La Cassazione `obbligata` a qualificare la masturbazione molesta
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La Cassazione `obbligata` a qualificare la masturbazione molesta
Penale ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO La Cassazione 'obbligata' a qualificare la masturbazione molesta come illecito amministrativo venerdì 09 settembre 2016 di Macrì Francesco Dottore di ricerca in Discipline penalistiche - Diritto e Procedura penale nell'Università di Firenze La Suprema Corte, con la recentissima sentenza del 6 settembre 2016, n. 36867, oggetto di ampie attenzioni mediatiche, non ha fatto altro che prendere atto – evitando qualunque forzatura interpretativa – dell'avvenuta depenalizzazione ad opera del D.Lgs. n. 15/2016 (art. 2) degli atti osceni, che il riformato art. 527 c.p., ove commessi in pubblico, punisce ora (comma 1°) con una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che (comma 2°) si tratti di luoghi abitualmente frequentati da minori. L'ineccepibile decisione de quo rende quantomai evidente la sussistenza di una grave lacuna di tutela a fronte di condotte come la “masturbazione molesta” che, pur con vittima adulta e non intaccata nella sua corporeità sessuale, sono tuttavia caratterizzate da un' incisiva lesione della serenità psichica individuale e configurano delle gravi intrusioni nella sfera sessuale. Si consideri ad esempio l'incongruenza tra l'irrilevanza penale – salvo le blande sanzioni della “Molestia” ex art. 660 c.p. – della masturbazione dell'agente davanti alla vittima, magari in un contesto 'coartante' come ad es. un ascensore bloccato, e la rilevanza penale quale “Violenza sessuale” (art. 609 bis c.p., pena massima 10 anni) di rapidi toccamenti dei glutei. Posta la piena condivisione della giurisprudenza 'estensiva' in materia di “Violenza sessuale”, sarebbe opportuno – ai fini di una piena tutela della sfera sessuale – introdurre un nuovo reato di “Molestie sessuali” sanzionato in modo effettivo e proporzionato, e tale da criminalizzare condotte connotate da una omogenea “offensività sessuale”, indipendentemente dal coinvolgimento o meno della corpo della persona offesa. Cassazione penale, sezione III, sentenza 6 settembre 2016, n. 36867 Contenuto per abbonati Copyright Wolters Kluwer Italia Riproduzione riservata