la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili e la

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la tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili e la
QUADERNI DI FISCALITÀ IMMOBILIARE
Stefano Baruzzi
LA TASSAZIONE
DELLE PLUSVALENZE
DA CESSIONE DI IMMOBILI
E LA RIDETERMINAZIONE
DEL VALORE DEI TERRENI
Normativa, giurisprudenza, prassi,
problematiche, rischi, cautele e
opportunità fiscali, prevenzione e
gestione del contenzioso, casi concreti
illustrati e commentati oggetto
della più recente giurisprudenza
EDIZIONE Febbraio 2014
Aggiornata alla legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147)
e con la giurisprudenza di merito e di legittimità intervenuta nel 2013.
INDICE
Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I Parte
L’imposizione Irpef delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili
1. Le fattispecie imponibili e le regole per la determinazione delle
plusvalenze sulla cessione dei terreni rilevanti ai fini IRPEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Le lottizzazioni: difficoltà d’inquadramento della fattispecie e regole
di determinazione delle plusvalenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1 Difficoltà d’inquadramento della fattispecie fra indeterminatezza
della normativa e oscillazioni giurisprudenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Il principio generale di determinazione delle plusvalenze immobiliari
e le modalità di calcolo delle plusvalenze di natura lottizzatoria . . . . . . . . . . . 20
2.3 Un programma integrato di intervento non è riconducibile
a una lottizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. I confini fra la realizzazione di redditi “diversi” da lottizzazione e
la produzione di reddito di impresa o da attività commerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. I terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1 Inquadramento della fattispecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.2 Modalità di calcolo della plusvalenza, ipotesi di elusione e
sentenza della Corte Costituzionale n. 328/2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4.3 La scelta fra tassazione “separata” e con aliquota “marginale” . . . . . . . . . . . . 31
5. La sentenza della Corte di Cassazione n. 17595/2011 sui costi
incrementativi deducibili per i terreni lottizzati e per quelli suscettibili
di utilizzazione edificatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6. I rischi di rettifica del prezzo di cessione in base al valore accertato
ai fini dell’imposta di registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
7. I terreni agricoli o non suscettibili di utilizzazione edificatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.1 Inquadramento della fattispecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
7.2 Le due modalità alternative di tassazione della plusvalenza . . . . . . . . . . . . . . . . 42
8. I terreni soggetti a vincolo di inedificabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
9. La possibile edificabilità “di fatto” dei terreni agricoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
10. Le plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.1 Inquadramento della fattispecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
10.2 L’esclusione da imposizione dell’abitazione principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
10.3 La determinazione del quinquennio per escludere la tassazione
delle plusvalenze sulla cessione di fabbricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
11. La linea di demarcazione fra terreno e fabbricato e i termini di
ultimazione di quest’ultimo (risoluzioni dell’Agenzia Entrate
n. 23/E/2009 e n. 231/E/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11.1 La venuta ad esistenza di un fabbricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
11.2 Il momento di ultimazione della costruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
12. La cessione di fabbricati da demolire costituisce cessione di
fabbricati o di terreni ?
Le conclusioni dissonanti dell’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione
n. 395/E/2008 ai fini IRPEF e nella Circolare n. 28/E/2011 ai fini IVA . . . . . . . . . . . 57
13. Il frazionamento di unità immobiliari seguito dalla loro cessione
(Risoluzione n. 219/E/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
13.1 La venuta ad esistenza di un fabbricato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
14. Il patto di riservato dominio (Risoluzione n. 28/E/2009)
.............................
63
15. Assimilazione dei diritti reali di godimento agli immobili ai quali essi
si riferiscono (art. 9, 5° c., del TUIR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
16. Le regole di coesistenza fra nuda proprietà e usufrutto su terreni
e fabbricati (risoluzioni n. 218/E/2008 e n. 188/E/2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
16.1 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
16.2 Estinzione dell’usufrutto per riunificazione a titolo gratuito
in capo al nudo proprietario (Ris. n. 218/E/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
16.3 Estinzione dell’usufrutto per acquisto a titolo oneroso da parte
del nudo proprietario (risoluzioni n. 188/E/2009 e 213/E/2007) . . . . . . . . . . . 69
16.4 La rideterminazione ai fini IRPEF del valore della nuda
proprietà e dell’usufrutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
16.5 La concessione in usufrutto a tempo determinato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
17. I diritti reali di servitù e di superficie e i diritti di rilocalizzazione
e volumetrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
17.1 Diritti di servitù “di passaggio” e “non aedificandi”
(risoluzioni n. 379/E/2008 e n. 210/E/2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
17.2 Diritto di superficie (Risoluzione n. 112/E/2009 e Circolare
n. 36/E/2013, par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
17.3 Diritti di rilocalizzazione (Risoluzione n. 233/E/2009)
e di cubatura (Circolare n. 1/E/2013, par. 4.2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
17.4 Usucapione (Risoluzione n. 78/E/2003) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Note relative alla prima parte
........................................................................
90
II Parte
La facoltà di rideterminare entro il 30 giugno 2014 il valore dei terreni
con imposta sostitutiva del 4 per cento
1. Introduzione
..........................................................................................
95
2. Quadro normativo di riferimento e determinazione dell’imposta
sostitutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
.....
103
......................
105
3. Modalità di versamento e calcolo degli interessi in caso di rateazione
4. Le variabili rilevanti ai fini delle valutazioni di convenienza
5. Ulteriori precisazioni fornite in documenti di prassi dell’Agenzia
delle Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6. Problematiche aperte e limitazioni relative all’esercizio
della rivalutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.1 Il perfezionamento della perizia deve essere anteriore
alla data di cessione del terreno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.2 Al valore fiscale rideterminato si può aggiungere il solo
costo sostenuto per la perizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
6.3 Il valore rideterminato costituisce valore normale minimo
ai fini delle imposte di registro e ipocatastali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
6.4 La rideterminazione del valore dei terreni quale valore
normale minimo ai fini delle imposte di registro, ipotecaria
e catastale, ma non dell’IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6.5 La rideterminazione del valore dei terreni non costituisce
valore normale minimo ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale nel caso di trasferimenti conseguenti
a provvedimenti espropriativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.6 Il trattamento delle somme percepite in relazione a cessioni
volontarie in corso di esproprio, acquisizioni coattive e simili . . . . . . . . . . . . . 119
6.7 L’omessa indicazione nel modello Unico dei dati relativi
alla rideterminazione del valore dei terreni costituisce una
violazione meramente formale e non inficia la validità
della rivalutazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.8 Dubbi circa l’applicabilità all’attuale rideterminazione del
valore della norma di cui alla lettera “dd bis” dell’articolo
7 del D.L. n. 70/2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.9 La responsabilità del perito valutatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Norme e documenti di prassi amministrativa citati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Note relative alla seconda parte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Appendici
I.
Rassegna di casi recentemente esaminati dalla giurisprudenza,
di merito e di legittimità, relativi alle plusvalenze immobiliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
II. Normativa essenziale di riferimento
.......................................................
147
PREFAZIONE
Anche in relazione alla possibilità di rideterminare, ancora una volta,
entro il 30 giugno 2014, il costo fiscalmente riconosciuto dei terreni
corrispondendo l’imposta sostitutiva del 4 per cento, è opportuno approfondire le complesse regole che presiedono all’imposizione IRPEF
delle plusvalenze immobiliari, alla luce delle precisazioni della prassi
amministrativa e dell’interpretazione giurisprudenziale intervenute nel
tempo.
La normativa di riferimento è articolata e caratterizzata da svariati
aspetti dubbi, costituenti altrettanti fattori di rischio fiscale, spesso terreno di scontro fra Agenzia delle Entrate e contribuenti, con contenziosi
per importi molto rilevanti in ragione degli elevati valori in gioco – tipici
delle operazioni immobiliari – nonché delle alte aliquote, sanzioni e interessi, ai quali devono aggiungersi gli oneri professionali e giudiziali
per la difesa del contribuente.
Tutti motivi assai validi per approfondire la materia e per individuare
possibili situazioni a rischio nelle quali può risultare opportuno e conveniente ricorrere alla possibilità di rideterminare il costo fiscalmente
riconosciuto dei terreni destinati alla cessione.
Nella prima parte del presente lavoro esamineremo il regime impositivo
delle plusvalenze immobiliari la conoscenza approfondita delle cui regole – con i connessi dubbi interpretativi e rischi applicativi – risulta
propedeutica, e quindi funzionale, alle valutazioni di opportunità e di
convenienza riguardanti il ricorso alla rideterminazione del costo fiscalmente riconosciuto dei terreni, oggetto della seconda parte.
Fin da ora, rammentiamo che la rideterminazione in questione può essere utilizzata solo con riferimento ai terreni di qualsiasi tipo (agricoli,
edificabili e lottizzati) e non anche dei fabbricati: vedremo anche, tuttavia, che in alcune circostanze, ai fini tributari, la linea di demarcazione fra terreni e fabbricati può, in concreto, rivelarsi incerta e, anzi,
spostata rispetto alla “comune percezione”, cosicché la possibilità di
rideterminare il costo fiscale del terreno può essere applicabile anche
in presenza di immobili che, dal punto di vista civilistico e notarile (ma
non dal punto di vista fiscale), si configurano quali fabbricati.
1
Le fattispecie imponibili e le
regole per la determinazione
delle plusvalenze sulla cessione
dei terreni rilevanti ai fini IRPEF
Il riferimento normativo è dato dagli articoli 67, 1° comma, lettere a) e b) e 68,
1° e 2° comma, del DPR n. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui redditi –
TUIR).
Nell’articolo 67, 1° comma, sotto le lettere a) e b), sono indicate le quattro
grandi fattispecie al verificarsi delle quali si possono determinare plusvalenze
imponibili ai fini IRPEF, e precisamente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l’esecuzione
di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili
acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti
per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del
periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state
adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché,
in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso
di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque
anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante.
Di seguito riportiamo un prospetto riepilogativo delle regole che saranno esaminate in dettaglio nel prosieguo del presente lavoro.
11
Tabella plusvalenze immobiliari ai fini IRPEF (artt. 67 e 68 TUIR)
12
Tipologia
Tassabilità della
plusvalenza
realizzata
(art. 67 TUIR)
particolarità sul
prezzo o costo
di acquisto
(art. 68 TUIR)
Alternative
di tassazione (*)
Terreni agricoli o
fabbricati urbani
Se realizzata
entro 5 anni, considerando il possesso in capo al
donante, esclusa
la successione.
Per i fabbricati
non si ha plusvalenza neppure
con l’uso prevalente nel periodo
di possesso
come abitazione
principale
Se acquisiti per
donazione si
assume come
prezzo di
acquisto o costo
di costruzione
quello sostenuto
dal donante
Imposta
sostitutiva 20%
(art. 1, c. 496,
L. 266/2005)
Terreni edificabili
Sempre
Rivalutazione
ISTAT del prezzo
di acquisto e dei
costi inerenti
Tassazione
separata IRPEF
(art. 17, 1° c.,
lett. g bis, TUIR)
Terreni lottizzati o
esecuzione di
opere intese a
renderli edificabili
Sempre
Valore normale al
5° anno anteriore
all’inizio della
lottizzazione o
delle opere; se
pervenuti per
successione o
donazione, valore
normale alla data
di inizio lottizzazione, costruzione
o opere
(*) Alternative rispetto alla tassazione della plusvalenza con l’aliquota marginale
IRPEF (e relative addizionali comunale e regionale) del contribuente.
Sotto la lettera a) dell’articolo 67, 1° comma, del TUIR sono accomunate due
tipologie di plusvalenze, derivanti da attività di lottizzazione oppure dall’esecuzione di opere (tipicamente di urbanizzazione, quali reti stradali, di illuminazione, fognarie, idriche, di telefonia) intese a rendere edificabili i terreni
medesimi, plusvalenze il cui realizzo presuppone peraltro la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici. Per le predette plusvalenze gli
articoli 67, lettera a), e 68, 1° e 2° comma, del TUIR prevedono un regime normativo specifico e diverso da quello riservato alle tre tipologie accomunate
sotto la lettera b) dell’articolo 67, di seguito indicate.
Sotto la lettera b) dell’articolo 67 del TUIR sono collocate altre tre tipologie
di plusvalenze, fra loro assai diverse, che possono derivare dalla cessione di
terreni agricoli (o, comunque, non edificabili), di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria (ossia, edificabili), di fabbricati.
Come anche segnalato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.
28/E/2009, due di tali tipologie – quella dei terreni non edificabili e quella dei
fabbricati - sono compendiate sotto la comune locuzione di “immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni” e sono caratterizzate, come si vedrà
in prosieguo, da norme in gran parte uguali.
Diversamente, ai terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria gli articoli 67
e 68 del TUIR riservano un regime normativo assai differente.
In tutti i casi previsti dall’articolo 67 del TUIR - quelli di cui alla lettera a) così
come quelli compendiati sotto la lettera b) - per essere imponibili ai fini dell’IRPEF (e delle relative addizionali comunali e regionali) le plusvalenze devono essere realizzate, ossia devono essere state conseguite mediante la
cessione dei terreni e degli edifici e deve altresì essere stato percepito il corrispettivo. Non possono, pertanto, essere tassate ai fini IRPEF plusvalenze
“virtuali” (ossia, derivanti dalla semplice crescita del valore dei terreni e degli
edifici) senza che la plusvalenza sia stata concretizzata con un atto realizzativo,
e neppure, almeno in teoria, plusvalenze frutto della maggiore valutazione, da
parte dell’Agenzia delle Entrate, di un immobile rispetto al prezzo indicato in
atto, come invece è previsto dalla legge ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in quanto per queste ultime imposte rileva il valore del bene,
non il prezzo di cessione pattuito fra le parti che rappresenta il dato rilevante
ai fini IRPEF. La rettifica in aumento del prezzo ai fini della quantificazione
della plusvalenza IRPEF - che viene sovente eseguita dagli uffici delle Entrate
traslando il maggior valore venale accertato ai fini delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale - è, tuttavia, stata ammessa dalla Corte di Cassazione in
quanto ritenuta una presunzione legittima, fermo restando il diritto del contribuente di fornire la prova contraria, certo non agevole, di non avere occultato
parte del prezzo.
Su tale delicato tema torneremo in seguito.
Le regole dettate dagli articoli 67 e 68 del TUIR ai fini dell’imposizione IRPEF
13
14
(e relative addizionali) e le ipotesi di esenzione sono differenziate in relazione
a ciascuna delle quattro tipologie immobiliari sopra identificate (terreni lottizzati e assimilati, terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, terreni agricoli
o non edificabili, fabbricati). Sin da ora, ricordiamo che l’istituto della rideterminazione del valore è applicabile, ove il contribuente ritenga di avvalersi di
tale facoltà, ai soli terreni - non anche ai fabbricati (Nota 1) - posseduti alla
data di riferimento stabilita dalla legge (in base alla normativa ora in vigore la
data di riferimento è il 1° gennaio 2014), sulla base di apposta perizia giurata
da perfezionare entro il 30 giugno 2014. (Nota 2)
Come si rileverà, la normativa sull’imposizione delle plusvalenze immobiliari
ai fini IRPEF è formulata in modo poco chiaro e preciso e lascia varie zone
d’ombra fra una fattispecie e l’altra, in un quadro già di per sé difficoltoso in
quanto posto “a cavallo” fra discipline assai complesse e non sempre chiare e
univoche, anche a livello di indirizzi giurisprudenziali, quali sono il diritto urbanistico e quello tributario.
Inoltre, manca una Circolare dell’Amministrazione Finanziaria che inquadri
in maniera organica e sistematica l’intera materia delle plusvalenze immobiliari. La soluzione delle questioni dubbie è stata lasciata a interventi episodici,
costituiti da risoluzioni emanate a fronte di specifici quesiti posti dai contribuenti, o a sentenze. In particolar modo, assumono grande rilievo quelle emanate dalla Corte di Cassazione, in ragione della funzione interpretativa della
legge alla stessa demandata dal nostro ordinamento al fine di garantire l’applicazione tendenzialmente uniforme del diritto (cosiddetta funzione nomofilattica).
Purtroppo, anche le sentenze non sempre appaiono fra di loro coerenti.
Giova anche segnalare che nella vigente normativa del TUIR ha perso del tutto
rilevanza la necessità di accertare se sussista o meno un intento speculativo nel
soggetto che realizza la plusvalenza ponendo in essere una determinata operazione immobiliare, intento che in qualche misura rilevava ancora nell’articolo
76 del DPR n. 597/1973 e nella normativa ancora precedente: nell’attuale quadro normativo, nei casi in cui ha ritenuto di attribuire rilevanza a considerazioni
di carattere sociale o alle tempistiche intercorrenti fra l’acquisizione del terreno
o la sua edificazione e la successiva vendita, il legislatore ha infatti previsto
parametri oggettivi, senza più richiedere all’Amministrazione Finanziaria e ai
giudici (ma anche ai professionisti che assistono il contribuente) difficili indagini sugli intenti, speculativi o meno, perseguiti dal contribuente.
Di fatto, possiamo dire che l’intento speculativo è stato “presupposto”, senza
possibilità di prova contraria.
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6
I rischi di rettifica del prezzo
di cessione in base al valore
accertato ai fini dell’imposta
di registro
Un altro tema, già richiamato e che riteniamo importante approfondire in
quanto assai delicato e oggetto di un ampio e crescente contenzioso, attiene al
rischio che corre il venditore di subire ai fini IRPEF rettifiche in aumento del
prezzo di cessione in relazione a maggiori valori venali accertati ai fini dell’imposta di registro, questi ultimi spesso frutto di adesione da parte dell’acquirente - al quale l’imposta di registro compete – all’insaputa del venditore.
Tale impostazione è assai contestata sia dalla dottrina che dalla stessa giurisprudenza, soprattutto di merito (fra le tante, vedasi la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, Sezione 3, n. 80/3/13, che ha
accolto le ragioni del contribuente condannando l’Ufficio delle Entrate alle
spese di giudizio) posto che il valore venale di mercato (rilevante per legge
ai fini delle imposte di registro e ipocatastali) è cosa del tutto diversa dal
prezzo di cessione (rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA) e non
è trasferibile dalle imposte indirette all’IRPEF in modo automatico e in assenza
di concreti indizi di evasione, che compete all’Ufficio delle Entrate individuare
e dimostrare.
Purtroppo, si è formato un pericoloso indirizzo della Corte di Cassazione che
ammette, ai fini delle imposte sui redditi, per le cessioni di aziende e di immobili, la sostituzione del prezzo con il valore venale accertato ai fini dell’imposta
di registro, rimettendo poi a carico del contribuente l’onere di superare tale
presunzione di corrispondenza fornendo la prova di avere davvero venduto al
prezzo indicato in atto inferiore al valore venale accertato dall’Agenzia delle
Entrate.
La sentenza della Suprema Corte n. 23001/2012 chiarisce bene i termini del
problema: “Questa Corte ha infatti reiteratamente chiarito che - come si desume
35
36
dal significato letterale del termine “corrispettivo”, utilizzato nell’articolo 68
(già 82) TUIR - i principi relativi alla determinazione dell’imponibile divergono, nel caso di trasferimento di un bene, a seconda dell’imposta che si deve
applicare, poiché, quando si tratta di imposta sul reddito, ai fini dell’accertamento della plusvalenza patrimoniale occorre verificare la differenza realizzata
tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione del bene, mentre, quando si
tratta di imposta di registro, si ha riguardo al valore di mercato del bene medesimo. Ciò peraltro non esclude che l’amministrazione finanziaria possa procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza sulla base
dell’accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell’imposta di
registro; ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi
indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con
il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto a prezzo inferiore
(tra le tante, Cassazione n. 6789/2003, Cass. n. 16700/2005, Cass.
n. 21055/2005, Cass. n. 4057/2007, Cass. n. 5070/2011, Cass. n. 23608/2011).
(…)
In particolare (…) la contribuente aveva aderito all’accertamento relativo
all’imposta di registro solo perché il costo di tale accertamento era destinato a gravare, per patto contrattuale, sulla parte acquirente; l’accertamento relativo all’imposta di registro individuava un valore superiore rispetto
all’accertamento relativo all’INVIM; il prezzo di vendita indicato dall’Ufficio era contraddetto da una perizia estimativa prodotta nel giudizio di merito (e allegata al ricorso per cassazione); il prezzo dichiarato
corrispondeva all’importo risultante dalla documentazione bancaria (assegni circolari pure prodotti in sede di merito e allegati al ricorso per cassazione). (…) La sentenza gravata va quindi cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale perché quest’ultima si uniformi al principio
che il corrispettivo sulla cui base calcolare l’imponibile ai fini dell’imposta
dei redditi sulle plusvalenze non si identifica con l’imponibile ai fini dell’imposta di registro, fermo restando che quest’ultimo può costituire un
elemento presuntivo dal quale l’amministrazione finanziaria può legittimamente risalire all’accertamento del primo, salva la prova contraria offerta al riguardo dal contribuente, e, conseguentemente, accerti
motivatamente se, nella specie, le allegazioni di fatto della contribuente, sopra
richiamate siano o meno sufficienti per superare la presunzione semplice di
conformità tra il corrispettivo percepito per la vendita di un bene ed il valore
del medesimo bene accertato ai fini dell’imposta di registro”.
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione in altra recente sentenza (Sez. V,
n. 3290/2012) ha riconosciuto che in materia di imposte sui redditi e, in specie,
di determinazione dell’eventuale reddito diverso realizzato dal contribuente a
seguito della cessione a titolo oneroso di una partecipazione sociale (lo stesso
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10
Le plusvalenze derivanti
dalla cessione di fabbricati
10.1
Inquadramento della fattispecie
L’articolo 67, 1° c., lettera b) del TUIR stabilisce per la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati regole analoghe a quelle stabilite
per i terreni agricoli (“Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi
quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior
parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono
state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (…). In
caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”).
Pertanto, affinché la plusvalenza derivante dalla cessione di fabbricati sia considerata non imponibile, è necessario alternativamente che fra acquisto (o costruzione) e vendita siano decorsi almeno cinque anni:
- se pervenuti per donazione, che dall’acquisto (o costruzione) del bene da
parte del donante alla cessione da parte del donatario siano decorsi almeno
cinque anni;
- i fabbricati siano pervenuti al cedente per successione;
- si tratti di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad
abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
49
10.2
L’esclusione da imposizione dell’abitazione principale
Come rilevabile, fra terreni agricoli e fabbricati l’unica differenza normativa è
rinvenibile nella circostanza, che per questi ultimi, è stabilita una ulteriore
causa di esclusione della plusvalenza dall’imposizione IRPEF, non prevista per
i terreni agricoli, che si verifica se tra acquisto (o costruzione) e vendita sono
intercorsi meno di cinque anni, ma la cessione riguarda unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo (infraquinquennale) intercorso tra
l’acquisto (o la costruzione) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Richiamiamo l’attenzione sull’importanza della congiunzione “o”, che sta a
indicare l’alternativa fra le due ipotesi, rilevante nei molti casi in cui – per ragioni di fatto o di diritto – il proprietario dell’immobile non lo ha destinato ad
abitazione principale propria, ma tale l’immobile sia stato per i suoi familiari.
Ai sensi dell’articolo 5, 5° comma, del TUIR, ai fini delle imposte sui redditi
sono considerati familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo grado.
Per “abitazione principale” si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente (articolo 15, 1° c., lettera b) del TUIR e istruzioni al modello Unico).
Sottolineiamo che ai fini qui in esame la definizione di abitazione principale
differisce sensibilmente da quella prevista ai fini dell’IMU (art. 13 del D.L. n.
201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011).
Se il contribuente dimora (o ha dimorato per un certo periodo) abitualmente in
un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici, ciò deve poter essere dimostrato sulla base di circostanze oggettive: ad esempio, intestazione
delle utenze domestiche, utilizzo effettivo dei servizi connessi, indicazione del
domicilio nella corrispondenza ordinaria (Risoluzione n. 218/E/2008).
10.3
La determinazione del quinquennio per escludere la tassazione
delle plusvalenze sulla cessione di fabbricati
50
Ai fini in questione assume interesse la Risoluzione n. 105/2007, che ha esaminato il caso di un contribuente che aveva acquistato un locale di categoria
catastale C/2, con annessa tettoia e terreno circostante, che lo aveva poi adibito
a propria abitazione, realizzando lavori di ampliamento e modificando la destinazione urbanistica, in relazione ai quali aveva poi presentato domanda di
condono edilizio e, a distanza di qualche anno ancora, aveva effettuato la denuncia all’Agenzia del Territorio per la variazione della categoria catastale da
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2
Quadro normativo di riferimento
e determinazione dell’imposta
sostitutiva
Il comma 156 dell’articolo unico della L. n. 147/2013 si limita a stabilire che
“Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (…)
sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo periodo, le parole: “1°
gennaio 2013” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2014”; 2) al secondo
periodo, le parole: “30 giugno 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno
2014”; 3) al terzo periodo, le parole: “30 giugno 2013” sono sostituite dalle
seguenti: “30 giugno 2014”.
A sua volta, l’articolo 2, 2° comma, del richiamato D.L. n. 282/2002, come ora
modificato dalla Legge di Stabilità per il 2014, stabilisce che “Le disposizioni
degli articoli 5 e 7 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle
partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili
e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2014. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2014; sull’importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per
cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della
perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2014”.
In pratica, a seguito degli aggiornamenti ora disposti dalla L. n. 147/2013, le
date da tenere a mente risultano le seguenti:
- i terreni devono essere posseduti alla data dell’1 gennaio 2014 (non è
possibile, pertanto, rivalutare terreni ceduti prima di tale data oppure non
ancora acquisiti alla data medesima): per un caso di contenzioso relativo a
una rivalutazione effettuata in data successiva alla cessione del terreno facciamo rinvio alla sentenza della CTP di Padova sez. 1, n. 109 del 4/09/2012,
97
98
riportata in appendice.
- anche la perizia estimativa attestante il valore del terreno deve essere
riferita al valore del terreno alla predetta data dell’1 gennaio 2014;
- l’elaborazione e il giuramento della perizia devono essere invece effettuati entro la più ampia data del 30 giugno 2014;
- anche il versamento dell’imposta sostitutiva del 4 per cento (o il versamento della prima rata) deve essere effettuato entro il 30 giugno 2014.
La disciplina di dettaglio della rideterminazione del valore dei terreni e delle
partecipazioni è dunque contenuta, rispettivamente, nei sopra citati articoli 7
e 5 della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per il 2002).
Per quanto qui di nostro interesse (i terreni), l’articolo 7 della L. n. 448/2001
tuttora definisce le norme da applicare, qualora si decida di effettuare la rivalutazione dei terreni, nei termini di seguito precisati (il riferimento formale
era fatto, all’epoca, ancora all’articolo 81 del TUIR, che successivamente, con
il riordino del TUIR eseguito con il D.Lgs. n. 344/2003, è stato trasfuso in
quello che oggi è l’articolo 67):
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui
all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del TUIR (…), per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell’1 gennaio 2002
(ora alla data dell’1 gennaio 2014), può essere assunto, in luogo del costo o
valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti
industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei
commi da 2 a 6. (Nota 1)
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore
determinato a norma del comma 1 (…).
3. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre
rate annuali di pari importo (…). Sull’importo delle rate successive alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell’estensore della perizia e al
codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o
trasmessa a richiesta dell’Amministrazione finanziaria. (…)
5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile e con destinazione agricola nella
misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con
destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore nor-
male minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale.
Oltre alle norme sopra citate, rilevano particolarmente quelle di cui alle lettere
ee) e ff) dell’articolo 7, 2° comma, del D.L. n. 70/2011 - non espressamente richiamate dal comma 156 della Legge di Stabilità per il 2014, ma che si ritengono comunque applicabili in quanto trattasi di norme di principio che
hanno finalmente risolto alcune delicate problematiche – derivanti dalla costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, ancorché contestata dalla dottrina connesse alla possibilità, in precedenza non consentita, di “recuperare” l’imposta sostitutiva da parte dei contribuenti che si fossero avvalsi più volte della
possibilità di rivalutare il valore dei terreni:
ee) “i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto
di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui
agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano
già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la
nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del
modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare
nella dichiarazione stessa”.
In pratica, per effetto di tale norma, il contribuente che avesse già in passato
usufruito della possibilità di rivalutare i terreni posseduti, avvalendosi di analoghe norme emanate nel corso del tempo (quella ora disposta dalla L. n.
147/2013 è, infatti, addirittura la nona opportunità offerta per procedere alla
rivalutazione dei terreni, a partire dall’1 gennaio 2002, allorquando, per la
prima volta, fu possibile farlo in virtù della citata L. n. 448/2001, articoli 5 e
7), non è più obbligato a versare per intero l’imposta sostitutiva del 4 per cento
sul nuovo valore del terreno periziato (richiedendo poi il rimborso dell’imposta
precedentemente pagata mediante presentazione di apposita istanza di rimborso, sempre se ancora nei termini di legge stabiliti dall’articolo 38 del DPR
n. 602/1973 entro i 48 mesi successivi al versamento), ma può direttamente
scomputare l’importo dell’imposta sostitutiva in precedenza versata, corrispondendo la sola differenza.
Per massima chiarezza, proponiamo un esempio.
Ipotizziamo che un dato contribuente abbia effettuato una precedente rivalutazione
del proprio terreno con riferimento alla data dell’1 gennaio 2002 per un valore periziato di euro 100.000. In tale occasione avrà corrisposto un’imposta sostitutiva di
euro 4.000 (4 per cento di euro 100.000).
Se il medesimo contribuente intende ora avvalersi della riapertura dei termini, per
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Problematiche aperte e
limitazioni relative all’esercizio
della rivalutazione
6.1
Il perfezionamento della perizia deve essere anteriore alla data di
cessione del terreno
Secondo la costante prassi dell’Agenzia delle Entrate, è necessario che la redazione e il giuramento della perizia relativa ai terreni siano antecedenti
alla cessione del bene in quanto il valore periziato deve essere indicato
nell’atto di cessione.
Tale tesi, peraltro non riscontrabile in alcuna norma di legge, è stata confutata
nel tempo da alcune sentenze delle Commissioni Tributarie e, di recente, anche
dalla stessa Corte di Cassazione (Sent. n. 30729/2011 e 11062/2013).
Poiché l’Agenzia delle Entrate non ha sinora modificato tale orientamento, è
molto opportuno rispettare la sequenza temporale sopra indicata al fine di evitare il rischio di un lungo e oneroso contenzioso e il disconoscimento della rivalutazione stessa.
6.2
Al valore fiscale rideterminato si può aggiungere il solo costo
sostenuto per la perizia
L’attuale normativa consente di rideterminare il valore fiscale dei terreni posseduti alla data dell’1 gennaio 2014 sostituendo tale nuovo valore all’originario
costo di acquisto da “contrapporre” poi al corrispettivo di cessione del bene ai
fini della quantificazione dell’eventuale plusvalenza. Il valore così rivalutato
113
non può essere peraltro incrementato degli oneri inerenti (come invece si può
fare in assenza della rivalutazione) tranne che della spesa sostenuta per redigere
la perizia giurata di stima del nuovo valore (art. 7, 5° comma, L. n. 448/2001).
6.3
Il valore rideterminato costituisce valore normale minimo ai fini
delle imposte di registro e ipocatastali
114
A termini della L. 448/2001 (articolo 7, 6° c.) il valore rivalutato costituisce
anche valore normale minimo ai fini delle imposte indirette (più precisamente, imposte di registro, ipotecaria e catastale) dovute per il trasferimento
del terreno (tale regola, come meglio si dirà in prosieguo, non vale per gli atti
soggetti a IVA, né per i trasferimenti di terreni conseguenti a procedure espropriative).
Peraltro (Circolare n. 15/E/2002), nel caso in cui il venditore, dopo avere usufruito della rivalutazione, ritenesse di discostarsi dal valore “minimo” così rideterminato (ciò che potrebbe accadere, ad esempio, in dipendenza di un
deprezzamento del bene, di modifiche intervenute negli strumenti di pianificazione urbanistica o di una involuzione del mercato), può farlo: in tal caso, la
perizia “perde valore” con la conseguenza che ai fini delle imposte indirette
varranno le ordinarie norme che presiedono alla determinazione della base imponibile, cosicché l’Agenzia delle Entrate può procedere ad accertamento, non
essendo più vincolata al valore peritale, mentre ai fini delle imposte dirette la
plusvalenza dovrà essere determinata assumendo il costo o il valore di acquisto
determinato in via ordinaria ex art. 68 (già art. 82) del TUIR, senza considerare come effettuata la rivalutazione.
Su questo importante e delicato tema è intervenuta la Circolare “multi quesiti”
dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 che nella risposta 4.1
ha fornito le precisazioni di seguito illustrate sulle possibilità che si presentano
ai fini fiscali allorquando il valore di un terreno - attestato da una perizia giurata
redatta in occasione di una precedente rideterminazione fra le numerose consentite nel passato, a partire dal 2002 - sia superiore al prezzo di cessione ritraibile in base alle attuali condizioni del mercato.
Il problema, naturalmente, nasce dal fatto che, fino a pochi anni fa, le condizioni del mercato presentavano prezzi generalmente in crescita. Capita quindi
sovente che chi ha effettuato la rivalutazione in anni passati, senza poi cedere
il terreno, si trovi ad avere in mano una perizia che attesta un valore ben superiore a quello oggi conseguibile.
Proprio in ragione delle predette considerazioni, la risposta 4.1 della Circolare
n. 1/E/2013 ha finalmente affrontato la questione prospettando soluzioni di
maggior favore rispetto al passato.
In pratica, secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, sono percorribili
due strade:
(1) la prima consiste nel rideterminare il valore del terreno alla data del 1°
gennaio 2013 facendo elaborare (entro il 1° luglio 2014 o, se antecedente,
prima dell’eventuale atto di cessione) una nuova perizia “al ribasso”, sostenendo il relativo onere. Le considerazioni espresse dalla Circolare possono ovviamente essere estese alla nuova rivalutazione prevista per il 2014.
La Circolare n. 1/E/2013 precisa che “qualora l’imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione sia maggiore di quella dovuta
entro il 30 giugno 2014 non deve essere effettuato alcun versamento” dell’imposta sostitutiva del 4% dovuta per la nuova rideterminazione “al ribasso”, pur dovendo il contribuente rinunciare alla differenza già versata.
La risposta precisa poi che i dati della nuova rideterminazione dovranno
essere indicati nel quadro RM di Unico 2015, relativo all’anno 2014.
Questa procedura consente di utilizzare il nuovo valore di perizia al fine
di azzerare o di ridurre la plusvalenza derivante da una cessione del terreno, allineando il valore “di carico” riconosciuto fiscalmente al prezzo di
cessione, e, al tempo stesso, di assolvere le imposte di registro, ipotecaria
e catastale su un imponibile pari a quello indicato nella perizia, che si assume corrispondere al prezzo di cessione del terreno.
Proponiamo un esempio al fine di chiarire meglio il tutto.
Ipotizziamo che il contribuente abbia effettuato in passato la rivalutazione di un
dato terreno, senza poi cederlo, e sia in possesso di una perizia che ne attesti
il valore dell’epoca in misura pari a 1.000.
Ipotizziamo che, successivamente, il valore sia diminuito, a causa delle cattive
condizioni del mercato e del credito, e che oggi si prospetti la concreta possibilità di cedere quel medesimo terreno a un prezzo non superiore a 800.
Il contribuente può quindi far elaborare entro il 1° luglio 2014 (oppure, se la cessione fosse antecedente, prima di stipulare il relativo atto) una nuova perizia,
riferita alla data dell’1 gennaio 2014, che attesti il nuovo minor valore di 800,
senza dover pagare nuovamente l’imposta sostitutiva (il 4 per cento di 800 sarebbe pari a 32), in quanto inferiore all’imposta già pagata in dipendenza della
precedente rivalutazione (il 4 per cento di 1.000 è pari a 40), ma dovrà rinunciare alla maggiore imposta già versata (40 meno 32, nell’esempio, corrisponde
a una rinuncia di 8).
La Circolare non entra esplicitamente nel merito dell’ipotesi in cui il contribuente abbia ancora in corso la rateazione dell’imposta sostitutiva su
una precedente rivalutazione.
Peraltro, essendosi perfezionata tale precedente rivalutazione e stante l’indicazione contenuta nella Circolare n. 1/E/2013 circa l’impossibilità di ri-
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è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o
licenza dell’autorità. La sospensione dall’esercizio di una professione o di
un’arte non può avere una durata inferiore a quindici giorni, né superiore a due
anni. Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa
con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero
con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore
a un anno d’arresto”.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 47/E/2011 ricorda che tra i soggetti
abilitati alla redazione della perizia giurata, sia per le partecipazioni che per i
terreni, sono stati inclusi dall’articolo 1, c. 428, della L. n. 311/2004 anche i
periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi del T.U. di cui al regio decreto n. 2011/1934 e che le perizie
possono essere presentate per l’asseverazione, oltre che alla cancelleria del tribunale, anche agli uffici dei giudici di pace e presso i notai.
Norme e documenti di prassi amministrativa citati
FAST FIND
ESTREMI
TITOLO
NN12534
L. 27/12/2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014).
NN12591
Circ. Ag. Entrate 19/12/2013,
n. 36/E
Impianti fotovoltaici - Profili catastali e aspetti fiscali.
NN12047
Circ. Ag. Entrate 15/02/2013,
n. 1/E
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata.
NN11928
L. 24/12/2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013).
NN11769
Risoluz. Ag. Entrate
11/10/2012, n. 94/E
Interpello articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - Articolo 29, comma 8-ter, del
decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, in vigore dal 24 febbraio 2012. (Proroga da cinque a dieci
anni del termine per l’uso edificatorio delle aree fabbricabili previsto dall’articolo 1,
comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
NN11036
Circ. Ag. Entrate 24/10/2011,
n. 47/E
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1°
luglio 2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106.
NN10353
Risoluz. Ag. Entrate
22/10/2010, n. 111/E
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
NN11048
Risoluz. Ag. Entrate
10/04/2008, n. 144/E
Modifiche alla denominazione dei codici tributo «8055» e «8056», istituiti con risoluzione
del 25 maggio 2006, n. 75/E per il versamento, tramite modello F24, delle imposte
sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola
(beni posseduti non in regime d'impresa).
NN8012
Circ. Ag. Entrate 13/03/2006,
n. 10/E
Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria - decreto-legge n. 203 del 2005, c.d. collegato alla legge finanziaria per il
2006.
NN11047
Circ. Ag. Entrate 13/02/2006,
n. 6/E
Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata.
NN7899
Circ. ANCE 23/01/2006, n. 6
Finanziaria 2006 - Rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree edificabili.
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ESTREMI
TITOLO
NN7838
L. 23/12/2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006).
NN7743
L. 02/12/2005, n. 248
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria.
NN7320
Circ. Ag. Entrate 22/04/2005,
n. 16/E
Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376
e comma 428 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005).
NN10346
Circ. Ag. Entrate 04/08/2004,
n. 35/E
Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni - Proroga dei
termini - Articolo 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
NN11947
Circ. Ag. Entrate 26/11/2002,
n. 372/E
Istanza di Interpello - Art. 11, legge 27/07/2000, n. 212. XY - S.p.A.. Rideterminazione
dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate ai sensi dell’articolo 5
della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
NN11044
Circ. Ag. Entrate 06/11/2002,
n. 81/E
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e delle
partecipazioni in società non quotate. Articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
NN11043
Circ. Ag. Entrate 20/06/2002,
n. 55/E
Risposte a vari quesiti in materia di imposte sui redditi e IRAP, predisposte dalla Direzione
Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Liguria.
NN11944
Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni in società non quotate.
Circ. Ag. Entrate 05/06/2002, n.
Articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). Ulteriori
47/E
chiarimenti.
NN11945
Circ. Ag. Entrate 01/02/2002, n. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002). Primi chiarimenti. Disposizioni
15/E
varie.
NN11948
Circ. Ag. Entrate 31/01/2002, n. Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni in società non quotate. Articolo
12/E
5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).
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