Omesso versamento IVA: possibile il ravvedimento mediante

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Omesso versamento IVA: possibile il ravvedimento mediante
21/10/2016
LE INDICAZIONI DELLE ENTRATE - 21 OTTOBRE 2016 ORE 06:00
Omesso versamento IVA: possibile il
ravvedimento mediante compensazione
di Stefano Loconte - Raffaella De Carlo - Loconte & Partners
È ammessa la compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle
sanzioni, con il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. Tale
possibilità è stata riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 42/E del 12
ottobre 2016. Nel documento di prassi l’Agenzia ha illustrato nel dettaglio il quadro delle
sanzioni applicabili in caso di violazioni c.d. dichiarative per chi intende avvalersi del
ravvedimento operoso; ha inoltre fornito importanti indicazioni su aspetti ancora poco
chiari dell’istituto, in particolare, riconoscendo la possibilità di regolarizzare l’omesso
versamento IVA periodico mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle
liquidazioni periodiche successive. Ma a quali condizioni? E con quali modalità?
L’Amministrazione finanziaria torna nuovamente a fare il punto sul ravvedimento operoso. La
riscrittura della relativa disciplina, infatti, continua a destare interesse e rendere necessarie
puntualizzazioni sulle modalità operative dell’ istituto. Questa volta è la circolare n. 42/E del 12
ottobre 2016 ad offrire le opportune delucidazioni.
Leggi anche
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Nel documento di prassi vengono, innanzitutto, fornite istruzioni volte a definire, alla luce delle
innovazioni apportate dalla legge di Stabilità 2015, prima, e dal D.Lgs. n. 158/2015, poi, il quadro
delle sanzioni applicabili in sede di correzione di errori “dichiarativi”, anche oltre il termine di 90
giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Vengono, poi, affrontate (e risolte) alcune questioni dubbie - evidenziate da operatori del settore
e contribuenti - riguardanti le ricadute applicative del novellato istituto.
Fra queste, le perplessità riscontrate in merito alla possibilità di regolarizzare gli omessi
versamenti IVA periodici, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997, mediante compensazione con i
crediti IVA emergenti dalle liquidazioni periodiche successive.
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Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’omesso versamento dell’IVA a debito risultante
dalla liquidazione periodica è ravvedibile, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b), D.Lgs. n.
472/1997, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione
della violazione.
Qualora, dunque, il soggetto intenda avvalersi del ravvedimento operoso e regolarizzare, così, la
propria posizione, dovrà versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA
relativa all’anno in cui è stato omesso il versamento periodico, assieme all’ imposta dovuta e agli
interessi maturati, una sanzione ridotta pari al 3,75% dell’ importo non versato e, in sostanza,
corrispondente ad 1/8 della sanzione base (30%) prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997.
Ma vi è di più.
La circolare n. 42/E/2016 chiarisce che è ammessa la compensazione del debito IVA periodico, e il
conseguente ravvedimento delle sanzioni, con il credito IVA maturato in un trimestre successivo a
quello violato, indicando puntualmente le condizioni da soddisfare e le modalità da osservare.
Condizioni per la compensazione
Affinché possa procedersi alla compensazione, è necessario che il credito che si intende utilizzare
risulti rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, D.P.R. n. 633/1972 e che sia stato
preventivamente a ciò destinato mediante presentazione del Modello IVA TR, come richiesto
dall’art. 8 del d.P.R. n. 542/1999.
Ad ogni modo, anche nell’ipotesi in cui non siano integrati i presupposti per addivenire alla
compensazione mediante impiego delle eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento è
comunque possibile impiegando il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale, a partire dal
1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua maturazione. In tal caso, se la compensazione
viene effettuata dopo la presentazione della dichiarazione IVA si renderà necessaria una
dichiarazione rettificativa che dia evidenza dell’ulteriore versamento periodico e del conseguente
incremento del credito annuale compensato.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che in entrambe le ipotesi, trattandosi di compensazione
orizzontale, la stessa dovrà essere evidenziata nel modello F24 e sarà in ogni caso subordinata al
rispetto dei limiti imposti dall’ordinamento di 5.000 euro annui (ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n.
471/1997) e 700.000 euro (ex art. 34, comma 1, legge n. 388/2000).
Ravvedersi compensando
Opportunamente, dunque, la circolare n. 42/E ha espressamente riconosciuto la possibilità di
regolarizzare gli omessi versamenti periodici dell’ imposta - beneficiando della conseguente
riduzione delle sanzioni rispetto a quanto potenzialmente irrogabile in caso di controllo - anche
mediante compensazione del debito IVA con il credito risultante dalle liquidazioni successive.
Pur residuando alcune perplessità legate, ad esempio, alle conseguenze derivanti dall’ impiego in
compensazione, ai fini della regolarizzazione, di crediti (spettanti ed esistenti) in misura superiore
a quella massima o in violazione delle modalità di utilizzo fissate dalla legge ovvero dall’utilizzo di
crediti inesistenti (che potrebbero a loro volta far scattare l’applicazione delle sanzioni di cui ai
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commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 471/1997), la possibilità di “ravvedersi compensando” può certamente
ritenersi apprezzabile.
Rendendo, infatti, più “flessibile” l’impiego del ravvedimento operoso, l’Amministrazione mostra,
ancora una volta, l’intento di incentivare il più possibile il ricorso all’ istituto, procedendo a vele
spiegate lungo il percorso positivo già avviato dal Legislatore con la legge di Stabilità 2015.
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