IVA sulle accise - Piceno Gas Vendita

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IVA sulle accise - Piceno Gas Vendita
SULL’APPLICAZIONE DELL’IVA SULLE ADDIZIONALI
(IMPOSTA DI CONSUMO E REGIONALE)
Interrogazione a risposta immediata del Ministro delle finanze in Commissione economia e
finanze IV nella seduta n. 305 del 7.05.2003:
DOMANDA - Premesso che: alcune società distributrici di gas metano per uso civile attraverso
impianti fissi, per il servizio espletato, emettono periodicamente fatture sulle quali viene
evidenziato il valore del gas consumato, l'imposta di consumo, le diverse addizionali (comunali,
provinciali e regionali), nonché l'Iva.
L'Iva viene applicata, oltre che al valore del gas consumato, anche all'imposta di consumo e alle
addizionali.
L'Iva è un'imposta applicata al valore delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi; uno dei
principi fondanti del diritto tributario italiano è l'inapplicabilità di un'imposta su un'altra imposta;
se sia corretto il comportamento di quelle società distributrici di gas metano per uso civile che, nella
emissione delle fatture, applicano l'Iva anche alle imposte di consumo ed alle addizionali.
RISPOSTA - L'articolo 13, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), come è noto,
dispone che la base imponibile delle operazioni soggette ad IVA è costituita dall'ammontare
complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore, compresi i costi che sono sostenuti, sia
in via generale che in modo specifico, in relazione al bene ceduto.
Di conseguenza se l'imposta di consumo, le addizionali e le accise sono assolte o sono esigibili
presso il cedente quale debitore soggetto passivo di imposta, il relativo ammontare concorre, quale
costo, alla determinazione della base imponibile. La circostanza che detti importi siano evidenziati
a parte nella fattura non modifica l'individuazione del soggetto passivo, ma tale modalità deriva da
obblighi di legge che tendono a garantire la trasparenza e l'intellegibilità delle singole voci di
pagamento nei confronti dell'utente il quale, come tale, rimane soggetto percosso. Tale disciplina,
del resto, è conforme con quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) della Sesta direttiva
comunitaria (Direttiva CEE 17 maggio 1977, numero 388) secondo il quale nella base imponibile si
devono comprendere “le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse ad eccezione dell'imposta sul
valore aggiunto da riscuotere”.
Dunque, può assicurarsi che il comportamento tenuto dalle società di erogazione di gas metano per
uso civile è rispettoso della vigente normativa sull'IVA, sia nazionale che comunitaria.
Si segnala comunque che l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge delega per la riforma del
sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80), ha previsto, tra i principi ed i criteri direttivi della
riforma dell'imposta sul valore aggiunto, sulla base dello standard comunitario, il “coordinamento
con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione”.