Il Ministero dell` Ambiente e della Tutela del Territorio Il
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Il Ministero dell` Ambiente e della Tutela del Territorio Il
PROTOCOLLO DI INTESA TRA Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio E Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Il Gestore Rete Trasmissione Nazionale PER L'UTILIZZAZIONE DELLA BASE CARTOGRAFICA DI RIFERIMENTO Gestore Rete Trasmissione Nazionale Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio (di seguito denominato Ministero) e Il Gestore Rete Trasmissione Nazionale (di seguito denominato GRTN) PREMESSO CHE • Il Ministero ha realizzato un sistema informativo costituito da una base Cartografica di Riferimento e da una struttura Geographic Information System (GIS) per la raccolta, la gestione, la certificazione e la diffusione dei dati cartografici, di base e tematici, di interesse ambientale e territoriale. • Entrambe le Parti sono interessate a condividere le informazioni da ciascuna acquisite nell’ambito delle proprie attività istituzionali; • Con il presente protocollo d’intesa la Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata alla condivisione ed integrazione dei dati suddetti, individuandone gli ambiti e i termini. SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA Art.1 Il Ministero e il GRTN collaborano al fine di migliorare il contenuto dei rispettivi sistemi informativi territoriali, impegnandosi a condividere in forma non onerosa i dati in proprio possesso e di reciproco interesse e, sempre in forma non onerosa, a programmare eventuali attività congiunte, nel rispetto delle specifiche tecniche previste dall’Accordo sul Sistema Cartografico di Riferimento. Il Ministero e il GRTN si impegnano ad attivare le forme più idonee di reciproca consultazione e collaborazione per il perseguimento di quanto stabilito nel presente Protocollo d’Intesa. Art.2 Il Ministero, per quanto attiene agli scopi del presente accordo, si impegna a condividere con il GRTN le informazioni in proprio possesso. In particolare, il Ministero metterà a disposizione del GRTN: a) il contenuto della propria Base Cartografica di Riferimento costituita da una copertura nazionale di ortoimmagini in bianco e nero e a colori adeguate ad un utilizzo in scala di riferimento 1:10.000 (con possibilità di consultazione anche in scala di maggior dettaglio), correlata con uno strato vettoriale dei limiti amministrativi ed uno strato relativo alla toponomastica derivato dalla cartografia ufficiale nazionale; b) un modello digitale del terreno a copertura nazionale realizzato sulla base delle informazione attualmente disponibili a livello nazionale a maglia triangolare irregolare (T.I.N.) e gli strati informativi in formato raster alle scale 1:25.000 e inferiori; c) le informazioni disponibili nella propria Banca Dati Cartografica ed in particolare la visualizzazione della base fotografica nazionale nel sistema di riferimento UTM - WGS ’84 consultabili in modalità protetta e riservata. Le informazioni messe a disposizione dal Ministero dovranno essere utilizzate per i fini istituzionali del GRTN, con divieto di consultazione e/o cessione a terzi e di alterazione e modifica, e nel rispetto dei diritti di autore vigenti sui vari database. Il Ministero consentirà, inoltre, l’impiego gratuito di propri software per l’utilizzazione delle basi dati nell’ambito della rete informatica interna del GRTN o di Enti o uffici ad esso dipendenti previa comunicazione da parte del GRTN degli utenti che ne hanno l’abilitazione. I dati messi a disposizione del GRTN restano di proprietà esclusiva del Ministero e di terzi; essi sono protetti dalle leggi internazionali sul diritto d’autore e sui diritti connessi, e ne è vietata qualsiasi appropriazione. In particolare, è vietata la riproduzione permanente totale o parziale, la traduzione, l’adattamento, ogni modifica o diversa disposizione, nonché qualsiasi forma di distribuzione al pubblico di copie, qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, se non previa autorizzazione scritta del Ministero. In ogni caso, qualunque forma di utilizzazione autorizzata dei dati e delle informazioni suddette dovrà recare l’indicazione delle fonti dei medesimi. Ogni comportamento o iniziativa posta in essere in mancanza dell’autorizzazione suddetta costituisce una violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore, di cui alla Legge 22/4/1941, n. 633, oltre ad integrare una fattispecie di reato ai sensi della Legge medesima. Art. 3 Il GRTN s’impegna a: a) mettere a disposizione del Ministero le proprie informazioni già disponibili e quelle che verranno predisposte in attuazione del programma di cui all’art. 1; b) utilizzare le informazioni costituenti la Base Cartografica di Riferimento così come validate dagli Organi Cartografici dello Stato e fornite dal Ministero; c) mettere a disposizione del Sistema Cartografico di Riferimento, tramite il Ministero, le proprie informazioni man mano che queste vengono raccolte e validate dal GRTN stesso; d) mettere a disposizione del Sistema Cartografico di Riferimento, tramite il Ministero, l’Atlante delle linee ad Alta tensione, prodotta in scala 1:200.000, che comprende tutta la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e la parte ad alta tensione della rete dei Gestori locali completa della l’indicazione dei siti ove sono localizzate le centrali di produzione; e) fornire, nell’ambito delle attività di collaborazione con le Regioni in merito all’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla Pianificazione dello sviluppo della RTN, l’ubicazione dei Corridoi ambientali che verranno nel tempo concordati con le Amministrazioni locali; f) collaborare per garantire l’integrazione dei dati forniti con gli elementi costituenti la Base Cartografica di Riferimento di cui all'art.2. L’Atlante di cui alla lett. d) del precedente paragrafo non rappresenta la raccolta di informazioni territoriali degli impianti elettrici bensì un sistema geografico di consultazione interattiva della rete elettrica italiana ad Alta tensione, georeferenziata “indicativamente” e riportante le informazioni su supporto informatico di stretta competenza dei proprietari degli impianti, in tutto e per tutto conformi a quelle ricavabili dal supporto cartaceo dell’Atlante. Data la sensibilità e riservatezza dei dati riportati in detto Atlante ai fini della sicurezza nazionale, le informazioni prodotte dal GRTN e fornite al Ministero dovranno essere utilizzate per i fini istituzionali propri dell’Ente, con divieto di consultazione e/o cessione a terzi e di alterazione e modifica senza il consenso del GRTN stesso. Art. 4 Le informazioni rese disponibili ai sensi del precedente art. 3 dal GRTN al Ministero rimangono di proprietà del GRTN. Esse devono essere considerate riservate aziendali e protette. Il Ministero si impegna ad adottare ogni necessaria cautela nel trattare tali informazioni nell’ambito del Progetto sul Sistema Cartografico di Riferimento e nel loro eventuale scambio con i terzi, affinché la circolazione di tali dati possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato aziendale e protetto degli stessi. In particolare per quanto attiene enti e organi istituzionali aventi diritto all’accesso alle informazioni fornite da GRTN per effetto di disposizioni di legge, tale autorizzazione sarà concordata una tantum fra GRTN ed il Ministero, tenendo anche conto delle specifiche competenze territoriali. Il Ministero si impegna a fornire, con periodicità da definire in successivi accordi, l’elenco dei soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni fornite da GRTN. Ogni ulteriore autorizzazione all’accesso alle informazioni da rilasciare ad altri soggetti interessati alla consultazione delle stesse, siano essi enti o istituzioni e quindi con esplicita esclusione di privati dovrà essere preventivamente concordata con GRTN. Resta inteso che la diffusione, la consultazione e l’utilizzo di tali dati da parte dei terzi autorizzati di cui ai precedenti paragrafi dovrà comunque avvenire in modalità protetta e riservata. In particolare l’accesso alle informazioni dovrà essere consentito solo previa identificazione ed autenticazione univoca del soggetto autorizzato (ad esempio, tramite codice identificativo e password individuali) e gli eventuali stampati dovranno essere custoditi in contenitori chiudibili a chiave. Art. 5 Il presente protocollo d’intesa entra in vigore all’atto della sottoscrizione delle parti Roma, li 31 marzo 2003 Il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. Direzione per la Valutazione di Impatto Ambientale Il Direttore Generale Ing. Bruno Agricola Amministratore Delegato Dr. Pier Luigi Parcu