Circolare n.6 ravvedimento e tasso interesse

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Circolare n.6 ravvedimento e tasso interesse
 FABIO BETTONI
LAURA LOCATELLI
Circolare n. 6 del 1 febbraio 2011
La presente circolare si propone di dare evidenza ai signori clienti delle
NUOVE SANZIONI PER GLI ISTITUTI
DEFLATTIVI AL CONTENZIOSO E DELLA
VARIAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE
LEGALE
1
ISTITUTI DEFLATTIVI AL CONTENZIOSO: NUOVE SANZIONI
PREMESSA
Il Patto di stabilità 2011 razionalizza la misura delle riduzioni delle sanzioni di cui il contribuente
può usufruire nei casi di adesione agli istituti deflativi del contenzioso. In particolare, da quanto
emerge dalla lettura dell’art. 1, commi da 18 a 20 del Patto di stabilità 2011, dal 1° febbraio 2011 è
previsto l’incremento delle sanzioni che il contribuente deve versare spontaneamente per
beneficiare del ravvedimento operoso, definizioni delle sanzioni, accertamento con adesione,
acquiescenza e conciliazione giudiziale.
Non sono stati, invece, interessati dalla modifica al regime sanzionatorio la chiusura agevolata in
caso di pvc e l’invito al contraddittorio.
Specifiche modifiche sono state apportate, inoltre, anche all’accertamento parziale che sarà
possibile, oltre che a seguito di accesso, ispezione, verifica, anche dopo gli inviti a comparire, le
richieste di esibizione di documenti e le richieste di compilazione questionari.
GLI ISTITUTI INTERESSATI
Il Patto di stabilità 2011, ha rifedifinto l’apparato sanzionatorio attraverso l’incremento delle
sanzioni che il contribuente deve versare spontaneamente per beneficiare dei seguenti istituti:
ravvedimento operoso;
definizioni delle sanzioni;
accertamento con adesione;
acquiescenza e conciliazione giudiziale.
ciò a decorrere dagli atti definibili emessi dall’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio 2011, e dai
ricorsi presentati a partire dall’entrata in vigore della disposizione; da tale data le sanzioni saranno
dovute nella seguente misura:
Via Santa Elisabetta n. 5 – 24121 Bergamo (BG) Tel. 035-24.25.38 fax 035-23.08.76 mail: [email protected] www.studiobl.net
LA DECORRENZA DELLE NUOVE SANZIONI
Le nuove misure assumono efficacia, in relazione alle violazioni commesse dal 01.02.2011 ed, in
particolare:
innalzamento dal 1° febbraio 2011, con riferimento all'emissione a cura degli uffici
dell'Agenzia delle Entrate, per l’accertamento con adesione e acquiescenza, anche
rinforzata;
innalzamento dal 1° febbraio 2011 con riferimento alla data della violazione per
l'applicazione delle sanzioni, di cui agli articoli 16 e 17, DLgs n. 472/1997 e del
ravvedimento operoso, di cui all'art. 13, DLgs 472/1997 e alla medesima data, ma con
riferimento alla presentazione dei ricorsi, per la conciliazione, di cui all'articolo 48, DLgs n.
542/1992.
ESEMPIO
Esempio di Ravvedimento operoso In caso di ravvedimento operoso, poiché la novità
troverà applicazione con riferimento alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, ove il
contribuente non dovesse versare, ad esempio, le ritenute operate durante il mese di
dicembre del 2010 entro il 16 gennaio 2011, la violazione potrà essere regolarizzata ancora
con il pagamento della sanzione ridotta stabilita in precedenza, entro 30 giorni, e pari al
2,5%. Viceversa qualora l’irregolarità riguardi il mancato versamento delle ritenute operate
a gennaio del 2011 e non versate entro il 16 febbraio del medesimo anno, la
regolarizzazione, se effettuata entro 30 giorni, costerà al contribuente il 3%, oltre agli
interessi che continuano a essere dovuti in base al saggio legale.
LE MODIFICHE ALLE SANZIONI: TABELLE DI RAFFRONTO
Nelle tabelle che seguono si riporta la modica del regime sanzionatorio dell’istituto del
ravvedimento operoso e degli altri istituti deflattivi al contenzioso
Ravvedimento operoso
Omessi o carenti versamenti di
imposte e/o ritenute dichiarate.
Omissioni ed
errori, anche se
incidono sulla
determinazione
della base
imponibile
dell’imposta o
sul pagamento
del tributo.
Errori rilevabili in
sede di
applicazione
degli artt. 36-bis e
36-ter D.P.R.
600/73
che hanno
determinato
un minor
Termine del
ravvedimento
Entro 30 giorni
dall’omesso
versamento.
Termine della
presentazione
della
dichiarazione
relativa
all’anno
in cui è
commessa
la violazione2.
Sanzioni ridotte
Violazioni
Violazioni commesse
commesse
fino al 31.01.2011
dal 1.02.2011
Edittale
Misura Edittale Misura
1/12 del
1/10 del
minimo
2,50%
minimo
3,00%
(30%)
(30%)
1/10 del
minimo
(30%)
3,00%
1/8 del
minimo
(30%)
3,75%
2
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versamento,
diversi
da quelli sopra
indicati.
Errori rilevabili
in sede di
accertamento
(omessa e/o errata
indicazione
di redditi) che
hanno
determinato
un minor
versamento e/o un
maggior credito.
Omessa presentazione, nei termini,
della dichiarazione.
Sono considerate valide le
dichiarazioni presentate entro 90
giorni dalla scadenza del
termine.
Errori
formali
Dichiarazione
irregolare
1/10 del
minimo
(100%)
Entro 90 giorni
dal termine
di invio.
Termine della
presentazione
della
dichiarazione
relativa all’anno
in cui è commessa
la violazione.
1/12 del
minimo(1)
(€ 258)
1/10 del
minimo
(€ 258)
10,00%
1/8 del
minimo
(100%)
12,50
%
€ 21,00
1/10 del
minimo1
(€ 258)
€ 25,00
€ 25,00
1/8 del
minimo
(100%)
€ 32,00
Sanzioni
Istituti deflattivi
Fino al 31.01
Dal 01.02
Sanzioni – definizione agevolata.
1/4
dell’irrogato
1/3 dell’irrogato
Accertamento con adesione
1/ 4
dell’irrogato
1/3 dell’irrogato
Acquiescenza “rinforzata”
1/8
dell’irrogato
1/6 dell’irrogato
Conciliazione giudiziale
1/3
dell’irrogato
40%
dell’irrogato
3
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2
TASSO DI INTERESSE LEGALE: MODIFICA
PREMESSA
Per effetto del D.M. 7.12.2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292/2010, a decorrere dal
1.01.2011 il tasso di interesse legale passa dal 1% al 1,5%.
DECORRENZA E GLI ISTITUTI INTERESSATI
La variazione ha effetto a decorrere dall’01.01.2011, si rifletterà in ambiti diversi, quali, in
particolare:
il ravvedimento operoso;
su alcuni atti tributari (invito al contraddittorio ed adesione ai PVC);
l’usufrutto e rendite vitalizie;
i rapporti creditori/debitori.
In primo luogo, quindi la nuova misura del tasso d’interesse ha riflessi sulla determinazione degli
interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto
Legislativo numero 472 del 1997, istituto che consente al contribuente che ha commesso omissioni
o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria
posizione, sempreché la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni
o verifiche. L’istituto, modificato da ultimo dalla Legge di stabilità 2011 consente di versare
contestualmente:
il tributo o l’eventuale differenza (se dovuti);
la sanzione ridotta ;
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal
giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al
giorno che tale adempimento è realmente effettuato. Ciò comporta che i contribuenti che
intendano ravvedersi nel 2011 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2010
dovranno calcolare e poi sommare fra loro:
gli interessi calcolati al tasso legale del 1% per il periodo che va dal giorno successivo
alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2010;
gli interessi calcolati al tasso legale dell’1,5% per il periodo che va dal 01° Gennaio
2011 alla data di regolarizzazione della violazione.
Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2011 in poi, si applicheranno
esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell’1,5%.
ESEMPIO
Contribuente non ha versato entro il 27.12.2010 l'acconto IVA, pari a € 7.800. Si ipotizzi
che la violazione sia regolarizzata il 07.01.2011.
A tal fine si dovrà provvedere al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione (€ 195,00
pari al 2.50% dell'acconto non versato) e degli interessi.
Gli interessi sono così calcolati:
€ 7.800 x 1% x 4gg ( per il 2010) / 365gg = € 0,85
€ 7.800 x 1,5% x 7gg ( per il 2011) / 365gg = € 2,24
Totale interessi = € 3,09
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L’aumento al 1,5% del saggio legale d’interesse ha effetti anche tributari e, in particolare, sulle
opportunità di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione
(articolo 5 e articolo 5-bis del Decreto Legislativo numero 218 del 1997, modificati dal Decreto
Legge numero 185 del 2008). L'adesione a tali istituti è, infatti, perfezionabile anche attraverso il
pagamento rateale degli importi dovuti previa corresponsione, appunto, degli interessi al saggio
legale calcolati:
dal giorno successivo al versamento della prima rata, nel caso di adesione all’invito al
contraddittorio;
dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento parziale, nel caso di processo verbale di constatazione.
La variazione del saggio dell’interesse legale è di fondamentale importanza anche per il calcolo del
valore degli usufrutti e delle rendite.
L'usufrutto (artt. 978 e segg. codice civile) è il diritto reale di godimento gravante su cosa altrui
(bene mobile o immobile), con obbligo di rispettarne la destinazione economica. La proprietà di un
bene, disgiunta dall'usufrutto, viene denominata nuda proprietà1. L’usufrutto vitalizio dura fintanto
che vive l’usufruttuario e, quindi, il suo valore viene calcolato applicando un determinato
coefficiente, relativo all’età dell’usufruttuario ( si veda la tabella 1 sotto riportata), al risultato del
ragguaglio del valore della piena proprietà del bene considerato con il saggio legale di interesse.
Il valore della nuda proprietà si determina per differenza tra valore della proprietà e valore
dell'usufrutto:
USUFRUTTO VITALIZIO = valore proprietà x tasso legale x coefficiente di rivalutazione
VALORE NUDA PROPRIETÀ = valore proprietà - valore usufrutto
Si segnala che Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data attuale, non ha ancora approvato
il prospetto per il calcolo del valore dell'usufrutto e della nuda proprietà, lo stesso dovrebbe essere
modificato, ai sensi dell'art. 3, comma 164, Legge n. 662/96, con Decreto da pubblicare sulla G.U.
entro il 31.12 dell'anno in cui è intervenuta la variazione del tasso legale, ossia entro il 31.12.2010
Salvo specifiche deroghe contrattuali o di legge, il nuovo saggio legale sarà applicato, con
decorrenza dall'01.01.2011 anche ai crediti a prescindere dalla data in cui gli stessi sono sorti. La
modifica interessa, in particolare, gli articoli del Codice civile che regolano i rapporti economici tra
le parti, quali ad esempio:
art. 1224 - danni nelle obbligazioni pecuniarie
art. 1282 - interessi nelle obbligazioni pecuniarie
art. 1284 - saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto
art. 1499 - interessi compensativi sul prezzo
art. 1652 - anticipazione all'affittuario
art. 1714 - interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato - a carico del mandatario)
art. 1720 - spese e compenso del mandatario
art. 1815 - interessi (contratto di mutuo)
art. 1825 - interessi (conto corrente)
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art. 2788 - pegno di beni mobili
Si ricorda che per i crediti riferiti a operazioni di natura commerciale che hanno ad oggetto, in via
esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso, gli interessi
"automatici" non vengono determinati sulla base del tasso di interesse legale bensì sulla base del
tasso di interesse fissato semestralmente dalla BCE, maggiorato di 7 punti percentuali (9 per i
prodotti alimentari deteriorabili).
Infine, si fa menzione che la modifica del tasso d’interesse legale opera anche in materia di
locazione di immobili urbani, relativamente al calcolo degli interessi maturati a favore del
conduttore sul deposito cauzionale, ovviamente qualora nel contratto non sia stata esclusa la
produzione di interessi legali.
GLI ISTITUTI NON INTERESSATI ALLA MODIFICA
Gli istituti:
dell'accertamento con adesione;
dell'acquiescenza;
della conciliazione giudiziale;
previsti dallo stesso Decreto Legislativo numero 218 del 1997, nonché dall'articolo 48 del Decreto
Legislativo numero 546 del 1992, non subiscono, invece, la nuova percentuale stabilita.
Per questi la misura degli interessi dovuti a seguito di rateizzazione non è ancorata al saggio legale,
ma è fissata al 3,5%, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dal D.M. del 21 Maggio 2009. Quest’ultimo
ha stabilito misure, anche differenziate, per il calcolo degli interessi maturati per:
i pagamenti rateali delle imposte risultanti dalle dichiarazioni;
gli altri pagamenti rateali di tributi;
il versamento delle somme dovute in seguito alla liquidazione automatizzata o al controllo
formale delle dichiarazioni;
la ritardata iscrizione a ruolo;
le dilazioni di pagamento delle imposte;
la sospensione amministrativa della riscossione delle imposte;
i rimborsi.
L’EVOLUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE
Nella tabella sotto riportata si riporta l’evoluzione del tasso di interesse legale.
EVOLUZIONE
Termine iniziale
21.04.1942
16.12.1990
1.01.1997
1.01.1999
1.01.2001
1.01.2002
1.01.2004
1.01.2008
1.01.2010
1.01.2011
Termine finale
15.12.1990
31.12.1996
31.12.1998
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2003
31.12.2007
31.12.2009
31.12.2010
Misura percentuale
5%
10%
5%
2,5%
3,5%
3%
2,5%
3%
1%
1,5%
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro
interesse.
Cordiali saluti
Fabio Bettoni
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