TAR Lombardia Sentenza del 12 - 16 gennaio 2016 n. 70
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TAR Lombardia Sentenza del 12 - 16 gennaio 2016 n. 70
N. 00079/2016 REG.PROV.COLL. N. 02513/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2015, proposto da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Brignoli, con domicilio eletto presso T.A.R. in Brescia, Via Carlo Zima, 3; contro Questura di Bergamo - Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6; per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento 25 settembre 2015 Cat. 2 144398 Imm II sez 2015 CM 1043, notificato in data 28 settembre 2015, con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha revocato il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo già rilasciato al ricorrente; di ogni altro atto preordinato, connesso ovvero consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bergamo Ministero dell'Interno; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Rilevato: - che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di esso) il ricorrente si è visto denegare il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato come lungosoggiornante per aver subito la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione come da sentenza Appello Firenze irr. il 15 aprile 2014 per il reato di illecito commercio di stupefacenti; - che tale tipo di pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l. stran., non è di per sé sempre ostativo alla permanenza in Italia dello straniero il quale, come il ricorrente, sia in formale possesso dello stato di lungosoggiornante, come risulta per tutte da C. cost. 16 maggio 2008 n°148. In tali casi, infatti, deve essere concretamente valutata la pericolosità sociale della persona, il che nel caso di specie non è stato fatto, pur in presenza di numerosi elementi rilevanti e pertinenti. Il ricorrente infatti risulta (vedi doc. ti da 5 a 10 ricorrente) essersi attivamente impegnato per emendarsi: ha ottenuto la semilibertà, allo scopo di dedicarsi ad una lecita e proficua attività di lavoro, che dura a tutt’oggi, e nella quale ha anche ricevuto l’elogio del proprio titolare; - che pertanto il ricorso è fondato e va accolto, e parimenti l’amministrazione sarà tenuta a riesaminare l’affare motivando sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente, nei termini spiegati; - che le spese si possono compensare, data la natura formale dell’accoglimento; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 25 settembre 2015 Cat. 2 144398 Imm II sez 2015 CM 1043 del Questore della Provincia di Bergamo. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Alessandra Farina, Presidente Stefano Tenca, Consigliere Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore IL PRESIDENTE L'ESTENSORE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/01/2016 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)