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Forlì, 04 settembre 2013 Prot. n. 151/2013 NUOVE OPPORTUNITA’ PER LA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI Con le modiche apportate dal Decreto del fare al Dlgs 228/01 ai produttori agricoli che effettuano la vendita diretta dei loro prodotti, sono state offerte ulteriori e nuove opportunità. La novità assoluta è prevista dal comma 8-bis dell'articolo 4 che consente ai produttori agricoli non solo di vendere per asporto, ma anche di far consumare i loro prodotti utilizzando i locali e arredi dell'azienda, ovviamente se sussistono le condizioni sanitarie (vedi decreto di seguito). È però vietato a questi agricoltori di organizzare «il servizio assistito di somministrazione»; in pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati. Di fatto si tratta di una consumazione ma non di una somministrazione come avviene per le attività agrituristiche. Tale vendita può avvenire in qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica (che potrebbe quindi essere anche residenziale) e ovviamente qualsiasi locale venga utilizzato non diventerà ad uso commerciale per il solo fatto di questo impiego. Il decreto del fare aggiunge poi semplificazioni per l'avvio delle molteplici modalità di vendita diretta: per la vendita nella azienda (in locali o aree all'aperto) non serve alcuna comunicazione di inizio attività al Comune; per la vendita itinerante (presso abitazioni eccetera,di qualsiasi comune) serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell'azienda e non dove si esercita; per la vendita su aree pubbliche è necessaria la comunicazione preventiva al Comune sede del/i posteggio/i; per la vendita in locali fuori della azienda serve la comunicazione preventiva ai Comuni dove sono ubicati; per la vendita tramite internet serve la comunicazione preventiva al Comune sede dell'azienda; per la vendita nelle sagre, eventi religiosi, politici e per la promozione dei prodotti tipici non serve alcuna comunicazione. 1 ©RIPRODUZIONE RISERVATA Nei casi in cui è prevista la comunicazione, la vendita può essere avviata dalla data del suo invio. Nessuna modifica è stata apportata alle condizioni soggettive per esercitare la vendita diretta e quindi: l'azienda agricola deve essere iscritta al registro imprese; il titolare e gli amministratori non devono essere stati condannati per reati in materia di igiene e frodi alimentari; la prevalenza dei prodotti propri va misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette. ARTICOLO 30-bis. (Semplificazioni in materia agricola) 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »; b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione »; c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: « 8-bis. In conformità a quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. 8-ter. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati ». 2 ©RIPRODUZIONE RISERVATA