Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23407/16 depositata
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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 23407/16 depositata
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23407 Anno 2016 Presidente: MATERA LINA Relatore: FALABELLA MASSIMO SENTENZA sul ricorso 9177-2012 proposto da: PATUR IMMOBILIARE DI TURINO LUCIANO E C SAS 01349031219, IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PARLATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente contro SALVATORE FRANCO C.F.SLVFNC43B01E335V, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO PINTO, rappresentato e Corte di Cassazione - copia non ufficiale Data pubblicazione: 17/11/2016 difeso dall'avvocato MARIO SALTALAMACCHIA; - controricorrente - Nonché da: BANCO DI NAPOLI SPA 04485191219, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE SPECIALE, elettivamente domiciliato in dell'avvocato DARIO MARTELLA, che lo rappresenta e difende; - conttroricorrente e ricorrente incidentale contro PATUR IMMOBILIARE DI TURINO LUCIANO E C SAS 01349031219, IN PERSONA DELL'AMM.RE UNICO E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PARLATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 231/2012 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/01/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA; udito l'Avvocato Luciana Parlato con delega depositata in udienza dell'Avv. Parlato Guido difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; udito l'Avv. Martella Dario difensore del Banco Di Corte di Cassazione - copia non ufficiale ROMA, L.G0 DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio Napoli spa che ha chiesto raccoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale; udito l'Avv. Luca Salvalamacchia con delega depositata in udienza dell'Avv. Mario Salvalamacchia difensore di Salvatore Franco che ha chiesto l'accoglimento delle difese in atti; Corte di Cassazione - copia non ufficiale udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, e per l'accoglimento del ricorso incidentale. , SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Patur Immobiliare s.a.s. di Turino Luciano e C. si rendeva aggiudicataria in data 8 ottobre 1985 di alcuni à in proprietà di S.A.E.S. s.p.a.: lotti che erano stati oggetto di una procedura esecutiva immobiliare in danno di quest'ultima società. Con atto di citazione dell'8 maggio 1990 la stessa Patur conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Napoli l'Istituto Bancario San Paolo, creditore procedente della suddetta esecuzione forzata, lamentando l'evizione di un lotto di circa 5880 mq. riportato in catasto alla particella 3928, foglio 6, particella 81: ciò in quanto il lotto in questione era stato in precedenza oggetto di espropriazione per pubblico interesse da parte del Sindaco del Comune di Frattamaggiore con decreto del 22 ottobre 1979. Chiedeva pertanto la restituzione del prezzo pagato, la rifusione delle spese affrontate e il risarcimento del danno sofferto. nella cui posizione La banca convenuta successivamente subentrata Banco di Napoli s.p.a. resisteva alla domanda chiedendo di chiamare in causa l'ing. Lucio Labriola, quale esperto nominato dal giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 568 c.p.c.. Stante il decesso del suddetto perito, ne venivano 4 Corte di Cassazione - copia non ufficiale lotti di terreno siti in Frattamaggiore, citati in giudizio gli eredi, collettivamente e impersonalmente. Il Tribunale, in accoglimento della domanda solido tra loro, alla restituzione della somma di C 58.408,36, quale prezzo pagato per l'acquisto del cespite, al rimborso della somma di C 5.841,61, a titolo di spese sostenute da Patur nel corso della procedura esecutiva e al risarcimento dei danni quantificati in C 320.825,77, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La sentenza era impugnata dall'istituto di credito e nella fase di gravame si costituivano la società vittoriosa in primo grado e Lucia Salvatore, nella qualità di unico erede di Labriola, la quale proponeva appello incidentale; deceduta pure quest'ultima, il processo era interrotto e poi riassunto, proseguendo nei confronti di Franco Salvatore, successore mortis causa della suddetta Lucia. Con sentenza depositata il 28 gennaio 2012, la Corte di appello di Napoli, in riforma dell'impugnata pronuncia, riconosceva non dovuta la somma di C 385.075,74, come comprensiva di interessi compensativi liquidati al 5%, maggiorata della rivalutazione monetaria e condannava Patur 5 alla conseguente Corte di Cassazione - copia non ufficiale attrice, condannava la banca e gli eredi Labriola, in restituzione di quanto ad essa corrisposto; in accoglimento dell'appello incidentale, rigettava, poi, la domanda spiegata dal Banco di Napoli e da Patur nei La sentenza è stata impugnata per cassazione da Patur con ricorso articolato in due motivi; resistono con controricorso il Banco di Napoli, che ha svolto un ricorso incidentale basato su di un unico motivo, e Franco Salvatore. Sono state depositate le memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt. 2921, 1223 e 2043 c.c., nonché dell'omessa e insufficiente motivazione su di un punto essenziale della controversia. Rileva che il danno di cui era stato richiesto il risarcimento, costituito dalla perdita del bene acquistato, integrava un danno emergente, consistente del pregiudizio subito da essa istante per effetto della sottrazione dell'area di cui si era resa aggiudicataria; rileva in proposito che il danno riconosciutole in prime cure sulla scorta della valutazione peritale corrispondeva al valore intrinseco della porzione immobiliare rapportato all'epoca dell'aggiudicazione, onde il risarcimento andava determinato attribuendole l'equivalente monetario del 6 Corte di Cassazione - copia non ufficiale confronti del terzo chiamato. bene perduto. La Corte distrettuale, secondo la ricorrente, aveva mancato di considerare che il pregiudizio rapportato al valore intrinseco dell'area edificatoria del lotto, unitamente alle risultanze peritali, fornivano elementi di valutazione atti a configurare la ragionevole certezza di un danno rappresentato quantomeno dalla perdita di chance chance: costituita dalla possibilità di sfruttare la natura edificatoria dell'area oppure, in caso di esproprio, di conseguire la relativa indennità, commisurata a quanto liquidato dal giudice di prime cure. Il motivo non ha fondamento. Mette conto qui di rilevare che la Corte di merito ha osservato che il primo giudice non aveva in alcun modo motivato le ragioni per le quali a Patur spettasse il ristoro di un lucro cessante; il giudice dell'impugnazione ha precisato che la restituzione della somma pagata per l'aggiudicazione del bene, maggiorata delle spese affrontate, degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria copriva l'intera area del danno, inteso come interesse negativo, che l'appellata aveva subito a seguito dell'evizione. Lo stesso giudice dell'impugnazione ha 7 Corte di Cassazione - copia non ufficiale evitta costituiva un danno emergente e che la natura poi rilevato che la prova del lucro cessante non era stata fornita e che il danno non poteva considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'evizione, giacché perdita del diritto di edificazione, posto che questa facoltà era subordinata alla concessione dell'autorità amministrativa e l'odierna ricorrente non aveva dimostrato di esserne divenuta titolare: ha osservato, anzi, che la porzione immobiliare in questione era stata espropriata, essendo ricompresa nel piano di zona per l'edilizia residenziale pubblica ai sensi della 1. n. 167/1962, sicché Patur non avrebbe potuto legittimamente ottenere alcun titolo concessorio stante il vincolo di ordine generale che gravava sul lotto. La tematica del risarcimento del danno trova ingresso, nella fattispecie portata all'esame di questa Corte, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente riconosciuto la colpa del creditore procedente (cfr. pag. 7 del provvedimento) e tale accertamento non è stato impugnato. Va osservato, in proposito, che l'art. 2921 c.c., nel prevedere che l'acquirente della cosa espropriata, ove ne subisca l'evizione, possa ripetere il prezzo non ancora distribuito o quello oggetto di distribuzione (nel caso in cui questa sia intervenuta), fa salva la • 8 Corte di Cassazione - copia non ufficiale il mancato acquisto del terreno non comportava la responsabilità del creditore procedente per i danni. In tema di evizione del bene oggetto di vendita forzata, dunque, trova fondamento applicativo il criterio che è riguardo alla previsione di cui all'art. 1483 c.c.: in base ad esso, la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore; la garanzia opera, dunque, nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore; la colpa è invece necessaria allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni, comprensivo anche dell'interesse positivo (Cass. 22 giugno 2006, n. 14431; Cass. 27 gennaio 1998, n. 792; Cass. 6 novembre 1986, n. 6491; per l'applicazione del principio all'evizione di cui all'art. 2921 c.c., cfr. Cass. 12 febbraio 2015, n. 2750, in motivazione). In altri termini, nell'ipotesi di evizione totale, il venditore deve normalmente risarcire al compratore il danno, nei limiti del cd. interesse negativo, costituito dalla restituzione del prezzo, dal rimborso delle spese della vendita e dai frutti, che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, oltre gli accessori e le spese giudiziali; tuttavia, qualora 9 Corte di Cassazione - copia non ufficiale stato affermato dalla giurisprudenza con particolare si accerti che abbia agito con dolo c con colpa, in riferimento alla particolare causa che ha determinato l'evizione, il venditore è obbligato al risarcimento cessante, ponendosi la causa di evizione sullo stesso piano giuridico dell'inadempimento (Cass. 17 settembre 2015, n. 18259; Cass. 14 aprile 1994, n. 3470). Ciò posto, la Corte di merito ha correttamente preso in esame la questione circa "l'accrescimento di valore che il lotto non avrebbe ricevuto per effetto della sua edificazione" in quanto l'accertamento peritale richiamato dall'odierno ricorrente - e fatto proprio dal giudice di prime cure - si basa, con tutta evidenza, proprio su di una stima del bene che tiene conto dell'apprezzamento che ad esso sarebbe derivato dall'attività costruttiva. Per rendersene conto è sufficiente osservare che, nel computo di detto valore il C.T.U. ebbe a prendere in considerazione i costi di costruzione (cfr. gli stralci dell'elaborato tecnico riprodotti a pagg. 12 ss. del ricorso). incontroverso Ora, dell'aggiudicazione ricorrente più non il che momento al fondo acquistato appartenesse alla dalla debitrice esecutata, per essere lo stesso stato oggetto di espropriazione per pubblico interesse alcuni anni 10 Corte di Cassazione - copia non ufficiale integrale del danno, comprensivo anche del lucro prima: la stessa ricorrente riferisce, infatti, che l'espropriazione risaliva al 1979 (laddove l'aggiudicazione ebbe luogo nel 1985). Come si è l'espropriazione si attuò in seguito all'inclusione dell'area nel piano di zona previsto dalla l. n. 167/1962. Viene quindi in questione il procedimento ablatorio, previsto dall'art. 9, ult. co . della detta legge, cui erano soggette le aree incluse nel piano: aree asservite alla speciale programmazione urbanistica delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonché opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico (art. l della legge). Discende da ciò che al momento dell'aggiudicazione il bene, in quanto espropriato e assoggettato alla nominata finalità pubblicistica, era privo di un valore intrinseco correlato alla sua attitudine edificatoria, non potendo essere destinato dai privati a quei fini speculativi che incidono significativamente sulla quotazione dell'area nel mercato immobiliare. La Corte distrettuale ha quindi correttamente escluso di poter prendere in considerazione il pregiudizio patrimoniale commisurato all'accrescimento di valore che il lotto avrebbe conseguito per effetto 11 Corte di Cassazione - copia non ufficiale accennato, la Corte di appello ha evidenziato che di una potenziale attività costruttiva. Il vero è che nel prospettare il frustrato impiego del fondo ai fini edilizi la ricorrente finisce per espropriazione per pubblico interesse, quasi ad ipotizzare che il pregiudizio non si sarebbe prodotto se il bene non fosse stato espropriato: trascurando con ciò di considerare che, sul piano giuridico, il danno ingiusto non dipende da detta evenienza, quanto, piuttosto, dall'incauta condotta del creditore procedente. Infatti il fondamento della obbligazione risarcitoria sancita dall'art. 2921 c.c. risiede nel potere di scelta che l'ordinamento conferisce al creditore procedente di individuare beni da sottoporre ad esecuzione forzata e nella responsabilità che egli assume assoggettando al procedimento espropriativo beni che non appartengono al debitore (Cass. 21 luglio 1969, n. 2724). Non è allora possibile lamentare il mancato conseguimento del profitto (dato dalla inesistente natura edificatoria del lotto) che si origina dalla precorsa espropriazione del bene, originariamente appartenente al debitore esecutato, in quanto il danno, a norma dell'art. 1223 c.c., deve essere conseguenza immediata e diretta dell'illecito: non della situazione, estranea alla condotta contra jus 12 Corte di Cassazione - copia non ufficiale riconnettere il danno al dato della pregressa del danneggiante, che ne costituisca il presupposto. Con il secondo motivo è lamentata violazione delle norme di cui agli artt. 568 e 64 c.p.c. e 2043 c.c., punto decisivo. Ad essere censurata è l'affermazione del giudice del gravame secondo cui Lucio Labriola non era stato incaricato di procedere al controllo della titolarità dei beni in capo al debitore esecutato e quindi di aggiornare, al momento della vendita, la certificazione ipocatastale: affermazione, questa, sostenuta dal rilievo secondo cui a norma degli artt. 568 e 569 c.p.c. all'esperto nominato dal giudice è normalmente demandata la sola stima dei beni staggiti, presupponendosi già accertata la titolarità di essi in capo al creditore procedente. Sostiene la ricorrente che al professionista era stato conferito un ulteriore mandato di procedere alla formazione di tre lotti proprio in quanto si era rilevato che parte dell'area era stata occupata dal Comune. In esecuzione di tale incarico il perito aveva attestato, nella propria relazione, che l'area di 5.880 mq., che qui interessa, era libera, laddove, invece, il lotto in questione era stato espropriato dal Comune fin dal 1979, come del resto era stato accertato dal C.T.U. nominato nel corso del presente giudizio. L'art. 64 c.p.c. prevedeva del 13 Corte di Cassazione - copia non ufficiale oltre che omessa e contraddittoria motivazione su di un resto la responsabilità civile del consulente d'ufficio anche per i casi di colpa lieve e la responsabilità dello stesso aveva natura aquiliana, per cui sussisteva Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. Anzitutto esso è carente di autosufficienza, in quanto si fonda sul richiamo di un documento (la relazione di stima redatta dall'ing. Labriola nel corso del procedimento esecutivo) rispetto al quale non risulta assolto l'onere, prescritto dall'art. 366, l ° co., n. 6, c.p.c., di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale sia stato acquisito il documento in questione ed in quale fascicolo di parte esso si trovi, e ciò al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli, d'ufficio o di parte (Cass. 12 dicembre 2014, n. 26174; Cass. 7 febbraio 2011, n. 2966; Cass. 3 luglio 2009, n. 15628). Oltretutto, il documento in questione riprodotto in un brevissimo stralcio (a pag. 29 del ricorso), laddove esso avrebbe dovuto essere trascritto nella sua integrità in modo da consentire alla Corte una compiuta valutazione circa la decisività dello scritto (sul punto cfr, Cass. 28 febbraio 2006, n. 14 Corte di Cassazione - copia non ufficiale anche nei confronti dei terzi. 4405; in senso sostanzialmente conforme, tra le tante: Cass. 28 giugno 2006, n. 14973; Cass. 8 settembre 2006, Cass. 20 febbraio 2007, n. 3920; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3651; Cass. 11 giugno 2007, n. 13619; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 3 gennaio 2014, n. 48). In secondo luogo, la decisione assunta dalla Corte di appello di Napoli si incentra su di un apprezzamento che é insindacabile in questa sede: tale apprezzamento verte sul fatto che al professionista era stato demandato di procedere alla sola stima dei beni pignorati e di suddividere i terreni in lotti distinti al fine di pervenire a una più conveniente vendita di ciascuno di essi, mentre non vi era alcuna traccia di un incarico avente ad oggetto il controllo della titolarità dei beni in capo al debitore esecutato. Il che come correttamente ritenuto dal giudice del gravame - era pienamente coerente con la disciplina vigente, posto che la stima degli immobili pignorati non implicava l'accertamento del titolo di proprietà. In proposito, va qui ricordato che, a norma dell'art. 567 c.p.c., il creditore che richiede la vendita tenuto ad allegare l'estratto catastale e i certificati delle iscrizioni e delle trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate 15 nel ventennio Corte di Cassazione - copia non ufficiale n. 19305; anteriore, ovvero un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari: è quindi ben possibile che, proprio in l'inesistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli, l'incarico conferito all'esperto non ricomprenda le verifiche presso il conservatore dei registri pubblici immobiliari. D'altra parte, se la nomina dell'esperto fosse finalizzata a questo esame, certo imprescindibile nell'economia del procedimento esecutivo, non si comprenderebbe la ragione per la quale l'incarico previsto dall'art. 568 c.p.c. abbia carattere meramente facoltativo, come riconosciuto da giurisprudenza risalente - ma mai contraddetta - di questa Corte (cfr. Cass. 4 maggio 1963, n. 1098). Con l'unico motivo di ricorso incidentale il Banco di Napoli denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art. 1223 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. L'impugnazione investe la statuizione restitutoria contenuta nella sentenza della Corte partenopea: si duole la ricorrente per incidente che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto che l'importo di 385.075,74, menzionata dalla sentenza di primo grado, fosse già comprensivo degli 16 Corte di Cassazione - copia non ufficiale quanto è il creditore procedente a dover documentare interessi compensativi al 5%: interessi che invece erano stati oggetto di separata liquidazione da parte del Tribunale. La sentenza resa dal Tribunale conteneva una condanna della banca che aveva ad oggetto: C 58.408,36, a titolo di rimborso del prezzo di acquisto, ed C 5.841,61, a titolo di rimborso delle spese occorse per l'acquisto (importi, questi, di cui qui oggi non si controverte, dal momento che è passata in giudicato la decisione relativa al diritto di restituzione di quanto versato da Patur per procurarsi il lotto); C 320.825,77, importo che era stato ritenuto dovuto dal giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno; le ulteriori somme maturate per rivalutazione monetaria e interessi compensativi (al 5% annuo) su quest'ultimo importo. La Corte di appello ha accolto la domanda restitutoria dell'istituto di credito disponendo la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma "di 385.075,74 comprensiva di interessi compensativi liquidati al 5% e alla rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal giorno del pagamento e fino al soddisfo". Così facendo, però, la Corte di Napoli ha finito 17 Corte di Cassazione - copia non ufficiale La censura merita accoglimento. non solo per cumulare, nella statuizione restitutoria, quanto costituiva oggetto del negato risarcimento del danno (pari a 320.825,77) e quanto competeva pagato per l'acquisto dell'area (la sommatoria di C 58.408,36 e di C 5.841,61, pari a C 64.249,97), ma ha errato nel ragguagliare l'importo che doveva essere restituito a quello che la banca avrebbe dovuto versare in forza della sentenza di primo grado: giacché l'odierna controricorrente era tenuta, in forza di quel titolo, a risarcire il danno nella misura di C 320.825,77, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria (mentre doveva restare estranea alla pronuncia restitutoria l'ulteriore somma di C 64.249,97 - che cumulata con la prima faceva ascendere l'importo dovuto complessivo a 385.075,74 - dal momento che l'appello aveva ad oggetto il capo di sentenza relativo al risarcimento del danno (pari a C 320.825,77, oltre interessi e rivalutazione: pag. 11 della sentenza) e lo stesso giudice dell'impugnazione ha inteso provvedere solo su tale aspetto della controversia (cfr. pag. 16 della pronuncia di appello, ove si legge che la decisione di primo grado andava riformata nella parte in cui liquidava a Patur la somma 1 9 di E 320.925,77, oltre interessi e rivalutazione). E da 18 Corte di Cassazione - copia non ufficiale senz'altro a Patur a titolo di rimborso di quanto tanto l'errore discende ulteriore, consistente nell'affermare che l'importo di C 385.075,74 fosse comprensivo degli interessi compensativi: laddove, dovuto, per capitale, a titolo di rimborso e a titolo risarcitorio: onde gli interessi compensativi andavano calcolati sulla minor somma di C 320.925,77 (come giustamente precisato - si ripete - a pag. 16 della sentenza). Sul punto la sentenza merita quindi cassazione, non essendo decisivo che la banca abbia mancato di riprodurre la richiesta formulata al giudice del gravame, dal momento che, per un verso, è la stessa pronuncia di appello a evidenziare che la domanda di restituzione della banca (ulteriormente esplicitata in controricorso: pag. 27) concerneva le "somme corrisposte in esito alla sentenza di primo grado" (la quale aveva anche ad oggetto la somma di C 320.825,77, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria: cfr. pag. 4 della sentenza di secondo grado) e che, per altro verso, la Corte di merito non ha dato atto di alcun dissenso tra le parti in ordine agli importi versati (che anzi ha evidentemente ritenuto equivalenti a quanto disposto con la condanna di primo grado). Spetterà al giudice 19 di rinvio accertare Corte di Cassazione - copia non ufficiale invece, esso conglobava, come si è detto, quanto l'ammontare della somma da restituire tenendo conto che l'importo non dovuto è quello, sopra menzionato, di e 320.825,77, oltre interessi compensativi e E' rimessa allo stesso giudice del rinvio la statuizione circa le spese del presente giudizio di legittimità tra Patur Immobiliare e il Banco di Napoli. Per quanto attiene, invece, alla posizione di Franco Salvatore, nei cui confronti il ricorso è stato respinto, va disposta, in base al principio di soccombenza, la condanna della società istante al pagamento delle spese processuali sostenute dal detto controricorrente: e ciò nella misura che è liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al ricorso incidentale e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del presente giudizio di legittimità intercorso tra Patur Immobiliare e Banco di Napoli; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Franco Salvatore, liquidandole in e 5.200,00, di cui e 200,00 per esborsi. 20 Corte di Cassazione - copia non ufficiale rivalutazione monetaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Corte di Cassazione - copia non ufficiale della 2^ Sezione Civile, in data 21 giugno 2016.