Controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore

Transcript

Controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore
n° 42 del 18 novembre 2011
circolare n° 594 del 17 novembre 2011
referente BARCELLA/mr
Regione Lombardia – Controllo obbligatorio
annuale dei gas di scarico dei veicoli a motore
Ricordiamo che la Regione Lombardia ha deliberato sul controllo obbligatorio annuale delle
emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore di residenti in Lombardia (Dgr n. 5276 del 2
agosto 2007).
Tutti gli autoveicoli a motore (art. 54 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992) ad uso proprio
o di terzi immatricolati dall'1 gennaio 1970 e destinati al trasporto di persone o di merci, di
proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia
con:
ƒ motore ad accensione a scintilla (benzina, gas, gpl);
ƒ motore con accensione per compressione (diesel).
sono sottoposti a controllo annuale.
Sono anche assoggettati a controllo gli autoveicoli a motore di nuova immatricolazione non
ancora soggetti alla prima revisione (art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del
1992) ma che abbiano percorso più di 80.000 Km.
Sono esclusi dall'obbligo del controllo i veicoli:
ƒ di nuova immatricolazione non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano
percorso più di 80.000 Km;
ƒ classificati d'interesse storico o collezionistico iscritti in appositi registri .
Le verifiche dei gas di scarico effettuate sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal
Codice della Strada sono ritenute valide.
Il Codice della Strada dispone la revisione degli autoveicoli (comprensiva del controllo dei
gas di scarico) entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione e poi ogni due anni.
Il costo del controllo dei gas di scarico è di:
ƒ 12,00 euro IVA inclusa, per i veicoli dotati di unica alimentazione;
ƒ 16,00 euro IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione ("bifuel").
La validità del controllo è:
ƒ annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo l'1 gennaio 1988;
ƒ semestrale per gli autoveicoli immatricolati prima dell'1 gennaio 1988.
pagina 546
Il controllo dei mezzi commerciali leggeri e degli autoveicoli destinati al trasporto di persone
(con un numero di posti a sedere inferiore a otto, escluso quello del conducente) deve
essere effettuato presso le autofficine autorizzate con specifica autorizzazione provinciale e
che espongono l'apposita vetrofania su cui compare l'anno cui si riferisce l'autorizzazione.
Il controllo dei mezzi commerciali per il trasposto di merci di massa complessiva a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate, degli autoveicoli destinati al trasporto di persone (con un
numero di posti a sedere superiore a otto, escluso quello del conducente) e per gli altri
autoveicoli individuati dalla normativa specifica deve essere effettuato presso i relativi Uffici
provinciali della Motorizzazione Civile.
Le autofficine rilasciano apposita documentazione che:
ƒ attesta la regolarità delle emissioni;
ƒ riporta la data di effettuazione del controllo;
ƒ indica la ragione sociale dell'autofficina e il numero dell'autorizzazione rilasciata
all'autofficina stessa.
La documentazione deve essere custodita nel veicolo e disponibile per eventuali controlli.
Le officine e i centri di revisione privati interessati all'autorizzazione per effettuare il
controllo dei gas di scarico devono presentare apposita richiesta alla Provincia competente
(Decreto n. 8987 del 3 agosto 2007).
L'inosservanza delle disposizioni relative ai controlli delle emissioni dei gas di scarico
comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 27 (commi
da 6 a 10) della Legge regionale n. 24 del 2006 (L.r. 24/06). Nello specifico:
Sanzione
Riferimento
normativo
Non effettuazione dell'obbligo del controllo
sanzione pecuniaria da
50,00 a 300,00 euro
L.r. 24/06
Art. 27, c. 6
Mancata
esibizione
attestante il controllo
documentazione
sanzione pecuniaria da
25,00 a 150,00 euro
L.r. 24/06
Art. 27, c. 7
Utilizzo di strumentazione inefficiente da parte delle
autofficine autorizzate
sanzione pecuniaria da
100,00 a 600,00 euro
L.r. 24/06
Art. 27, c. 8
Effettuazione di controlli, da parte delle officine
autorizzate, in difformità alle prescrizioni
sanzione pecuniaria da
250,00 a 1500,00 euro
L.r. 24/06
Art. 27, c. 9
Circolazione del veicolo senza la documentazione
attestante la regolarità delle emissioni
sanzione pecuniaria da
50,00 a 200,00 euro
L.r. 24/06
Art. 27, c. 10
Violazione
della
Cordiali saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Ernesto Cabrini