Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni - EUR-Lex

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Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni - EUR-Lex
C 315/46
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni impugnate violino i principi generali di trasparenza, di buona fede, e
di tutela del legittimo affidamento.
Ricorso
proposto l'8 ottobre 2007 —
Daskalakis/Commissione
Constantin
22.12.2007
zione non solo gli interessi del servizio, ma anche quelli del
funzionario interessato.
In subordine, il ricorrente evidenzia che la sua nomina a capo
unità ad interim era avvenuta a seguito della partenza del titolare dell'impiego di cui trattasi in esecuzione del piano obbligatorio di mobilità. Pertanto, egli sostiene che il suo caso rientri
nell'ultima parte dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, secondo cui la
durata dell'occupazione di un impiego temporaneo può essere
superiore ad un anno qualora, direttamente o indirettamente, si
persegue lo scopo di sostituire un funzionario trasferito su un
altro impiego nell'interesse del servizio.
(Causa F-107/07)
(2007/C 315/89)
Lingua processuale: l'inglese
Ricorso proposto il 16 ottobre 2007 — Doumas/Commissione
Parti
(Causa F-112/07)
Ricorrente: Constantin Daskalakis (Brussel, Belgio) (rappresentante: S.A. Pappas, avvocato)
(2007/C 315/90)
Lingua processuale: il francese
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
Parti
— Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di
nomina 28 giugno 2007 per la parte in cui non accorda l'incentivo di gestione di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto dei
funzionari per più di un anno;
Ricorrente: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats)
— Condannare la convenuta alle spese.
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente, funzionario chiamato ad occupare temporaneamente un impiego di capo unità, impugna la decisione con la
quale la Commissione, nel calcolare il suo stipendio, ha rifiutato
di prendere in considerazione l'incentivo attribuitogli per la sua
funzione di capo unità ad interim, in quanto, secondo l'art. 7,
n. 2, dello Statuto, l'incentivo può essere attribuito per un solo
anno, anche se il ricorrente ha continuato ad agire in qualità di
capo unità oltre tale periodo.
Il ricorrente fa valere che il limite temporale imposto dalla detta
disposizione si riferisce unicamente alla durata dell'occupazione
temporanea del posto, ma non incide sulla remunerazione corrispondente, nel caso in cui l'occupazione sia prolungata oltre il
periodo di un anno. Secondo il ricorrente, se l'amministrazione
non è in grado di ricoprire il posto vacante dopo un anno, essa
non può invocare la sua carenza contro il funzionario che
occupa il posto ad interim per un periodo più lungo.
Il ricorrente adduce, inoltre, la violazione del dovere di sollecitudine verso i dipendenti e del principio di buona amministrazione. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considera-
Conclusioni del ricorrente
— Annullare la decisione cha respinge la domanda del ricorrente 24 novembre 2006;
— condannare la Commissione europea a pagare al ricorrente
la retribuzione che avrebbe dovuto percepire a decorrere dal
1o novembre 2003 sino al 16 settembre 2007, giorno della
sua reintegrazione effettiva, quale risarcimento del suo
danno materiale;
— condannare la Commissione a pagare al ricorrente con
riserva di maggiorazione o diminuzione nel corso del
giudizio, EUR 200 000 per il danno che subisce in termini
di ritardi di carriera e per la perdita di un'opportunità di
avanzare nella sua carriera (promozione, scatto, regime di
pensione …), nonché, quale danno morale, segnatamente la
degradazione del suo stato di salute in ragione della condizione di incertezza circa lo sviluppo della sua carriera in cui
si trova da più di tre anni in seguito ad illeciti commessi
dall'autorità che ha potere di nomina (APN);
— condannare la Commissione alle spese.