sentenza 16.07.2015 n. 14915

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sentenza 16.07.2015 n. 14915
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14915 Anno 2015
Presidente: NUZZO LAURENZA
Relatore: PETITTI STEFANO
distanze legali
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZOCCANTE Angelina (ZCC NLN 22H44 L810Z), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dagli
Avvocati Antonio Sartori
e Mario Ettore Verino,
elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in
Roma, via Lima n. 15;
- ricorrente contro
QUARGENTAN Rita (QRG RTI 29A65 L810N), rappresentata e
difesa, per procura speciale in calce al controricorso,
dall'Avvocato
•
Lucio De
Angelis, presso lo studio del
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Data pubblicazione: 16/07/2015
quale in Roma, via di Val Gardena n. 3, è elettivamente
domiciliata;
controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 4 dicembre 2014 dal Consigliere relatore
Dott. Stefano Petitti;
sentiti
gli Avvoca .éi Mario Ettore Verino, per la
ricorrente, e Attilio Terzino, con delega, per la contro
ricorrente;
sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Tommaso Basile, che ha chiesto il rigetto
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 20 aprile 1993, Rita
Quargentan esponeva che la propria vicina Angelina
Zoccante, nel 1973, a seguito di demolizione e successiva
ricostruzione di un nuovo fabbricato su un terreno di sua
proprietà nel Comune di Vestenanuova (foglio 8 mappale
270), aveva violato le distanze legali e regolamentari,
sia con riferimento alla stessa costruzione, di cui aveva
aumentato l'altezza e il volume, sia con riguardo alle
vedute, agli sporti e agli scarichi. Chiedeva, quindi, al
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
1004/2008, depositata il 30 luglio 2008.
Tribunale di Verona di condannare la convenuta ad
arretrare la sua costruzione sino al limite della
distanza legale, a ridurre l'altezza del fabbricato, ad
eliminare le vedute, la cornice di gronda e gli scarichi,
Si costituiva la convenuta contestando la domanda e
deducendo che il progetto di ristrutturazione era stato
approvato dalla commissione edilizia.
Acquisita documentazione ed espletata una c.t.u.,
l'adito Tribunale di Verona, con sentenza del 12 luglio
2004, condannava la.convenuta a ridurre a distanza di 5
metri dal confine della sua proprietà di cui al mappale
270 con la proprietà attorea, la parte superiore del
fabbricato da metri 5,75 a metri 8 e alla eliminazione
delle vedute aperte sulla stessa parete nord del proprio
edificio, nonché ad eliminare e arretrare a distanza
legale i tubi di scarico delle acque pluviali posti
rispettivamente sulle pareti nord e sud. Il Tribunale
qualificava la domanda proposta come negatoria servitutis
e,
in particolare, riteneva accertato che in sede di
ristrutturazione del fabbricato preesistente era stata
aumentata la volumetria di mq 153, pari al 39,13% in più
di quella
consentita dalle
vigenti.
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disposizioni regolamentari
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
riportandoli a distanza legale.
Avverso questa sentenza la Zoccante proponeva
appello, cui resisteva la Quargentan.
La Corte d'appello di Venezia, sospesa l'esecuzione
provvisoria della pronuncia impugnata, con sentenza
La Corte rigettava il primo motivo di gravame, con il
quale la Zoccante aveva dedotto l'esistenza di un accordo
transattivo stipulato il 19 novembre 1973, avente portata
novativa, con il quale la Quargentan, che aveva proposto
una denuncia di nuova opera, avrebbe rinunciato ad ogni
diritto di natura reale volto ad ottenere il rispetto
della servitù in tema di distanze legali in cambio di una
più limitata pretesa di carattere personale volta alla
mera regolarizzazione di luci e vedute, con compensazione
delle spese; con la conseguenza che sarebbe venuta meno
la imprescrittibilità dell'azione, essendo i rapporti tra
le parti regolati dalla detta scrittura, rispetto alla
quale la domanda si rivelava tardiva. In proposito, la
Corte riteneva che l'interpretazione data dalla
appellante alla citata scrittura non potesse essere
condivisa in quanto, essendo l'azione proposta dalla
Quargentan finalizzata ad ottenere in via cautelativa e a
salvaguardia del suo possesso la sospensione dei lavori
relativi alla ristrutturazione intrapresi dalla Zoccante,
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
depositata il 30 luglio 2008, rigettava l'appello.
alla stessa non poteva essere attribuita l'efficacia
pretesa dall'appellante; l'abbandono del giudizio,
infatti, essendo il manufatto in corso di esecuzione e
non potendosi, quindi, verificare la conformità della
comportare l'effetto di abdicazione di diritti petitori
che la realizzazione della costruzione avrebbe potuto
compromettere. In sostanza, l'accordo raggiunto aveva un
ambito limitato alle sole questioni che erano state poste
in discussione: regolarizzazione delle finestre e
correlativa rinuncia a far valere le spese del
procedimento intrapreso. Né la valutazione degli effetti
della scrittura del 1973 poteva mutare per il fatto che
la stessa era stata richiamata nelle premesse dell'atto
di citazione, in quanto la domanda della Quargentan era
volta alla rimozione delle opere lesive del suo diritto
di proprietà perché realizzate in violazione delle
distanze legali, e correttamente il Tribunale la aveva
qualificata come
actio negatoria
servitutis, di per sé
imprescrittibile.
Ed ancora, osservava la Corte d'appello, non poteva
ritenersi che l'appellante avesse acquisito a titolo
originario il diritto al mantenimento del fabbricato con
la sagoma attuale, atteso che il fabbricato era stato
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
struttura alla normativa sulle distanze, non poteva
modificato, in forza della licenza di costruzione del 5
ottobre 1973, sia quanto all'altezza sia quanto alle
vedute, sicché non poteva dirsi acquisto alcun diritto ai
sensi dell'art. 1158 cod. civ., per difetto dell'elemento
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
temporale, non essendo decorsi venti anni dalla
ristrutturazione. Questa, peraltro, aveva comportato la
demolizione e la ricostruzione del fabbricato, con
sopraelevazione e aumento di volumetria, dando luogo ad
una nuova costruzione, in quanto tale soggetta alle
prescrizioni dei regolamenti edilizi applicabili; e,
nella specie, l'art. 6 delle norme regolamentari
prevedeva la possibilità di ampliamento del 30%, superata
dalla appellante, e la distanza dai confini di proprietà
in cinque metri e dai fabbricati in sette metri.
Per la cassazione di questa sentenza Angelina
Zoccante ha proposto ricorso affidato a cinque motivi.
Rita Quargentan ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e
11 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art.
10 della legge n. 1150 del 1942, dell'art. 6 delle norma
di attuazione del programma di fabbricazione annesse al
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Regolamento edilizio adottato con deliberazione del
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t-
Consiglio comunale di Vastenanova n. 44 del 15 novembre
1973 e approvato dalla Regione Veneto con delibera di
Giunta del 6 ottobre 1981, dolendosi del fatto che il
Tribunale, prima, e la Corte d'appello, poi, abbiano
attuazione del piano di fabbricazione pur se le stesse,
alla data del rilascio della licenza di costruzione nel
1973, non erano ancora state approvate, essendo solo
state adottate dal Comune.
1.1. A conclusione del motivo formula il seguente
quesito di diritto: «Premesso che gli artt. 10 e 11 delle
disposizioni sulla legge in generale prevedono che gli
atti aventi forza di legge non hanno effetto retroattivo;
ritenuto che l'art. 10 della legge n. 1150 del 1942
dispone che i regolamenti edilizi, prima di acquisire
efficacia normativa, debbono essere non solo adottati dal
Comune, ma anche approvati dalla Regione e pubblicati
nell'albo pretorio; considerato
che
il regolamento
Edilizio con le annesse Norme di attuazione del Programma
di Fabbricazione del Comune di Vestenanova n. 44 del
15.11.1973 e approvato dalla Regione Veneto il 6 ottobre
1981 con la delibera n. 5331/81, è entrato in vigore solo
a seguito della pubblicazione nelle forme previste dalla
legge; considerato che la sig.ra Zoccante ha eretto la
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ritenuto applicabili al caso di specie le norme di
casa insistente sul mappale 270 in forza di permesso di
costruire n. 161/73 del 06.10.1973 ed ha ultimato
lavori il 20.03.1974: voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di
Cassazione dire se, avendo il piano regolatore generale
volontà del Comune e della Regione, l'efficacia normativa
propria dello stesso in materia di distanze fra le
costruzioni abbia inizio, nei rapporti tra i privati, non
già dalla data della sua adozione da parte del Consiglio
Comunale, ma da quella della pubblicazione del decreto di
approvazione del Presidente della Giunta Regionale».
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 871, 872 e
873 cod. civ., in tema di distanze legali e di diritto di
prevenzione, per avere la Corte d'appello di Venezia
erroneamente applicato l'art. 6 delle norme di attuazione
del programma di fabbricazione annesse al regolamento
edilizio adottato con deliberazione del Consiglio
comunale di Vestenanova n. 44 del 15 novembre 1973 e
approvato dalla Regione Veneto il 6 ottobre 1981.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, le disposizioni regolamentari adottate ma non
ancora approvate sono prive, nei rapporti tra privati,
dell'efficacia propria delle norme giuridiche e non
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
natura di atto complesso, che risulta dal concorso delle
valgono a integrare sostitutivamente la disposizione di
cui all'art. 873 cod. civ., la ricorrente sostiene che la
Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che
l'operatività del principio di prevenzione fosse
non efficaci.
A conclusione del motivo la ricorrente formula il
seguente quesito di diritto: «Premesso che in virtù del
principio di prevenzione, la sig.ra Zoccante ha edificato
in Comune di Vestenanova, sul mappale 270, una casa di
abitazione a confine col fondo della sig.ra Quargentan,
mappale 272, in forza della licenza di costruire n.
161/73 del 6.10.73 e che la stessa ha ultimato i lavori
in data 20.3.74; considerato che il Comune di
Vestenanova, fino ad allora privo di regolamento locale
in materia di edilizia, ha adottato un Regolamento
Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione con la
delibera n. 44 del 15.11.73 e che la Giunta Regionale del
Veneto lo ha approvato con delibera n. 5331/81 del
6.10.1981; rilevato che la Corte di Appello di Venezia,
con la sentenza 1004/08, non ha riconosciuto il diritto
di prevenzione della Zoccante, ritenendo applicabile
l'art. 6 delle Norme di Attuazione del predetto
regolamento Edilizio, secondo cui "la distanza minima dai
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
preclusa, nel caso di specie, dalle norme di attuazione
o
confini viene fissata in mt. 5: dica l'Ecc.ma Suprema
Corte di Cassazione se le disposizioni contenute negli
strumenti urbanistici locali, essendo prive
dell'efficacia propria delle norme giuridiche prima
integrare sostitutivamente la disposizione fondamentale
dettata dall'art. 873 c.c. in tema di rapporti di
vicinato, con la conseguenza che, sino a dette
approvazione conclusiva e pubblicazione, tali rapporti
restano regolati dal codice civile o da leggi speciali,
e, pertanto se, in forza del principio di prevenzione,
colui che edifica per primo, possa legittimamente
costruire anche a confine con il fondo altrui».
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 871, 872 e
873 c.c.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41quínquies della legge n. 1150 del 1942, e/o di ogni altra
disposizione normativa applicabile in tema di distanze
legali, per avere la Corte d'appello di Venezia
erroneamente applicato l'art. 6 delle norme di attuazione
del programma di fabbricazione annesse al regolamento
edilizio adottato con deliberazione del consiglio
comunale di Vestenanova il 15 novembre 1973 e approvato
dalla Regione Veneto il 6 ottobre 1981.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
dell'approvazione e della pubblicazione, non valgono ad
A conclusione del motivo la ricorrente formula il
seguente quesito di diritto: «Premesso che in virtù del
diritto di prevenzione, la sig.ra Zoccante ha edificato
in Comune di Vestenanova, sul mappale 270, una casa di
mappale 272, in forza della licenza di costruire n.
161/73 del 6.10.73 e che la stessa ha ultimato i lavori
in data 20.3.74; considerato che il Comune di
Vestenanova, fino ad allora privo di regolamento locale
in materia di edilizia, ha adottato un Regolamento
Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione con la
delibera n. 44 del 15.11.73 e che la Giunta Regionale del
Veneto lo ha approvato con delibera n. 5331/81 del
6.10.1981; rilevato che la Corte di Appello di Venezia,
con la sentenza 1004/08, non ha riconosciuto il diritto
di prevenzione della Zoccante, ritenendo applicabile
l'art. 6 delle Norme di Attuazione del predetto
regolamento Edilizio, secondo cui "la distanza minima dai
confini viene fissata in mt. 5; ritenuto altresì che, in
forza del richiamo operato dagli artt. 871, 872 e 873 del
codice civile, in tema di distanze dei fabbricati con i
fondi a confine, sono applicabili le leggi speciali ed i
regolamenti edilizi vigenti: dica l'Ecc.ma Suprema Corte
di Cassazione se, in assenza di un Regolamento Edilizio
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
abitazione a confine col fondo della sig.ra Quargentan,
Comunale vigente, si possa legittimamente costruire un
fabbricato anche a confine col fondo altrui, in base al
diritto di prevenzione non escluso dall'art. 41-quinquies
della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, che
4. Con il quarto mezzo, la ricorrente denuncia
violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1965 cod.
civ., per avere la Corte d'appello di Venezia
erroneamente ritenuto che l'accordo del 19.11.1973,
registrato ad Arzignano il 27.11.1973, non costituisse
una transazione che consentisse ad essa ricorrente di
mantenere lo stabile con la sagoma e l'altezza in atto.
La ricorrente si duole del fatto che la Corte
d'appello non abbia ritenuto che, per effetto della
citata transazione, al rapporto litigioso iniziato con la
denuncia di nuova opera, si era sostituito quello
scaturente dall'atto transattivo, tanto che la Quargentan
nell'atto introduttivo del 1993, aveva ricordato che la
causa si era conclusa con l'impegno scritto a provvedere
alla regolarizzazione; che l'impegno non era stato
mantenuto; e che era quindi tempo di restaurare il
diritto. In particolare, la ricorrente ricorda che in
quell'accordo si faceva riferimento alle luci del
fabbricato costruendo, con cià chiaramente riferendosi le
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
prevede solamente distanze minime tra i fabbricati».
parti alla costruzione così come risultante dal progetto
approvato e posto in esecuzione.
In sostanza, con quell'accordo, la Quargentan si era
spogliata di ogni diritto ad avanzare pretese di natura
vedute e di distanze legali, in favore di un più limitato
diritto, di natura personale, alla regolarizzazione delle
finestre del fabbricato costruendo.
A conclusione del motivo la ricorrente formula il
seguente quesito di diritto: «Dica l'Ecc.ma Suprema Corte
di Cassazione se un accordo transattivo novativo ex art.
1965 del c.c. possa costituire il punto di superamento di
un rapporto di tipo reale avente efficacia erge omnes,
tema di distanze legali e costituente la
res dubla,
in
con
uno avente natura obbligatoria e personale, prevedendo la
sostituzione dei diritti petitori di un contraente, con
la concessione all'altra parte della possibilità di
edificare a confine con il fondo finitimo, in cambio
dell'impegno a regolarizzare a luci le vedute».
5. Con l'ultimo motivo di ricorso, la ricorrente
deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.
2934, 2935 e 2946 cod. civ., dolendosi che la Corte
d'appello abbia erroneamente ritenuto che i diritti della
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
reale, consistenti nel rispetto delle servitù in tema di
Quargentan, scaturenti dalla convenzione del 19 novembre
1973, non si fossero prescritti nel termine decennale.
A conclusione del motivo, la ricorrente formula il
seguente quesito di diritto: «Premesso che,
in forza del
diritti si estinguono per prescrizione ordinaria con il
decorso di dieci anni dal giorno in cui possono essere
fatti valere; considerato che i diritti della sig.ra
Quargentan, riferibili alle obbligazioni di cui alla
transazione del 19.11.1973, erano soggetti a prescrizione
ordinaria, voglia l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione
dire se alle obbligazioni sorte da una transazione si
debba applicare la decennale prescrizione ordinaria e,
pertanto, se.i diritti scaturenti dalla transazione del
19.11.1973 si siano prescritti il 19.11.1983».
6. I primi tre motivi di ricorso possono essere
esaminati congiuntamente stante la identità della
questione con essi dedotta, e precisamente
l'applicabilità o no alla costruzione della ricorrente
del regolamento edilizio e dell'annesso programma di
fabbricazione del Comune di Vestenanuova adottato il 15
novembre 1973 e approvato il 6 ottobre 1981.
6.1.
Deve
preliminarmente
essere
esaminata
l'eccezione di inammissibilità dei motivi formulata dalla
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
combinato disposto degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c.,
resistente sul rilievo della novità della questione
proposta.
L'eccezione è infondata.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è affermato
regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli
artt. 872, 873 cod. civ., integrative delle norme del
codice civile in materia di distanze tra costruzioni,
sicché il giudice deve applicare le richiamate norme
locali indipendentemente da ogni attività assertiva o
probatoria delle parti, acquisendone conoscenza
attraverso la sua scienza personale, la collaborazione
delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni»
(Cass. n. 17692 del 2009; Cass. n. 2563 del 2009).
In particolare, si è precisato che «la vigenza o meno
di una certa norma alla data rilevante in relazione al
caso concreto non costituisce nuova questione di fatto,
non deducibile in sede di legittimità, poiché rientra
nella scienza ufficiale del giudice, il quale in sede di
legittimità ha il dovere, prescindendo dalle deduzioni
delle parti, di verificare se la disposizione applicata
dai giudici di merito fosse effettivamente in vigore e,
quindi, applicabile al caso esaminato. (Fattispecie
relativa a distanze legali e all'accertamento della data
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
che «le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani
di entrata in vigore del regolamento edilizio comunale
applicato in concreto dalla corte di merito)» (Cass. n.
17692 del 2009, cit.).
Né potrebbe sostenersi che l'accertamento della
possa essere demandato, in via esclusiva, al consulente
tecnico d'ufficio, come preteso dalla resistente, la
quale ha appunto rilevato che ogni questione sarebbe
preclusa perché non dedotta nei gradi di merito e perché
il detto accertamento era contenuto nella c.t.u., non
specificamente contestata sul punto. Il giudice deve,
infatti, applicare le norme regolamentari locali
indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria
delle parti, trattandosi di esplicazione del principio
iura
novit curia,
senza che la individuazione della
normativa applicabile possa essere demandata in via
esclusiva al consulente tecnico d'ufficio.
Nessuna preclusione è quindi ravvisabile in ordine
alla deducibilità, in questa sede e per la prima volta,
di una censura inerente alla erronea applicazione di uno
strumento urbanistico sulla base della mera approvazione
da parte del consiglio comunale e prima del completamento
del procedimento di formazione con l'approvazione da
parte della regione.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
normativa regolamentare applicabile nel caso di specie
•
7. Nel merito, i tre motiv4 sono fondati.
Questa Corte ha reiteratamente avuto modo di
precisare che «in materia urbanistica - poiché il piano
regolatore generale edilizio si perfeziona, in quanto
approvazione da parte dei competenti organi di controllo
e la relativa pubblicazione, non essendo sufficiente la
mera adozione dello stesso - prima del perfezionamento di
questo "iter" tale strumento urbanistico non può spiegare
effetti integrativi del codice civile» (Cass. n. 11431
del 2009). Infatti, Il piano regolatore generale ha
natura di atto complesso, risultando dal concorso delle
volontà del Comune e della Regione (succeduta allo Stato
ai sensi dell'art. l lett. a) d.P.R. 15 gennaio 1972 n.
8) sì che l'efficacia normativa propria dello stesso e
delle prescrizioni in esso contenute ha inizio non già
dalla data della sua approvazione da parte del consiglio
comunale, ma da quella della pubblicazione del decreto di
approvazione del Presidente della giunta regionale»
(Cass. n. 1256 del 1997).
In sostanza, «le prescrizioni del piano regolatore,
atto complesso risultante dal concorso della volontà del
Comune e della Regione, acquistano efficacia di norme
giuridiche integrative del codice civile solo con
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
atto amministrativo complesso, solo dopo la sua
l'approvazione del piano medesimo da parte dell'autorità
regionale. Qualora uno dei due atti che costituiscono
l'atto complesso sia annullato a seguito di ricorso
giurisdizionale, il piano regolatore decade con effetto
rapporti in materia di distanze legali, fino a quando non
intervenga una sua nuova approvazione
e
salva
l'applicazione delle misure di salvaguardia (Cass. n.
2149 del 2009). Dunque, «i piani regolatori generali ed i
regolamenti edilizi con annessi programmi di
fabbricazione - le cui norme, essendo integrative di
quelle contenute nel codice in materia di costruzioni,
rientrano nella scienza ufficiale del giudice, il quale
ha pertanto il dovere di accertarne l'effettiva vigenza
per diventare esecutivi ed acquistare efficacia
normativa, devono, dopo l'approvazione dell'autorità
regionale, essere portati a conoscenza dei destinatari
nei modi di legge, ossia mediante pubblicazione da
eseguirsi con affissione all'albo pretorio, essendo tale
pubblicazione condizione necessaria per l'efficacia e
l'obbligatorietà dello strumento urbanistico, senza
possibilità di efficacia retroattiva dalla data di
approvazione da parte dell'organo regionale; ne consegue
che, nel frattempo, la disciplina in materia di distanze
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
retroattivo e non ha alcuna idoneità a regolare i
e
fra costruzioni è quella del codice civile» (Cass. n.
10561 del 2011).
7.1. Nel caso di specie, poiché è documentalmente
provato che la ricorrente ha realizzato l'intervento
rilasciata il 6 ottobre 1973 ed è altresì accertato, e
comunque non contestato dalla resistente, che i lavori
terminarono nel 1974, ai fini della individuazione della
normativa regolamentare applicabile occorre fare
riferimento alla data di ultimazione dei lavori. Orbene,
a tale data il regolamento edilizio con annesso programma
e,
di fabbricazione, del quale il giudice di primo grado e
poi la Corte d'appello hanno fatto applicazione, era solo
stato adottato (delibera del consiglio comunale del 16
novembre 1973), mentre l'approvazione dello stesso si è
avuta solo con la delibera della giunta regionale del
Veneto 6 ottobre 1981, n. 5331 (documenti, questi, che la
ricorrente ha puntualmente indicato con il riferimento
agli allegati alla consulenza tecnica d'ufficio,
riproducendoli altresì nel proprio fascicolo di parte).
Dall'esame delle menzionate delibere emerge dunque,
con certezza, che alla data di inizio e di conclusione
dei lavori da parte della ricorrente, il Comune di
Vestenanuova era sprovvisto di un efficace strumento
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edilizio oggetto di causa sulla base di una licenza
urbanistico; e ciò anche perché il precedente programma
regolamento edilizio, approvato con delibera del
consiglio comunale del 24 agosto 1968, non era poi stato
approvato dalla giunta regionale del Veneto (delibera 17
Ne consegue che la sentenza impugnata è errata nella
parte in cui ha risolto la controversia facendo
applicazione di norme regolamentari non efficaci, anziché
considerare, ai fini delle distanza del fabbricato dal
confine, le disposizioni del codice civile, ivi compresa
quella di cui all'art. 875.
8.
Il
quarto motivo di ricorso è invece
inammissibile.
La Corte d'appello ha esaminato la portata della
scrittura transattiva invocata dalla ricorrente quale
regolamento convenzionale applicabile nei rapporti con la
confinante e ha escluso, sulla base di una
interpretazione del contenuto della stessa, che la
domanda della originaria attrice potesse essere preclusa
per la operatività della invocata transazione.
Orbene,
costituisce principio
consolidato nella
giurisprudenza di questa Corte quello per cui
l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di
merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
luglio 1973, n. 1966).
violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ovvero
per vizi di motivazione. Orbene, la ricorrente non ha
esplicitato quali canoni interpretativi sarebbero stati
violati dal giudice di merito e non ha dedotto il vizio
unicamente ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
9. La inammissibilità del quarto motivo comporta la
inammissibilità anche del quinto motivo, formulato sul
presupposto del riconoscimento della esistenza di una
transazione, con conseguente decorso del termine di
proposizione dell'azione ove la stessa fosse stata
4
correttamente
(secondo l'assunto della ricorrente)
qualificata come contrattuale. Peraltro, la dichiarata
inammissibilità del quarto motivo comporta la
inammissibilità del motivo in esame perché formulato su
una ipotesi disattesa.
10. In conclusione, accolti i primi tre motivi di
ricorso e dichiarati inammissibili il quarto e il quinto,
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio
alla Corte d'appello di Venezia, la quale, in diversa
composizione, procederà a nuovo esame della domanda alla
luce del seguente principio di diritto: «in tema di
distanze dal confine, le norme di un regolamento edilizio
e dell'annesso programma di fabbricazione in tanto sono
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
di motivazione, avendo proposto le proprie censure
efficaci e possono applicarsi nei rapporti tra
privati,
in quanto siano non solo adottate dal consiglio comunale,
ma anche approvati della giunta regionale
e essere
portati a conoscenza dei destinatari nei modi di legge,
all'albo pretorio, essendo tale pubblicazione condizione
necessaria per l'efficacia e l'obbligatorietà dello
strumento urbanistico, senza possibilità di efficacia
retroattiva dalla data di approvazione da parte
dell'organo regionale; ne consegue che, nel frattempo, la
disciplina in materia di distanze dal confine è quella
del codice civile».
Al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
dichiara
accoglie i
primi tre motivi di ricorso,
inammissibili il quarto e il quinto;
cassa la
sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e
rinvia
la causa, anche per le spese del giudizio di
cassazione, alla Corte d'appello di Venezia, in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Seconda sezione civile della Corte suprema di cassazione,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
ossia mediante pubblicazione da eseguirsi con affissione