(A) del 31 dicembre 2015 Ministero del Commercio ed

Transcript

(A) del 31 dicembre 2015 Ministero del Commercio ed
Al-Wakaye Al-Mesreva/Bollettino Governativo - Edizione n° 297 Integrazione (A)
del 31 dicembre 2015
Ministero del Commercio e dell'Industria
Decreto n° 992 dell'anno 2015
riguardante il regolamento che gestisce la registrazione degli stabilimenti
produttivi idoeni ad esportare i propri prodotti nella Repubblica Araba d'Egitto
Il Ministero del Commercio e dell'Industria:
a seguito attento esame della Legge n° 118 dell'anno 1975 in tema di importazioni ed esportazioni;
del Decreto Ministeriale n° 770/2005 inerente la legislazione regolamentare esecutiva di cui alla
Legge n° 118/1975;
dell'approvazione da parte della Sessione del Comitato del Ministero dell'Economia, tenutasi in data
28/12/2015; e
in base alla proposta attinente i settori relativi agli Accordi Commerciali e al Commercio Estero,
DECRETA QUANTO SEGUE:
(Articolo Uno)
Presso l'Organizzazione Generale per il Controllo sulle Importazioni ed Esportazioni si
dovrà creare un registro nel quale riportare gli stabilimenti produttivi idonei ad esportare i propri
prodotti nella Repubblica Araba d'Egitto (vedere elenco prodotti in allegato).
L'importazione di tali prodotti scopo commercializzazione sarà ammessa soltanto se gli
stessi verranno realizzati dagli stabilimenti produttivi riportati nel registro di cui sopra.
Il Ministro del Commercio Estero emetterà un decreto per la registrazione o cancellazione
dal registro suddetto e potrà esonerare da una o più condizioni richieste per la registrazione, nei casi
di volta in volta considerati.
(Articolo Due)
Per essere iscritti nel registro di cui sopra, bisognerà procedere come segue:
la richiesta di registrazione dovrà essere sottoposta da parte del legale rappresentante dello
stabilimento produttivo o dal titolare del marchio commerciale in questione o da suo sostituto
autorizzato. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti certificati:
-
copia autorizzazione emessa a favore dello stabilimento produttivo;
-
certificato riportante persona giuridica dello stabilimento produttivo e articoli prodotti da
quest'ultimo;
-
marchio commerciale dei prodotti e marchi commerciali realizzati in base a licenza
conferita dal proprietario degli stessi;
-
certificato attestante che lo stabilimento produttivo si avvale di un sistema di controllo della
qualità, osserva le norme riguardanti la protezione ambientale, la normativa
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le norme previste dai trattati internazionali
e inerenti queste tematiche; tale certificato dovrà essere emesso da ente riconosciuto dalla
ILAC (Conferenza Internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova) o da altro ente
governativo egiziano o straniero autorizzato dal Ministro del Commercio Estero;
-
dichiarazione degli stabilimenti i quali producano con il marchio commerciale in questione,
nel caso in cui la richiesta venga presentata dal titolare del marchio medesimo; e
-
conferma da parte dello stabilimento produttivo della propria accettazione in merito ad
ispezione che verrà effettuata da parte di team di tecnici, allo scopo di assicurare
l'adempimento ai requisiti di normativa sulla tutela dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi
di lavoro, permettendo quindi al suddetto team di effettuare controllo in tal senso.
(Articolo Tre)
Il Decreto di cui sopra sarà pubblicato nel bollettino governativo Al-Wakaye Al-Mesreya ed
entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione.
Emesso in data 30/12/2015.
Ministro del Commercio e dell'Industria
Ing. Tarek Qabil
MERCI LA CUI IMPORTAZIONE E' PERMESSA SOLO NEL CASO IN CUI ESSE
VENGANO PRODOTTE DAGLI STABILIMENTI ELENCATI
-
Latte e prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita al dettaglio;
-
Frutta secca e conservata destinata alla vendita al dettaglio;
-
Oli e grassi destinati alla vendita al dettaglio;
-
Cioccolato e preparati alimentati contenenti cacao destinati alla vendita al dettaglio;
-
Dolciumi;
-
Prodotti da pasticceria e preparati alimentari contenenti cereali, pane e prodotti da
forno;
-
Succhi di frutta destinati alla vendita al dettaglio;
-
Acqua naturale, minerale e gassata;
-
Articoli per make-up, cosmetici, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, deodoranti,
prodotti da toeletta e profumi;
-
Sapone e tensioattivi da utilizzarsi come sapone, destinati alla vendita al dettaglio;
-
Rivestimenti per pavimenti;
-
Stoviglie, posate e utensili da cucina;
-
Vasche da bagno, lavabi, acquai, articoli da bagno, tazze e coperchi per WC;
-
Carta igienica, carta cosmetica, pannolini e assorbenti igienici;
-
Formelle, mattonelle quadrate e piastrelle per uso domestico;
-
Cristalleria da tavola;
-
Strumenti in ferro rinforzato (armato);
-
Elettrodomestici (fornelli, friggitrici, condizionatori aria, ventilatori, lavatrici, frullatori,
bollitori);
-
Mobili per casa e ufficio;
-
Biciclette e motociclette;
-
Orologi;
-
Dispositivi per illuminazione per uso domestico;
-
Giocattoli;
-
Abbigliamento, tessili, tessuti per arredamento, tappeti, coperte e calzature.