Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni - EUR-Lex
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Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni - EUR-Lex
C 315/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Infine, il ricorrente ritiene che, in ogni caso, le decisioni impugnate violino i principi generali di trasparenza, di buona fede, e di tutela del legittimo affidamento. Ricorso proposto l'8 ottobre 2007 — Daskalakis/Commissione Constantin 22.12.2007 zione non solo gli interessi del servizio, ma anche quelli del funzionario interessato. In subordine, il ricorrente evidenzia che la sua nomina a capo unità ad interim era avvenuta a seguito della partenza del titolare dell'impiego di cui trattasi in esecuzione del piano obbligatorio di mobilità. Pertanto, egli sostiene che il suo caso rientri nell'ultima parte dell'art. 7, n. 2, dello Statuto, secondo cui la durata dell'occupazione di un impiego temporaneo può essere superiore ad un anno qualora, direttamente o indirettamente, si persegue lo scopo di sostituire un funzionario trasferito su un altro impiego nell'interesse del servizio. (Causa F-107/07) (2007/C 315/89) Lingua processuale: l'inglese Ricorso proposto il 16 ottobre 2007 — Doumas/Commissione Parti (Causa F-112/07) Ricorrente: Constantin Daskalakis (Brussel, Belgio) (rappresentante: S.A. Pappas, avvocato) (2007/C 315/90) Lingua processuale: il francese Convenuta: Commissione delle Comunità europee Conclusioni del ricorrente Parti — Annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 28 giugno 2007 per la parte in cui non accorda l'incentivo di gestione di cui all'art. 7, n. 2, dello Statuto dei funzionari per più di un anno; Ricorrente: Georgios Doumas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, avocats) — Condannare la convenuta alle spese. Convenuta: Commissione delle Comunità europee Motivi e principali argomenti Il ricorrente, funzionario chiamato ad occupare temporaneamente un impiego di capo unità, impugna la decisione con la quale la Commissione, nel calcolare il suo stipendio, ha rifiutato di prendere in considerazione l'incentivo attribuitogli per la sua funzione di capo unità ad interim, in quanto, secondo l'art. 7, n. 2, dello Statuto, l'incentivo può essere attribuito per un solo anno, anche se il ricorrente ha continuato ad agire in qualità di capo unità oltre tale periodo. Il ricorrente fa valere che il limite temporale imposto dalla detta disposizione si riferisce unicamente alla durata dell'occupazione temporanea del posto, ma non incide sulla remunerazione corrispondente, nel caso in cui l'occupazione sia prolungata oltre il periodo di un anno. Secondo il ricorrente, se l'amministrazione non è in grado di ricoprire il posto vacante dopo un anno, essa non può invocare la sua carenza contro il funzionario che occupa il posto ad interim per un periodo più lungo. Il ricorrente adduce, inoltre, la violazione del dovere di sollecitudine verso i dipendenti e del principio di buona amministrazione. La Commissione avrebbe dovuto prendere in considera- Conclusioni del ricorrente — Annullare la decisione cha respinge la domanda del ricorrente 24 novembre 2006; — condannare la Commissione europea a pagare al ricorrente la retribuzione che avrebbe dovuto percepire a decorrere dal 1o novembre 2003 sino al 16 settembre 2007, giorno della sua reintegrazione effettiva, quale risarcimento del suo danno materiale; — condannare la Commissione a pagare al ricorrente con riserva di maggiorazione o diminuzione nel corso del giudizio, EUR 200 000 per il danno che subisce in termini di ritardi di carriera e per la perdita di un'opportunità di avanzare nella sua carriera (promozione, scatto, regime di pensione …), nonché, quale danno morale, segnatamente la degradazione del suo stato di salute in ragione della condizione di incertezza circa lo sviluppo della sua carriera in cui si trova da più di tre anni in seguito ad illeciti commessi dall'autorità che ha potere di nomina (APN); — condannare la Commissione alle spese.