SANZIONI (tabelle di sintesi)

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SANZIONI (tabelle di sintesi)
SANZIONI
(tabelle di sintesi)
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 5 - DLGS 471/1997
NOTE
Dichiarazione omessa:
− con IVA dovuta
Da 120 a 240% dell’IVA dovuta
Minimo 258 euro
Se presentata entro 90 giorni:
• 21,50 euro (1/12)
più
• sanzione ridotta eventuale omesso
versamento
− senza IVA dovuta (IVA a credito o
saldo a zero)
Da 258 a 2065 euro
Se presentata entro 90 giorni
dichiarazione valida per rimborso o detrazione
Sanzione ridotta di 21,50 euro (1/12)
Dichiarazione infedele con incidenza
sull’imposta
Dichiarazione irregolare senza incidenza
sull’imposta, dichiarazione errata, inesatta o incompleta, redatta su modulo non
conforme o che non consente l’individuazione del contribuente o che non contiene
altri elementi utili per i controlli
Dichiarazione con rimborso non dovuto
Da 100 a 200% della maggiore IVA a
debito, o del minor credito IVA
Da 258 a 2065 euro
Ridotta al 10% (1/10) se regolarizzata
entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale successiva
La misura della sanzione minima e massima è elevata del 10% nelle ipotesi di
omessa o infedele indicazione dei dati
previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di
esclusione o di inapplicabilità degli
studi di settore non sussistenti. La
maggiorazione non si applica se la
maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a
seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al
10% di quella dichiarata.
Se regolarizzata entro la dichiarazione
annuale successiva la sanzione è ridotta a 25,80 euro (1/10)
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Da 100 a 200% dell’IVA
Difformità tra i dati indicati nel modello VR e la dichiarazione
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE PERIODICA IVA
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 5 - DLGS 471/1997
Dichiarazione omessa
Da 258 a 2065 euro
Dichiarazione infedele (con incidenza
sulla determinazione dell’imposta)
Da 258 a 2065 euro
Dichiarazione irregolare (errata, inesatta o incompleta nei dati senza incidenza sul tributo)
NOTE
L’obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se la
norma sanzionatoria è rimasta
Da 258 a 2065 euro
1669
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANAGRAFICA
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 5 - DLGS 471/1997
Dichiarazione di inizio, variazione e
cessione attività, omessa, tardiva o
inesatta
NOTE
103 euro (1/5) se corretta entro 30 gg.
dalla richiesta dell’Ufficio
Da 516 a 2065 euro
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FATTURAZIONE
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997
NOTE
Fatturazione omessa o infedele di operazioni imponibili
Dal 100 al 200% dell’imposta non fatturata
Minimo 516 euro
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 51,60 euro
Fatturazione omessa o infedele di operazioni:
• non imponibili
• esenti
Dal 5 al 10% del corrispettivo
Minimo 516 euro
0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con
minimo 51,60 euro
Se rileva ai fini del reddito
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Da 258 a 2.065 euro
Se non rileva ai fini del reddito
25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Fattura con dati inesatti riferiti alla identificazione delle parti
Da 258 a 2065 euro
25,80 euro (1/10) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Omessa autofatturazione ai sensi degli
artt. 17 e 34 del D.P.R. n. 633 del 1972
Da 100 al 200% dell’imposta
Minimo 516 euro
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
sanata entro il termine di presentazione
della dichiarazione annuale con minimo
51,60 euro
Responsabilità del cessionario o committente
Sanzione del 100% dell’imposta non
fatturata
Non è dovuta l’imposta ma solo la sanzione
1670
VIOLAZIONE
Responsabilità del cessionario o committente per l’acquisto dei mezzi tecnici di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 per i
quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione del soggetto passivo che
ha assolto l’imposta o con indicazioni
manifestamente non veritiere
Fattura con dati inesatti che non influenzano la determinazione dell’imposta
SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997
NOTE
Minimo 258 euro
Sanzione esclusa qualora provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità:
a) se non ha ricevuto la fattura, entro
quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti,
previo pagamento dell’imposta, entro
il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/72;
b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno
successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le stesse indicazioni, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Sanzione pari al 20% del corrispettivo
dell’acquisto non documentato regolarmente.
Sanzione esclusa qualora provveda, entro il quindicesimo giorno successivo
all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi
confronti un documento contenente i
dati relativi all’operazione irregolare.
Da 258 a 2.065 euro
25,80 euro (1/10) se sanata entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Mancata integrazione del documento
attestante la vendita dei mezzi tecnici
di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), del DPR n. 633/72 con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta.
Sanzione pari al 20% del corrispettivo
della cessione non documentato regolarmente.
Minimo 516 euro
Mancata indicazione della denominazione e la partita IVA di chi ha assolto
l’imposta da parte del soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e
i supporti fisici atti a veicolare i mezzi
stessi di cui all’articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del DPR
n. 633/72.
Sanzione amministrativa pari al 20%
del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente.
Minimo 516 euro
Qualora le indicazioni siano non veritiere, le sanzioni sono aumentate al 40
per cento.
1671
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART. 6 - DLGS 471/1997
NOTE
Mancato assolvimento dell’imposta con
il meccanismo dell’inversione contabile
Sanzione amministrativa dal 100% al
200% dell’imposta minimo 258 euro
Applicazione dell’imposta in fattura nei
casi in cui è previsto il meccanismo dell’inversione contabile con omissione
del versamento.
Sanzione amministrativa dal 100% al
200% dell’imposta minimo 258 euro
Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario
o committente ovvero dal cedente o
prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258
euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione. Al pagamento delle sanzioni nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati
all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
Mancata emissione della fattura nei casi in cui è previsto il meccanismo dell’inversione contabile
Sanzione amministrativa dal 100% al
200% dell’imposta minimo 258 euro
Il cessionario o committente ha l’obbligo di regolarizzare l’omissione ai
sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs.
471/97 applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DI REGISTRAZIONE
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 6 - DLGS 471/1997
NOTE
Mancata, tardiva o errata registrazione:
− dei corrispettivi imponibili
− delle fatture emesse imponibili
− delle note di variazione in aumento
con imposta inferiore
Dal 100 al 200% dell’imposta non registrata
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo 25,80
Mancata, tardiva o errata registrazione
di operazioni non imponibili o esenti
Dal 5 al 10% del corrispettivo
Minimo 516 euro
Minimo 516 euro
Se rileva ai fini del reddito
0,5% del corrispettivo (1/10 del minimo) se sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con
minimo 51,60 euro
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Da 258 a 2.065 euro (da 500.000 a
4.000.000, di lire)
Se non rileva ai fini del reddito
25,80 euro (1/10) se sanata entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
Detrazione indebita
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Sanzione del 100% imposta detratta
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
sanata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI EMISSIONE RICEVUTE E SCONTRINI FISCALI
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 6 - DLGS 471/1997
•
−
−
•
Mancata o inferiore emissione di:
ricevuta fiscale
scontrino fiscale
Mancata annotazione nel registro di
emergenza
NOTE
100% dell’imposta corrispondente
Minimo 516 euro
Sanzione accessoria: sospensione della
licenza da 3 giorni a 1 mese se vengono
accertate in 5 anni ed in giorni diversi 4
distinte violazioni. Il provvedimento di
sospensione è immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi omessi è superiore a 50.000 euro la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
Mancata installazione misuratore fiscale
Da 1.032 a 4.131 euro
Sanzione accessoria: sospensione della
licenza da 15 giorni a 2 mesi e in caso di
recidiva da 2 a 6 mesi
Mancata richiesta interventi misuratore
fiscale
Da 258 a 2.065 euro
Chiunque
− manomette o altera i misuratori fiscali
− consente l’utilizzazione di misuratori
manomessi
− forma o utilizza stampati documenti o
registri sostitutivi manomessi
Da 1.032 a 7.746 euro
Norma introdotta dall’articolo 24 del
D.L. n. 74/2000 emesso a seguito della
depenalizzazione
VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI
VIOLAZIONE
SANZIONI
ART 7 - DLGS 471/1997
NOTE
Mancata prova delle esportazioni dirette e triangolari (art. 8, 1° comma, lett.
a)
Dal 100 al 200% dell’IVA relativa
Minimo 516 euro
La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta
Mancata esportazione nei termini da
parte del cessionario non residente
− art. 8, 1° comma, lett. b)
− art. 38-quater
Dal 50 al 100% dell’IVA relativa
La sanzione non si applica se nei 30
giorni successivi alla scadenza si regolarizza la fattura e si “versa” l’imposta
Cessioni senza imposta in mancanza di
dichiarazione d’intento
Dal 100 al 200% dell’IVA
Acquisti e importazioni senza pagamento di imposta in mancanza dei requisiti ovvero in caso di superamento
del limite
Dal 100 al 200% dell’IVA
Mancata esportazione nei termini in
caso di “plafond vincolato”:
• sanzione dal 50 al 100%
• nessuna sanzione se si regolarizza
entro 30 giorni dal termine
Errate indicazioni di dati all’esportazione per eccedenze quantitative superiori al 5%
Dal 100 al 200% dell’IVA
La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta
• Omessa numerazione, annotazione e
conservazione delle dichiarazioni di
intento rese o ricevute
• Omessa annotazione dell’andamento
del plafond relativo al secondo mese
precedente
Le sanzioni precedenti non sono state
abrogate
Da 516 a 2.582 euro
51,60 euro (1/10) se sanata entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
Nessuna sanzione se non reca pregiudizio ai controlli
1673
VIOLAZIONE
Mancata comunicazione dei dati della
dichiarazione di intento ricevuta
SANZIONI
ART 7 - DLGS 471/1997
NOTE
Dal 100 al 200%, dell’IVA non applicata
Inoltre, il fornitore è ritenuto responsabile in solido con l’esportatore abituale dell’imposta evasa, se la stessa è
correlata alla infedeltà della dichiarazione ricevuta
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO RELATIVO ALLA CONTABILITÀ
VIOLAZIONE
• Irregolare o mancata tenuta o conservazione dei registri IVA
• Mancata esibizione libri, registri e
scritture o sottrazione alla
verifica
SANZIONI
ART. 9 - DLGS 471 del 1997
NOTE
Da 1.032 a 7.746 euro
Da 2.065 a 15.493 euro
Se l’evasione IVA è superiore a
51.645,69 euro per esercizio
516 euro
Se le irregolarità sono di scarsa rilevanza e
senza ostacolo all’accertamento
• Contribuenti minori
• Agricoltori: mancato rispetto degli
obblighi per superamento limite fino al 50%
Da 258 a 2.582 euro
Mancata denuncia da parte degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione, della mancata istituzione
delle scritture contabili
Da 2.065 a 10.329 euro
Mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte degli stessi organi
Da 258 a 2.065 euro
Se la mancata sottoscrizione è senza
giustificato motivo
ALTRE VIOLAZIONI
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 11 - DLGS 471/1997
− Mancata restituzione di questionari
− Inottemperanza all’invito di comparizione
Da 258 a 2.065 euro
Omessa Comunicazione Annuale Dati
Iva o invio della stessa con dati incompleti o inesatti
Da 258 a 2.065 euro
1674
NOTE
25,80 euro (1/10) se sanata entro il
termine di presentazione della dichiarazione annuale
Non è possibile effettuare il ravvedimento
VIOLAZIONI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 11 - DLGS 471 del 1997
Mancata prova cessione intracomunitaria
Dal 100 al 200% dell’IVA relativa
Minimo 516 euro
• Mancata o infedele annotazione acquisiti intracomunitari
• Omessa comunicazione al fornitore
comunitario del proprio numero di
identificazione IVA
Dal 100 al 200% dell’IVA dovuta
Minimo 516 euro
Illegittima detrazione IVA su acquisto
intracomunitario
100% dell’imposta detratta
Pubblici ufficiali che immatricolano
mezzi di trasporto senza IVA
Da 258 a 2.065 euro
Enti non commerciali e agricoltori esonerati:
• Omessa o inesatta dichiarazione
mensile acquisti (mod. intra 12)
NOTE
La sanzione va commisurata sull’imposta che sarebbe dovuta
Anche se non è stata comunicata la
partita IVA e l’operazione è stata assoggettata in altro Stato membro
Dal 120 al 240% dell’imposta dovuta
Da 258 a 2.065 eurosenza debito d’imposta
Minimo 258 euro
• Omesso o parziale versamento
30% importo non versato
2,5% o 3% in caso di ravvedimento
• Omessa presentazione anteriore acquisto (mod. intra 13)
Da 258 a 2.065 euro
VIOLAZIONI MODELLI INTRASTAT
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 11 - DLGS 471 del 1997
NOTE
Omessa presentazione di ciascun modello
Da 516 a 1.032 euro
Ridotta a 1/10 del minimo (euro 51,60)
se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale
relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
(ris. n. 20/E, 16.2.2005).
Omissione parziale, irregolarità e inesattezza di ciascun modello
Da 516 a 1.032 euro
Nessuna sanzione in caso di integrazione dei dati anche a seguito di richiesta
DATI STATISTICI
Omissione irregolarità o inesattezze
commesse da:
• persone fisiche
• enti e società
ART. 34 COMMA 5 - D.LGS. 41/95
NOTE
Le sanzioni sono erogate dall’ufficio
ISTAT
Da 206 a 2.065 euro
Da 516 a 5.164 euro
1675
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI VERSAMENTO
SANZIONI
VIOLAZIONE
ART. 13 - DLGS 471 del 1997
NOTE
• Omesso o insufficiente versamento
periodico IVA
• Omesso o insufficiente versamento
annuale IVA
Sanzione amministrativa unica pari al
30% dell’imposta non versata o versata
in meno
2,5% (1/12) se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza
3% (1/10) se il versamento è eseguito
dopo 30 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della
dichiarazione annuale relativa al periodo in cui è stata commessa la violazione
10% (1/3) se il versamento è eseguito
entro 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio a seguito di controllo formale
(art. 2 D.Lgs. 462 del 1997)
Compensazione con crediti inesistenti
Sanzione pari al 30% dell’importo indebitamente compensato
Per le violazioni commesse fino al 28
novembre 2008
Sanzione dal 100 al 200% dell’importo
indebitamente compensato
Per le violazioni commesse dal 29 novembre 2008
Sanzione pari al 200% dell’importo indebitamente compensato
Per le violazioni commesse dall’11 febbraio 2009 qualora l’ammontare sia
per ciascun anno solare superiore a
cinquantamila euro.
1676
RAVVEDIMENTO
(ART. 13 D.LGS. 472/1997 MODIFICATO DAL D.L. 185/2008)
SANZIONI
VIOLAZIONE
RIDUZIONI
NOTE
Omesso versamento periodico, annuale o di acconto
2,5% entro 30 giorni dal termine di versamento;
3% oltre 30 giorni, ma entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale
10% se pagata entro 30 giorni dalla
richiesta dell’ufficio a seguito di controllo formale (Art. 2 D.Lgs. 462 del
1997)
Omessa presentazione della dichiarazione annuale
21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata
entro 90 giorni (oltre i 90 giorni la dichiarazione è omessa)
Irregolarità sostanziali su operazioni
imponibili (fatturazione e registrazione, certificazione superamento plafond, ecc.)
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale con minimo di 51,60 euro (1/10 di 516,00 euro)
Dichiarazione annuale infedele (con
incidenza sull’imposta)
10% dell’imposta (1/10 del minimo) se
la dichiarazione annuale viene integrata entro il termine di scadenza e della
dichiarazione annuale successiva
Irregolarità formali (rilevabili d’ufficio):
− operazioni non imponibili o esenti
− ogni altra violazione che non comporta rettifica o accertamento di
maggiore imposta anche relativa alla dichiarazione annuale
25,80 euro (1/10 del minimo) se l’irregolarità viene sanata entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale (attenuante)
Nessuna sanzione se l’irregolarità non
reca pregiudizio ai controlli (esimente)
Omessa presentazione della dichiarazione periodica
21,50 euro (1/12 di 258 euro) se sanata
entro 30 giorni (oltre i 30 giorni la dichiarazione è omessa)
Il ravvedimento non opera sul cumulo
delle irregolarità
La sanzione prodromica assorbe quella successiva
L’omesso versamento è sempre sanzionato
Se l’errore non viene sanato ma è rilevato dall’ufficio, la sanzione può ridursi ad 1/4 (con applicazione del cumulo giuridico) per mancata impugnazione dell’atto
L’obbligo di presentare la dichiarazione periodica è stato abolito anche se
la norma sanzionatoria è rimasta
1677
D.LGS N. 74/2000
RECLUSIONE
VIOLAZIONE
VALORE
DA
A
Inferiore a 154.937,07 euro
6 mesi
2 anni
Pari o maggiore a 154.937,07 euro
18 mesi
6 anni
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici diversi dai precedenti di cui sopra
− Art 3 −
Presenza congiunta di:
a) imposta evasa maggiore di 77.468,53 euro
per singola imposta
+
b) elementi attivi sottratti maggiori del 5%
dell’attivo in dichiarazione o superiori a
1.549.370,70 euro
18 mesi
6 anni
Dichiarazione infedele (alternativa alle precedenti)
− Art 4 −
Presenza congiunta di:
a) imposta evasa maggiore di 103.291,38 euro per singola imposta
+
b) elementi attivi sottratti maggiori del 5%
dell’attivo in dichiarazione o superiori a
2.065.827,60 euro
1 anno
3 anni
Omessa dichiarazione (Oltre il 90° giorno dal
termine di presentazione)
− Art 5 −
Con imposta evasa maggiore di 77.468,53 euro
1 anno
3 anno
− fino a 154.937,07 euro
6 mesi
2 anni
− da 154.937,07 euro (per periodo di imposta)
18 mesi
6 anni
6 mesi
5 anni
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
− Art 2 −
Emissione fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per consentire a terzi l’evasione
− Art. 8 −
Occultamento o distruzione di documenti e
scritture contabili (al fine di evasione propria o
di terzi)
− Art. 10 −
Sottrazione fraudolenta di beni
(Simulazione o altri atti) per rendere inefficace
la riscossione coattiva
− Art. 11 −
Maggiore di 51.645,69 euro (imposte, interessi e sanzioni amministrative)
6 mesi
4 anni
Omesso versamento IVA (fino al 27 dicembre
dell’anno successivo)
Compensazione IVA indetraibile con altri tributi
− Art. 10-ter e Art. 10-quater −
Maggiore di 50.000 euro
6 mesi
2 anni
SANZIONI ACCESSORIE
− Interdizione uffici direttivi società e imprese
− Incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione
− Interdizione, rappresentanza e assistenza tributaria
− Interdizione perpetua a componente commissioni tributarie
− Pubblicazione e sentenza (articolo 36 Cod. Pen.)
− Interdizione dai pubblici uffici
− - Art. 12 -
1678