
In caso di omesso o parziale versamento dell’imposta municipale propria è possibile
sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento
comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi al
tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.
Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari al 2,5% (determinati con
D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011) dall'1.1.2012. Tali interessi sono calcolati sui
giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo
versamento.
La formula da applicare per il calcolo degli interessi dovuti, è la seguente:
- I.M.U. non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.
Pertanto, in caso di versamento non effettuato o inferiore al dovuto, si può effettuare la
sanatoria mediante il ravvedimento calcolato come segue:
1. ravvedimento “sprint”, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al
quattordicesimo si pagherà l’I.M.U. + la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo +
interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. ravvedimento “breve”, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al trentesimo
giorno dalla scadenza si pagherà l'I.M.U. + la sanzione del 3% + interessi pari al tasso
legale con maturazione giorno per giorno.
3. ravvedimento “lungo”, se il pagamento viene effettuato oltre i 30 giorni ed entro un
anno dalla scadenza della presentazione della dichiarazione IMU, 30 giugno di ciascun
anno, si dovrà pagare l'importo dell’I.M.U. + la sanzione del 3,75% + interessi pari al tasso
legale con maturazione giorno per giorno.
Modalità di compilazione del modello F24:
il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa al
“ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta,
delle sanzioni e degli interessi, distinto per codice tributo
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Codice Comune: A984
· Abitazione principale e pertinenze: Codice IMU quota Comune: 3912
· Fabbricati rurali ad uso strumentale: Codice IMU quota Comune: 3913
· Terreni: Codice IMU quota Comune: 3914
· Aree fabbricabili: Codice IMU quota Comune: 3916
· Altri fabbricati (esclusi immobili di categoria D ) : Codice IMU quota Comune: 3918
. Immobili ad uso produttivo classificati nella Cat. D Codice IMU quota Comune
3930
Codice IMU quota Stato
3925
Attenzione:
in caso di ravvedimento per più tipologie d’immobili, alle quali corrisponde un
diverso codice tributo, occorre calcolare la quota relativa alle sanzioni ed interessi
distintamente per codice tributo.
Modalità di compilazione del modello F24
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello di pagamento F/24, barrando il
riquadro riservato al ravvedimento. Le sanzioni e gli interessi devono essere versati
unitamente all’imposta dovuta.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
Codice Comune: A984
l'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati con lo stesso codice
tributo relativo alla tipologia di immobile a cui si riferisce il versamento.