Colpa lieve e colpa grave nella responsabilità civile (e penale ?) del
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Colpa lieve e colpa grave nella responsabilità civile (e penale ?) del
Roma Spine 2012 VII Congresso annuale Roma, Hotel Crowne Plaza, 6-7 dicembre 2012 L’ esercizio dell’ arte medica è non solo consentito, ma anche autorizzato, direttamente dalla Costituzione italiana. Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo ...”. Deve però tenersi conto che: A nessuno è consentito provocare lesioni ad altri; art. 5 C.c.: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’ integrità fisica”, ed ogni intervento chirurgico comporta una lesione permanente, basti pensare alle cicatrici. Soccorre però l’ art. 50 C.p.: “Non è punito chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”. Attenzione, il proprio corpo è indisponibile in relazione a lesioni permanenti, solo il fondamento della tutela costituzionale della salute permette di prestare il consenso ad interventi che provocano lesioni permanenti, e solo se finalizzati al miglioramento della salute. Il rilievo del consenso informato In assenza del consenso informato espresso da chi ne abbia facoltà, l’ esercizio dell’ arte medica è illegittimo, e fonte di responsabilità civile e penale per il sanitario. Rappresenta una eccezione l’ ipotesi dell’ intervento medico d’ urgenza, in questo caso il sanitario è scriminato dall’ art. 51 C.p., Adempimento di un dovere. La responsabilità del debitore per l’ adempimento (in generale). Art.1176,I co., C.c., “Nell’ adempiere l’ obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia La responsabilità per l’ adempimento del professionista (medico, ingegnere, ma si applica anche al giudice): I. Art. 1176, II co., C.c., “Nell’ adempimento delle obbligazioni inerenti all’ esercizio di un’ attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’ attività esercitata”. Le attività del professionista presentano, di caso in caso, un diverso grado di complessità, ed ogni prestazione deve valutarsi con un metro diverso. Se l’ attività è semplice, e sbaglio ugualmente, incorro sempre in responsabilità. La responsabilità per l’ adempimento del professionista: II. Il professionista, nel linguaggio del codice, è un soggetto che deve avere una preparazione professionale particolarmente elevata, e deve farne uso nella specifica attività che intraprende. Se la mia specializzazione è l’ ortopedia e mi improvviso cardiochirurgo, rispondo del mio intervento sul parametro delle capacità che deve possedere il cardiochirurgo esperto. La responsabilità del professionista per prestazioni complesse. Art. 2236 C.c. - “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, il prestatore d’ opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.” Il medico agisce con dolo, qualora la sua condotta sia indirizzata a provocare lesioni al paziente, o ad ostacolarne o ritardarne la guarigione. La responsabilità colposa (in generale), I. Agisce con COLPA, chi pone in essere la condotta senza osservare le regole cautelari che gli impongono di agire con Diligenza, Prudenza e Perizia. Talvolta, in che cosa concretamente consistono queste regole cautelari lo indica l’ ordinamento, c.d. colpa scritta o specifica, (es. limite di velocità in autostrada), il più delle volte, però, sono desunte dal sentire comune, tenendo in considerazione le regole della scienza, e si parla di colpa generica. La responsabilità colposa (in generale), II. Il rispetto pur meticoloso di regole cautelari predefinite (scritte) non esime sempre il soggetto attivo da responsabilità a titolo di colpa. Può dirsi, in questo senso, che le regole della colpa generica prevalgono su quelle della colpa specifica. Nell’ esercizio dell’ arte medica la tutela della salute del paziente richiede sempre di agire con la massima diligenza, prudenza e perizia. Il rispetto pur rigoroso delle linee guida e dei protocolli sanitari non esclude sempre la responsabilità, né penale, né civile. Le regole cautelari nell’ arte medica (esempio). Nell’ ipotesi di un intervento chirurgico che presenta una difficoltà tecnica complessa per anomalia anatomica dei vasi del paziente, conosciuta o conoscibile, che li rende difficili da suturare: agisce con IMPERIZIA, il chirurgo che sutura male i vasi; agisce con NEGLIGENZA il chirurgo che non ha effettuato prima dell’ intervento un’ angiografia che evidenziasse l’ esatta anomalia; agisce con IMPRUDENZA il chirurgo che ha iniziato l’ intervento senza disporre degli strumenti chirurgici necessari per fronteggiare la complicanza. I gradi della colpa. Diritto penale: il giudice deve calcolare la pena tenendo conto del grado della colpa del reo (art. 133, n. 3, C.p.), ma la responsabilità non è mai esclusa per la levità della colpa. Non sono previsti parametri predeterminati di graduazione. Diritto civile: tradizionalmente si distingue, fin dal diritto romano: 1) colpa grave (culpa lata), parametro il comune cittadino (quidam de populo); 2) colpa lieve (culpa levis), parametro il buon padre di famiglia (bonus pater familias); 3) colpa lievissima (culpa levissima), parametro l’ uomo di estrema diligenza e capacità (vir diligentissimus). Il grado della colpa in diritto civile, I. L’ art. 2236 C.c. limita la responsabilità del professionista alla colpa grave, ma: 1) La colpa grave deve essere riferita alla particolare specializzazione che si richiede, nel nostro caso, al medico. Ciò che non sarebbe grave se lo facesse un infermiere, diviene grave se lo fa il medico. 2) La responsabilità per la prestazione si stima in base alla sua complessità. La diligenza, prudenza e perizia devono essere tanto maggiori quanto più complessa è la prestazione intrapresa. 3) La colpa grave si valuta solo in relazione alla perizia, non alla diligenza ed alla prudenza, che seguono le regole ordinarie e si risponde anche per colpa lieve. Il grado della colpa in diritto civile, II. La posizione della giurisprudenza “La limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell’ art. 2236 C.c., si applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all’ imperizia, non all’ imprudenza ed alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell’ esecuzione di un intervento o della terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza” (Cass. sez. III, sent. 19.4.2006, n. 9085). Giurisprudenza penale e colpa lieve, I. La tradizione “La norma dell’ art. 2236 C.c. … in nessun caso può essere estesa all’ ordinamento penale al fine di determinare un’ ipotesi di non punibilità per fatti commessi con grado di colpa non grave” (Cass. sez. IV, sent. 18.12.1989, n. 10289) “Nella valutazione in ambito penale della colpa medica non trova applicazione il principio civilistico della rilevanza soltanto della colpa grave, la quale assume rilievo solo ai fini della graduazione della pena” (Cass. sez. IV, sent. 28.10.2008, n. 46412). Giurisprudenza penale e colpa lieve, II. Le recenti aperture “In tema di colpa professionale medica, la norma prevista dall’ art. 2236 C.c. trova applicazione come regola di esperienza cui attenersi nel valutare l’ addebito di imperizia del sanitario qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di specifica difficoltà di carattere tecnico scientifico” (Cass. sez. IV, sent. 5.4.2011, n. 16328). Le novità legislative. Dl 158/2012, come conv. da L. 189 dell’ 8.11.2012 Art. 3 “L’ esercente la professione medica che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’ obbligo di cui all’ art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.