Autenticazione degli atti di vendita degli autoveicoli, motoveicoli e

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Autenticazione degli atti di vendita degli autoveicoli, motoveicoli e
COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari
AUTENTICAZIONE DEGLI ATTI DI
VENDITA DEGLI AUTOVEICOLI,
MOTOVEICOLI E RIMORCHI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L n° 223 del 4 luglio 2006 che prevede
l’attribuzione delle funzioni di autentica delle sottoscrizioni sugli atti riguardanti la vendita degli autoveicoli
etc,oltre che agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA), anche agli uffici comunali.
NEL COMUNE DI SINNAI QUESTE AUTENTICHE POTRANNO ESSERE RICHIESTE
AI SERVIZI DEMOGRAFICI
orari di apertura
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00
di pomeriggio solo il lunedì e mercoledì - ore 16.30/18.30;
Sulla base della circolare ACI N. 11898/P-DSD DEL 06/07/2006 riteniamo opportuno fornire le prime
sommarie indicazioni operative, con riserva di integrarle con successive indicazioni qualora l'applicazione
pratica dovesse evidenziarne l'esigenza, .
Tale nuova disposizione normativa si applica ai veicoli usati già iscritti al PRA ed è IN VIGORE DAL
GIORNO 4 LUGLIO:
SOGGETTI ABILITATI ALL'AUTENTICA DELLE SOTTOSCRIZIONI
Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti sopra evidenziati, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i
Titolari degli Sportelli Telematici di cui all'ari. 2 D.P.R, n. 358/2000, e cioè i Titolali delle delegazioni dell'ACI
e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che, ovviamente, gli Uffici
Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il PRA.
Per quanto riguarda gli Uffici Provinciali ACI sono autorizzati a svolgere l'attività di autenticazione della
sottoscrizione i funzionari del PRA già abilitati alla firma degli atti PRA dalla Procura Generale.
ATTI RELATIVI AI VEICOLI PER I QUALI NON E' PIÙ' OBBLIGATORIA
L'AUTENTICA NOTARILE
1. Gli Uffici Comunali e gli Sportelli Telematici dell’Automobilista devono intervenire autenticando la
firma relativa agli atti di vendita, agli atti costitutivi di ipoteca (comprese le eventuali
successive rettifiche ed escluse le rettifiche degli atti già autenticati dai notai) e agli atti di
accettazione di eredità relativi agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
2. Non devono essere autenticate le sottoscrizioni relative agli atti di cancellazione delle ipoteche e agli
atti di costituzione di diritti di usufrutto e uso che continueranno ad essere di competenza dei notai.
MODALITÀ DI AUTENTICA:
3. La sottoscrizione deve essere resa dall’interessato in presenza del funzionario comunale il quale
dovrà accertare l’identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità/riconoscimento in
corso di validità oppure mediante le altre forme previste dalla legge (conoscenza diretta, mediante
testimoni). La modalità di riconoscimento del sottoscrittore dovrà essere riportata nell’atto di
autentica.
4. Il funzionario che esegue l’autenticazione dovrà indicare la data e il luogo in cui avviene l’autentica,
il proprio nome e cognome, nonché apporre la propria firma leggibile per esteso e il proprio timbro
recante nome e cognome e l’indicazione dell’Ufficio Comunale.
5. L’atto di vendita sarà redatto sul retro del modello NP-1B (Certificato di Proprietà) nel riquadro T
utilizzando lo spazio già previsto per l’autentica notarile, barrando e correggendo i dati nel modo
indicato in allegato (ALL.1). Qualora l’atto di vendita non venga redatto sul Certificato di proprietà,
la firma, autenticata con le nuove modalità, dovrà essere apposta dal venditore e dall’acquirente ed
entrambe dovranno essere autenticate nel modo indicato nell’allegato (ALL.2).
6. L’art. 7 comma 1 precisa che l’autentica deve essere eseguita gratuitamente, “tranne i previsti diritti
di segreteria”. Pertanto l’autentica di tali firme non dovrà prevedere nessun costo o rimborso spese
per il Comune. Si applicherà soltanto l’imposta di bollo (€ 14,62) ed il diritto di segreteria
(€ 0,52).
Si fa presente che l'attività del funzionario COMUNALE prevista dall'art. 7, riguarda esclusivamente
l'individuazione del soggetto autenticante (presenza di nome e cognome, della firma leggibile e del timbro
che individua l'Ufficio Comunale o il Titolare dello STA).
COSTI DELL'AUTENTICA:
L'art. 7 comma 1 precisa che l'autentica deve essere eseguita gratuitamente, "tranne i previsti diritti
di segreteria", che attualmente sono dovuti, salvo le verifiche già in corso, solo per gli Uffici Comunali.
Come di consueto, sugli atti dovrà essere assolta l'imposta di bollo.
Si ricorda che i funzionari comunali si limitano ad autenticare la sottoscrizione
della dichiarazione di vendita, mentre per il completamento della pratica
(trascrizione del passaggio di proprietà del bene alienato al PRA) ci si dovrà
rivolgere agli Sportelli Telematici dell’Automobilista (delegazioni ACI e agenzie
pratiche auto).