IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA, ITALIANA

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA, ITALIANA
I
Sent. n.
REPUBBLICA,
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/
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Perugia, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
giudice dott.ssa Stafania Monaldi , ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1518/2004 R.Gen.Aff.Cont. promossa
DA
CRUCIANI PIETRO,
studio d e l l ' A w .
elett.te dom.to in Perugia alla via XIV settembre n. 67 presso lo
Luciano Trombettoni dal quale è rappresentato e difesa in virtù di procura a
margine dell'atto di citazione
- RICORRENTE
CONTRO
SILVI SANTE
e
DI COSTANZO CAMILLA,
Collepepe, via E. de Filippo
elett.te dom.ti in Collazzone, fraz.
n. 7 presso lo studio dell'Aw. Raffaele Felicini dal quale sono
rappresentati e difesi giusta procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in
sostituzione dcll'Avv. Serenella Savioli
Oggetto: azione di spoglio.
Conclusioni: All'udienza del 16 ottobre 2012 il procuratore della parte ricorrente concludeva
come da ricorso introduttivo; il procuratore della parte convenuta chiedeva di produrre materiale
fotografico raffigurante lo stato dei luoghi all'attualità; copia della relazione di CTU depositata
nella causa per regolamento di confini rubricata al n. 10635/2006 e verbale di apposizione dei
termini in data 6.7.2012, in quanto formatisi successivamente alle preclusioni istruttorie ma utili ai
fini del decidere; nel merito, concludeva come da scritti difensivi
***
RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE (*)
1. Con ricorso ritualmente notificato, l'attore in epigrafe esponeva: di essere proprietario e
possessore di un appezzamento di terreno, sito in Collepepe di Collazzone, confinante a nordovest con la proprietà dei convenuti; che sul confine tra le due proprietà esiste una strada 'trapoderale', insistente per metà sulla proprietà di esso ricorrente e per metà sulla proprietà dei
convenuti; che detta strada collegava il centro del paese con la strada E45; che aveva transitato, sia
a piedi che con mezzi agricoli e automezzi per detta strada sia per accedere al proprio terreno che
per imboccare la strada comunale che si immetteva alla E 45. Quindi, dedotto di esercitare il libero
passaggio su tale strada, iure servitutìs
nella proprietà dei convenuti,
per quanto attiene alla metà del tracciato insistente
denunciava che, a metà del maggio 2003, i convenuti
avevano installato, al centro della sede stradale, un manufatto in muratura e paletti recante
un segnale di divieto di accesso; che nel settembre 2003 avevano installato una rete
metallica lungo tutto il bordo della strada ove transitava esso ricorrente; che, infine,
avevano installato, al posto del segnale di divieto, un cancello, impedendo ogni passaggio.
Tutto ciò premesso, chiedevano di essere reintegrati nel possesso delle facoltà godute (passaggio
a piedi e carrabile ) mediante la rimozione di manufatti, rete e paletti e cancello che erano di
ostacolo al transito lungo la strada in questione.
Si costituivano i convenuti contestando tutta la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto
introduttivo e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, deducevano: che la strada in
questione era, invece, una 'strada privata' compresa interamente nella loro proprietà, tanto che il
confine con la proprietà del ricorrente era segnato dall'estremo lato destro della medesima,
laddove erano stati collocati la recinzione ed il cancello; che il confine tra le due proprietà era
segnato dai limiti apposti nell'anno 1998 da un tecnico di fiducia del ricorrente; che i limiti apposti
erano stati rimossi; che la strada sulla quale il ricorrente rivendicava la facoltà di passaggio, si era
formata recentemente, a seguito dell'edificazione di un complesso residenziale, denominato
Palazzo Granieri, a seguito dell'unione della strada privata di essi comparenti e della strada
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c, nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed
applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo "svolgimento del
processo"; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può
aversi •"anche con riferimento a precedenti conformi", senza necessita - stante ia natura di
motivazione "per relationem" - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali
precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.
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condominiale realizzata per l'accesso al condominio; che non era ravvisabile in capo al ricorrente
alcun possesso tutelabile, giacché sulla particella in questione il transito dei mezzi agricoli era
impedito da un manufatto adibito a pollaio e per il dislivello di quota esistente tra il terreno del
Cruciarli ed i fondi contigui; che fino alla realizzazione del e d . palazzo Granieri esisteva solo uno
stradello non agevolmente percorribile; che il ricorrente, come i residenti del Condominio avevano
transitato sulla strada privata di essi resistenti solo a titolo di cortesia..
La fase sommaria era istruita con produzione di documenti, il libero interrogatorio delle parti
e l'assunzione di testi informatori e, all'esito, era emessa ordinanza in data 21 aprile 2004 che
aveva accordato la domandata tutela possessoria, in via interdettale, con ordine di reintegra del
ricorrente nel possesso del transito indicato in ricorsor A tale provvedimento era data attuazione, ai
sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c, come da relazione depositata dal geom. Radicioni in data 14
gennaio 2006.
Nella successiva fase a cognizione piena, escussi i testi come da ordinanza in data 27 agosto
2007, la causa era trattenuta in decisione.
2. A margine dell'espletata istruttoria, deve rilevarsi quanto segue.
In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda formulata da parte
convenuta nella memoria autorizzata ai sensi del testo dell'art. 184 c.p.c, vigente
ratione
temporis, relativa all'accertamento dell'inesistenza della servitù di passaggio nella strada priva dei
resistenti: si tratta, infatti, non solo di domanda tardivamente proposta ma, e soprattutto, di difesa
non consentita nell'ambito di giudizio possessorio, attenendo alla questione petitoria relativa ad
un' actio negatoria inerente non già lo 'stato di fatto' bensì la estensione del diritto di proprietà
rispetto ad un titolo parziale configgente con lo stesso.
Lo stato dei luoghi - al momento in cui era depositato il ricorso possessorio - è quello che si
evince
dalla planimetria che il consulente d'ufficio nominato per la fase di attuazione, geom.
Radicioni, allegava al proprio elaborato: le proprietà delle parti in lite confinano lungo il lato nordovest ( ossia verso la via dell'Agricoltura ) e, al confine tra la particella n. 491 di proprietà dei
resistenti e la particella n. 1143 è posto un cancello in ferro, di tipo scorrevole, al di là del quale come visibile nelle fotografie allegate alla relazione del consulente - prosegue una strada in terra
battuta che corre in mezzo a due estensioni di terreno, l'una sul lato destro e l'altra su lato sinistro
fino alla strada pubblica che corre parallela alla E 45 e che si immette in quest'ultima.
Nei provvedimenti - di prime cure ed in sede di reclamo - emessi nella fase interdittale era
dato conto - con una motivazione esaustiva alla quale è fatto pieno rinvio - dell'utilizzazione del
tratto di strada in questione da parte del ricorrente, sia di persona che per mezzo dei soggetti
incaricati della coltivazione del suo fondo.
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3. Tale quadro probatorio è confermato anche all'esito dell'istruzione piena, giacché è stata
confermata la disponibilità, in capo al ricorrente, del libero utilizzo del percorso in questione sia da
parte degli operaio agricoli che entravano ed uscivano dal terreno in vari punti della strada ( vds.
deposizione Martelli Pietro; e deposizione Cruciani Pietro ).
La configurabilità delle condizioni per accordare al ricorrente la tutela possessoria delle
dedotta servitù di passaggio non è smentita dalle dichiarazioni rese dai testi indotti da parte
resistente Conte Anna e Cesaretti Massimo: la circostanza che questi ultimi non avessero visto il
ricorrente transitare attraverso il percorso in questione non è, di per sé, significativa considerato
che la servitù di passaggio - della quale in questa .sede è chiesta tutela in via di fatto con
riferimento al possesso della facoltà ad essa inerenti - è servitù discontinua, che non richiede, ai
fini possessori, la presenza di opere visibili e permanenti quanto la dimostrazione di un transito
esercitabile ad libitum. Come è difatti costantemente affermato in sede di legittimità, ciò che rileva
ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non è un possesso che abbia i
requisiti occorrenti per l'usucapione, essendo sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo
del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere l'utilizzo
nel momento dello spoglio stesso ed, altresì, che il transito fosse effettuato nella
qualità di
possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato (cfr., da ultimo, Cass. n. 2367 del
17/02/2012).
Le condizioni per accordare la tutela possessoria invocata non sono, di poi, escluse dalla
circostanza che, successivamente all'attuazione del provvedimento interdittale, il ricorrente non
avesse utilizzato il passaggio in questione. Tale circostanza - che parte resistente ritiene indicativa
della mancanza di utilità per il possessore del preteso fondo dominante del transito in questione non vale ad escludere la configurabilità di un possesso tutelabile:
saltuario del passaggio non è, di per sé,
ed invero,
un esercizio
ostacolo alla configurabilità del relativo possesso,
dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze
del fondo dominante. Pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare
['"animus dereliquendi", la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non
viene meno per la utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto
nella virtuale disponibilità del possessore ( cfr. in termini, Cass. n. 3076 del 16/02/2005).
Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono, ne segue che l'esistenza del possesso
della servitù di passaggio è configurabile anche se, dopo l'apposizione del cancello, Matteli Mario,
ossia il terzista che lavorava i campi per conto del ricorrente, avesse acceduto agli stessi
direttamente dalla via dell'Agricoltura ( e non dalla strada bianca oggetto del ricorso ) ed anche se,
una volta ottenute le chiavi del cancello apposto dai resistente, la strada sterrata interpoderale non
veniva utilizzata dal ricorrente, non essendo ravvisabile in tale comportamento, di per sé equivoco,
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la manifestazione della volontà di rinunziare al possesso, ben potendo invece il ricorrente, essendo
rimasto immutato lo stato dei luoghi, utilizzare le chiavi del cancello allorquando lo ritenesse e
senza necessità di chiedere permessi ovvero di rimuovere ulteriori ostacoli.
Con riferimento alla pendenza di altro giudizio - instaurato dal ricorrente - avente ad oggetto
il regolamento dei confini tra i due fondo in questione,
deve rilevarsi che il rapporto della
accordata tutela possessoria con tale giudizio è regolato nei termini espressi da Cass. n. 1896 del
27/01/2011, la quale, con riferimento all' actio confessorìa,
esprime un principio applicabile
anche all'eventuale ordine di rilascio, derivante e coessenziale al regolamento di confini, della
parte occupata dal confinante in eccedenza dal termine e che formi parimenti oggetto di tutela
possessoria ^allorché il giudice, accogliendo un ricorso possessorio, ordini allo spogliante di
reintegrare lo spogliato nel possesso di una servitù di passaggio, coessenziale al provvedimento in
questione è l'ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, se la modifica di essi ha reso
impossibile l'esercizio del possesso della servitù, non ostando a tale pronuncia il divieto posto
dall'art. 705 cod. proc. civ., che concerne il convenuto, e a nulla rilevando che l'accertamento
della sussistenza del diritto di servitù formi oggetto di un separato giudizio petitorio ").
La domanda, pertanto, deve essere accolta con l'integrale conferma del provvedimento
interdittale.
Le spese di lite - comprese quelle fase sommaria in entrambi i gradi - seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. 140/2012, vigente al
momento della definizione del giudizio,
facendo applicazione, stante la non particolare
complessità della questione affrontata di una aliquota contenuta entro il valore medio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nella causa come in epigrafe proposta, ogni diversa istanza ed
eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di reintegra nel possesso del transito attraverso il tragitto interpoderale
indicato nel ricorso introduttivo e per l'effetto conferma il provvedimento reso con ordinanza in
data 21 aprile 2004;
- condanna i resistenti alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 235,00 per
spese vive ed euro 3.800,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge,
nonché alla refusione delle spese sostenute per il compenso liquidato in favore del consulente
d'ufficio come da decreto in data 1 6.1.2006.
sentenza esecutiva ex lege
Così deciso in Perugia, lì 8 febbraio 2013
// giudice monocratico