Addebito della separazione

Transcript

Addebito della separazione
Addebito della separazione - Anche un solo episodio di violenza fisica nei confronti del coniuge
può comportare l’addebito della separazione
Corte
di
Cassazione
Sez.
Prima
Civ.
Sent.
del
14.01.2011,
n.
817
Svolgimento del processo
Con sentenza parziale datata 21.1.04 (dep. il 16.2.2004) il Tribunale di Macerata
dichiarava la separazione coniugale tra A.L. e S.C., addebitando la separazione al
marito, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di decidere in ordine alle
questioni economiche controverse.
Detta sentenza veniva impugnata dall’ A. dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona,
che, con sentenza 9.11.11.2005, in parziale riforma della sentenza summenzionata,
revocava la pronuncia di addebito all’ A.
Avverso detta sentenza A.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi
illustrati con memoria. S. C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta
ricorso incidentale, cui l’ A. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’ A. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di
diritto (artt. 143 e 151 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1,
n. 3). Deduce il ricorrente che la corte di merito avrebbe omesso ogni pronuncia su
alcuni motivi di gravame e precisamente, in sintesi: avrebbe omesso di pronunciare
sul motivo attinente alla violazione da parte della S. del dovere di fedeltà coniugale,
inteso non solo come esclusività del rapporto sessuale, ma anche come assunzione
di un impegno di dedizione fisica e spirituale (intesi come impegno a non tradire
l’altrui fiducia, identificandosi detto dovere soprattutto con il concetto di dignità
personale e solidarietà familiare. La predetta avrebbe tenuto una serie di
comportamenti, come comprovato dalle risultanze processuali, posti in essere al solo
scopo di ledere la dignità dell’ A.; avrebbe omesso nel pronunciare su violazioni di
doveri, quale quello di cercarsi un lavoro e di rispettare la cultura e professionalità
del coniuge, scaricando sullo stesso tutte le proprie frustrazioni ed insoddisfazioni,
traducendole in desiderio di rivalsa, con la conseguenza di interpretare ogni
affermazione del coniuge nel campo professionale e sociale come diminuzione del
proprio essere nella vita familiare e nei rapporti interpersonali. In definitiva la corte
di merito non avrebbe valutato violazioni di doveri, rientranti nel cd. principio
paritario, implicante l’aiuto vicendevole, la reciproca protezione ed il mutuo
sostegno nelle necessità quotidiane.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 5).
Secondo il ricorrente il giudice a quo non avrebbe adeguatamente giustificato la
decisione adottata in relazione al motivo attinente alla attività lavorativa mai svolta
dalla S., avendo detto giudice ritenuto di escludere il dovere della moglie di
attivazione del suo potenziale lavorativo solo alla luce dei consistenti redditi del
marito; non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla denunciata violazione
del dovere di assistenza morale, avendo preso in considerazione, al fine di operare
tale valutazione, esclusivamente l’episodio della mancata partecipazione della
moglie alla veglia funebre in occasione del decesso della suocera, senza valutare tale
episodio nel contesto di altre circostanze che in una considerazione complessiva dei
fatti avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere l’esistenza della denunciata
violazione.
I due motivi del ricorso principale, che essendo strettamente connessi possono
essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Numerosi studiosi della materia ritengono che l’osservanza dell’esclusiva sessuale
rappresenti solo un aspetto ed una naturale conseguenza dell’adempimento del
dovere di fedeltà, che andrebbe inteso, secondo un significato più esteso, quale
dedizione piena verso l’altro coniuge. Il ricorrente propone in questa sede questa tesi
contraddetta, però, da altri validi studiosi. Il ricorrente, sulla base di questo più
ampio contenuto del dovere di fedeltà coniugale, elenca alcune circostanze, che non
sarebbero state considerate dal giudice a quo, e che, se valutate, avrebbero dovuto
portare detto giudice ad addebitare alla S. la separazione.
Dalla sentenza impugnata risulta che il giudice a quo ha preso in considerazione i
comportamenti addebitati alla moglie dall’ A. e ne ha dato una diversa, adeguata e
plausibile giustificazione, diversa da quella che l’ A. ha attribuito agli stessi in sede
di merito ed ora vorrebbe attribuire in sede di legittimità, per cui il ricorso appare ai
limiti dell’ammissibilità, richiedendo il ricorrente, in definitiva, alla Corte di
Cassazione di procedere ad una nuova e diversa valutazioni dei fatti non consentita
in sede di legittimità.
Prima di procedere all’esame del ricorso incidentale va esaminata l’eccezione di
inammissibilità dello stesso per essere stato notificato alla parte personalmente e
non al difensore officiato per la proposizione del ricorso principale.
L’eccezione è infondata. Il controricorso con l’incluso ricorso incidentale, come
risulta dalla relata di notifica, è stato notificato ad A.L. presso l’avvocato
domiciliatario R. L., in via (…), , che è il legale presso il quale il difensore del
ricorrente G. B., del Foro di Macerata, ha eletto il domicilio in (…), come si evince
dalla procura in calce al ricorso per cassazione. La predetta notifica soddisfa
pertanto l’esigenza di assicurare che il controricorso con il ricorso incidentale
vengano portati a conoscenza della parte, come rappresentata dal suo difensore
tecnico e come tale qualificato a valutare l’opportunità di contro dedurre, cosa che è
stata fatta, sanando in tal modo, ammesso che possa ritenersi sussistente, l’irritualità
della notifica.
Con il ricorso incidentale la S. denuncia violazione e falsa applicazione art. 151 c.c.,
comma 2, e dell’art. 143 c.c., nonché difetto di motivazione.
Tale ricorso è fondato.
Il giudice a quo ha escluso l’addebito della separazioni all’ A., affermando che “un
solo episodio di violenza fisica, pur altamente riprovevole, non può, ove non
corrisponda ad un comportamento tendenzialmente reiterativo (tale cioè da dar vita
ad un atteggiamento che si radichi in qualche modo nel “menage” coniugale)
considerarsi quale causa o concausa di determinante rilievo della crisi coniugale,
proprio perchè la isolata episodicità del fatto patologico presuppone “in re ipsa” che
vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale all’interno della
coppia”.
Tale affermazione non può essere condivisa. Il giudice a quo ha omesso di
considerare che la S. è stata indotta a presentare istanza di separazione subito dopo
tale gravissimo episodio, asserendo che tale fatto non costituiva un comportamento
isolato, ma che il marito era solito “alzare le mani” per futili motivi; circostanza
questa che il giudice a quo avrebbe dovuto valutare alla luce delle provate percosse,
inflitte dal marito alla moglie per avere la stessa gettato nella spazzatura un pezzo di
pane raffermo, cioè per un futilissimo motivo.
Il fatto che risulti provato, per testi, un unico episodio di percosse, non può far
ritenere, dinanzi alle affermazioni della S. di comportamenti di violenza non isolati,
avvenuti tra le mura domestiche e, quindi, difficilmente provabili, in mancanza di
lesioni evidenti, tramite testi, che l’episodicità del fatto, ritenuta senza una adeguata
e logica motivazione, presuppone “in re ipsa” che vi sia un contesto di normalità
fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia.
Con tale affermazione si viene ad affermare che un solo episodio di percosse non è
di per sé un fatto grave e non è lesivo e gravemente lesivo della dignità della
persona umana, tesi che assolutamente non può essere condivisa. Un simile
comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di
un’altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il
principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra
Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere
definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia.
Per quanto precede, mentre il ricorso principale - che va previamente riunito a
quello incidentale, perchè proposti avverso la medesima sentenza - deve essere
respinto, il ricorso incidentale deve essere accolto; la sentenza deve essere cassata in
relazione all’accoglimento di tale ricorso e la causa deve essere rinviata alla Corte
d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese
del giudizio di cassazione, che nel giudicare si adeguerà al principio di diritto sopra
enunciato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 14.01.2011