Disposizioni complementari per la determinazione della

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Disposizioni complementari per la determinazione della
Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA
Disposizioni complementari per la determinazione della residenza fiscale
Edizione 09.2016
Ambito di applicabilità e durata
Le presenti disposizioni complementari regolano gli obblighi e i doveri
relativi alla determinazione della residenza fiscale delle controparti
contrattuali e di persone terze con diritti contrattuali.
Se vi sono disposizioni di legge o accordi tra Stati che prevedono, per
persone diverse dalla controparte contrattuale o da una persona terza
con diritti contrattuali, effetti giuridici che possono avere effetti uguali o
analoghi per Allianz Suisse, tali disposizioni si intendono valide per
analogia anche per quelle persone.
Si intende residente in uno Stato una persona che in virtù della
legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato
stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro
criterio analogo. Non sono considerate residenti le persone che sono
assoggettate a imposta in questo Stato soltanto per i redditi che esse
traggono da fonti situate in tale Stato o per la sostanza ivi situata.
Le presenti disposizioni complementari restano valide anche dopo la
data di risoluzione del contratto; esse integrano le condizioni generali di
assicurazione valevoli per le assicurazioni sulla vita, le condizioni
relative al conto premi e le condizioni relative al conto di pagamento e, in
caso di divergenze, prevalgono su queste ultime.
Una persona fisica può avere residenza fiscale in un solo Stato o in più
Stati. Quest’ultima circostanza vale in particolare per i cittadini (Citizen)
degli Stati Uniti d’America o dell’Eritrea.
Obbligo di dichiarazione
La controparte contrattuale e qualsiasi persona terza con diritti
contrattuali sono tenute a rispondere completamente e correttamente a
tutte le domande sottoposte da Allianz Suisse e che potrebbero servire a
stabilire la loro residenza fiscale.
Autodichiarazione e comunicazione dei dati
Qualora esista una residenza fiscale all’estero, i dati necessari vengono
comunicati all’autorità tributaria secondo le modalità previste dalla legge
o dall’accordo tra gli Stati. Tale comunicazione viene effettuata
direttamente presso l’autorità tributaria estera se la persona interessata
l’ha autorizzata oppure presso l’autorità tributaria svizzera se la persona
interessata non ha autorizzato una comunicazione diretta all’autorità
tributaria estera o se non è necessaria una simile autorizzazione.
Allianz Suisse può pretendere che la controparte contrattuale ovvero
una persona terza con diritti contrattuali presenti un’autodichiarazione
per la determinazione della sua residenza fiscale.
Allianz Suisse può richiedere alla persona interessata di confermare la
propria residenza fiscale mediante compilazione e firma di un apposito
modulo di dichiarazione in cui sia indicato il numero di identificazione
fiscale. Tale modulo deve esser restituito tempestivamente ad Allianz
Suisse correttamente compilato in tutte le sue parti e corredato di tutti i
documenti dimostrativi previsti nel modulo stesso nonché, se
necessario, dell’autorizzazione scritta e firmata a comunicare agli uffici
tributari i dati richiesti.
In caso di mancata o tardiva presentazione dei documenti richiesti, la
persona interessata viene trattata come se fosse fiscalmente residente
all’estero e non avesse autorizzato la comunicazione all’autorità
tributaria estera.
Variazione dello status fiscale
Se lo status fiscale dichiarato dalla persona cambia, Allianz Suisse deve
esserne informata immediatamente per iscritto.
Risoluzione del contratto
Se la persona interessata non concede l’autorizzazione richiesta da
Allianz Suisse a comunicare i dati raccolti dall’autorità tributaria
competente oppure se la documentazione richiesta non viene presentata
o non viene presentata puntualmente, Allianz Suisse ha facoltà di
risolvere il contratto solo nella misura in cui essa sia giuridicamente
obbligata a procedere alla risoluzione.
Per le assicurazioni sulla vita, le regole per il riscatto da applicare alla
data della risoluzione contrattuale sono quelle previste dal contratto.
Autorizzazione alla comunicazione dei dati e trattenuta dell’imposta alla fonte
L’autorizzazione richiesta da Allianz Suisse per la comunicazione dei
dati necessari all’autorità tributaria estera va inviata per iscritto e non è
revocabile.
La trattenuta viene riaccreditata all’avente diritto, senza applicazione di
interessi, non appena emerga che l’imposta non era dovuta. Se invece
viene appurato che l’imposta alla fonte era dovuta, la trattenuta viene
inviata all’autorità tributaria nella misura necessaria; l’eventuale importo
residuo viene riaccreditato all’avente diritto, senza applicazione di
interessi.
In caso di mancata o non puntuale autorizzazione, Allianz Suisse ha
facoltà di ridurre la prestazione contrattualmente prevista per le
assicurazioni sulla vita oppure il saldo pagabile del conto trattenendo
l’importo dell’imposta alla fonte previsto dalla legge o dall’accordo tra gli
Stati. In tal caso, è dovuto solo l’importo al netto di detta trattenuta.
La comunicazione dei dati all’autorità tributaria estera e l’effettuazione
della trattenuta presuppongono l’esistenza di misure corrispondenti nella
legge o nell’accordo tra Stati.
Divieto di cessione e costituzione in pegno a persone con residenza fiscale all’estero
Qualora le condizioni generali dell’assicurazione sulla vita, le condizioni
relative al conto premi e le condizioni del conto di pagamento prevedano
la possibilità di cessione e costituzione in pegno, i diritti non possono
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essere costituiti in pegno o ceduti a persone con residenza fiscale al di
fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein.
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Pagamenti
Allianz Suisse adempie ai propri obblighi di pagamento tramite bonifico
all’istituto finanziario indicato obbligatoriamente dall’avente diritto.
In caso di conseguenti ritardi nei bonifici, questi si intendono a carico
dell’avente diritto, escludendo qualsiasi messa in mora per Allianz
Suisse.
Allianz Suisse può esigere che il conto sul quale accreditare il bonifico
sia detenuto presso un istituto finanziario che partecipi allo scambio
automatico di informazioni e/o al Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA).
Allianz Suisse può esigere inoltre che il conto sul quale accreditare il
bonifico sia a nome esclusivamente dell’avente diritto.
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