Disposizioni complementari per la determinazione della
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Disposizioni complementari per la determinazione della
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA Disposizioni complementari per la determinazione della residenza fiscale Edizione 09.2016 Ambito di applicabilità e durata Le presenti disposizioni complementari regolano gli obblighi e i doveri relativi alla determinazione della residenza fiscale delle controparti contrattuali e di persone terze con diritti contrattuali. Se vi sono disposizioni di legge o accordi tra Stati che prevedono, per persone diverse dalla controparte contrattuale o da una persona terza con diritti contrattuali, effetti giuridici che possono avere effetti uguali o analoghi per Allianz Suisse, tali disposizioni si intendono valide per analogia anche per quelle persone. Si intende residente in uno Stato una persona che in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio analogo. Non sono considerate residenti le persone che sono assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse traggono da fonti situate in tale Stato o per la sostanza ivi situata. Le presenti disposizioni complementari restano valide anche dopo la data di risoluzione del contratto; esse integrano le condizioni generali di assicurazione valevoli per le assicurazioni sulla vita, le condizioni relative al conto premi e le condizioni relative al conto di pagamento e, in caso di divergenze, prevalgono su queste ultime. Una persona fisica può avere residenza fiscale in un solo Stato o in più Stati. Quest’ultima circostanza vale in particolare per i cittadini (Citizen) degli Stati Uniti d’America o dell’Eritrea. Obbligo di dichiarazione La controparte contrattuale e qualsiasi persona terza con diritti contrattuali sono tenute a rispondere completamente e correttamente a tutte le domande sottoposte da Allianz Suisse e che potrebbero servire a stabilire la loro residenza fiscale. Autodichiarazione e comunicazione dei dati Qualora esista una residenza fiscale all’estero, i dati necessari vengono comunicati all’autorità tributaria secondo le modalità previste dalla legge o dall’accordo tra gli Stati. Tale comunicazione viene effettuata direttamente presso l’autorità tributaria estera se la persona interessata l’ha autorizzata oppure presso l’autorità tributaria svizzera se la persona interessata non ha autorizzato una comunicazione diretta all’autorità tributaria estera o se non è necessaria una simile autorizzazione. Allianz Suisse può pretendere che la controparte contrattuale ovvero una persona terza con diritti contrattuali presenti un’autodichiarazione per la determinazione della sua residenza fiscale. Allianz Suisse può richiedere alla persona interessata di confermare la propria residenza fiscale mediante compilazione e firma di un apposito modulo di dichiarazione in cui sia indicato il numero di identificazione fiscale. Tale modulo deve esser restituito tempestivamente ad Allianz Suisse correttamente compilato in tutte le sue parti e corredato di tutti i documenti dimostrativi previsti nel modulo stesso nonché, se necessario, dell’autorizzazione scritta e firmata a comunicare agli uffici tributari i dati richiesti. In caso di mancata o tardiva presentazione dei documenti richiesti, la persona interessata viene trattata come se fosse fiscalmente residente all’estero e non avesse autorizzato la comunicazione all’autorità tributaria estera. Variazione dello status fiscale Se lo status fiscale dichiarato dalla persona cambia, Allianz Suisse deve esserne informata immediatamente per iscritto. Risoluzione del contratto Se la persona interessata non concede l’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse a comunicare i dati raccolti dall’autorità tributaria competente oppure se la documentazione richiesta non viene presentata o non viene presentata puntualmente, Allianz Suisse ha facoltà di risolvere il contratto solo nella misura in cui essa sia giuridicamente obbligata a procedere alla risoluzione. Per le assicurazioni sulla vita, le regole per il riscatto da applicare alla data della risoluzione contrattuale sono quelle previste dal contratto. Autorizzazione alla comunicazione dei dati e trattenuta dell’imposta alla fonte L’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse per la comunicazione dei dati necessari all’autorità tributaria estera va inviata per iscritto e non è revocabile. La trattenuta viene riaccreditata all’avente diritto, senza applicazione di interessi, non appena emerga che l’imposta non era dovuta. Se invece viene appurato che l’imposta alla fonte era dovuta, la trattenuta viene inviata all’autorità tributaria nella misura necessaria; l’eventuale importo residuo viene riaccreditato all’avente diritto, senza applicazione di interessi. In caso di mancata o non puntuale autorizzazione, Allianz Suisse ha facoltà di ridurre la prestazione contrattualmente prevista per le assicurazioni sulla vita oppure il saldo pagabile del conto trattenendo l’importo dell’imposta alla fonte previsto dalla legge o dall’accordo tra gli Stati. In tal caso, è dovuto solo l’importo al netto di detta trattenuta. La comunicazione dei dati all’autorità tributaria estera e l’effettuazione della trattenuta presuppongono l’esistenza di misure corrispondenti nella legge o nell’accordo tra Stati. Divieto di cessione e costituzione in pegno a persone con residenza fiscale all’estero Qualora le condizioni generali dell’assicurazione sulla vita, le condizioni relative al conto premi e le condizioni del conto di pagamento prevedano la possibilità di cessione e costituzione in pegno, i diritti non possono VLEB027I essere costituiti in pegno o ceduti a persone con residenza fiscale al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein. 1 Pagamenti Allianz Suisse adempie ai propri obblighi di pagamento tramite bonifico all’istituto finanziario indicato obbligatoriamente dall’avente diritto. In caso di conseguenti ritardi nei bonifici, questi si intendono a carico dell’avente diritto, escludendo qualsiasi messa in mora per Allianz Suisse. Allianz Suisse può esigere che il conto sul quale accreditare il bonifico sia detenuto presso un istituto finanziario che partecipi allo scambio automatico di informazioni e/o al Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Allianz Suisse può esigere inoltre che il conto sul quale accreditare il bonifico sia a nome esclusivamente dell’avente diritto. VLEB027I 2