TAR Lombardia Sentenza del 12 - 16 gennaio 2016 n. 70

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TAR Lombardia Sentenza del 12 - 16 gennaio 2016 n. 70
N. 00079/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02513/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2015, proposto
da: **, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Brignoli, con
domicilio eletto presso T.A.R. in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
Questura di Bergamo - Ministero dell'Interno, rappresentato e
difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata
in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 25 settembre 2015 Cat. 2 144398 Imm II sez 2015
CM 1043, notificato in data 28 settembre 2015, con il quale il
Questore della Provincia di Bergamo ha revocato il permesso di
soggiorno per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo
già rilasciato al ricorrente;
di ogni altro atto preordinato, connesso ovvero consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bergamo Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2016 il
dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che con il provvedimento impugnato (doc. 1 ricorrente, copia di
esso) il ricorrente si è visto denegare il rinnovo del permesso
di soggiorno per lavoro subordinato come lungosoggiornante per
aver subito la condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di
reclusione come da sentenza Appello Firenze irr. il 15 aprile
2014 per il reato di illecito commercio di stupefacenti;
- che tale tipo di pregiudizio penale, ai sensi dell’art. 4 l.
stran., non è di per sé sempre ostativo alla permanenza in Italia
dello straniero il quale, come il ricorrente, sia in formale
possesso dello stato di lungosoggiornante, come risulta per tutte
da C. cost. 16 maggio 2008 n°148. In tali casi, infatti, deve
essere
concretamente
valutata
la
pericolosità
sociale
della
persona, il che nel caso di specie non è stato fatto, pur in
presenza
di
numerosi
elementi
rilevanti
e
pertinenti.
Il
ricorrente infatti risulta (vedi doc. ti da 5 a 10 ricorrente)
essersi
attivamente
impegnato
per
emendarsi:
ha
ottenuto
la
semilibertà, allo scopo di dedicarsi ad una lecita e proficua
attività di lavoro, che dura a tutt’oggi, e nella quale ha anche
ricevuto l’elogio del proprio titolare;
- che pertanto il ricorso è fondato e va accolto, e parimenti
l’amministrazione sarà tenuta a riesaminare l’affare motivando
sulla concreta pericolosità sociale del ricorrente, nei termini
spiegati;
- che le spese si possono compensare, data la natura formale
dell’accoglimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione
staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente
pronunciando
sul
ricorso,
come
in
epigrafe
proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 25
settembre 2015 Cat. 2 144398 Imm II sez 2015 CM 1043 del Questore
della Provincia di Bergamo. Spese compensate.
Ordina
che
la
presente
sentenza
sia
eseguita
dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12
gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore
IL PRESIDENTE
L'ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)