CASI DI CASA N. 93/2015 28 settembre 2015 Un inquilino che

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CASI DI CASA N. 93/2015 28 settembre 2015 Un inquilino che
CASI DI CASA
N. 93/2015
28 settembre 2015
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Un inquilino che risiede in un appartamento in virtù di un contratto
preliminare di vendita può partecipare alle assemblee condominiali?
Domanda
Un inquilino che detenga e abiti un appartamento in virtù di un "contratto
preliminare di vendita immobiliare con effetti anticipati" stipulato con il
costruttore, è legittimato a partecipare, con diritto di voto, alle assemblee
condominiali?
Risposta
È prassi abbastanza frequente nel settore delle compravendite immobiliari il ricorso
alla stipulazione di contratti preliminari cui vengono ricollegati dalle parti una serie di
conseguenze fattuali e giuridiche che prendono il nome di “effetti anticipati”.
L’attribuzione di una tale efficacia è dovuta alla necessità prettamente materiale del
promissario acquirente di entrare in diretto contatto con l'immobile, ancor prima che si
realizzi l’effetto traslativo della vendita ovvero ancor prima che si perfezioni l’accordo
sul trasferimento della proprietà del bene immobile e ciò per le ragioni più differenti:
indisponibilità di altri luoghi in cui dimorare, necessità di eseguire lavori di ripristino
dello stato dei luoghi o di manutenzione degli stessi, volontà di apportare all’immobile
modifiche strutturali e funzionali per mezzo di imprese di propria esclusiva fiducia o,
addirittura, personalmente, etc… Tuttavia, proprio in considerazione delle
caratteristiche e delle conseguenze del contratto preliminare, che non concretizza
alcun diritto reale sull'immobile compromissato a favore del promissario acquirente, la
sottoscrizione di un preliminare, ancorché con effetti anticipati non autorizza il
promissario a partecipare all'assemblea di condominio. a meno che non abbia la
delega del costruttore. Il contratto stipulato, infatti, semplicemente autorizza il futuro
acquirente ad utilizzare l'immobile come abitazione prima del rogito.
Fino al momento dell'atto notarile, però, la proprietà resta del costruttore. Quindi la
convocazione dell'assemblea va inviata al costruttore che ha ovviamente la facoltà di
delegare l'inquilino a partecipare, e votare, al suo posto.