La società estinta non può opporre ricorso avverso la

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La società estinta non può opporre ricorso avverso la
La società estinta non può opporre ricorso avverso la cartella esattoriale
L’avvenuta cancellazione della società dai registri camerali, comporta l’estinzione di
qualunque potere rappresentativo in capo all’amministratore. Questi, conseguentemente ,
non ha nessun titolo ad opporsi alla cartella esattoriale.
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 4248
Rilevato che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la relazione di seguito
integralmente trascritta:
"La società Spazio T. srl ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale del Veneto, riformando la pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso
della contribuente avverso una cartella di pagamento.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, in accoglimento dell'eccezione formulata nel controricorso
dell'Agenzia delle entrate, perché dalla visura camerale prodotta dalla contro ricorrente ai sensi dell'articolo
372 c.p.c. si rileva che la società Spazio T. srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23.3.2009
(domanda del 27.2.2009), per chiusura della liquidazione.
La cancellazione della società dal registro delle imprese (successiva alla modifica dell'articolo 2495 c.c. recata
dalla riforma del diritto societario di cui al D.Lgs. n. 6/2003) ha determinato l'estinzione della relativa
soggettività giuridica e, quindi, la perdita di qualunque potere rappresentativo in capo alla persona che tale
potere aveva avuto fino al momento di detta cancellazione. Questa Corte ha infatti già avuto modo di
precisare, con la sentenza 29242/08, che "Ai sensi dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., nel testo
introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ed entrato in vigore il I ° gennaio 2004, la cancellazione
dal registro delle imprese (nella specie, di società a responsabilità limitata in liquidazione) produce
estinzione della società anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti ancora non definiti; ....
pertanto, nel caso in cui la cancellazione sia stata eseguita dopo la notifica dell'atto di appello e tuttavia
l'evento non sia stato dichiarato in quel giudizio, è inammissibile il successivo ricorso per cassazione,
promosso dal liquidatore avverso la sentenza nel frattempo emessa, in ragione della perdita della capacità
processuale attuatasi in capo a tale soggetto, il quale risulta privo del potere di rilasciare la procura, affetta
dunque da nullità. "In senso conforme, Cass. 3107/10.
In applicazione del suddetto principio si deve quindi escludere che, nel proporre ricorso per cassazione, il
liquidatore della ricorrente Spazio T. srl liquidazione avesse il potere rappresentativo della società, con la
correlativa facoltà di nomina dei difensori e di conferimento di procura alla lite, essendo venuto meno ogni
potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. Il difetto di tali poteri
comporta la esclusione anche della "legitimatio ad processimi" del rappresentante, il cui accertamento,
trattandosi di presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto
in ogni stato e grado del giudizio e quindi anche in sede di legittimità (Cass. SS.UU. 16 novembre 2009 n.
24179).
Si propone quindi al Collegio la declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché proposto da soggetto non
legittimato."
che la parte intimata è costituita con controricorso;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti;
che la ricorrente ha depositato memorie difensive.
Il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide le argomentazioni esposte nella
relazione, non confutate dalle considerazioni svolte nella memoria difensiva della ricorrente.
In definitiva, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione si compensano.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.