OGGETTO: Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico
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OGGETTO: Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico
OGGETTO: Ordinanza per il controllo obbligatorio dei gas di scarico degli autoveicoli. IL SINDACO Richiamate le proprie precedenti ordinanze prot. ___ con le quali si è disposto il controllo obbligatorio annuale dei gas di scarico per tutti gli autoveicoli; Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 12.11.92 "Criteri generali per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nelle grandi zone urbane e disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria"; Visto il Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.92 "Nuovo codice della strada"; Visto il D.P.R. n° 495 del 16.12.92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 28.02.94 "Individuazione delle imprese abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti"; Visto il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05.02.96 "Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva 92/55/CEE"; Visto il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione. n. 628 del 23.10.1996 "Regolamento recante norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Vista la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.07.98 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo codice della strada"; Preso atto che in seguito al coordinamento svolto dall'Amministrazione Provinciale numerosi comuni della provincia di Modena hanno adottato analogo provvedimento. Visto l'articolo 107 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. INVITA i proprietari (o locatari) di autoveicoli, a garantire la costante manutenzione dei dispositivi di alimentazione e combustione dei veicoli, in modo da limitare, al minor livello possibile, la quantità di inquinanti nei gas di combustione, provvedendo in tal senso mediante l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione; ORDINA le prescrizioni di seguito riportate sostituiscono quelle delle precedenti ordinanze in materia: A) I proprietari di autoveicoli alimentati a metano, gas liquido, benzina e gasolio ovvero coloro che ne abbiano a qualunque titolo la disponibilità aventi la residenza o la sede legale nel Comune di ____ debbono effettuare annualmente, il controllo strumentale, con esito positivo, delle caratteristiche dei gas di scarico. I controlli debbono essere eseguiti presso una delle ditte appositamente autorizzate ai sensi del successivo comma B, oppure presso l'ufficio provinciale della M.C.T.C., che attesti la conformità ai parametri indicati nella sottoriportata tabella. I suddetti controlli potranno essere effettuati anche presso Ditte situate in altri Comuni del territorio nazionale, purché debitamente autorizzate dalle rispettive Amministrazioni nell'ambito di analoghi provvedimenti ordinatori ed a condizione che le modalità di esecuzione e di attestazione di positivo superamento dei controlli siano conformi a quanto disposto ai successivi punti. TIPOLOGIA AUTOVEICOLI Con catalizzatore a tre vie al regime di minimo Con catalizzatore a tre vie al regime di > 2000 g/m Metano; Retrofit; Benzina a Iniezione GPL; carburatore a benzina successivi al 01.10.86 Carburatore a benzina precedenti al 01.10.86 Diesel aspirati Turbodiesel Limiti massimi OPACITÀ m-1 % CO % 0,5 0,3 2,5 3,0 Valori guida CO HC % Ppm 0,5 100 0,3 100 3,5 3,5 1,5 3,5 200 350 4,5 4,5 450 63 70 B) Le ditte artigiane e commerciali del settore che, disponendo di idonei strumenti per il controllo delle caratteristiche dei gas di scarico degli autoveicoli, intendano essere autorizzate all'effettuazione dei controlli con rilascio di attestato valido ai fini della presente ordinanza debbono presentare domanda di autorizzazione al Sindaco, sui moduli predisposti dagli uffici competenti. L'inserimento nell'elenco dei soggetti autorizzati, sarà condizionato dalla preventiva verifica della idoneità e della corretta taratura della strumentazione posseduta che deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. n° 628 del 23.10.96. Le officine autorizzate devono esporre all'esterno dei propri locali un apposito contrassegno conforme al modello allegato alla Direttiva 07.07.1998 del Ministero dei LL.PP. Il contrassegno verrà fornito dalle amministrazioni comunali. La cancellazione dall'apposito elenco verrà automaticamente disposta, nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, venga riscontrata la manomissione o la non corretta taratura della strumentazione di misurazione, oppure l'esecuzione di controlli in modo difforme rispetto a quanto di seguito prescritto. Le autofficine sono tenute ad effettuare, almeno con cadenza annuale, la taratura - calibrazione degli strumenti di controllo, affidandosi alle ditte produttrici degli strumenti o a quelle che ne curano la manutenzione. Il certificato di taratura dovrà essere trasmesso all'Ufficio Ambiente del Comune di ____ entro un anno dalla data del certificato precedente. L'elenco delle ditte autorizzate sarà periodicamente aggiornato d'ufficio e a richiesta degli interessati. Le autofficine autorizzate sono tenute ad applicare le tariffe massime (IVA inclusa) convenute fra l'Amministrazione Provinciale di Modena, e le Associazioni degli autoriparatori mediante apposito protocollo d'intesa. C) I controlli devono essere condotti secondo le modalità riportate nei successivi punti. Affinché il controllo possa intendersi superato le concentrazioni degli inquinanti dovranno risultare inferiori ai limiti massimi riportati nella tabella di cui al precedente comma A per la tipologia di appartenenza del veicolo. L'attestato di superamento del controllo, costituito dallo stampato emesso direttamente dallo strumento di misura dovrà riportare: per i veicoli diesel il valore di opacità dei fumi; per i veicoli ad accensione provocata i valori dì emissione di CO ed HC rilevati sia al minimo che a media accelerazione secondo le modalità di cui al successivo comma E. Sull'attestato dovranno inoltre essere riportate senza cancellazioni il numero di targa dell'autoveicolo, la data di effettuazione del controllo e la ragione sociale della ditta esecutrice che dovrà attestare la conformità alle disposizioni dell'ordinanza. Il controllo deve essere eseguito entro un anno dalla data di prima immatricolazione del veicolo. I successivi controlli dovranno essere effettuati entro 365 giorni per i veicoli immatricolati dopo il 01.01.88 ed entro 180 giorni per i veicoli antecedenti il 01.01.88. L'attestato dovrà essere conservato sull'autoveicolo ed esibito a richiesta dei competenti organi di controllo. Il controllo dei gas di scarico effettuato nell'ambito della revisione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n° 285 del 30.04.92 "Nuovo codice della strada" e successive integrazioni sostituisce a tutti gli effetti il controllo previsto dalla presente ordinanza per i 365 giorni successivi per i veicoli immatricolati dopo l'1.1.'88 e per i successivi 180 giorni per i veicoli immatricolati antecedentemente all'1.1.88. D) Il controllo sugli autoveicoli equipaggiati con motori diesel deve avvenire mediante opacimetri omologati; la prova deve essere eseguita a motore caldo col cambio in folle e la frizione innestata. I controlli devono essere eseguiti in conformità a quanto riportato nell'allegato della direttiva CEE n° 55 del 22.06.92 e nel Decreto del Ministero dei Trasporti in data 05.08.74. E) Il controllo per gli autoveicoli ad accensione provocata deve essere condotta a motore caldo introducendo la sonda di campionamento nel tubo di scarico. La concentrazione di CO ed HC, rilevato a regime minimo, dovrà risultare inferiore o uguale anche ai valori guida riportati nella stessa tabella, in caso contrario il controllo deve essere ripetuto fino ad esito favorevole previa effettuazione dei necessari interventi di manutenzione. In seguito all'intervento di manutenzione si potrà ritenere superata la prova anche nel caso risultino rispettati i soli limiti massimi previsti per il CO. Per i veicoli con catalizzatore a tre vie deve inoltre essere verificato il parametro λ che dovrà risultare uguale a 1 + 0,03. I veicoli a metano e a GPL debbono essere regolati in modo tale da minimizzare le emissioni anche in caso di funzionamento a benzina; la verifica sul contenuto di inquinanti deve essere effettuata con la sola alimentazione a gas dovendo ritenersi l'uso della benzina quale alimentazione di soccorso. Per i veicoli ad accensione comandata con oltre 15 anni, che in seguito ai necessari interventi di manutenzione non risultassero rientrare entro i limiti previsti dalla presente ordinanza le sole officine autorizzate dal costruttore potranno rilasciare, in deroga ai limiti previsti dal presente atto, l'attestato di positivo superamento del controllo certificando di aver provveduto alla regolazione del veicolo nel miglior modo possibile. F) La mancata esecuzione del controllo, riscontrata dagli organi di vigilanza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa Euro 25,82 a Euro 154,94 nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo al controllo e di esibire l'attestato al comando della Polizia Municipale entro i successivi 15 giorni. L'accertato mancato rispetto dei limiti massimi di emissione in caso di controlli disposti da parte della Polizia Municipale comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 12,91 a Euro 77,47 nonché l'obbligo di sottoporre il veicolo a manutenzione ed al successivo controllo di esibire l'attestato al comando della Polizia Municipale entro i successivi 15 giorni. La mancata esibizione dell'attestato prevista ai commi 1 e 2 comporterà la sanzione amministrativa da Euro 12,91 a Euro 77,47. G) La riscontrata errata taratura degli strumenti di controllo utilizzati dalle officine autorizzate comporterà la sanzione da Euro 77,47 a Euro 464,81 nonché la sospensione dell'autorizzazione ad effettuare i controlli. L'accertato rilascio dell'attestato a veicoli non idonei, a seguito della scorretta effettuazione del controllo, da parte delle officine autorizzate comporterà: la sanzione da Euro 129,11 a Euro 774,69 e la revoca dell'autorizzazione, senza pregiudizio per eventuali azioni penali, nel caso se ne ravvisassero gli estremi. INCARICA Il Corpo di Polizia Municipale della vigilanza sul rispetto di quanto disposto dal presente atto. La vigilanza sul rispetto di quanto disposto al punto G del presente atto, è affidata al Corpo di Polizia Municipale ed alla Commissione tecnica all'uopo nominata dall'Amministrazione Provinciale di Modena. Il Sindaco