imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di

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imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di
5.1.1
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
DIRETTIVA N. 1
(Valida dal 1. gennaio 2010)
IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI
DIPENDENTI SENZA PERMESSO DI DOMICILIO
(art. 104-114 LT e 83-89 LIFD)
Pag.
Principi dell’imposta alla fonte
3
1.
2.
3.
4.
3
4
4
4
Assoggettati
Inizio e fine assoggettamento
Matrimonio
Naturalizzazione - Ottenimento permesso C
Prestazioni imponibili
5
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
5
5
6
6
6
6
6
Salario ordinario
Prestazioni in natura
Vantaggio auto
Assegni
Indennità per tragitto verso luogo di lavoro
Indennità pasti/rimborso spese pasti
Proventi compensativi versati per il tramite del datore di lavoro
Tabelle e calcolo dell’imposta
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Momento determinante
Reddito d’attività lucrativa
Proventi compensativi
Rettifica a fine anno o fine rapporto di lavoro (conguaglio)
Tabelle d’imposta (aliquote) e loro applicazione
Coniugati
Partner registrati
Figli a carico
Persone a carico
Famiglie monoparentali
Tabelle per doppi redditi (tabella C e E)
8
8
8
8
8
11
15
15
15
16
16
16
1
5.1.1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
Tabella per attività accessoria o a tempo parziale (tabella D)
Casi particolari
Permessi L
Procedura di conteggio semplificata - lavoro in nero
Riserva tassazione ordinaria
Deduzioni individuali ammissibili
16
17
17
18
18
19
Contestazione della trattenuta d’imposta alla fonte
20
29. Domanda di contestazione
30. Trattenuta complementare
20
20
Obblighi del debitore d’imposta
21
31. In generale
32. Trattenuta d’imposta
33. Rendiconti trimestrali e riversamento all’amministrazione
fiscale cantonale
34. Conteggio annuale
35. Modifiche relative al debitore d’imposta
36. Attestato-ricevuta
37. Formulario d’annuncio
38. Provvigione d’incasso
21
21
21
Responsabilità
24
39.
40.
41.
42.
24
25
25
25
Ritenuta insufficiente
Sottrazione d’imposta
Appropriazione indebita
Frode fiscale
Lista dei Comuni di frontiera
2
22
23
23
23
24
27, 28, 29
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
PRINCIPI DELL’IMPOSTA ALLA FONTE
A. DIMORANTI - Lavoratori stranieri con domicilio o dimora fiscale in 1. Assoggettati
Svizzera
Tutti i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia
degli stranieri (permesso C), hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone, sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
Possono rientrare in questa casistica in particolare:
- titolari di un permesso B che hanno residenza fiscale in Svizzera
- titolari di un permesso L (364g/anno) che hanno residenza fiscale in
Svizzera
- cittadini con libretto stranieri F, N e S
documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori
DIMORANTI/RESIDENTI FISCALI ESTERI.
B. RESIDENTI FISCALI ESTERI - Lavoratori senza domicilio o dimora
fiscale in Svizzera
Tutti i lavoratori domiciliati all'estero che esercitano un'attività lucrativa
dipendente in Svizzera (qualsiasi sia la loro nazionalità) sono assoggettati alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente.
Possono rientrare in questa casistica in particolare:
- titolari di un permesso B che hanno la loro residenza fiscale all’estero
- titolari di un permesso L che hanno la loro residenza fiscale all’estero
- titolari di un permesso G con residenza all’estero in un Comune italiano sito fuori la fascia di confine di 20 Km.
- titolare di un permesso G con residenza all’estero
- dipendenti senza permesso che svolgono attività lucrativa per un
periodo massimo di 90 giorni/3 mesi.
- cittadini svizzeri domiciliati all’estero
documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori DIMORANTI/RESIDENTI FISCALI ESTERI
C. FRONTALIERI FISCALI (che rientrano nell’applicazione dell’Accordo
sul frontalierato del 1974)
Tutti i lavoratori, titolari di un permesso G e domiciliati in un Comune italiano di confine, qualsiasi sia la loro nazionalità, sono assoggetta3
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
ti alla trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito d’attività lucrativa dipendente. (cfr. lista Comuni italiani di confine interessati a pag. 27,
28 e 29).
ATTENZIONE: se coniugato o vivente in regime di concubinato, fa stato
la residenza nel Comune italiano dove risiede il nucleo familiare.
documento specifico conteggio di fine anno/fine attività: Trattenuta sui salari e proventi compensativi per lavoratori FRONTALIERI FISCALI (con rientro giornaliero o settimanale).
2. Inizio e fine
assoggettamento
L'assoggettamento all'imposta alla fonte inizia, in funzione dell'età, dal
1. gennaio dell'anno in cui il lavoratore compie il 18.mo anno di età (art. 8
cpv. 3 LT) e, in funzione dell'attività, dal primo giorno di lavoro (anche
durante brevi periodi di lavoro e durante la validità di permessi per occupazione di breve durata o periodi di attesa).
3. Matrimonio
L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa, poiché sostituito da quello
ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha contratto matrimonio con un cittadino svizzero o con
uno straniero in possesso di un permesso di domicilio (permesso C).
Eccezione
Il contribuente frontaliere che si sposa con un(a) cittadino(a) svizzero(a) o
con permesso di domicilio (C) e che nonostante ciò conserva lo statuto di
frontaliere permane assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte
come tale.
In caso di divorzio oppure di separazione duratura legale o di fatto il lavoratore straniero è nuovamente assoggettato all'imposta alla fonte se nel
frattempo non ha ancora ottenuto un permesso di domicilio (permesso C).
L'assoggettamento alla fonte ha inizio il mese successivo a quello durante
il quale è avvenuto il divorzio o la separazione.
Di converso, in caso di decesso del coniuge, il lavoratore straniero che non
ha ancora ottenuto il permesso di domicilio (permesso C), rimane comunque tassato in via ordinaria.
4. Naturalizzazione
Ottenimento
permesso C
L'assoggettamento all'imposta alla fonte cessa, poiché sostituito da quello
ordinario, dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale il lavoratore straniero ha ottenuto un permesso di domicilio (permesso C) oppure ha ottenuto la nazionalità svizzera.
4
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
PRESTAZIONI IMPONIBILI
Sono imponibili tutti gli indennizzi versati o accreditati al contribuente 5. Salario
per la sua attività lavorativa, in particolare il salario ordinario (mensile, ordinario
orario risp. giornaliero, a cottimo, per ore supplementari), come pure le
provvigioni, le gratifiche, i premi di anzianità e di giubileo, le indennità
per cessazione di un’attività e di buona uscita, come pure le vacanze e i
giorni festivi non goduti pagati in contanti, le prestazioni in natura (vitto
e alloggio, appartamenti di servizio, vetture di servizio, ecc.), le mance e
ogni altra prestazione valutabile in denaro, nonché qualsiasi altra prestazione imponibile versata posteriormente e non assoggettata in precedenti
periodi fiscali.
Fanno parte del salario anche le prestazioni che il datore di lavoro versa a
terzi per conto del suo dipendente (p.es. pagamento della pigione, presa a
carico rate del leasing, ecc.).
Sono imponibili i proventi lordi senza alcuna deduzione. Il calcolo dell'imposta deve quindi essere eseguito sull'importo della prestazione prima della deduzione degli oneri sociali, della previdenza professionale, ecc.
Le partecipazioni ai premi delle assicurazioni malattia o infortuni e della
previdenza, ecc., come pure il pagamento delle imposte alla fonte (accordo
sul salario netto), che il datore di lavoro assume in luogo e per conto del
lavoratore, sono considerati elementi costitutivi del salario imponibile.
Per la valutazione delle prestazioni in natura fanno stato:
giorno/CHF
mese/CHF
6. Prestazioni
in natura
anno/CHF
Colazione
Pranzo
Cena
Pensione Completa
3.5
10.8.21.5
105.300.240.645.-
1'260.3'600.2'880.7'740.-
Alloggio
11.5
345.-
4’140.-
Pensione completa
con alloggio
33.-
990.-
11'880.-
Abbigliamento: quando il datore di lavoro fornisce in gran parte abiti,
biancheria personale e scarpe, e prende a suo carico il bucato e il mantenimento di questi effetti, si aggiungeranno CHF 80.- al mese, risp. CHF
960.- all’anno.
Alloggio: quando il datore di lavoro non mette soltanto una camera a
disposizione, ma un appartamento, si aggiungerà l’importo dell’affitto
5
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
corrispondente al prezzo locale invece delle quote summenzionate, risp.
l’importo di cui la pigione dell’appartamento è stato ridotto in confronto
alle pigioni usuali nella località per un appartamento analogo.
7. Vantaggio
auto
Qualora l’automobile di servizio possa essere utilizzata anche a scopi privati dal dipendente, occorre determinare il valore della prestazione di cui
beneficia e aggiungerlo al salario lordo imponibile.
Quota privata
Il valore viene determinato calcolando lo 0,8% del prezzo di acquisto
del veicolo (IVA esclusa), ma almeno CHF 150.- al mese. Per i veicoli
in leasing occorre considerare il prezzo di acquisto in contanti (IVA esclusa) oppure eventualmente il prezzo dell’oggetto (IVA esclusa) indicati nel
contratto leasing.
Vantaggio
effettivo
In sostituzione del calcolo forfetario della quota privata, è data la possibilità di computare al salario lordo imponibile il vantaggio privato effettivo,
a condizione che sia tenuto un libro di bordo.
Il valore viene determinato moltiplicando i chilometri percorsi a scopo
privato (compreso il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro) per la rispettiva tariffa al chilometro, pari a cts. 40/Km.
(
p.es.: 8'500 km percorsi a titolo privato x cts. 40 = CHF 3’400.-)
8. Assegni
Assegni per i figli, altri assegni di famiglia, indennità per lavoro a squadre, di picchetto, di trasferimento, per lavoro notturno, per lavoro domenicale, per inconvenienti dovuti al lavoro. Tali indennità costituiscono
parte integrante del salario imponibile anche quando sono disciplinate da
un contratto collettivo di lavoro (CCL).
9. Indennità
per tragitto
verso luogo di
lavoro
Fanno pure parte del reddito imponibile le prestazioni o le indennità del
datore di lavoro per il tragitto dal domicilio fino al luogo di lavoro, in
quanto già considerate forfetariamente nel calcolo delle aliquote, conformemente all’art. 107 LT.
10. Indennità
pasti/rimborso spese pasti
Tutti i contributi (contanti/buoni pasto) per i pasti consumati sul posto di
lavoro, nonché il rimborso erogato ai dipendenti che sono principalmente
attivi nel servizio esterno (oltre al 50%), vanno sommati al reddito lordo
imponibile.
11. Proventi
compensativi
versati per il
tramite del
datore di
lavoro
Tutti i proventi compensativi in relazione con l'attività dipendente attuale, temporaneamente ridotta o interrotta versati al dipendente per il tramite del datore di lavoro sono aggiunti al reddito lordo imponibile e l’ammontare totale deve essere imposto con l’aliquota corrispondente. Sono
pertanto imponibili in particolare le indennità giornaliere (AI, AINF, AD,
assicurazioni malattia, per maternità e infortunio, ecc.), le prestazioni di
terzi responsabili, gli assegni di nascita, per figli, di formazione e familiari.
6
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
I proventi compensativi che l'Istituto assicurativo o di previdenza versa
direttamente all'assicurato (quindi che il dipendente riceve non per il
tramite del datore di lavoro) non sono invece da computare al salario
lordo imponibile. La trattenuta d'imposta su questi proventi è infatti operata direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza in base alle
tabelle ufficiali dell'imposta alla fonte, in merito alle quali si rimanda
alla Direttiva n° 2.
In questi casi il datore di lavoro deve quindi limitarsi a tenere conto dei
periodi di assenza (e cioè dei periodi durante i quali il lavoratore ha ricevuto un'indennità direttamente dall'Istituto assicurativo o di previdenza)
per determinare l'aliquota applicabile al reddito del lavoro (ricostruzione
del salario annuo su 360 giorni).
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009)
Dimorante sposato con 1 figlio
Reddito semplice
(periodo incompleto per inizio attività e indennità ore cassa malattia
versate per il tramite del datore di lavoro)
Attività dal 1.3 al 31.12
Salario annuale teorico compresi AF e 13.ma
CHF. 70’000.-
Aliquota per CHF. 70’000.- = 2.8%
Mese
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Salario 3’200.ind. CM 1’800.AF
200.-
Salario
5’400.5’400.5’400.5’400.5’400.5’400.5’400.-
%
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
2.8%
5’200.-
2.8% 145.60
Novembre
5’400.-
2.8% 151.20
1’355.20
2.8% (1)
1’623.05
Dicembre
13.ma
IF
Imposta totale
151.20
151.20
151.20
151.20
151.20
151.20
151.20
5’400.4’166.60 9’566.60
Totale effettivo
57’966.60
Conguaglio ultimo salario di Fr. 9’566.60
(1) Salario annuale su 360 giorni
57’966.- x 360 =
300
267.85
69’559.-
2.8%
7
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
TABELLE E CALCOLO DELL’IMPOSTA
12. Momento
determinante
Ai fini dell'imposizione e dell'aliquota applicabile è determinante la situazione personale del contribuente al momento del pagamento, dell'accredito o della compensazione della prestazione imponibile.
Le modificazioni di stato civile, del numero dei figli e delle persone a carico, come pure l'inizio o la cessazione dell'attività lucrativa del coniuge,
sono considerati dall'inizio del mese successivo a quello durante il quale
si è verificato l'evento. In caso di matrimonio tra due contribuenti assoggettati alla fonte, la modificazione della tabella avviene pure con l'inizio
del mese successivo a quello del matrimonio.
Vedi esempio a pag. 26.
13. Reddito
attività lucrativa
In caso di attività lucrativa principale per il calcolo della trattenuta d'imposta mensile è determinante il salario lordo annuale del contribuente,
riservata la rettifica (conguaglio) che deve essere operata dal datore di
lavoro a fine anno o alla fine del rapporto di impiego.
14. Proventi
compensativi
I proventi compensativi (ad es. le indennità per perdita di guadagno, di
malattia, ecc.) versati al dipendente per il tramite del datore di lavoro sono normalmente aggiunti, a cura del datore di lavoro, al reddito del
salario annuale e rientrano nei proventi determinanti ai fini del calcolo
dell'aliquota d'imposizione (vedi punto 11 della presente Direttiva).
15. Rettifica a
fine anno o
fine rapporto
di lavoro (conguaglio)
Il datore di lavoro trattiene l'imposta, mese per mese, con riferimento alla
rispettiva tabella, colonna salario annuale, tenendo in considerazione il
presunto reddito lordo dell'anno intero. L'aliquota definitiva e la relativa
imposta realmente dovuta sono poi determinate, sempre a cura del datore
di lavoro, alla fine dell'anno (nell'ambito della trattenuta del mese di
dicembre), rispettivamente alla fine del rapporto di lavoro, tenendo in
considerazione il reddito complessivo lordo di tutto l’anno. L'aliquota è da riferire alla finca "salario annuo" e l'imposta trattenuta per eccesso o per difetto durante l'anno (nell'ambito delle singole trattenute mensili) deve essere regolata direttamente dal datore di lavoro con il dipendente mediante conguaglio.
E' importante ricordare che:
a) per periodi di lavoro incompleti (l'assoggettato alla fonte lavora solo
durante un certo periodo limitato e non per tutto l'anno), l'aliquota
dovrà essere stabilita dal datore di lavoro tenendo conto di un salario
corrispondente ad una attività annua completa (360 giorni). I giorni
relativi alle vacanze e ai giorni festivi non goduti (pagati in contanti) non
sono considerati quale prolungamento del periodo effettivo di lavoro;
8
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
b) per lavoro a tempo parziale (occupazione inferiore al 100% e quando
non sono raggiunti i presupposti per l’applicazione della tabella D “4%”)
si applicano le seguenti normative:
- nel caso di unica attività svolta (il datore di lavoro è tenuto in
questi casi a farsi rilasciare una relativa dichiarazione ufficiale
vidimata dall’autorità del Comune di domicilio svizzero o estero in
cui si attesti che il contribuente non svolge alcuna altra attività),
l’aliquota applicabile è quella corrispondente all’effettivo salario
conseguito;
- nel caso di attività esercitate presso più datori di lavoro o in caso in
cui la residua percentuale di mancata occupazione fosse compensata con altre prestazioni di salario (indennità di disoccupazione o
sostitutive di reddito) l’aliquota applicabile è quella riferita al corrispondente reddito per una attività completa (conversione del salario al 100%).
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009)
Dimorante celibe (Tabella A)
Salario annuo
CHF. 39’000.- versato in 13 mensilità
Situazione normale con salario costante; il datore di lavoro può conoscere
già all’inizio dell’anno l’aliquota esatta:
39’000.-
aliquota 4.6%
Tabella A
Calcolo dell’imposta
gennaio
..........
..........
..........
novembre
Salario
Aliquota
3’000.-
4.6%
138.-
3’000.-
4.6%
138.-
Totale trattenuta primi 11 mesi
Imposta totale dell’anno 39’000.Conguaglio da trattenere su mese
di dicembre e 13.ma
Imposta
1’518.4.6%
Imposta
totale
1’518.1’794.276.-
9
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009)
Consulente estero, con attività lucrativa in Svizzera a tempo
pieno
(Coniugato, moglie che lavora in Svizzera, senza figli)
con autorizzazione di soggiorno di corta durata tipo L valido dal
1° maggio 2009 al 29 aprile 2010
Salario: CHF. 8’000.- mensili
Calcolo della trattenuta d’imposta
Anno 2009
Imponibile
Maggio/Dicembre
CHF. 8’000.- x 8 mesi
CHF. 64’000.-
Aliquota* 11.8%
Imposta dovuta
CHF. 7’552.-
CHF. 64’000.- x 11.8%
*) Salario determinante per la fissazione dell’aliquota
CHF. 8’000.- x 12 = Fr. 96’000.-
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009)
Frontaliera nubile con attività al 50% + altra attività
Salario annuo
CHF. 23’400.- versato in 13 mensilità
Salario determinante:
23’400.- x 100 = 46’800.-*
50
Il datore di lavoro può conoscere già all’inizio dell’anno l’aliquota esatta:
* 46’800.-
aliquota
6.4%
Calcolo dell’imposta
Salario
Aliquota
1’800.-
6.4%
115.20
1’800.-
6.4%
115.20
Totale trattenuta primi 11 mesi
Imposta totale dell’anno 23’400.-
6.4%
gennaio
.......
.......
novembre
Conguaglio da trattenere su mese
di dicembre e 13.ma
10
Imposta Imposta totale
1’267.20
1’267.20
1’497.60
230.40
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
L’imposta alla fonte è prelevata in applicazione delle seguenti tabelle:
TABELLA A: calcolata sulla base del reddito da attività lucrativa delsingolo lavoratore con presa in considerazione delle
deduzioni applicabili ad una persona sola e sulla base
delle aliquote ordinarie riportate all’art. 35 cpv. 1 LT e
214 cpv. 1 LIFD;
TABELLA B: calcolata sulla base del reddito da attività lucrativa del
singolo dipendente con presa in considerazione delle
deduzioni applicabili ai coniugati, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all’art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2
LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico
totale;
TABELLA C:
calcolata sulla base del reddito del contribuente e del proprio coniuge con presa in considerazione delle deduzioni
applicabili ai coniugati con doppi redditi, sulla base delle
aliquote ordinarie riportate all’art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv.
2 LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico
totale;
TABELLA E:
calcolata sulla base del reddito del contribuente e del proprio coniuge con presa in considerazione delle deduzioni
applicabili ai coniugati con doppi redditi, sulla base delle
aliquote ordinarie riportate all’art. 35 cpv. 2 LT e 214 cpv.
2 LIFD e con deduzione per figli a carico ripartita sui due
coniugi;
TABELLA F:
calcolata sulla base del reddito del contribuente con presa in considerazione delle deduzioni applicabili ai coniugati, sulla base delle aliquote ordinarie riportate all’art.
35 cpv. 2 LT e 214 cpv. 2 LIFD e con riconoscimento deduzione per figli a carico ripartita sui due coniugi o conviventi;
TABELLA D:
4% sempre applicabile nel caso in cui il dipendente lavori
presso il singolo datore di lavoro con un’attività lucrativa
non superiore alle 15 ore settimanali e cumulativamente
il reddito lordo inferiore a CHF 2'000.- mensili o non
superiore a CHF 70.- l’ora.
11
16. Tabelle
d’imposta (aliquote) e loro
applicazione
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
La scelta delle tabelle va effettuata in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti
assoggettati alla fonte) che deve essere compilato dal lavoratore
e conservato dal datore di lavoro, e tornano così applicabili:
Contribuente
celibe, nubile,
divorziato,
separato di
fatto, vedovo
e non convivente
Contribuente-dipendente celibe, nubile, divorziato,
separato di fatto, vedovo e non convivente
1. Se svolge attività a carattere accessorio
Contribuente
- dipendente è
assoggettato
con tabella:
D (4%)
(durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore
e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a
CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all’ora)
Contribuente
coniugato /
partner registrato
2. Se svolge attività principale (non assoggettato con
Tabella D)
A
3. Se vive in comunione domestica con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi fino al 28°anno di
età o di persone bisognose al cui sostentamento
provvede
B 1,2,3..
Contribuente-dipendente coniugato
4. Se svolge attività a carattere accessorio
Contribuente
- dipendente è
assoggettato
con tabella:
D (4%)
(durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore
e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a
CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all’ora)
5. Se svolge attività principale (non assoggettato con
Tabella D):
Allora occorre distinguere (cfr. questionario dipendente)
5.a Se il coniuge del contribuente-dipendente non svolge
attività né in Svizzera né all’estero e non percepisce
redditi sostitutivi da pensioni, invalidità o altre
rendite
12
B 0,1,2..
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
5.b Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge
UNA SOLA attività lucrativa, con reddito conseguito:
.
.
.
in Svizzera
C 0,1,2..
in Svizzera, ma accessorio
quindi nel caso in cui il coniuge assoggettato
con Tabella D
B 0,1,2..
all’estero
se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE
FISCALE
se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/
RESIDENTE FISCALE ESTERO (correttiva*)
F 0,1,2..
E 0,1,2..
5.c Se il coniuge del contribuente-dipendente svolge
DUE O PIU’ attività lucrative presso differenti datori
di lavoro (indipendentemente se attività principali o
accessorie), con redditi conseguiti:
.
.
.
esclusivamente in Svizzera
C 0,1,2..
sia in Svizzera che all’estero
C 0,1,2..
esclusivamente all’estero
se il contribuente-dipendente è FRONTALIERE
FISCALE
se il contribuente-dipendente è DIMORANTE/
RESIDENTE FISCALE ESTERO
F 0,1,2..
E 0,1,2..
(*) pt. 5b: istanza di correttiva
Il contribuente-dipendente DIMORANTE/RESIDENTE FISCALE
ESTERO (vedi def. al pt. 1 della presente Direttiva), tassato con
la tabella E 0, 1, 2, 3 ha diritto di richiedere entro il 31 marzo dell’anno
che segue quello dell’assoggettamento all’Ufficio delle imposte alla fonte
una correttiva se il reddito netto dell’attività (unica) esercitata all’estero
dal proprio coniuge è inferiore a CHF 7'750.- (5'000.- euro) allegando il
relativo certificato di salario del coniuge e l’attestazione vidimata da
un’autorità costituita del Comune di residenza che certifichi che il coniuge esercita unicamente tale attività lucrativa sia in Svizzera che all’estero.(l’autorità fiscale si riserva di esigere copia della dichiarazione fiscale
estera).
(**) pt. 5c: istanza di correttiva
Il contribuente-dipendente tassato con la tabella C 0, 1, 2, 3, qualora le
due o più attività del coniuge cumulativamente rientrerebbero ancora nei
requisiti per l’applicazione della tabella D (redditi accessori), può richiedere l’applicazione della tabella B 0, 1, 2, 3.
La relativa richiesta di correttiva deve essere inoltrata, entro il 31 marzo
dell’anno successivo a quello che segue l’assoggettamento, all’Ufficio delle
imposte alla fonte.
13
5.1.1
Contribuente
in concubinato (convivente)
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
Contribuente-dipendente che vive in concubinato
Contribuente dipendente è assoggettato con tabella:
6. Se svolge attività a carattere accessorio
D (4%)
(durata settimanale del lavoro non supera le 15 ore
e cumulativamente il reddito lordo è inferiore a
CHF 2'000.- o non supera CHF 70.- all’ora)
7. Se svolge attività principale (non assoggettato con
Tabella D) e SENZA figli a carico
A
8. Se svolge attività principale (non assoggettato con
Tabella D) e CON figli a carico
Allora occorre distinguere (cfr. questionario dipendente)
8.a Se il convivente del contribuente-dipendente non
svolge attività lucrativa né in Svizzera né all’estero
B 1,2,3..
8.b Se il convivente del contribuente-dipendente svolge
UNA SOLA attività lucrativa, con reddito conseguito:
.
.
.
in Svizzera
se reddito del convivente è minore del reddito
contribuente-dipendente
se reddito del convivente è maggiore del reddito
contribuente dipendente
B 1,2,3..
A
in Svizzera, ma accessoria
quindi nel caso in cui il convivente assoggettato
con Tabella D
B 1,2,3..
all’estero
F 1,2,3..
8.c Se il convivente svolge DUE O PIU’ attività lucrative
presso differenti datori di lavoro (indipendentemente
se attività principali o accessorie), con redditi conseguiti:
.
.
14
esclusivamente in Svizzera o sia in Svizzera che
all’estero
se reddito svizzero del convivente è minore del
reddito contribuente-dipendente
se reddito svizzero del convivente è maggiore del
reddito contribuente-dipendente
esclusivamente all’estero
B 1,2,3..
A
F 1,2,3..
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
La scelta della tabella va effettuata come al punto 16 (casi 4, 5) della pre- 17. Coniugati
sente Direttiva, in base alle indicazioni contenute nel questionario ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte) che deve essere
compilato dal lavoratore e conservato dal datore di lavoro a disposizione
dell’autorità fiscale.
I partner registrati hanno il medesimo statuto dei coniugi (vedi punto 17).
18. Partner
registrati
Di principio, è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne fino alla 19. Figli a
fine del mese del compimento del 18esimo anno di età rispettivamente carico
ogni figlio maggiorenne a tirocinio o agli studi fino alla fine del mese del
compimento del 28esimo anno di età al cui sostentamento il contribuente
provvede in modo essenziale e che vivono in comunione domestica.
La deduzione per i figli minorenni, viene riconosciuta automaticamente Minorenni
a tutti gli assoggettati alla fonte:
nei casi di applicazione delle tabelle B 1,2,3.. e C 1,2,3.. la deduzione è
accordata integralmente;
nei casi di applicazione delle tabelle E 1,2,3.. e F 1,2,3.. la deduzione è
ripartita sui due coniugi/conviventi.
Pertanto, la questione del riconoscimento in deduzione dei figli minorenni è regolata automaticamente con l’applicazione corretta delle tabelle di
aliquote riportate al pt. 16 della presente Direttiva.
Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 28 anni,
al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di
assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT).
Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata
minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli
studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti.
Se i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale (inizio
o cessazione degli studi durante l’anno), la relativa deduzione sarà limitata unicamente a tale periodo.
Se sono adempiute le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce
autonomamente, all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio dell’assoggettamento, la tabella applicabile come al punto 16 della presente Direttiva (in
funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico) sulla base della
documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto di
famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell’istituto, 3-attestazione rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il
figlio non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano
essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente.
15
Maggiorenni
a tirocinio o
agli studi fino
al 28esimo
anno di età
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
IMPORTANTE: il diritto alla deduzione per figli maggiorenni a carico è
subordinato alla presentazione da parte del datore di lavoro di tale documentazione in allegato al conteggio annuale.
20. Persone a
carico
E' considerata persona a carico ogni persona residente in Svizzera
totalmente o parzialmente incapace ad esercitare un'attività lucrativa al
cuisostentamento il contribuente provvede in modo essenziale. Il riconoscimento della deduzione ai fini dell'aliquota applicabile può tuttavia
avvenire unicamente con decisione dell'Ufficio delle imposte alla fonte al
quale il datore di lavoro deve presentare, al momento della nascita del
presunto diritto alla deduzione, la relativa domanda debitamente documentata.
21. Famiglie
monoparentali
Celibi o nubili, separati legalmente o di fatto, divorziati e vedovi, che
vivono in comunione domestica con figli, sono assoggettati alla trattenuta
d’imposta alla fonte come al punto 16 della presente Direttiva (vedi: p.to
16/3), sulla base dei dati contenuti nel questionario ufficiale (questionario
per dipendenti assoggetttati alla fonte).
L’applicazione di tali tabelle è subordinata alla presentazione dell’atto di
famiglia - oltre alla documentazione relativa ai figli maggiorenni a carico
per la quale si rimanda al capitolo “Figli a carico/figli maggiorenni”- che il
datore di lavoro dovrà tenere a disposizione dell’autorità fiscale.
22. Tabelle
per doppi redditi (Tabella C
e Tabella E)
Le tabelle per doppi redditi (C e E) si applicano come riportato al pt. 16
della presente Direttiva, sulla base dei dati contenuti nel questionario
ufficiale (questionario per dipendenti assoggettati alla fonte).
La Tabella C è applicata anche nel caso in cui uno solo dei due coniugi è
assoggettato alla fonte e il reddito principale dell'altro coniuge è tassato
ordinariamente.
L'applicazione della Tabella C e E decadono su domanda di un contribuente nel caso in cui uno dei due coniugi cessa o interrompe la sua attività lucrativa per un periodo di almeno 3 mesi
NB: La tabella dei doppi redditi non è applicata se uno dei due coniugi
esercita una sola attività lucrativa e unicamente a tempo parziale o
accessorio, tassata secondo la tabella D (4%).
23. Tabella
per attività
accessoria o a
tempo parziale (Tabella D
4%)
Applicazione come a pt. 16/1, 16/4 o 16/6 della presente Direttiva.
L'aliquota d'imposta per attività accessoria o a tempo parziale è del 4%
(compresa l'imposta federale diretta). Essa è applicata ai redditi d'attività lucrativa nei casi in cui la durata settimanale del lavoro non
16
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
supera le 15 ore e (cumulativamente) il reddito lordo è inferiore a
CHF. 2'000.- al mese o non supera CHF. 70.- all’ora. Ai fini dell’applicabilità della Tabella D, il salario mensile è convertito in salario orario.
.
.
Se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situ- 24. Casi partizione personale, il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicura- colari
tivo o di previdenza applicano le seguenti tabelle d'imposta:
- per celibi e salariati il cui stato civile non è noto: la Tabella A;
- per le salariate coniugate: la Tabella C; per i salariati coniugati: la
Tabella C0.
Il/la contribuente assoggettato/a all’imposta alla fonte (Tabella A) che
contrae matrimonio con un/a contribuente minorenne, è tassato secondo le aliquote della Tabella B (coniugati con un solo reddito) dal mese
successivo a quello del matrimonio e fino all'inizio dell'anno in cui la
moglie/marito compie il 18.mo anno di età.
I titolari di un permesso L sono assoggettati alla trattenuta d’imposta con 25. Permesso L
l’aliquota relativa al corrispondente reddito per un’attività completa
(annualizzazione del salario su 240 giorni lavorativi o su 12 mesi se trattasi di salario mensile), tenuto conto della situazione familiare (vedi
esempio in appendice).
Quando, per motivi particolari non è possibile procedere all’annualizzazione del salario, (ad esempio professori, docenti e insegnanti in genere.
occupati a tempo parziale), l’aliquota d’imposta sarà stabilita in base alla
scala dei salari di categoria (scuole, istituti, ecc.).
È totalmente imponibile nel Cantone, la retribuzione totale annuale integralmente versata o accreditata da un datore di lavoro con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone. Restano riservati i disposti delle convenzioni internazionali sulla doppia imposizione e il diritto del contribuente
di contestare la trattenuta d’imposta (art. 210 LT e art. 137 LIFD).
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2009)
Consulente estero (celibe)
( con autorizzazione di soggiorno di corto tipo L)
con attività limitata a 90 giorni all’anno
Per i 90 giorni di attività lucrativa esplicita nel Cantone Ticino riceve un
compenso lordo di CHF. 36’000.-.
17
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
Calcolo della trattenuta d’imposta
Imponibile
CHF. 36’000.-
Salario determinante per la
fissazione dell’aliquota
(annualizzazione del salario)
CHF. 36’000.- x 240*
90**
CHF. 96’000.-
Aliquota 13.3%
Calcolo dell’imposta
CHF. 36’000.- x 13.3%
CHF. 4’788.-
* Giorni lavorativi dell’anno / ** giorni effettivi di lavoro
26. Procedura
di conteggio
semplificata Lavoro in
nero
Tramite un solo annuncio presso un’unica istituzione, la cassa di compensazione AVS, il datore di lavoro versa i contributi per i dipendenti
per quanto concerne l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le
indennità di perdita di guadagno, l’assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari nell’agricoltura, l’assicurazione contro gli infortuni e le imposte alla fonte.
Le condizioni per poter beneficiare della procedura di conteggio semplificata sono tre:
- il singolo stipendio non può superare i CHF 19'890.- annui
- la somma totale annua dei salari dell’azienda non può superare i CHF
53’040.- il salario di tutto il personale deve essere conteggiato con la procedura
semplificata
Per maggiori informazioni si invita a contattare direttamente
l’autorità competente, Divisione dell’economia, Cassa di compensazione AVS, Bellinzona.
27. Riserva
tassazione
ordinaria
Al verificarsi di determinate condizioni i contribuenti con domicilio o
dimora fiscale in Svizzera assoggettati alla fonte (ad esclusione quindi
dei Frontalieri fiscali e dei Residenti fiscali esteri) beneficiano del
regime di tassazione ordinaria che può essere complementare a quello
della fonte (art. 112 LT e 90 cpv. 1 LIFD) oppure sostitutivo del medesimo
(art. 113 LT e 90 cpv. 2 LIFD).
Tassazione
complementare
Sono soggetti a tassazione ordinaria complementare tutti gli altri redditi
imponibili del contribuente (quelli che non provengono dal lavoro e i proventi compensativi ad esso relativi) come pure la sua sostanza e i suoi
relativi redditi.
18
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
Rientrano negli altri redditi imponibili, tassati ordinariamente, in particolare quelli provenienti da una attività indipendente, da patenti o diritti
d'autore, oppure da vincite a lotterie o concorsi come pure da usufrutti,
fondazioni, nonché rendite, pensioni, alimenti o prestazioni in capitale
della previdenza professionale, come pure i redditi da immobili e da capitali a risparmio o titoli.
Il contribuente è, in questi casi, tenuto a presentare una dichiarazione d'imposta.
Sono imposti con la tassazione ordinaria sostitutiva i redditi lordi assog- Tassazione
gettati alla fonte di un contribuente o del suo coniuge vivente in comunio- sostitutiva
ne domestica con lui, quando superano singolarmente, nel corso di un
anno civile, l'importo di CHF 120'000.- . Tale tassazione è mantenuta,
negli anni successivi e fino alla fine dell'assoggettamento alla fonte,
anche quando il reddito non raggiunge più, temporaneamente o durevolmente, il limite stabilito.
Se l'assoggettamento in un Cantone ha una durata inferiore ad un anno
civile intero, i redditi lordi determinanti per l'imposta alla fonte sono convertiti su dodici mesi.
Nel caso di tassazione ordinaria sostitutiva il datore di lavoro deve
tuttavia continuare a prelevare l'imposta alla fonte; essa è computata, senza interessi, sull'imposta ordinaria sostitutiva. L'Ufficio delle
imposte alla fonte può tuttavia, in questi casi, autorizzare il debitore della prestazione imponibile a rinunciare alla trattenuta d'imposta a condizione che presti una sufficiente garanzia. In quest'ultimo caso l'assoggettamento avviene a tutti gli effetti secondo la procedura ordinaria.
Per completezza deve essere rilevato che il regime di tassazione ordinaria
è praticato anche nei riguardi di quegli assoggettati alla fonte che ottengono un permesso di domicilio (permesso C) o che sposano un cittadino
svizzero oppure una persona in possesso di un permesso di domicilio (permesso C). La stessa regola è applicata anche nel caso in cui, in costanza di
matrimonio, uno dei due coniugi ottiene la nazionalità svizzera o un permesso di domicilio.
Il passaggio dal regime alla fonte a quello ordinario avviene dall'inizio del
mese successivo a quello durante il quale si è verificato l'evento.
In caso di separazione duratura giudiziale o di fatto o di divorzio da un
coniuge di nazionalità svizzera o al beneficio di un permesso di domicilio,
il lavoratore straniero che non ha nel frattempo ottenuto un permesso di
domicilio (permesso C) è nuovamente assoggettato alla trattenuta d'imposta alla fonte dall'inizio del mese successivo.
Il riconoscimento di eventuali deduzioni individuali non considerate nell'ambito delle singole tabelle d'imposta a cui il contribuente ha diritto può
essere fatto valere nell'ambito della procedura di contestazione dell'imposta - punto 29 della presente direttiva.
19
28. Deduzioni
individuali
ammissibili su
istanza
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
La relativa richiesta, accompagnata da tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata, all'Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, dal contribuente medesimo, dal suo datore di lavoro oppure dall'Istituto assicurativo o di previdenza al più tardi entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento.
A dipendenza della categoria di contribuente, possono rientrare in particolare in questo contesto gli interessi per debiti privati, il riacquisto di
anni assicurativi del II Pilastro, le quote per la previdenza individuale
vincolata (III pilastro A), le prestazioni di sostentamento o mantenimento
di figli e persone a carico precedentemente non considerati e gli alimenti
versati al coniuge divorziato o separato.
CONTESTAZIONE DELLA TRATTENUTA D’IMPOSTA
ALLA FONTE
29. Istanza di
contestazione
Il contribuente o il datore di lavoro che intende contestare la trattenuta
d'imposta alla fonte (art. 210 LT e 137 LIFD) può richiedere, al più tardi
entro il 31 marzo dell'anno che segue quello dell'assoggettamento,
all'Ufficio delle imposte alla fonte di Bellinzona una decisione in merito
all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento.
Se il datore di lavoro ha operato una trattenuta troppo elevata riversandola all'Ufficio delle imposte alla fonte, la differenza sarà restituita o
accreditata senza interessi, purché la domanda sia inoltrata entro i termini validi per la contestazione della trattenuta d'imposta alla fonte.
Differenze d’imposta inferiori a CHF. 10.- non vengono considerate.
Il datore di lavoro, rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza
hanno l'obbligo di restituire direttamente al contribuente l'imposta trattenuta in eccesso. Se la restituzione diretta al contribuente non può avvenire, ad esempio nei casi in cui quest'ultimo ha cambiato datore di lavoro
e non si conosce il suo nuovo recapito, la restituzione avviene per il tramite dell'Ufficio delle imposte alla fonte al quale il debitore della prestazione imponibile è, a questo riguardo, tenuto a rivolgersi.
30. Trattenute
complementari
Se il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza non hanno effettuato la trattenuta o l'hanno fatto in misura insufficiente, l'Ufficio delle imposte alla fonte reclama loro l'imposta non trattenuta.
E' riservato il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile
nei confronti del contribuente (art. 211 LT).
Nell'ambito delle relazioni intercantonali, le imposte alla fonte percepite
in eccesso, sono restituite al contribuente, senza interessi; le imposte
20
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
trattenute in misura minore, sono richieste al contribuente senza interessi.
E' possibile rinunciare a una trattenuta complementare o a una restituzione se il montante annuo è inferiore a CHF. 200.- per ogni contribuente.
OBBLIGHI DEL DEBITORE D’IMPOSTA
Sono considerati debitori della prestazione imponibile il datore di lavo- 31. In generale
ro, come pure gli Istituti assicurativi o di previdenza che hanno la
loro sede o il loro stabilimento d'impresa nel Cantone.
Gli stabilimenti d'impresa fuori Cantone soggiacciono alla sovranità
fiscale del Cantone in cui si trovano. Nel caso di ristoranti, il datore di
lavoro può essere l'esercente, il gerente oppure il proprietario.
Il mancato rispetto delle modalità qui riportate può configurare,
relativamente al caso di specie, una violazione degli obblighi procedurali, una sottrazione consumata d’imposta e/o un delitto
fiscale perseguibile penalmente, ex artt. 257 ss. LT e artt. 174 ss.
LIFD.
La trattenuta d'imposta per tutti gli assoggettati alla fonte deve avvenire 32. Trattenuta
al momento del pagamento, del versamento, della nascita del cre- d’imposta
dito o della compensazione della prestazione imponibile senza
riguardo ad eventuali cessioni di salario, opposizioni o reclami oppure
contestazioni di qualsiasi genere.
Il riversamento delle imposte trattenute deve avvenire trimestralmente
all'Ufficio delle imposte alla fonte al più tardi, entro 10 giorni dalle date,
a questo riguardo, appositamente stabilite e cioè il 31 marzo, 30 giugno,
30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.
Entro i medesimi termini il debitore della prestazione imponibile è pure
tenuto a presentare un rendiconto delle trattenute complessive trimestrali sul modulo ufficiale che riceverà periodicamente dall'Ufficio delle
imposte alla fonte unitamente alle polizze PVR.
Il rendiconto trimestrale deve essere presentato anche per i periodi
durante i quali il datore di lavoro non è momentaneamente tenuto ad
alcun riversamento d'imposta (nessun dipendente assoggettato alla fonte
o dipendente esente da imposta).
La mancata presentazione del rendiconto trimestrale delle imposte trattenute alla fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffi21
33. Rendiconti
trimestrali e
riversamento
all’autorità
fiscale cantonale
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
da, di una multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT).
Se le imposte non sono riversate entro i termini fissati, il debitore
della prestazione deve un interesse di ritardo stabilito dal Consiglio di Stato, praticato per le imposte ordinarie.
34. Conteggio
annuale
I moduli ufficiali di conteggio annuale devono essere trasmessi all'Ufficio
delle imposte alla fonte entro il 31 gennaio dell'anno che segue quello dell'assoggettamento con le seguenti indicazioni:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
il n. AVS del contribuente (ev. n. del Registro centrale degli stranieri);
cognome e nome del contribuente;
il Comune di domicilio o di residenza. In caso di mutazioni durante
l’anno si dovranno specificare i singoli Comuni indicando la
data del cambiamento;
il Comune di lavoro per i frontalieri con rientro giornaliero. In caso di
mutazioni durante l’anno per periodi superiori ai tre mesi consecutivi, si dovranno specificare i singoli Comuni aventi diritto al riparto;
il Cantone di domicilio o di residenza;
la data di entrata e di uscita durante l'anno presso il datore di lavoro o
presso l'istituto assicurativo o di previdenza e la data di cambiamento
eventuale della tabella dell'aliquota;
il salario lordo;
la tabella dell'aliquota applicata;
il numero dei figli separatamente per minorenni e maggiorenni; per
questi ultimi si ricorda che deve essere allegata la relativa documentazione (cfr. capitolo Figli a carico/figli maggiorenni) ;
l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte;
firma e eventuale timbro.
La mancata presentazione del conteggio delle imposte trattenute alla
fonte, comporta per il datore di lavoro l'emissione di una diffida, di una
multa e la determinazione d'ufficio dell'imposta presumibilmente dovuta
per il relativo periodo (art. 204, 209, 257 LT).
Nel conteggio annuale devono essere elencati anche i dipendenti che, per
il fatto che non raggiungono l'età o i limiti minimi d'imponibilità, non soggiacciono alla trattenuta d'imposta.
22
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
Unitamente al conteggio il debitore della prestazione imponibile deve
anche notificare all'Ufficio delle imposte alla fonte ogni modifica relativa
alla sua azienda, in particolare l'acquisto, la cessione, la trasformazione
dell'azienda, il trasferimento di sede, la modifica della ragione sociale,
come pure il cambiamento dei proprietari (gerenti o locatari) e la cessazione dell'attività ed ogni altra circostanza di interesse per l'autorità
fiscale.
35. Modifiche
relative al
debitore d’imposta
Il datore di lavoro rispettivamente l'istituto assicurativo o di previdenza
sono tenuti a conservare per un periodo di 10 anni tutti i documenti
necessari alla verifica dell'assoggettamento all'imposta alla fonte e a metterli a disposizione dell'autorità fiscale in caso di eventuali controlli.
Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare d'ufficio al contribuente, entro il 36. Attestato 31 gennaio dell’anno che segue quello dell’assoggettamento o in caso di ricevuta
cessazione del rapporto di lavoro, un'attestazione, sotto forma di un certificato di salario, con l'indicazione dell'ammontare delle retribuzioni
assoggettate alla fonte e dell'imposta alla fonte trattenuta. Il relativo
modulo è fornito dall'autorità fiscale ed è ottenibile presso l'Ufficio delle
imposte alla fonte.
Al contribuente e a richiesta del medesimo gli devono pure essere fornite
tutte le indicazioni e i mezzi necessari atti a verificare l'esattezza della
trattenuta d'imposta, considerato come il termine perentorio per poter
contestare la trattenuta d’imposta alla fonte scada il 31 marzo dell’anno
che segue quello dell’assoggettamento.
In virtù degli Accordi bilaterali sulla libera circolazione delle persone in 37. Formulario
essere fra la Svizzera e l’Unione europea (UE) e l’Associazione europea di d’annuncio
libero scambio (AELS) è garantita al lavoratore e alla lavoratrice stranieri interessati un’ampia mobilità professionale. Per questo motivo sono
state introdotte delle nuove forme di autorizzazione (Permesso di dimora
B-CE/AELS e Permesso di dimora temporaneo L-CE/AELS). In caso di
cambiamento di datore di lavoro non è pertanto più necessario l’allestimento di un nuovo permesso. Il datore di lavoro svizzero è tuttavia
obbligato a notificare al competente Ufficio delle imposte alla
fonte l’assunzione di personale straniero assoggettato all’imposta
alla fonte, entro 8 giorni. Tale formulario può essere richiesto all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona o scaricabile sul sito internet
www.ti.ch/fonte.
Con l’entrata in vigore delle normative relative all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione i lavoratori e le lavoratrici provenienti dagli
Stati della UE/AELS possono essere occupati in Svizzera per un periodo
di 90 giorni/3 mesi con semplice notifica all’Ufficio della manodopera
estera (senza un permesso rilasciato dalla Polizia degli stranieri). Il datore di lavoro è tuttavia obbligato a notificare all’autorità fiscale anche que23
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
ste persone, per il tramite del suddetto formulario nonché, riservate le
convenzioni internazionali sulla doppia imposizione, a provvedere alla
trattenuta d’imposta alla fonte e al successivo riversamento entro i termini legali stabiliti.
L’assoggettamento all’imposta alla fonte di tali lavoratori è in ogni caso
dovuto quando il datore di lavoro (debitore della prestazione imponibile)
risiede o detiene una stabile organizzazione o una base fissa nel Cantone.
38. Provvigioni d’incasso
Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione calcolata sulle imposte trattenute per singolo contribuente. Tale
provvigione è del 4% sulle imposte trattenute che, per singolo contribuente, non eccedono i CHF. 20'000.- franchi all'anno. Negli altri casi la provvigione è del 4% sui primi CHF. 20'000.- e del 2% sull'importo eccedente.
La stessa può essere ridotta dall'autorità fiscale se il debitore della prestazione imponibile contravviene ai suoi obblighi procedurali e decade
completamente nel caso in cui l'autorità fiscale deve procedere ad una
tassazione d'ufficio per la mancata presentazione del conteggio.
Esempio:
Ditta XY: totale imposte trattenute Dipendente Rossi
Dipendente Neri
Provvigione d’incasso:
Per dipendente Rossi:
Per dipendente Neri:
CHF. 30'000.CHF. 10'000.-
4% su CHF. 20'000.- = CHF. 800.2% su CHF. 10'000.- = CHF. 200.-
4% su CHF. 10'000.- = CHF. 400.-
Totale provvigione d’incasso per il DL
CHF 1'400.-
RESPONSABILITA’
39. Ritenuta
insufficiente
Il debitore della prestazione imponibile è solidalmente responsabile,
con il contribuente o il lavoratore, per il prelevamento delle imposte alla
fonte. È inoltre responsabile per il successivo riversamento degli importi
ricevuti all'autorità fiscale a norma dell'art. 121 LT.
In caso di mancata trattenuta o trattenuta insufficiente, l’autorità fiscale
può obbligare il debitore d’imposta a riversare l’imposta non trattenuta.
24
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
5.1.1
Il debitore della prestazione imponibile e, in generale, chiunque è obbli- 40. Sottrazione
gato a trattenere un'imposta alla fonte che, intenzionalmente o per negli- d’imposta
genza, non la trattiene o la trattiene in modo insufficiente è inoltre punibile per il reato di sottrazione d'imposta conformemente agli art. 258 e
segg. LT.
Il datore di lavoro che dispone a profitto proprio o di terzi delle trattenute 41. Appropriad'imposta alla fonte senza riversarle all'autorità fiscale è passibile di pro- zione indebita
cedimento penale per appropriazione indebita ai sensi dell'art. 270 LT.
Inoltre, chiunque per commettere una sottrazione d’imposta fa uso, a sco- 42. Frode fiscapo di inganno, di documenti falsi, alterati o inesatti nel contenuto, è puni- le
to con la detenzione o con la multa fino a CHF 30'000.- a titolo di frode
fiscale, giusta l’art. 269 LT.
Informazioni
Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni,
Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona (telefono 091 / 814 75 71).
Le direttive e le tabelle dell’imposta alla fonte sono pubblicate sul sito
Internet http://www.ti.ch/fisco.
Si raccomanda ai signori datori di lavoro di indicare sempre sui
conteggi, sulle polizze di versamento e in ogni corrispondenza il
numero di controllo assegnato.
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Ufficio delle imposte alla fonte
25
5.1.1
Imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio
ESEMPIO (calcoli effettuati con le aliquote valide nel 2010)
Lavoratore frontaliere che presenta 3 situazioni familiari
differenti nel conrso dell’anno d’assoggettamento
CHF. 21.- ora + 13.ma
Salario annuo presunto 44’400.1.1/31.3 celibe
1.4/30.6 coniugato/coniuge non
attivo
1.7/31.12 coniugato con 1 figlio/
coniuge non attivo
Mese
Gennaio
Febbraio
Marzo
: aliquota 5.9%
Tabella A
: aliquota 2.1%
Tabella B0
: aliquota 0.5%
Tabella B1
Salario
2’688.3’370.4’063.-
%
5.9%
5.9%
5.9%
IF
158.60
198.85
239.70
Aprile
Maggio
Giugno
3’717.3’560.3’560.-
2.1%
2.1%
2.1%
78.05
74.75
74.75
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novemvre
3’916.2’247.4’106.3’738.3’554.-
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
19.60
11.25
20.55
18.70
17.75
6.0%
2.2%
0.5%
666.65
244.45
111.10
Dicembre
13.ma
2’520.3’406.-
5’926.-
Totale lordo annuo
44’445.-
Imposta
912.55
Calcolo reale:
Celibe
Sposato
Sposato
+ 1 figlio
Totale
3 mesi (1/4) 11’111.25
3 mesi (1/4) 11’111.25
6 mesi (1/2) 22’222.50
44’445.-
Conguaglio ultimo salario di CHF. 5’926.-
26
A
B0
1’022.20 B1
109.65
LISTA DEI COMUNI DI FRONTIERA
Como
Albavilla
Albese
Albiolo
Alserio
Alzate Brianza
Anzano del Parco
Appiano Gentile
Argegno
Arosio
Asso
Barni
Bellagio
Bene Lario
Beregazzo Con Figliaro
Binago
Bizzarone
Blessagno
Blevio
Bregnano
Brenna
Brienno
Brunate
Bulgarograsso
Cabiate
Cadorago
Caglio
Cagno
Campione d’Italia
Cantù
Canzo
Capiago Intimiano
Carate Urio
Carbonate
Carimate
Carlazzo
Carugo
Casasco d’Intelvi
Caslino d’Erba
Casnate con Bernate
Cassina Rizzardi
Castelmarte
Castelnuovo Bozzente
Castiglione d’Intelvi
Cavallasca
Cavargna
Cerano d’Intelvi
Cermenate
Cernobbio
Cirimido
Civenna
Claino con Osteno
Colonno
Como
Consiglio di Rumo
Corrido
Cremia
Cucciago
Cusino
Dizzasco
Domaso
Dongo
Dosso del Liro
Drezzo
Erba
Eupilio
Faggeto Lario
Faloppio
Fenegrò
Figino Serenza
Fino Mornasco
Garzeno
Gera Lario
Germasino
Gironico
Grandate
Grandola ed Uniti
Gravedona
Griante
Guanzate
Inverigo
Laglio
Laino
Lambrugo
Lanzo d’Intelvi
Lasnigo
Lenno
Lezzeno
Limido Comasco
Lipomo
Livo
Locate Varesino
Lomazzo
Longono al Segrino
Luisago
Lurago d’Erba
Lurago Marinone
Lurate Caccivio
Magreglio
Mariano Comense
Maslianico
Menaggio
Merone
Mezzegra
Moltrasio
Monguzzo
Montano Lucino
Montemezzo
Montorfano
Mozzate
Musso
Nesso
Novedrate
Olgiate Comasco
Oltrona S. Mamette
Orsenigo
Ossuccio
Parè
Peglio
Pellio Intelvi
Pianello del Lario
Pigra
Plesio
Pognana Lario
Ponna
Ponte Lambro
Porlezza
Proserpio
Pusiano
Ramponio Verna
Rezzago
Rodero
Ronago
27
Rovellasca
Rovello Porro
S. Bartolomeo V. Cavargna
S. Fedele Intelvi
S. Fermo d. Battaglia
S. Nazzaro V. Cavargna
Sala Comacina
San Siro
Schignano
Senna Comasco
Solbiate Comasco
Sorico
Sormano
Stazzona
Tavernerio
Torno
Tremezzo
Trezzone
Turate
Uggiate Trevano
Val Rezzo
Valbrona
Valmorea
Valsolda
Veleso
Veniano
Vercana
Vertemate c. Minoprio
Villa Guardia
Zelbio
Varese
Agra
Albizzate
Arcisate
Arsago Serpio
Azzate
Azzio
Barasso
Bardello
Bedero Valcuvia
Besano
Besnate
Besozzo
Biandronno
Bisuschio
Bodio Lomnago
28
Bregano
Brenta
Brezzo di Bedero
Brinzio
Brissago Valtravaglia
Brunello
Brusimpiano
Buguggiate
Cadegliano
Cairate
Cantello
Caravate
Carnago
Caronno Varesino
Casale Litta
Casalzuigno
Casciago
Cassano Magnago
Cassano Valcuvia
Castello Cabiaglio
Castelserpio
Castelveccana
Castiglione Olona
Castronno
Cavaria con Premezzo
Cazzago Brabbia
Cislago
Cittiglio
Clivio
Cocquio
Comabbio
Comerio
Cremenaga
Crosio della Valle
Cuasso al Monte
Cugliate Fabiasco
Cunardo
Curiglia c. Montev.
Cuveglio
Cuvio
Daverio
Dumenza
Duno
Fagnano Olona
Ferrera di Varese
Gallarate
Galliate Lombardo
Gavirate
Gazzada
Gemonio
Germignaga
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Gornate Olona
Grantola
Inarzo
Induno Olona
Jerago con Orago
Lavena Ponte Tresa
Laveno Mombello
Leggiuno
Lonate Ceppino
Lozza
Luino
Luvinate
Maccagno
Malgesso
Malnate
Marchirolo
Marzio
Masciago Primo
Mercallo
Mesenzana
Montegrino Valtrav.
Monvalle
Morazzone
Mornago
Oggiona S. Stefano
Orino
Osmate Lentate
Pino Lago Maggiore
Porto Ceresio
Porto Valtravaglia
Rancio Valcuvia
Saltrio
Sangiano
Solbiate Arno
Solbiate Olona
Sumirago
Ternate
Tradate
Travedona Monate
Tronzano L.Maggiore
Valganna
Varano Borghi
Varese
Vedano Olona
Veddasca
Venegono Inferiore
Venegono Superiore
Viggiù
Lecco
Abbadia Lariana
Bellano
Bosisio Parini
Casargo
Cesana Brianza
Civate
Colico
Costa Masnaga
Dervio
Dorio
Esino Lario
Introzzo
Lierna
Mandello del Lario
Nibionno
Oliveto Lario
Pagnona
Perledo
Rogeno
Sueglio
Suello
Tremenico
Valmadrera
Varenna
Vendrogno
Vestreno
Verbano Cusio
Ossola
Antrona Schieranco
Arizzano
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Calasca
Cambiasca
Vignone
Cannero Riviera
Villadossola
Cannobio
Villette
Caprezzo
Vogogna
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Ghiffa
Gurro
Intra
Intragna
Macugnaga
Malesco
Masera
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Oggebbio
Pallanza
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Re
S. Bernardino Verbano
S. Maria Maggiore
Seppiana
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone S. Carlo
Varzo
Verbania
Viganella
29