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GIURISPRUDENZA SULL’ART. 529 C.P.
(Atti e oggetti osceni: nozione)
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Integra il reato di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 cod. pen.) qualsiasi comportamento, anche
meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità, idoneo a determinare, secondo
l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Nella specie l'agente circolava nudo alla guida di
un'autovettura e sollevava il bacino per mostrare i genitali). (Dichiara inammissibile, App. Bologna,
21/01/2011)
Sez. III, sent. n. 11135 del 15-11-2011 (ud. del 15-11-2011), (rv. 252440)
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Integra il delitto d'atti osceni e non quello d'ingiuria l'esibizione dell'organo genitale maschile con
palpeggiamento simulatorio di una masturbazione, in quanto tale condotta lede palesemente il comune
sentimento del pudore attinente alla verecondia sessuale. (Rigetta, App. Bologna, 25 Ottobre 2007)
Sez. III, Sent. n. 46356 del 05-11-2008 (ud. del 05-11-2008), S.C. (rv. 241791)
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Non configura il reato di cui all'art. 527 c.p. (atti osceni) l'attività della ballerina che, denudandosi, mimi
atti sessuali allorché la condotta sia destinata alla visione di persone adulte che abbiano richiesto di
assistervi previa conoscenza della natura dello spettacolo in locale pubblico destinato allo svolgimento di
tale tipo di esibizione ed al quale si accede previo pagamento di un biglietto di ingresso.
Sez. III, sent. n. 4701 del 09-02-2005 (ud. del 19-01-2005) (rv 230681).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Secondo la nozione di cui all'art. 529 c.p., è osceno ciò che, avendo connotazione sessuale - tenuto conto
della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento
storico - suscita nell'osservatore rappresentazioni e desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva
immediata di disagio, turbamento e repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i
quali, per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costumi ed esigenze morali,
tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. In particolare, il carattere osceno del toccamento delle
parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e ne
va accertata caso per caso la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva
e delle modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto
che poiché il semplice toccamento dei glutei di una donna (della quale non fosse percepibile il dissenso)
non assume sempre un chiaro contenuto erotizzante, non avesse un oggettivo carattere di oscenità il
palpeggiamento dei glutei di alcune donne, avvenuto nel luogo di lavoro, considerando che, dato il
contesto del fatto, chi avesse assistito a tali atti non avrebbe provato alcuna eccitazione erotica, ma
avrebbe piuttosto espresso un giudizio negativo circa la correttezza del contegno, senza ricondurre in via
immediata tale comportamento alla sfera sessuale).
Sez. III, sent. n. 37395 del 23-09-2004 (ud. del 02-07-2004) (rv 230042).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Il criterio di distinzione tra il reato di atti osceni e quello di atti contrari alla pubblica decenza va
individuato nel contenuto più specifico del delitto di atti osceni che si richiama alla verecondia sessuale,
rispetto al contenuto del reato di cui all'art. 726 c.p. che invece sanziona la violazione dell'obbligo di
astenersi da quei comportamenti che possano offendere il sentimento collettivo della costumatezza e
della compostezza. (Nella fattispecie la Corte ha qualificato atti contrari alla pubblica decenza il
palpeggiamento dei genitali davanti ad altri soggetti in quanto appariva manifestazione di scostumatezza
e di scompostezza più che concupiscenza e dimostrazione di libido).
Sez. III, sent. n. 26388 del 11-06-2004 (ud. del 13-05-2004) (rv 228942).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
L'esibizione degli organi genitali maschili integra il reato di atti osceni, di cui all'art. 527 c.p., e non quello
di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 c.p., stante l'inequivoca attinenza di tale gesto,
allorché sia intenzionale, alla sfera sessuale. (Nell'occasione, la Corte ha altresì affermato che al fine della
configurabilità del reato "de quo" non è necessario il turbamento subito da chi sia stato destinatario del
gesto, non essendo tale elemento ricompreso nella fattispecie tipica del citato art. 527 c.p.).
Sez. III, sent. n. 41735 del 22-11-2001 (ud. del 30-10-2001), Bellano (rv 220364).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
L'esibizione in pubblico degli organi genitali al fine di soddisfare la "libido" dell'esibente integra il delitto di
atti osceni e non la contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, in quanto, attese le finalità e
modalità che la caratterizzano, si configura come offensiva del sentimento collettivo della più elementare
costumatezza.
Sez. III, sent. n. 9786 del 19-09-2000 (ud. del 02-06-2000), Piancone W. (rv 216658).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
La condotta consistente nel masturbarsi davanti ad una donna in luogo aperto al pubblico non costituisce
atto contrario alla pubblica decenza, bensì un atto osceno, contrario ai principi della morale sessuale
perché offensivo del comune senso del pudore.
Sez. III, ord. n. 366 del 05-06-2000 (cc. del 25-01-2000), Guarnieri V. (rv 216571).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Non possono considerarsi oscene quelle manifestazioni di reciproco affetto, visibili in pubblico, che non
turbano la sensibilità dell'uomo di media moralità, il quale rimane indifferente alla visione di baci ed
abbracci tra soggetti consenzienti, mentre atti che sono brutale espressione dell'istinto sessuale, quali
baci sulla bocca e il toccamento di parti intime, compiuti su persona non consenziente, integrano il reato
di cui all'art. 527 cod. pen.
Sez. III, sent. n. 7234 del 17-06-1998 (cc. del 21-05-1998), Molle (rv 211204).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Il toccamento di parti intime del corpo (nella specie, seni e glutei), sia pure al di sopra degli abiti, sono
caratteristiche espressioni di concupiscenza su minori (non ancora pervenuti alla maturità sessuale e
dunque non in grado di autodeterminarsi) che, se realizzate in luogo aperto al pubblico, integrano il
profilo oggettivo e subiettivo (oltre al reato di atti di libidine violenti ravvisato nella specie) del reato di
atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., in quanto offendono il pudore secondo il comune sentimento
dell'uomo normale, intendendosi per tale l'individuo che, avendo raggiunto la maturità sul piano etico, è
alieno dalla fobia e dalla mania per il sesso, anche se accetta il fenomeno sessuale come dato
fondamentale della persona umana. Né può trattarsi del reato di atti contrari alla pubblica decenza, di cui
all'art. 726 cod. pen., che ha ad oggetto regole etico-sociali relative al normale riserbo e alla elementare
costumatezza, essendo la condotta sopra descritta offensiva della verecondia sessuale e quindi non più
soltanto indecente, ma oscena.
Sez. III, sent. n. 10657 del 24-11-1997 (cc. del 17-10-1997), Francini (rv 209431).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 527 e 726 cod. pen. le nozioni di osceno e di pudore non
sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti
sono compiuti o esposti. Il criterio discretivo va individuato nel contenuto più specifico del delitto di "atti
osceni", che si richiama alla "verecondia sessuale", rispetto a quel complesso di regole etico-sociali, che
impongono a ciascuno di astenersi da tutto quanto possa offendere il sentimento collettivo della più
elementare costumatezza. Ne consegue che il nudo integrale - considerando il sentimento medio della
comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale - assume differenti
valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell'oscenità (art. 529 cod. pen.) - come ad
esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali - ovvero essere
espressione della libertà individuale o derivare da convinzioni salutiste o da un costume particolarmente
disinibito. Esso, se praticato in una spiaggia appartata, frequentata da soli naturisti, è penalmente
irrilevante; mentre non è tale in una località balneare affollata da soggetti variamente abbigliati. In
particolare, l'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più
alcuna ipotesi di reato) - al di fuori delle eccezioni ricordate - configura il delitto di atti osceni, poiché
mira al soddisfacimento della "libido". (Nella specie, trattavasi di soggetto, che si era denudato in uno
scompartimento ferroviario. Il pretore aveva ravvisato la contravvenzione di cui all'art. 726 cod. pen. La
Corte ha annullato la sentenza, affermando il suddetto principio).
Sez. III, sent. n. 8959 del 03-10-1997 (cc. del 03-07-1997), Gallone (rv 208445).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Ai fini della determinazione delle categorie dell'osceno e degli atti contrari alla pubblica decenza, il giudice
deve adottare, quali parametri di valutazione del modificarsi dei costumi sull'intero territorio nazionale,
mode (costumi generalizzati ed accettati) e mass-media (televisione, radio e giornali quali "fabbrica" e
"specchio del comune sentire", del generale stato di accettazione del mutamento di costume, della
tolleranza nel pluralismo); parametri non variabili nello spazio, ma, pur tuttavia, il giudice medesimo
deve prendere approfonditamente in considerazione le diverse, concrete circostanze (la vicenda concreta,
il luogo in cui l'atto si manifesta). (Nella specie, relativamente ad annullamento senza rinvio, perché il
fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 726 cod. pen., l'imputata, avvocato,
si era presentata nell'androne del carcere indossando una succinta minigonna).
Sez. III, sent. del 13-11-1996 (cc. del 30-10-1996), Bertaccini (rv 206397).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
È ravvisabile il delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., nel fatto di chi sosti con un'auto in luogo
pubblico, in posizione visibile ed illuminata da lampioni e con transito fitto di auto e di persone,
indossando un "miniabito" che lasci in mostra gli organi genitali. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso
di imputato il quale denunciava come apodittica l'affermazione circa la manifestazione di "libido" desunta
dagli abiti femminili indossati, dal luogo e dall'orario, pretendendo, invece, la sussistenza del reato di cui
all'art. 726 cod. pen. o dell'ipotesi colposa di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., la S.C. ha
osservato che l'imputato teneva la gonna non casualmente alzata, ma ben arrotolata in vita, e che
l'affermazione di non rientrare nella schiera di coloro che si prostituiscono evidenzia ancor più la
configurabilità del reato di cui all'art. 527 cod. pen., poiché conferma che il nudo era pura espressione di
libido).
Sez. III, sent. n. 7786 del 08-08-1996 (cc. del 09-07-1996), Pagani (rv 206687).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Non costituisce violazione dell'art. 528 cod. pen. l'esposizione e la messa in commercio di oggetti di
forma fallica quando il contenuto palesemente ironico e canzonatorio degli oggetti stessi ne escluda il
carattere di oscenità.
Sez. III, ord. n. 3027 del 21-10-1995 (ud. del 25-09-1995), Calamai (rv 202695).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Le proiezioni di film inverecondi e persino pornografici, eseguite nei cinema "a luci rosse", non degradano
il carattere oggettivamente osceno di pratiche sessuali (nella specie, un coito orale omosessuale) poste in
essere da spettatori nel corso della rappresentazione. Né è dato superare, per escludere l'illiceità di tali
atti penalmente vietati nei luoghi indicati dall'art. 527 cod. pen., (atti osceni) la (irrinunciabile) distinzione
tra finzione e realtà, poiché il pubblico, accedendo nelle predette sale cinematografiche, prevede di
assistere alla proiezione di scene erotiche, ma non, certamente, di essere messo a contatto di pratiche
oscene.
Sez. III, sent. n. 11864 del 28-10-1986 (cc. del 23-06-1986), Boscardi (rv 174158).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di
quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei
consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico. Ora non è
dubitabile che, nonostante la spregiudicata opera di minoranze volta a determinare l'abbassamento del
comune sentimento del pudore e della decenza, ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del
cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto
connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti
che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale.
Sez. III, sent. n. 1780 del 03-03-1986 (cc. del 15-01-1986), Dagasso (rv 172012).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Ai fini dell'indagine sul comune sentimento del pudore assume rilevanza il pensare e sentire dell'intera
comunità nazionale; quindi è irrilevante la circostanza che il fatto sia avvenuto in un piccolo centro in cui
sopravvivono mentalità e costumi superati dall'evoluzione dei tempi. (Fattispecie relativa a cantante che,
nel corso di uno spettacolo tenuto in luogo pubblico in un piccolo centro, si denudava completamente).
Sez. III, sent. n. 11696 del 29-11-1985 (cc. del 09-10-1985), Staller (rv 171271).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Ai fini della sussistenza del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen. non è necessaria la prova
dell'effettiva masturbazione, ma è sufficiente, invece, la prova di una masturbazione ostentata, già come
tale costituente manifestazione di pubblica oscenità offensiva del comune senso del pudore. Infatti, la
norma incriminatrice, di cui all'art. 527 cod. pen., correlata a quella definitoria di cui all'art. 529 cod.
pen., colpisce ogni comportamento anche meramente esibizionistico, attinente alla sfera della sessualità,
idoneo a determinare, secondo l'apprezzamento comune, offesa al pudore. (Fattispecie, relativa a
ritenuta insussistenza del vizio di travisamento del fatto denunciato avverso sentenza che aveva ritenuto
il delitto di atti osceni, pur giudicando apparente, e non reale come indicato nel capo d'imputazione,
l'episodio di masturbazione addebitato all'imputato).
Sez. III, sent. n. 8159 del 25-09-1985 (cc. del 31-05-1985), Stuffo (rv 170459).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
I palpeggiamenti e i toccamenti lascivi, se determinati dal fine di concupiscenza ed in particolare dal
desiderio di congiunzione carnale con la parte lesa, integrano i delitti di cui agli artt. 521 e 527 cod. pen.
Sez. III, sent. n. 7812 del 04-09-1985 (cc. del 12-06-1985), Autiero (rv 170274).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
La esibizione in pubblico degli organi genitali maschili per il soddisfacimento della propria "libido", in
quanto offensiva della costumatezza sessuale, integra gli estremi del delitto di atti osceni e non della
contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza.
Sez. III, sent. n. 4900 del 17-05-1985 (cc. del 05-03-1985), Catalano (rv 169276).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
La particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti alla vita sessuale è offesa,
con riguardo ai valori della coscienza sociale ed alle reazioni dell'uomo medio normale, anche dagli
oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale,
rappresentando organi genitali o pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante.
Sez. III, sent. n. 3494 del 15-04-1985 (cc. del 19-03-1985), Ventura (rv 168700).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Agli effetti della nozione di osceno ai fini penali, di cui all'art. 529 cod. pen., atti ed oggetti si
equivalgono, sicché è arbitraria la adozione di un criterio meno restrittivo nel giudizio di oscenità di un
oggetto, di quello che dovrebbe darsi di un atto in cui il bene giuridico protetto sia aggredito con pari
offesa del pubblico pudore.
Sez. III, sent. n. 3494 del 15-04-1985 (cc. del 19-03-1985), Ventura (rv 168701).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi
offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto
oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di
costumatezza, generando fastidio e riprovazione.
Sez. III, sent. n. 2447 del 14-03-1985 (cc. del 12-12-1984), Carioti (rv 168283).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Ogni atto, che abbia un contenuto specifico riferibile alla sfera sessuale, integra l'elemento materiale del
delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto la
sussistenza dell'indicato delitto, anziché di quello di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726
cod. pen., nella esibizione in pubblico degli organi genitali accompagnata da palpamenti e gesti diretti a
sottolinearla).
Sez. III, sent. n. 10898 del 06-12-1984 (cc. del 15-06-1984), Cialli (rv 166988).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
L'esibizione in pubblico degli organi genitali, in particolare se accompagnata da grida e palpamenti che
sottolineano il gesto, integra gli estremi del delitto di atti osceni, di cui all'art. 527 cod. pen., e non della
contravvenzione di atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'art. 726 cod. pen. (Nella specie,
l'imputato non si era limitato ad esibire l'organo genitale per soddisfare un bisogno fisiologico, ma aveva
attirato l'attenzione dei presenti, in un campo sportivo, con varie frasi ed insulti).
Sez. III, sent. n. 7802 del 28-09-1984 (cc. del 22-05-1984), Salvi (rv 165831).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
La nozione di comune sentimento del pudore, di cui all'art. 529 cod. pen., va risolta nel senso della
verifica e dell'aggiornamento di esso nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione
del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto
criterio storico evolutivo). (Nella specie, relativa al film "Caligola", oltre all'affermazione che tale opera
cinematografica viola "il minimo etico", è stato altresì affermato che il comune senso del pudore, pur
affievolito dalla evoluzione dei costumi, ha ancora una sua attuale dimensione, sia pure limitata, e che
questa è travolta dalla brutalità e bestialità descrittiva delle immagini e dalla loro corrosività rispetto alla
sensibilità e riservatezza della generalità dei cittadini).
Sez. III, sent. n. 5308 del 07-06-1984 (cc. del 03-02-1984), Rossellini (rv 164642).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
Un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la
concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo
degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale
l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché
le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti
censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre
anche un profondo senso di disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle. (Fattispecie
relativa al film "Caligola" ritenuto osceno).
Sez. III, sent. n. 5308 del 07-06-1984 (cc. del 03-02-1984), Rossellini (rv 164643).
Cassazione Penale
Opera d'arte
Il valore artistico dell'opera va riferito al suo complesso. Pertanto l'osceno non si pone necessariamente
in conflitto con l'arte, a condizione, però, che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il
messaggio che l'autore propone ed i mezzi di cui egli si è avvalso. (Nella specie, è stato ritenuto osceno il
film "Caligola" poiché l'interpretazione data dagli attori, la scelta delle inquadrature, il colore, gli ambienti
e quanto altro non potevano, in tale situazione, determinare alcun apprezzabile risultato estetico neppure
sul piano formale, posto che l'integrità espressiva presuppone una chiarezza epifonica dell'oggetto
considerato, ben lontane dalla banalità e dal cattivo gusto del "kolossal" porno, nel quale l'immagine
cinematografica fu relegata).
Sez. III, sent. n. 5308 del 07-06-1984 (cc. del 03-02-1984), Rossellini (rv 164641).
Cassazione Penale
Atto e oggetto osceno:- nozione e fattispecie
L'oscenità di un comportamento è carattere intrinseco agli atti, di cui questo si compone, e che si
qualificano per la loro contrarietà obiettiva al comune sentimento del pudore, anche se abbiano la durata
di attimi e possano sfuggire alla percezione e alla valutazione di terzi. Queste ultime circostanze, infatti,
possono essere valutate solo ai fini della commisurazione della pena.
Sez. III, sent. n. 64 del 06-01-1983 (cc. del 26-10-1982), Mannelli (rv 156775).