(A) del 31 dicembre 2015 Ministero del Commercio ed
Transcript
(A) del 31 dicembre 2015 Ministero del Commercio ed
Al-Wakaye Al-Mesreva/Bollettino Governativo - Edizione n° 297 Integrazione (A) del 31 dicembre 2015 Ministero del Commercio e dell'Industria Decreto n° 992 dell'anno 2015 riguardante il regolamento che gestisce la registrazione degli stabilimenti produttivi idoeni ad esportare i propri prodotti nella Repubblica Araba d'Egitto Il Ministero del Commercio e dell'Industria: a seguito attento esame della Legge n° 118 dell'anno 1975 in tema di importazioni ed esportazioni; del Decreto Ministeriale n° 770/2005 inerente la legislazione regolamentare esecutiva di cui alla Legge n° 118/1975; dell'approvazione da parte della Sessione del Comitato del Ministero dell'Economia, tenutasi in data 28/12/2015; e in base alla proposta attinente i settori relativi agli Accordi Commerciali e al Commercio Estero, DECRETA QUANTO SEGUE: (Articolo Uno) Presso l'Organizzazione Generale per il Controllo sulle Importazioni ed Esportazioni si dovrà creare un registro nel quale riportare gli stabilimenti produttivi idonei ad esportare i propri prodotti nella Repubblica Araba d'Egitto (vedere elenco prodotti in allegato). L'importazione di tali prodotti scopo commercializzazione sarà ammessa soltanto se gli stessi verranno realizzati dagli stabilimenti produttivi riportati nel registro di cui sopra. Il Ministro del Commercio Estero emetterà un decreto per la registrazione o cancellazione dal registro suddetto e potrà esonerare da una o più condizioni richieste per la registrazione, nei casi di volta in volta considerati. (Articolo Due) Per essere iscritti nel registro di cui sopra, bisognerà procedere come segue: la richiesta di registrazione dovrà essere sottoposta da parte del legale rappresentante dello stabilimento produttivo o dal titolare del marchio commerciale in questione o da suo sostituto autorizzato. Tale richiesta dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti certificati: - copia autorizzazione emessa a favore dello stabilimento produttivo; - certificato riportante persona giuridica dello stabilimento produttivo e articoli prodotti da quest'ultimo; - marchio commerciale dei prodotti e marchi commerciali realizzati in base a licenza conferita dal proprietario degli stessi; - certificato attestante che lo stabilimento produttivo si avvale di un sistema di controllo della qualità, osserva le norme riguardanti la protezione ambientale, la normativa dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e le norme previste dai trattati internazionali e inerenti queste tematiche; tale certificato dovrà essere emesso da ente riconosciuto dalla ILAC (Conferenza Internazionale sul riconoscimento dei laboratori di prova) o da altro ente governativo egiziano o straniero autorizzato dal Ministro del Commercio Estero; - dichiarazione degli stabilimenti i quali producano con il marchio commerciale in questione, nel caso in cui la richiesta venga presentata dal titolare del marchio medesimo; e - conferma da parte dello stabilimento produttivo della propria accettazione in merito ad ispezione che verrà effettuata da parte di team di tecnici, allo scopo di assicurare l'adempimento ai requisiti di normativa sulla tutela dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, permettendo quindi al suddetto team di effettuare controllo in tal senso. (Articolo Tre) Il Decreto di cui sopra sarà pubblicato nel bollettino governativo Al-Wakaye Al-Mesreya ed entrerà in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione. Emesso in data 30/12/2015. Ministro del Commercio e dell'Industria Ing. Tarek Qabil MERCI LA CUI IMPORTAZIONE E' PERMESSA SOLO NEL CASO IN CUI ESSE VENGANO PRODOTTE DAGLI STABILIMENTI ELENCATI - Latte e prodotti lattiero-caseari destinati alla vendita al dettaglio; - Frutta secca e conservata destinata alla vendita al dettaglio; - Oli e grassi destinati alla vendita al dettaglio; - Cioccolato e preparati alimentati contenenti cacao destinati alla vendita al dettaglio; - Dolciumi; - Prodotti da pasticceria e preparati alimentari contenenti cereali, pane e prodotti da forno; - Succhi di frutta destinati alla vendita al dettaglio; - Acqua naturale, minerale e gassata; - Articoli per make-up, cosmetici, prodotti per l'igiene dei denti e della bocca, deodoranti, prodotti da toeletta e profumi; - Sapone e tensioattivi da utilizzarsi come sapone, destinati alla vendita al dettaglio; - Rivestimenti per pavimenti; - Stoviglie, posate e utensili da cucina; - Vasche da bagno, lavabi, acquai, articoli da bagno, tazze e coperchi per WC; - Carta igienica, carta cosmetica, pannolini e assorbenti igienici; - Formelle, mattonelle quadrate e piastrelle per uso domestico; - Cristalleria da tavola; - Strumenti in ferro rinforzato (armato); - Elettrodomestici (fornelli, friggitrici, condizionatori aria, ventilatori, lavatrici, frullatori, bollitori); - Mobili per casa e ufficio; - Biciclette e motociclette; - Orologi; - Dispositivi per illuminazione per uso domestico; - Giocattoli; - Abbigliamento, tessili, tessuti per arredamento, tappeti, coperte e calzature.