Colpa lieve e colpa grave nella responsabilità civile (e penale ?) del

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Colpa lieve e colpa grave nella responsabilità civile (e penale ?) del
Roma Spine 2012
VII Congresso annuale
Roma, Hotel Crowne Plaza,
6-7 dicembre 2012
L’ esercizio dell’ arte medica è non
solo consentito, ma anche
autorizzato, direttamente dalla
Costituzione italiana.
Art. 32:
“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’ individuo ...”.
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Deve però tenersi conto che:
A nessuno è consentito provocare lesioni ad altri;
art. 5 C.c.: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono
vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’
integrità fisica”, ed ogni intervento chirurgico comporta una
lesione permanente, basti pensare alle cicatrici.
Soccorre però l’ art. 50 C.p.: “Non è punito chi lede o pone in
pericolo un diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne”.
 Attenzione, il proprio corpo è indisponibile in relazione a lesioni
permanenti, solo il fondamento della tutela costituzionale
della salute permette di prestare il consenso ad interventi
che provocano lesioni permanenti, e solo se finalizzati al
miglioramento della salute.

Il rilievo del consenso informato
In assenza del consenso informato
espresso da chi ne abbia facoltà,
 l’ esercizio dell’ arte medica è
illegittimo, e fonte di responsabilità
civile e penale per il sanitario.
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Rappresenta una eccezione l’ ipotesi
dell’ intervento medico d’ urgenza, in
questo caso il sanitario è scriminato dall’
art. 51 C.p., Adempimento di un dovere.
La responsabilità del debitore per
l’ adempimento (in generale).
Art.1176,I co., C.c.,
“Nell’ adempiere l’ obbligazione il debitore
deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia
La responsabilità per l’ adempimento del
professionista
(medico, ingegnere, ma si applica anche
al giudice): I.
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
Art. 1176, II co., C.c.,
“Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’ esercizio
di un’ attività professionale, la diligenza deve valutarsi con
riguardo alla natura dell’ attività esercitata”.
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
Le attività del professionista presentano, di caso in caso,
un diverso grado di complessità, ed ogni prestazione deve
valutarsi con un metro diverso. Se l’ attività è semplice, e
sbaglio ugualmente, incorro sempre in responsabilità.
La responsabilità per
l’ adempimento del professionista: II.

Il professionista, nel linguaggio del codice, è un
soggetto che deve avere una preparazione
professionale particolarmente elevata, e deve farne
uso nella specifica attività che intraprende.
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
Se la mia specializzazione è l’ ortopedia e mi
improvviso cardiochirurgo, rispondo del mio
intervento sul parametro delle capacità che deve
possedere il cardiochirurgo esperto.
La responsabilità del
professionista per prestazioni
complesse.
Art. 2236 C.c.
- “Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di particolare difficoltà, il
prestatore d’ opera non risponde dei danni,
se non in caso di dolo o colpa grave.”
 Il medico agisce con dolo, qualora la sua
condotta sia indirizzata a provocare lesioni
al paziente, o ad ostacolarne o ritardarne la
guarigione.
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La responsabilità colposa
(in generale), I.
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Agisce con COLPA, chi pone in essere la condotta senza
osservare le regole cautelari che gli impongono di agire
con Diligenza, Prudenza e Perizia.
Talvolta, in che cosa concretamente consistono queste
regole cautelari lo indica l’ ordinamento, c.d. colpa scritta
o specifica, (es. limite di velocità in autostrada), il più
delle volte, però, sono desunte dal sentire comune,
tenendo in considerazione le regole della scienza, e si
parla di colpa generica.
La responsabilità colposa
(in generale), II.
Il rispetto pur meticoloso di regole cautelari predefinite
(scritte) non esime sempre il soggetto attivo da
responsabilità a titolo di colpa.
 Può dirsi, in questo senso, che le regole della colpa
generica prevalgono su quelle della colpa specifica.
 Nell’ esercizio dell’ arte medica la tutela della salute del
paziente richiede sempre di agire con la massima
diligenza, prudenza e perizia. Il rispetto pur rigoroso delle
linee guida e dei protocolli sanitari non esclude
sempre la responsabilità, né penale, né civile.
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Le regole cautelari nell’ arte medica
(esempio).
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Nell’ ipotesi di un intervento chirurgico che presenta una
difficoltà tecnica complessa per anomalia anatomica dei vasi
del paziente, conosciuta o conoscibile, che li rende difficili da
suturare:
agisce con IMPERIZIA, il chirurgo che sutura male i vasi;
agisce con NEGLIGENZA il chirurgo che non ha effettuato
prima dell’ intervento un’ angiografia che evidenziasse l’ esatta
anomalia;
 agisce con IMPRUDENZA il chirurgo che ha iniziato l’ intervento
senza disporre degli strumenti chirurgici necessari per
fronteggiare la complicanza.
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I gradi della colpa.
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Diritto penale:
il giudice deve calcolare la pena tenendo conto del grado della
colpa del reo (art. 133, n. 3, C.p.), ma la responsabilità non è
mai esclusa per la levità della colpa. Non sono previsti
parametri predeterminati di graduazione.
Diritto civile:
tradizionalmente si distingue, fin dal diritto romano: 1) colpa
grave (culpa lata), parametro il comune cittadino (quidam de
populo); 2) colpa lieve (culpa levis), parametro il buon padre di
famiglia (bonus pater familias); 3) colpa lievissima (culpa
levissima), parametro l’ uomo di estrema diligenza e capacità
(vir diligentissimus).
Il grado della colpa in diritto civile, I.
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L’ art. 2236 C.c. limita la responsabilità del professionista alla
colpa grave, ma:
1) La colpa grave deve essere riferita alla particolare
specializzazione che si richiede, nel nostro caso, al medico.
Ciò che non sarebbe grave se lo facesse un infermiere, diviene
grave se lo fa il medico.
 2) La responsabilità per la prestazione si stima in base alla
sua complessità. La diligenza, prudenza e perizia devono
essere tanto maggiori quanto più complessa è la prestazione
intrapresa.
 3) La colpa grave si valuta solo in relazione alla perizia, non
alla diligenza ed alla prudenza, che seguono le regole
ordinarie e si risponde anche per colpa lieve.
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Il grado della colpa in diritto civile, II.
La posizione della giurisprudenza
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“La limitazione della responsabilità professionale del
medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’ art.
2236 C.c., si applica nelle sole ipotesi che presentino
problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale
limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’
imperizia, non all’ imprudenza ed alla negligenza, con la
conseguenza che risponde anche per colpa lieve il
professionista che, nell’ esecuzione di un intervento o della
terapia medica, provochi un danno per omissione di
diligenza” (Cass. sez. III, sent. 19.4.2006, n. 9085).
Giurisprudenza penale e colpa lieve, I.
La tradizione
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“La norma dell’ art. 2236 C.c. … in nessun caso
può essere estesa all’ ordinamento penale al fine di
determinare un’ ipotesi di non punibilità per fatti
commessi con grado di colpa non grave” (Cass.
sez. IV, sent. 18.12.1989, n. 10289)
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“Nella valutazione in ambito penale della colpa
medica non trova applicazione il principio
civilistico della rilevanza soltanto della colpa
grave, la quale assume rilievo solo ai fini della
graduazione della pena” (Cass. sez. IV, sent.
28.10.2008, n. 46412).
Giurisprudenza penale e colpa lieve, II.
Le recenti aperture
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“In tema di colpa professionale medica, la
norma prevista dall’ art. 2236 C.c. trova
applicazione come regola di esperienza cui
attenersi nel valutare l’ addebito di imperizia
del sanitario qualora il caso concreto imponga
la soluzione di problemi di specifica difficoltà di
carattere tecnico scientifico” (Cass. sez. IV,
sent. 5.4.2011, n. 16328).
Le novità legislative.
Dl 158/2012, come conv. da L. 189 dell’ 8.11.2012
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Art. 3
“L’ esercente la professione medica che nello
svolgimento della propria attività si attiene a
linee guida e buone pratiche accreditate dalla
comunità scientifica non risponde penalmente
per colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l’ obbligo di cui all’ art. 2043 del codice
civile. Il giudice, anche nella determinazione
del risarcimento del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al primo periodo”.