I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE Denominazione e

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I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE Denominazione e
REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO 3,50% 10/12/2012 – 10/06/2017
XI EMISSIONE 2012” Codice ISIN IT0004871171
EMISSIONE ASSISTITA DA PROSPETTO SEMPLIFICATO AI SENSI DELL’ART.
34/ter, comma 4) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB DEL. 11971/99.
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
Denominazione e
forma giuridica:
Sede legale
ed amministrativa:
CENTROMARCA BANCA – CREDITO COOPERATIVO
SOCIETA’ COOPERATIVA
Via D. Alighieri n. 2 – 31022 Preganziol (TV)
Codice fiscale e
Partita IVA:
00176640266
Codice ABI:
08749
Gruppo bancario:
Patrimonio di Vigilanza
Società iscritta all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia al
n. 4580.70, esercente l’attività bancaria ex art. 10 D.Lgs.co 385/93.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito
Cooperativo.
57.113.102,00 al 31.12.2011
Sito Internet:
www.centromarcabanca.org
Per la spiegazione del significato dei termini tecnico-finanziari contenuti nella presente
documentazione si rimanda alla corrispondente voce del Glossario.
II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL’EMISSIONE
Art. 1 - Importo e collocamento del prestito, valore unitario dei titoli, taglio minimo
Il prestito obbligazionario “CentroMarca Banca – Credito Cooperativo 3,50% 10/12/2012 –
10/06/2017 XI emissione 2012”, emesso nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per
l’esercizio del credito è di un importo massimo di 10.000.000= Euro, ed è costituito da
obbligazioni al portatore del valore nominale minimo di 1.000.= (mille) Euro, munite di n. 9 (nove)
cedole di interesse semestrale; tagli più elevati sono consentiti per importi comunque multipli di
1.000 Euro.
Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa in
regime di dematerializzazione in attuazione dell’articolo n. 36 del D. Lgs. n. 213 del 24.06.1998 ed
al Regolamento Congiunto CONSOB/Banca d’Italia del 22.02.2008.
Art. 2 – Periodo di Offerta
Le obbligazioni saranno offerte dal 23 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, salvo proroga o
chiusura anticipata del Periodo di Offerta. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di
chiusura anticipata dell’offerta, viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile
presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet www.centromarcabanca.org..
Art. 3 - Prezzo di emissione
Le obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di 100 ogni 100 Euro di capitale nominale,
oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla data di
sottoscrizione.
Art. 4 – Durata e rimborso
La durata del prestito è di 54 mesi. Il godimento decorre dal 10/12/2012. Il prestito obbligazionario
sarà rimborsato alla pari, in unica soluzione, alla scadenza finale prevista il 10/06/2017.
Art. 5 - Interessi
Le obbligazioni fruttano un interesse semestrale lordo, pagabile in via posticipata il 10 giugno e il
10 dicembre di ogni anno fino alla scadenza, calcolato sulla base dell’anno commerciale (30/360),
assoggettato alla normativa fiscale di tempo in tempo vigente. Il tasso annuo lordo di interesse della
prima cedola pagabile il 10 giugno 2013, e delle successive, è del 3,50%, corrispondente al 1,75%
semestrale lordo.
Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso sarà eseguito il
secondo giorno lavorativo successivo.
Art. 6 - Servizio del prestito
Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni avranno luogo presso gli
sportelli della CentroMarca Banca - Credito Cooperativo, mediante accredito nel rapporto collegato
al deposito amministrato, ovvero per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di Gestione
Accentrata di Monte Titoli Spa.
Art. 7 – Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni
dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in
cui l’obbligazione è divenuta rimborsabile.
Art. 8 – Regime fiscale
Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o
dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse
collegato.
Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto
di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148,
agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta
sostitutiva nella misura del 20,00%.
Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997
n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto
2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle
conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso
ovvero nel rimborso delle Obbligazioni, viene applicata un’imposta sostitutiva nella misura del
20,00%.
Art. 9 – Garanzie
Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei
Depositanti del Credito Cooperativo.
Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari
emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e i
limiti previsti nello Statuto del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell’Emittente. I
sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla
scadenza da parte dell’Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a
fronte del controvalore dei titoli medesimi.
Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso
ininterrotto del titolo per i tre mesi precedenti l’evento di default dell’Emittente. In nessun caso il
pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle
emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro 103.291,38, indipendentemente dalla loro
derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. Sono comunque esclusi dalla garanzia
i titoli detenuti, anche per interposta persona, dagli amministratori, dai sindaci e dall’alta direzione
dell’Emittente. L’intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del
portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l’Emittente ovvero, se i titoli sono depositati
presso altra banca, ad un mandato espresso a questa conferito.
L’attestazione di garanzia, rilasciata dal Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari
emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, per questa emissione, è disponibile su
richiesta presso la sede e le filiali dell’Emittente. Si invita comunque l’investitore a visitare il sito
internet www.fgo.bcc.it
Art. 10 – Mercati e negoziazione
Non è prevista la quotazione delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la
negoziazione presso alcun MTF né l’Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le
proprie emissioni. La Banca, pertanto, non assume l’onere di controparte, non impegnandosi al
riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell’investitore.
Tuttavia, la Banca adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari di propria
emissione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2
marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in
materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.
Con riferimento a dette regole ed alle metodologie di pricing applicate dall’Emittente, si rinvia al
Documento di Sintesi sulla Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini ed all’Informativa
alla Clientela concernente la sintesi della “Politica di valutazione e pricing – Regole Interne per la
Negoziazione/Emissione dei Prestiti obbligazionari”, documenti tempo per tempo vigenti e
disponibili in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet
www.centromarcabanca.org.
Art. 11 – Agente per il calcolo
L’Agente per il calcolo riferito al presente Prestito Obbligazionario è la CentroMarca Banca Credito Cooperativo.
Art. 12 – Conflitti di Interesse
Le Obbligazioni sono soggette ai seguenti potenziali Conflitti di Interesse:
• Coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento;
• Negoziazione in conto proprio avente ad oggetto il riacquisto delle obbligazioni emesse, dato che
lo strumento finanziario oggetto dell’operazione è costituito da un’obbligazione emessa dalla
stessa Banca nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito;
• L’Emittente assolve al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e nel
rimborso del capitale.
Per ogni informativa in merito si rinvia alla “Descrizione Sintetica della Politica seguita dalla Banca
in materia di Conflitti di Interesse” fornita in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di
investimento o accessori, ai sensi dell’art. 29, c. 1, lett. i, del Regolamento Intermediari.
Ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca dovrà fornire maggiori dettagli circa la propria politica
in materia su un supporto duraturo o telematico, nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 36 c. 2
del Regolamento Intermediari.
Art. 13 – Varie
Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel
presente regolamento.
Tutte le comunicazioni della banca emittente saranno effettuate, ove non diversamente previsto
dalla legge, mediante avvisi pubblicati nel sito internet www.centromarcabanca.org.
Art. 14 – Foro Competente
Il Foro competente è il Foro di Treviso; ove il portatore delle Obbligazioni rivesta la qualifica di
Consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Foro di
residenza o elettivo di quest’ultimo.
III - INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL’OPERAZIONE
Art. 15 – Rischi
Rischio di Credito: L’investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e
titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del
capitale a scadenza. L’investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non
sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni
non è attribuito alcun livello di “rating”. Va tuttavia tenuto in debito conto che l’assenza di rating
non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della rischiosità delle
obbligazioni stesse.
Rischio di Liquidità: È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di
vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il
mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la
quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di
internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. La Banca non assume l’onere di controparte,
non impegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa
dell’investitore.
La Banca tuttavia adotta regole interne per la negoziazione dei prestiti obbligazionari oggetto del
presente prospetto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n.
9019104 del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-AssosimFedercasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto 2009.
Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto riportato al precedente Art. 10.
Rischio di Mercato: Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante la vita delle
medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.
In generale, a fronte di un aumento dei tassi d’interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di
mercato dei titoli a tasso fisso.
Sebbene un titolo a tasso variabile segua l’andamento del parametro di indicizzazione, subito dopo
la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni
dei tassi di interesse di mercato.
Per le obbligazioni a tasso fisso, l’impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul
prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo.
Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le obbligazioni prima della
scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di
Offerta delle medesime.
Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all’investitore di poter rientrare in possesso
del proprio capitale e ciò indipendentemente dall’andamento dei tassi di mercato.
Preganziol, 13 novembre 2012
CentroMarca Banca
Credito Cooperativo
GLOSSARIO PER L’INVESTITORE IN TITOLI OBBLIGAZIONARI
Il presente Glossario è conforme alle Linee guida ABI in materia di informazioni da fornire al sottoscrittore di titoli obbligazionari
BASIS POINT (Punto Base): il Basis Point è un’unità che misura uno
spread o una variazione dei tassi di interesse, pari ad un centesimo di punto
percentuale. Se i tassi salgono da 2,65 a 2,80, il tasso è salito di 15 basis
points.
RISCHIO DI LIQUIDITA’: rischio di dover accettare una riduzione del
prezzo del titolo, qualora l’investitore intenda procedere alla vendita prima
della scadenza, dovuto alla difficoltà o all’impossibilità di trovare una
controparte disposta a comprare.
OBBLIGAZIONE: titolo di debito attraverso il quale la banca emittente si RISCHIO DI MERCATO: rischio in cui incorre chi ha investito in strumenti
finanziari a seguito di variazioni dell’andamento dei prezzi dei titoli dovute,
impegna a scadenza a rimborsare il capitale raccolto.
ad esempio, al variare del tasso (rischio di tasso) e/o del cambio (rischio
TITOLO AL PORTATORE: titolo privo di intestazione. Il possesso del titolo di cambio).
garantisce la titolarità a chi lo detiene ed é sufficiente per l'esercizio dei diritti
RISCHIO DI PREZZO: vedi RISCHIO DI TASSO
relativi.
RISCHIO DI RIMBORSO ANTICIPATO: poiché l’emittente si riserva la
facoltà di rimborsare anticipatamente il titolo, il sottoscrittore si potrebbe
trovare nelle condizioni di dover accettare il rimborso alla pari del titolo,
nel momento in cui esso offre un rendimento superiore a quello corrente
sul mercato e, di conseguenza, di non poter reinvestire il capitale
REGIME DI DEMATERIALIZZAZIONE: procedimento tramite il quale gli rimborsato anticipatamente, per il tempo residuo alla scadenza, allo
strumenti finanziari non sono più rappresentati da certificati di carta, ma da stesso tasso di rendimento del titolo rimborsato.
iscrizioni nei conti di una banca o di un altro intermediario finanziario
RISCHIO DI TASSO: rischio legato alla variazione dei tassi di interesse:
detenuti presso società di gestione accentrata di titoli.
un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di
DATA DI GODIMENTO: giorno a partire dal quale decorrono gli interessi di mercato di un titolo e viceversa.
una obbligazione.
RISCHIO EMITTENTE: rappresenta la probabilità (credit risk) che
PREZZO ALLA PARI: modalità di determinazione del prezzo di l’emittente di un’obbligazione non sia in grado di adempiere ai propri
sottoscrizione di un titolo caratterizzato dall'uguaglianza tra il valore di obblighi (pagare le cedole e/o rimborsare il capitale).
emissione e il valore nominale del titolo stesso. Il termine "alla pari" viene
usato anche con riferimento al valore di rimborso di un titolo: si dice che un SPREAD DI PREZZO: differenza tra il prezzo in vendita e il prezzo in
titolo é rimborsato alla pari se il valore di rimborso è pari al valore nominale. acquisto praticato da un intermediario.
TITOLO NOMINATIVO: titolo intestato ad una determinata persona. Solo
colui il cui nome è riportato sul titolo è autorizzato a far valere il titolo stesso.
Il trasferimento avviene tramite una dichiarazione scritta di cessione del
diritto e la consegna.
VALORE NOMINALE: valore al quale l'emittente si impegna a rimborsare il SPREAD DI TASSO: differenza che aggiunta o sottratta al tasso di
interesse scelto come parametro di indicizzazione, definisce il tasso
titolo alla scadenza ed è l'importo su cui si calcolano gli interessi.
offerto.
RATING (Agenzia di): società indipendenti da gruppi industriali,
commerciali e finanziari, specializzate nell’attribuire ad emittenti o a STEP-UP (e Step-down): sono titoli la cui cedola è predeterminata ma
strumenti finanziari, attraverso combinazioni di lettere o cifre (es.: AAA; AA; non costante, cioè crescente (step-up) o decrescente (step-down).
A+; BBB; BB; B-) un giudizio sulla capacità dell’emittente di rimborsare gli
strumenti finanziari emessi o sulla idoneità dello stesso strumento finanziario VOLATILITA’ DEL PREZZO DI UN TITOLO: indice (statistico) volto a
misurare l’ampiezza della variazione di prezzo di uno strumento
da questi emesso ad essere rimborsato.
finanziario rispetto al suo prezzo medio in un dato periodo. Più un titolo è
RISCHIO DI CAMBIO (Per titoli in valuta estera): in un titolo denominato volatile, più esso varia intorno al suo prezzo medio, più è rischioso. Si
in valuta estera, il controvalore in euro della cedola e del capitale possono distinguono: (i) la volatilità storica, che è calcolata sulla base dei prezzi
variare in modo favorevole o sfavorevole al sottoscrittore a causa della fatti registrare dallo strumento finanziario nel passato; (ii) la volatilità
implicita, che è calcolata sulla base dei prezzi ai quali vengono scambiate
variazione del tasso di cambio dell’euro.
le opzioni collegate al predetto strumento finanziario, generalmente su
RISCHIO DI CONTROPARTE: rischio che la controparte non adempia, alla mecati regolamentati
scadenza, ai propri obblighi contrattuali.
Preganziol, 13 novembre 2012
CentroMarca Banca
Credito Cooperativo