Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e

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Disposizioni in materia di autenticazione degli atti di alienazione e
Appunti
(agg.marzo 2012 )
Disposizioni in materia di autenticazione degli atti
di alienazione e costituzione dei diritti di garanzia
di beni mobili registrati
ai sensi dell'art.7 L.248/2006 : aggiornamento delle
disposizioni applicative
Seminario per i Funzionari comunali
Relatrice Dr.ssa Annalisa Papirii
Conservatore del PRA di Chieti
Palazzo degli Studi di Lanciano
22 giugno 2011
L'A.C.I.
Fondato nel 1905, è un ente pubblico non economico
che ha la sede a Roma ed uffici presenti in tutte le
province italiane.
L'ACI è anche la Federazione degli Automobile Club
locali, enti pubblici locali, attualmente 106 sul
territorio nazionale.
Le delegazioni ACI sono Studi di Consulenza
Automobilistica che operano con il marchio ACI
Le strutture A.C.I. nella Provincia di
Chieti
Ufficio Provinciale ACI di Chieti:
P.R.A., Assistenza Bollo, Ufficio Relazioni con il
Pubblico.
Automobile Club Chieti
Con la rete delle Delegazioni ACI:
n.3 Chieti , Francavilla al Mare, Guardiagrele, Lanciano,
Ortona, Atessa, Casoli, Vasto, San Salvo, Gissi.
Dove siamo
Ufficio Provinciale ACI di Chieti
Viale Abruzzo, 338 66100 CHIETI
Sito internet: www.up.aci.it/chieti Area Comuni
Contatti
Indirizzo di posta elettronica per i Comuni:
[email protected]
Centralino: 0871-329411
U.R.P.: 0871-329408-329404
Fax: 0871-329441
Il Pubblico Registro Automobilistico.
1) Garantisce la certezza della responsabilità civile,
penale ed amministrativa derivante dalla circolazione dei
veicoli.
2) La pubblicità legale degli eventi giuridici che
interessano i veicoli si ottiene con la trascrizione degli atti
negoziali, degli atti amministrativi e degli atti giudiziari,
nonché di alcuni fatti e situazioni giuridicamente rilevanti
3) Il P.R.A., fin dalla sua costituzione, risalente al 15
maggio del 1927, è stato affidato in gestione
all'Automobile Club d'Italia.
La riforma introdotta dal D.P.R 358/2000:
lo Sportello Telematico dell'Automobilista in sigla
S.T.A.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 358/2000 ha
istituito lo Sportello Telematico dell'Automobilista
(sinteticamente denominato "STA") allo scopo di semplificare
gli adempimenti amministrativi relativi alla vita giuridica dei
veicoli.
La carta di circolazione e il certificato di proprietà dei
veicoli devono obbligatoriamente essere richiesti presso uno
STA che dovrà rilasciare contestualmente entrambi i
documenti e, in caso di immatricolazione o di
reimmatricolazione, anche le targhe.
Chi sono gli Sportelli Telematici dell'Automobilista ?
Possono
attivare
lo
STA
i
seguenti
soggetti:
Gli Uffici Provinciali ACI-PRA;
Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile;
Gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni
degli Automobile Club locali.
Per mezzo di questi operatori, il cittadino ha a disposizione, per
svolgere le pratiche più frequenti relative ad un veicolo, circa 6000
sportelli ed ottiene subito, con un unico accesso, tutti i documenti
necessari.
Gli Sportelli Telematici dell'Automobilista sono identificati
da un logo (stabilito con decreto del Ministero dei Trasporti
del 21.02.01, pubblicato sulla G.U. n.65/01) che deve essere
esposto al pubblico .
Il sistema degli atti P.R.A. e la riforma del 2006.
Art. 2657 Titolo per la trascrizione.
La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto
pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o
accertata giudizialmente.
Requisito minimo di forma volto a selezionare i titoli e a garantire che
l'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione sia svolto da un soggetto
terzo con efficacia erga omnes.
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata.
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste
nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è
stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente
accertare l'identità della persona che sottoscrive.
La funzione certificativa opera nei confini segnati dalla legge: per gli
atti PRA i confini sono stabiliti dalla L. n. 248/06 e sono specificati nelle
circolari dell'ACI, invece i notai hanno un'attribuzione generica e
virtualmente illimitata.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati
Art.7 D.L. 04 luglio 2006 n. 223 coordinato con la L. di conversione 4 agosto 2006 n. 248
1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o
la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere
richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli
telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n.
358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti
di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono abrogati.
La rete degli autenticatori
Con la nuova norma di liberalizzazione e semplificazione
amministrativa aumentano i soggetti abilitati ad autenticare atti che
costituiscono titolo idoneo per la trascrizione.
Notai (circa 4.000)
Uffici Comunali (circa 8.000)
Uffici Provinciali ACI (106)
Uffici Provinciali Motorizzazione Civile (circa 100)
Studi di Consulenza Automobilistica e Delegazioni A.C.I. abilitati
(circa 6.000)
Vantaggi - Criticità
Decentramento totale sul
territorio attraverso quasi
18.000 punti di erogazione
del servizio di autentica
degli atti.
•
•
Mancanza di specializzazione
degli operatori
•
•
Mancanza di uniformità di
comportamento
Ampliamento degli orari di
•
fruizione del servizio
Contenimento delle tariffe
•
Difficoltà di comunicazione
tra gli operatori della rete
Disagi per il cittadino
e per gli operatori
Regolamentazione degli atti ai fini della successiva
trascrizione
Il Ministero della Giustizia ha demandato all'ACI il
compito di regolamentare la materia degli atti per la
trascrizione al P.R.A.. sui Comuni. Il Ministero
dell'Interno ha diramato la circolare n.02/09 ai Comuni ed
ha rinviato all'A.C.I. per le disposizioni applicative.
Dopo la circolare n.7109/09, l'ACI ha emanato nuove
disposizioni applicative in data 21.02.11 con la circ. 1906
del 21.02.11 rilasciando un nuovo manuale per l'autentica
degli atti soggetti alla trascrizione nel P.R.A.
L'Ufficio Provinciale ACI di Chieti, ha ritenuto
opportuno organizzare un incontro di studio sulle novità
introdotte dalla circolare ACI 1906/11 “Invio nuova
versione del manuale sulle autentiche ai sensi dell'art. 7
della L.248/06”.
Finalità dell'intervento
Garantire l'uniformità di applicazione
Garantire la certezza dell'atto
Consolidare il rapporto di collaborazione
avviato nel 2006 con i Comuni
Facilitare il lavoro dei funzionari autenticanti
Evitare disagi ai cittadini
AUTENTICA ART. 7 L. 248/06
Si possono autenticare in base all'art. 7 della L.248/06 gli
atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di
beni mobili registrati e la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi.
BENI MOBILI REGISTRATI
1) gli autoveicoli iscritti al PRA;
2) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal
codice della navigazione;
3) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione.
AUTENTICA S.T.A. (ART. 7 L. 248/06)
Riguarda solo gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di beni mobili registrati al PRA e la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi.
Inoltre, possono avvalersi delle modalità semplificate
di autentica di cui all'art. 07 L. 248/2006 in via estensiva,
alcuni casi particolari di prime iscrizioni, escluse
dall'istanza acquirente (in vigore dal 16/05/05) perché
non rientranti nell'applicazione del DPR 358/2000 o per
altri motivi.
Alcuni esempi:
atti di vendita (2688, PRD, ecc.);
atti costitutivi di ipoteca;
atti risolutori/liberatori del PRD;
atti di rettifica di istanze
dell'acquirente, di atti autenticati ex art.7 e di atti autenticati dal notaio;
atti di accettazione di eredità senza beneficio di inventario;
atti di vendita di società che ha subito una variazione/trasformazione;
prime iscrizioni al PRA di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 CdS e
art. 18 L. 289/02) o ricostruiti, o radiati per esportazione e mai immatricolati
all'estero;
prime iscrizioni al PRA di veicoli provenienti dall'estero, iscritti a nome
dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera
(provenienza U.E. ed extra U.E.);
prime iscrizioni tardive di motocicli immatricolati prima del 1959 (c.d.
Motoleggere);
prime iscrizioni STA con annotazione del patto di riserva della proprietà.
Gli atti di accettazione di eredità con beneficio di
inventario devono essere obbligatoriamente
redatti con la forma dell'atto pubblico a pena di
nullità (art.484 cod. civ.).
A volte l'accettazione beneficiata non è
facoltativa, ma obbligatoria; in particolare
devono accettare con beneficio d'inventario:
1. i minori o gli interdetti (art. 471 )
2. i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472)
3. le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni
e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società
commerciali (art. 473 c.c.)
La dichiarazione unilaterale di vendita
Art .13 R.D. 1814/1927
Per l'annotazione del trasferimento di proprietà di un autoveicolo, devono esibirsi
all'Ufficio Provinciale ACI nel cui pubblico registro l'autoveicolo è iscritto:
1) il titolo,in originale o in copia autentica, che dà luogo al trasferimento di
proprietà; ........
Se il trasferimento derivi da vendita eseguita verbalmente, l'atto scritto è supplito ai
fini dell'annotazione nel pubblico registro automobilistico da una dichiarazione,
firmata dal venditore, debitamente autenticata, stesa su carta da bollo ....
Art. 10 D.M. 514/92
Le richieste di formalità, in relazione ai veicoli iscritti, si effettuano mediante
consegna all'ufficio del PRA del certificato di proprietà che, debitamente
compilato e sottoscritto, contiene la nota di formalità e sostituisce il soppresso
foglio complementare.
Nel caso di vendita verbale, la dichiarazione unilaterale di vendita di cui all'art.
13 del regio decreto 29 luglio 1927 n.1814, deve redigersi sul certificato di
proprietà, anche integrato da un foglio di continuazione, da prodursi in unico
esemplare al PRA. (unito all'atto di vendita con timbro di legatura apposto dal
soggetto autenticante).
Dichiarazione di vendita su C.d.P.
Eccezioni: atti unilaterali non redatti su C.d.P.
L'atto di vendita unilaterale deve essere sempre redatto
sul Certificato di Proprietà. Ciò significa anche che se l'atto di
vendita non viene redatto sul C.d.P., deve sempre avere
forma bilaterale.
Per questa regola sono previste due sole eccezioni:
1)dichiarazione di vendita in base all'art. 2688 cod.civ.: deve
essere redatta su un foglio diverso dal C.d.P. ed è sufficiente
la firma del solo venditore.
2)dichiarazione di vendita di veicolo ancora in possesso del
Foglio Complementare: deve essere redatta su un foglio
diverso dal Foglio Complementare ed è sufficiente la firma
del solo venditore.
Atti con obbligo di autentica del notaio
Hanno ancora obbligo di atto notarile e sono pertanto escluse
dall'autentica ex art.7 L.248/06 nonché dalla semplificazione
dell'istanza acquirente le seguenti fattispecie:
ATTO COSTITUTIVO DI USUFRUTTO/USO;
ATTO DI CONSENSO ALLA CANCELLAZIONE D'IPOTECA;
PROCURA A VENDERE
PRIME ISCRIZIONI AL PRA DI VEICOLI NUOVI ED USATI SOGGETTI
A LICENZA/AUTORIZZAZIONE O PARTICOLARI REQUISITI;
PRIME ISCRIZIONI AL PRA DI VEICOLI NUOVI ED USATI
PROVENIENTI DA STATI EXTRA UE VENDUTI TRAMITE CANALI
NON UFFICIALI, NON ISCRITTI A NOME DELLO STESSO SOGGETTO
GIÀ INTESTATARIO DELLA C.CIRC..
L'autentica della sottoscrizione
La circolare ministeriale individua chiaramente come riferimento per
l'autentica di sottoscrizione ex lege 248/06 l'art.2703 cod.civ..
Art. 2703 Sottoscrizione autenticata: Si ha per riconosciuta la
sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del
pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il
pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che
sottoscrive.
Art. 2702 Efficacia della scrittura privata: La scrittura privata fa piena
prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi
l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne
riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata
come riconosciuta.
Art. 2700 Efficacia dell'atto pubblico: L'atto pubblico fa piena prova,
fino a querela di falso (art. 476 Cod.Pen.) della provenienza del
documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
GLI ELEMENTI DELL'AUTENTICA
Nell'autentica art. 07 L. 248/06 è necessario indicare:
la modalità di identificazione del sottoscrittore:
1) documentale è necessario indicare il tipo di documento
utilizzato per l'identificazione, il numero e la data di rilascio;
2) conoscenza diretta deve essere specificamente indicata
nell'autentica la conoscenza personale;
3) a mezzo fidefacienti i cui estremi devono essere riportati in
autentica;
la data dell'autentica, dalla quale scaturiscono gli effetti civili,
penali ed amministrativi relativi al veicolo;
il luogo dove viene eseguita l'autentica;
il numero di repertorio, a garanzia della data certa nell'interesse
sia degli autenticatori sia dei cittadini (cfr.circ. n2/09 Min.Interno);
la firma leggibile del funzionario autenticante, con il timbro
recante nome, cognome e ufficio di appartenenza.
Possono essere utilizzati per l'identificazione i seguenti
documenti di identità/riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida,
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi
patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di
altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello
Stato (art.35 DPR 445/00).
patente e carta d'identità emesse da uno stato UE.
Non è possibile, per motivi di P.S., utilizzare un documento
scaduto per l'identificazione del sottoscrittore.
CASI PARTICOLARI:
Per le persone giuridiche occorre indicare nell'autentica l'avvenuto accertamento dei poteri di
firma nonché, in caso di procura, il numero di repertorio, la data ed il notaio autenticante.
Il potere di firma può essere comprovato all’autenticatore tramite presentazione di:
a) visura camerale in originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale con dichiarazione
sostitutiva (solo per le società iscritte alla camera di Commercio);
b) statuto societario, atto costitutivo, delibera societaria dalla quale risulti il soggetto o i soggetti
che hanno il potere di compiere l’atto in nome e per conto della persona giuridica; il documento
deve essere prodotto in copia conforme o fotocopia dichiarata conforme all’originale con
dichiarazione sostitutiva;
c) procura speciale in originale;
d) procura generale in copia conforme all’originale o in fotocopia dichiarata conforme all’originale
con dichiarazione sostitutiva;
e) dichiarazione sostitutiva nella quale l’interessato deve dichiarare la qualità di legale
rappresentante e il possesso dei poteri per il compimento dell’atto da autenticare. Per le persone
giuridiche o società non iscritte alla Camera di Commercio (associazioni, fondazioni, ecc.) è
necessario presentare l’atto costitutivo (cfr lett. b);
f) in caso di tutore, amministratore di sostegno, curatore ecc. è necessario presentare l’atto di
nomina in copia conforme all’originale in bollo o in fotocopia con dichiarazione sostitutiva
attestante la conformità all’originale;
Qualora nell’autentica non venga citato l’avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla
formalità PRA dovrà essere necessariamente allegata la documentazione elencata, in corso di
validità, comprovante tali poteri.
Poteri di firma nelle società commerciali
Criterio della strumentalità diretta o indiretta dell’atto:
in base a questo principio, se dal certificato camerale risulta che
l’alienazione del veicolo rientra nell’oggetto sociale e nell’attività
effettivamente esercitata (come ad esempio nel caso di soggetti
che l’attività di vendita di veicoli, o di imprese di noleggio, di
leasing o imprese di trasporti in cui il veicolo costituisce strumento
imprescindibile e connesso all’esercizio dell’attività della società),
tale atto può essere qualificato come atto di ordinaria
amministrazione che può essere sottoscritto disgiuntamente dal
singolo rappresentante legale
CASI PARTICOLARI:
autentica della firma di chi non sa o non può firmare: si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 445/00, in base
alle quali il Pubblico Ufficiale, previo accertamento dell'identità
del dichiarante, attesta nel testo dell'autentica l'impedimento a
sottoscrivere.
autentica della firma dei ciechi: occorre applicare le disposizioni
della L. 18/75che prevede la sottoscrizione con il segno di croce;
se la persona non è in grado di sottoscrivere oltre a riportare
sull'atto la dicitura “impossibilitato a sottoscrivere” sarà necessario
autenticare la sottoscrizione di due testimoni fiduciari.
LA GESTIONE DEGLI ERRORI
E' sempre meglio non farli !!!
ERRORI SANABILI CON POSTILLE
ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE
1) postilla senza controfirma del venditore
2) postilla con controfirma del venditore
ERRORI SULL'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE
1) postilla con data e controfirma dell'autenticatore
ERRORI SULLA DICHIARAZIONE DEL VENDITORE:
Sugli atti non sono ammesse abrasioni, cancellature e sbianchettature che non
consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica.
Tutte le correzioni devono essere operate interlineando il dato errato e
richiamando con postilla il dato corretto.
Si riportano di seguito le modalità di esecuzione delle correzioni:
POSTILLA SENZA CONTROFIRMA:
se sono stati fatti errori che non ingenerano incertezza sull'identità
dell'acquirente o del veicolo e la veridicità del dato esatto è verificabile dalla
documentazione a corredo della formalità (es.: errata indicazione alternativa del
nome o del cognome, della data e/o del luogo di nascita, indirizzo, prezzo,
comprovabili tramite documento di riconoscimento, fattura, carta di
circolazione) la dichiarazione può essere corretta semplicemente interlineando il
dato errato e richiamando con postilla il dato corretto.
POSTILLA CON CONTROFIRMA DEL VENDITORE:
se sono stati fatti errori e la veridicità del dato esatto non è verificabile dalla
documentazione a corredo della formalità, la dichiarazione può essere corretta
interlineando il dato errato e richiamando, con postilla controfirmata dal
venditore, il dato corretto. Questa modalità di correzione è ammessa anche
quando non siano stati indicati tutti i soggetti acquirenti o sono stati
erroneamente indicati più soggetti acquirenti rispetto a quelli effettivi.
ERRORI NELL'AUTENTICA:
Sugli atti non sono ammesse abrasioni, cancellature e sbianchettature che non
consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica.
Tutte le correzioni devono essere operate interlineando il dato errato e
richiamando con postilla il dato corretto.
Si riporta di seguito la corretta modalità di esecuzione delle correzioni:
POSTILLA CON DATA E CONTROFIRMA DELL'AUTENTICATORE:
Tutti gli errori sull'autentica devono essere sempre corretti con postilla
controfirmata e datata dall'autenticatore.
Non è ammessa l’apposizione di etichette adesive prestampate e applicate sopra
lo spazio del CdP dedicato all’autentica in quanto non è conforme a quanto
previsto dal DM n. 514/1992.
E' possibile redigere l’autentica e, in casi eccezionali, la sottoscrizione, su foglio
di continuazione che sarà unito al CdP con apposita “legatura” (timbro + firma
dell’autenticatore), quando, a causa della presenza di più venditori, la
sottoscrizione non possa essere eseguita sul CdP per mancanza di spazio.
ERRORI GRAVISSIMI CHE COMPORTANO LA
RICUSAZIONE DELLE FORMALITÀ:
indicazione completamente errata della targa o del telaio
(oggetto);
sostituzione dell'acquirente (soggetto);
omissione della data (forma );
omissione del luogo (forma );
omissione della sottoscrizione (forma );
omissione dei dati delle parti (forma );
su tali dati non sono ammesse postille, né abrasioni,
cancellature e sbianchettature.
Conseguenze della nullità dell'atto.
Su tali dati non sono ammesse postille, né abrasioni, cancellature e
sbianchettature.
In tutti i casi di errori gravissimi la nuova circolare prescrive
l'obbligo di annullamento dell'atto errato e la materiale redazione di un
nuovo atto, con l'assegnazione di un nuovo numero di repertorio e
l'apposizione di una nuova marca da bollo.
L'atto non potrà più essere redatto sul CDP che contiene l'atto
annullato, quindi sarà necessario redigere una nuova dichiarazione di
vendita su atto a parte che dovrà essere bilaterale ed utilizzare la nota
PRA (NP3B) per la presentazione della formalità.
Qualora lo STA che ha provveduto alla materiale redazione dell'atto
o che riceve l'atto errato formato da altro STA o Comune, nonostante
l'errore grave proceda comunque alla presentazione della formalità,
l'Ufficio PRA provvederà alla sua ricusazione.
Per la trascrizione dovrà essere ripresentata una formalità ex novo
con un nuovo atto, ripetendo il pagamento degli importi. Per gli importi
già versati sarà necessario presentare domanda di rimborso.
Atti redatti sul F.C., atti su CDP senza dati acquirente, atti redatti su
etichette adesive incollate al CDP, ecc.., sono tutti atti nulli.
ATTENZIONE
Qualora ci si accorga di una errata indicazione del soggetto acquirente,
PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL PRA, è possibile:
1.Redigere, una nuova dichiarazione di vendita, con un nuova data, nuovo
numero di repertorio e nuova marca da bollo;
2.Dovrà essere sottoscritta dal venditore e dall'effettivo acquirente che
prende visione e accetta l'avvenuta sostituzione del precedente errato
nominativo;
3.Dovrà contenere il riferimento alla precedente dichiarazione di vendita
errata e cioè il nr.di repertorio, la data di autentica e l'espressa
dichiarazione che l'atto in questione conteneva l'acquirente errato;
4.Non è necessaria la sottoscrizione del precedente acquirente indicato
erroneamente;
5.La formalità dovrà essere presentata su nota libera NP3 alla quale dovrà
essere allegato il CDP con l'atto errato e la nuova dichiarazione di
vendita.
Gli atti presentati al PRA, rettificati con modalità diverse da quelle
indicate, determinano la ricusazione della formalità
Costi e disagi della nullità dell'atto per il
cittadino
1)Corresponsione di una nuovo importo per il bollo sull'atto pari ad
€ 14,62;
2)Coinvolgimento del soggetto acquirente nella formazione del
nuovo atto che dovrà essere necessariamente bilaterale;
3)Pagamento dell'imposta di bollo virtuale sulla nota di trascrizione
NP3B in misura superiore ( € 43,86 invece di € 29,24);
4)Oneri connessi alla presentazione di una domanda di rimborso nel
caso in cui la pratica venga presentata al PRA e respinta;
5) Indeterminatezza sulla data del trasferimento della proprietà con
conseguenze civili, penali ed amministrative, in particolare di
natura fiscale ( es.: bollo, sanzioni amministrative, fermi
amministrativi e vincoli in genere, ecc.).
Imposta di bollo sugli atti
La scrittura privata autenticata è un atto soggetto all'imposta di bollo fin
dall'origine. Ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n.642/72 : "per gli atti soggetti a bollo
fin dall'origine l'applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a
punzone, deve precedere l'eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi
scritturazione".
I contrassegni possono essere utilizzati indipendentemente dalla data della loro
emissione, purchè nel rispetto dell'articolo 11 del D.P.R. 642/72 che dispone
l'applicazione delle marche da bollo prima della sottoscrizione dell'atto.
Ne deriva che le scritture private autenticate presentate per la trascrizione, qualora
rechino una “marca da bollo” acquistata in data successiva alla data di autentica
della sottoscrizione, non sono in regola con l'art. 11 del DPR 642/72.
L'ufficio PRA provvederà ad inviare apposita segnalazione all'Agenzia Entrate che
disporrà la sanzione amministrativa dal 100% al 500% dell'imposta nei confronti
dei soggetti responsabili (art. 22 DPR 642/72: in solido sottoscrittori, autenticatori,
funzionari che ricevono l'atto, ecc. ).
Un improprio utilizzo dei contrassegni (es.: esposizione a fonti di calore, stampanti
laser, ecc.), che provoca un deterioramento tale da rendere impossibile riconoscere i dati
riportati sullo stesso, comporta l'invalidità' del contrassegno. Conseguenza
dell'invalidità del contrassegno e' il non assolvimento dell'imposta di bollo. Anche in
questo caso si procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate.
Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto in casi particolari
Venditore minore di età: dovranno sottoscrivere l’atto i genitori esercenti la potestà genitoriale
congiuntamente o il genitore che esercita in via esclusiva la potestà, così come previsto all’art. 320
c.c..
Venditore in stato di interdizione: l’atto di vendita dovrà essere sottoscritto dal tutore
nominato dal tribunale. Per l’alienazione dei beni dell’interdetto, è richiesta l’autorizzazione del
tribunale (art. 375 c.c.).
Amministratore di sostegno (art. 404 c.c.): Se il venditore è assistito da un amministratore di
sostegno, per individuare il soggetto legittimato a sottoscrivere validamente l’atto di vendita
occorre verificare il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno nel quale sono indicati gli
atti che devono essere compiuti da questi in nome e per conto del beneficiario, e quali possono
essere compiuti dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.
Venditore inabilitato: l’inabilitazione, disposta con sentenza del giudice, determina una
incapacità legale di agire relativa, in quanto, a differenza dell’interdizione, non priva totalmente il
soggetto della capacità legale. L’inabilitato può compiere autonomamente gli atti di ordinaria
amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione deve essere assistito dal
curatore nominato dal giudice. In caso di vendita, è necessario che l’atto sia sottoscritto dal
venditore inabilitato e dal curatore ed è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare (art. 375
c.c.).
Venditore minore emancipato: il codice civile riconosce al minore che abbia contratto
matrimonio, l’acquisto di una limitata capacità di agire (art. 390 c.c.). Il minore emancipato può
compiere in via autonoma gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione è necessaria l’assistenza di un curatore che può essere il coniuge maggiorenne o,
qualora anche il coniuge sia minorenne, una persona nominata dal giudice. In caso di vendita del
veicolo, è richiesta sia la sottoscrizione del venditore emancipato che del curatore, oltre
all’autorizzazione del giudice tutelare, analogamente a quanto esposto per il venditore inabilitato.
Gli atti di vendita privi dei requisiti sopra evidenziati sono annullabili e, pertanto,
qualora ne venga richiesta la trascrizione, l’Ufficio Provinciale darà seguito alle
richieste.
Soggetti legittimati a sottoscrivere l'atto in casi particolari
Impresa in stato di liquidazione: l’atto va sottoscritto dal liquidatore della
Società, desumibile dalla visura camerale che va esibita in fase di autentica.
Impresa in stato di fallimento: l’atto va sottoscritto dal curatore
fallimentare previa esibizione dell’autorizzazione del giudice delegato, se la
dichiarazione di fallimento è avvenuta prima del 16/7/2006. Per i fallimenti
dichiarati dopo il 16/7/2006, è sempre il curatore fallimentare a sottoscrivere
l’atto ma va esibita l’autorizzazione del comitato dei creditori. Per gli atti di
valore superiore a 50.000,00 euro va allegata anche la preventiva informativa al
giudice delegato.
Impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa: l’atto è
sottoscritto dal commissario liquidatore previa autorizzazione dell’autorità che
vigila sulla liquidazione in caso di atti avente valore indeterminato o superiore a
1032,91 euro (art. 206 legge fallimentare RD n. 267/1942 e successive
modifiche).
Impresa sottoposta a concordato preventivo: l’atto di vendita è sottoscritto
da colui che ha la rappresentanza legale della società, desumibile dallo statuto o
dal certificato camerale (vedi accertamento dei poteri delle persone giuridiche)
con l’autorizzazione del giudice delegato (art. 167 legge fallimentare RD n.
267/1942 e successive modifiche).
Impresa soggetta ad amministrazione controllata: l’atto di vendita è
sottoscritto da chi ha la rappresentanza della società previa esibizione
dell’autorizzazione del giudice delegato. In questi casi se l’autenticatore si è
limitato solo ad accertare l’identità del sottoscrittore senza citare l’avvenuto
accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la
documentazione comprovante tali poteri.
Dove siamo
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Viale Abruzzo, 338 66100 CHIETI
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