Omesso versamento IVA: possibile il ravvedimento mediante
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Omesso versamento IVA: possibile il ravvedimento mediante
21/10/2016 LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE - 21 OTTOBRE 2016 ORE 06:00 Omesso versamento IVA: possibile il ravvedimento mediante compensazione di Stefano Loconte - Raffaella De Carlo - Loconte & Partners È ammessa la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, con il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. Tale possibilità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016. Nel documento di prassi l’Agenzia ha illustrato nel dettaglio il quadro delle sanzioni applicabili in caso di violazioni c.d. dichiarative per chi intende avvalersi del ravvedimento operoso; ha inoltre fornito importanti indicazioni su aspetti ancora poco chiari dell’istituto, in particolare, riconoscendo la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento IVA periodico mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive. Ma a quali condizioni? E con quali modalità? L’Amministrazione finanziaria torna nuovamente a fare il punto sul ravvedimento operoso. La riscrittura della relativa disciplina, infatti, continua a destare interesse e rendere necessarie puntualizzazioni sulle modalità operative dell’ istituto. Questa volta è la circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 ad offrire le opportune delucidazioni. Leggi anche - Ravvedimento operoso: errori dichiarativi e sanzioni applicabili - Ravvedimento operoso: acconti omessi non sanzionabili - Ravvedimento operoso: con l'integrativa va regolarizzato anche l'omesso versamento Nel documento di prassi vengono, innanzitutto, fornite istruzioni volte a definire, alla luce delle innovazioni apportate dalla legge di Stabilità 2015, prima, e dal D.Lgs. n. 158/2015, poi, il quadro delle sanzioni applicabili in sede di correzione di errori “dichiarativi”, anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Vengono, poi, affrontate (e risolte) alcune questioni dubbie - evidenziate da operatori del settore e contribuenti - riguardanti le ricadute applicative del novellato istituto. Fra queste, le perplessità riscontrate in merito alla possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti IVA periodici, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, mediante compensazione con i crediti IVA emergenti dalle liquidazioni periodiche successive. http://www.ipsoa.it/documents/fisco/sanzioni/quotidiano/2016/10/21/omessoversamentoivapossibileilravvedimentomediantecompensazione?p=1 1/3 21/10/2016 Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’omesso versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica è ravvedibile, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione. Qualora, dunque, il soggetto intenda avvalersi del ravvedimento operoso e regolarizzare, così, la propria posizione, dovrà versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stato omesso il versamento periodico, assieme all’ imposta dovuta e agli interessi maturati, una sanzione ridotta pari al 3,75% dell’ importo non versato e, in sostanza, corrispondente ad 1/8 della sanzione base (30%) prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997. Ma vi è di più. La circolare n. 42/E/2016 chiarisce che è ammessa la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, con il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato, indicando puntualmente le condizioni da soddisfare e le modalità da osservare. Condizioni per la compensazione Affinché possa procedersi alla compensazione, è necessario che il credito che si intende utilizzare risulti rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 e che sia stato preventivamente a ciò destinato mediante presentazione del Modello IVA TR, come richiesto dall’art. 8 del d.P.R. n. 542/1999. Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui non siano integrati i presupposti per addivenire alla compensazione mediante impiego delle eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento è comunque possibile impiegando il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua maturazione. In tal caso, se la compensazione viene effettuata dopo la presentazione della dichiarazione IVA si renderà necessaria una dichiarazione rettificativa che dia evidenza dell’ulteriore versamento periodico e del conseguente incremento del credito annuale compensato. L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che in entrambe le ipotesi, trattandosi di compensazione orizzontale, la stessa dovrà essere evidenziata nel modello F24 e sarà in ogni caso subordinata al rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento di 5.000 euro annui (ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997) e 700.000 euro (ex art. 34, comma 1, legge n. 388/2000). Ravvedersi compensando Opportunamente, dunque, la circolare n. 42/E ha espressamente riconosciuto la possibilità di regolarizzare gli omessi versamenti periodici dell’ imposta - beneficiando della conseguente riduzione delle sanzioni rispetto a quanto potenzialmente irrogabile in caso di controllo - anche mediante compensazione del debito IVA con il credito risultante dalle liquidazioni successive. Pur residuando alcune perplessità legate, ad esempio, alle conseguenze derivanti dall’ impiego in compensazione, ai fini della regolarizzazione, di crediti (spettanti ed esistenti) in misura superiore a quella massima o in violazione delle modalità di utilizzo fissate dalla legge ovvero dall’utilizzo di crediti inesistenti (che potrebbero a loro volta far scattare l’applicazione delle sanzioni di cui ai http://www.ipsoa.it/documents/fisco/sanzioni/quotidiano/2016/10/21/omessoversamentoivapossibileilravvedimentomediantecompensazione?p=1 2/3 21/10/2016 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997), la possibilità di “ravvedersi compensando” può certamente ritenersi apprezzabile. Rendendo, infatti, più “flessibile” l’impiego del ravvedimento operoso, l’Amministrazione mostra, ancora una volta, l’intento di incentivare il più possibile il ricorso all’ istituto, procedendo a vele spiegate lungo il percorso positivo già avviato dal Legislatore con la legge di Stabilità 2015. 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