39) Bollino Blu 2007

Transcript

39) Bollino Blu 2007
CAMPAGNA DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO ANNO 2007
Sono soggetti a questa campagna gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31
dicembre 2002, in quanto quelli immatricolati nel corso del 2003 saranno sottoposti, nel 2007, alla
prima revisione prevista dal nuovo Codice della Strada.
Con questo provvedimento la Regione ha confermato, per il prossimo anno, in € 12,00 la
tariffa dovuta alle officine autorizzate per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico.
A differenza di quanto accaduto in passato, le nuove disposizioni regionali prevedono che la
documentazione attestante la regolarità delle emissioni verificate sia da custodire nel veicolo e da
esibire in caso di controlli. Non sarà più rilasciato quindi il Bollino Blu che negli anni passati
veniva esposto sul veicolo.
La normativa demanda quindi ai sindaci l'adozione e la pubblicizzazione delle ordinanze di
limitazione della circolazione degli autoveicoli che non abbiano effettuato il controllo annuale dei
gas di scarico secondo le modalità prescritte.
Comune di Ballabio
Cap. 23811 – Provincia di Lecco – tel. 0341/530946 – fax 531057
e.mail: [email protected]
Polizia Locale
Reg. Ordinanze n° 850/06
OGGETTO: Campagna di controllo dei gas di scarico per l'anno 2007.
IL SINDACO
•
VISTO l'art. 7, comma 1, lettera b), del vigente Codice della Strada - D. L.gs. 30.04.1992 n. 285, e
successive modifiche - relativo alla possibilità da parte del Sindaco di limitare la circolazione di
tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinanti;
•
CONSIDERATA la necessità, a tutela della salute pubblica, di prevenire l'insorgenza di episodi di
inquinamento atmosferico prodotti dal gas di scarico dei veicoli a motore;
•
VISTO l'art. 4, della Delibera di Giunta Regionale 09.11.1993, n. 43079, che prevede un piano di
manutenzione dei veicoli a motore atto a garantire, attraverso controlli periodici, delle emissioni di
gas di scarico meno inquinanti;
•
VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 28.02.1994
riguardante "l'individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni" in cui vengono
definite le imprese abilitate ai controlli delle emissione, le procedure di controllo, il modello di
certificazione da applicare sul parabrezza dei veicoli che hanno superato i controlli;
•
VISTO il D.M. 05.02.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione "Prescrizioni per la
verifica dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della Direttiva del Consiglio della
Comunità Europea n. 92/95 CEE";
•
VISTA la Direttiva del 07 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici "Direttiva sul controllo gas di
D:\bollinoblu2007xxx.doc
scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7, del D. L.gs. n. 285/92 (Codice della Strada)";
•
VISTO il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per
l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di
limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione
meteo climatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di
attenzione o degli obiettivi di qualità individuati nel citato decreto, sono tenuti ad applicare le
misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della
Strada;
•
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 8/3476, del 07 novembre 2006, "Campagna di
controllo dei gas di scarico – anno 2007” che tra l'altro continua l'estensione, con riferimento all'art.
7, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, a tutti i comuni della Regione Lombardia la limitazione della
circolazione ai soli autoveicoli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico e stabilisce la
tariffa concordata per i controlli eseguiti in Euro 12,00 I.V.A. inclusa;
•
RICORDATE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34244 del 21.01.98 e n. 34747 del
20.02.1998, che demandano alla Province, per i rispettivi territori, anche le autorizzazioni di nuove
officine di autoriparazione abilitate all’attività di controllo dei gas di scarico così come confermato
dalla D.G.R. n. 7/9506 del 21.06.2002;
•
RICHIAMATA la propria Ordinanza prot. n. 780 del 15/11/2005;
ORDINA
1. a decorrere dal giorno 01.01.2007 su tutto il territorio comunale di Ballabio, è vietata la circolazione
degli autoveicoli pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le
province lombarde e nelle province non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in
Lombardia, che non siano stati sottoposti al controllo dei gas di scarico previsto dalla Direttiva del
Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, certificato da specifica documentazione rilasciata
dalle officine autorizzate, con validità annuale, ed aventi le seguenti caratteristiche:
o
motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dal 1 gennaio 1970 al
31 dicembre 2002;
o
motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dal 1 gennaio 1970 al
31 dicembre 2002, in quanto quelli immatricolati nel corso dell’anno 2003 saranno
sottoposti, nell’anno 2007 alla prima revisione prevista dal nuovo Codice della Strada;
o
autoveicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2004 e che abbiano percorso più di 80.000 km;
2. Sono esenti dall'obbligo di controllo dei gas di scarico gli autoveicoli considerati "storici" come
individuati con la circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 - d.c. IV del 27 luglio
1990.
PRECISA CHE:
•
In applicazione dell’art. 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 luglio 1998,
l’attestazione del controllo dei gas di scarico ha validità annuale per gli autoveicoli
immatricolati dopo il 01 gennaio 1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati
precedentemente a tale data;
•
Le officine autorizzate rilasciano per gli autoveicoli soggetti a verifica dei gas di scarico l’apposita
documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico. Tale
documentazione deve essere custodita nel veicolo ed esibita ai soggetti che svolgono servizi di
polizia stradale. Il possesso della certificazione dei gas di scarico non consentirà la circolazione
nei giorni in cui dovessero essere adottati provvedimenti limitativi del traffico a seguito di episodi
acuti di inquinamento atmosferico e pertanto, in tali circostanze, la circolazione sarà permessa
unicamente alle particolari categorie di autoveicoli autorizzati.
•
Sono ritenute valide, ai fini della presente campagna, le verifiche dei gas di scarico effettuate nel
corso dell'anno 2007, sugli autoveicoli soggetti alla revisione di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.
30.04.92, n. 285. La documentazione attestante la regolarità delle emissioni dei gas di scarico
rilasciata in sede di revisione ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285, sostituisce
D:\bollinoblu2007xxx.doc
quella prevista dalla campagna di controllo dei gas di scarico, anche la sua validità è di un anno
decorrente dalla data di rilascio.
DISPONE
•
il controllo, l'osservanza e l'esecuzione della presente ordinanza agli organi cui spettano
l'espletamento dei servizi di polizia stradale come previsto dall'art. 12 del Codice della Strada.
AVVERTE
ai trasgressori del presente provvedimento si applica la sanzione prevista dall'art. 7, comma 13, del Codice
della strada
DISPONE ALTRESI'
•
che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini ed agli Enti interessati
garantirne la tempestiva divulgazione;
•
che lo stesso sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Ballabio.
Ballabio, 28 dicembre 2006
IL SINDACO
f.to Luca Goretti
D:\bollinoblu2007xxx.doc
per