Scheda informativa del modulo E22

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Scheda informativa del modulo E22
Scheda informativa del modulo E22 Notifica igienico sanitaria per alimenti destinati al consumo umano
IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Questo modulo si può utilizzare per gli operatori del settore alimentare che richiedono il riconoscimento
comunitario di:
- stabilimenti che trattano alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai
sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 (ad es. sezionamento carni; produzione carni preparate
e macinate; salumifici; tripperie; deposito ingrosso carni esposte; produzione, trasformazione
prodotti ittici; spedizione e depurazione molluschi bivalvi; produzione ovoprodotti, deposito
prodotti ittici sfusi; centro imballaggio uova; caseifici; macelli ad esclusione di quelli aziendali di
avicunicoli con produzione annua inferiore a 10000 capi);
- stabilimenti di produzione di germogli per l'alimentazione umana e di semi per la produzione di
germogli;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di additivi alimentari;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di aromi alimentari;
- stabilimenti di produzione, confezionamento e/o deposito di enzimi alimentari;
- stabilimenti di produzione delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in
bottiglia.
Per gli operatori del settore alimentare che richiedono l’aggiornamento del riconoscimento comunitario
per ogni cambiamento significativo (es. variazione di titolarità; modifiche dell’attività produttiva,
strutturali e/o impiantistiche) nonchè per ogni sospensione/chiusura di stabilimenti esistenti.
IN QUALI CASI NON PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?
Per la sola notifica da parte degli operatori del settore alimentare ai fini della registrazione ai sensi
dell'art. 6, comma 2 del Regolamento Comunitario (CE) 852/04; in questi casi è sufficiente allegare alla
DUAAP il solo Modulo E1.
QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?
Il procedimento si applica per l’avvio di stabilimenti o le variazioni nelle attività soggette a riconoscimento
comunitario (modifiche dell’attività produttiva, strutturali e/o impiantistiche) che presuppongono
valutazioni di tipo igienico-sanitario, i procedimenti si svolgono in Conferenza di Servizi alla quale
partecipano l’Assessorato Regionale della Sanità – Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare e i Servizi competenti della ASL; questi ultimi, prima della conclusione della fase asincrona
della conferenza, effettuano un sopralluogo presso lo stabilimento per la verifica della sussistenza dei
requisiti.
Al termine dei lavori della Conferenza, il SUAP trasmette l’esito della fase asincrona o il verbale conclusivo
all’Assessorato della Sanità – Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, ai fini
dell’assegnazione, in caso favorevole, del numero di riconoscimento comunitario (Approval Number) e
dell’aggiornamento degli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.
L’Assessorato della Sanità provvede all’emissione della Determinazione di riconoscimento che viene
trasmessa entro 7 giorni al SUAP il quale emette il provvedimento unico finale, allegando anche tale
Determinazione, e lo notifica all’imprenditore e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.
Per le variazioni che non hanno un impatto su aspetti igienico-sanitari (ad esempio, cambio di titolarità /
ragione sociale / denominazione della ditta) non vi è indizione della Conferenza dei Servizi; la
notifica ha effetto immediato. Il SUAP provvede a comunicarle alla RAS (Servizio Sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale della Sanità), la quale, fatte salve le
verifiche successive, procede all’aggiornamento del riconoscimento e del sistema SINTESI, mediante
l’emissione di apposita determinazione.
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QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?
L’operatore del settore alimentare, per le pratiche riguardanti gli stabilimenti riconosciuti, oltre a
presentare il Modulo E1 e la modulistica da esso prevista, deve presentare il Modulo E22.
Il Modulo E22 serve per:
 richiedere il riconoscimento comunitario per l’avvio di un nuovo stabilimento;
 richiedere il riconoscimento comunitario per l’aggiunta di nuove linee di attività in uno
stabilimento già riconosciuto;
 comunicare la sospensione/cessazione di una o più linee di attività in uno stabilimento già
riconosciuto;
 richiedere l’aggiornamento del riconoscimento comunitario a seguito di modifiche strutturali e/o
impiantistiche significative;
 comunicare variazioni che non hanno un impatto su aspetti igienico-sanitari come ad esempio,
cambio di titolarità / ragione sociale / denominazione della ditta;
NB. Ai fini della corretta compilazione è importante leggere la GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI
RIQUADRI.
QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?
Il titolo abilitativo vale a tempo indeterminato, salvo modifiche nell’attività o nei locali/attrezzature.
QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?
Quando
Per le attività soggette a
riconoscimento ai sensi del
Regolamento CE n. 853/2004 e/o
Regolamento CE n. 852/2004
Ente e ufficio competente
Descrizione
RAS – Ass.to Igiene e Sanità:
_Settore Igiene degli alimenti (per i
prodotti diversi da quelli del settore
lattiero caseario)
_Settore Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche (per i prodotti
del settore lattiero caseario)
Nel caso sia necessaria una valutazione dei requisiti
igienico-sanitari, il Servizio competente della ASL
effettua il sopralluogo presso lo stabilimento per
verificare la sussistenza dei requisiti ai fini del
riconoscimento prima della Conferenza dei Servizi.
ASL - Servizio igiene degli alimenti di
origine animale (SIAOA)
ASL - Servizio igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche (SIAPZ)
ASL - Servizio igiene degli alimenti e
della nutrizione (SIAN)
La RAS, in seguito all’esito favorevole della
Conferenza dei Servizi, ha il compito di formalizzare
il riconoscimento dello stabilimento con apposita
determinazione e comunicare il numero di
riconoscimento comunitario.
Per le variazioni che non hanno un impatto su
aspetti igienico-sanitari, il Servizio Sanità pubblica
veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato
regionale della Sanità procede alla nuova
determinazione ed all’aggiornamento del sistema
SINTESI.
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI
1. DATI GENERALI DELL’INTERVENTO Nessun campo da compilare.
2. SPECIFICHE RELATIVE ALL’ATTIVITA’
Inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente le dichiarazioni contenute nel modulo,
assumendo pertanto le responsabilità in merito.
La dichiarazione richiede di inquadrare:
 la tipologia di prodotti trattati (quadro 2.1);
 la tipologia di notifica (quadro 2.2)
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
L’operatore del settore alimentare, nel caso abbia barrato la casella del quadro 2.2.1 - Riconoscimento
per avvio di nuovi stabilimenti, nel Quadro 3 deve indicare le linee di attività per le quali richiede il
riconoscimento. Dove richiesto, per ciascuna attività, deve indicare anche la tipologia di prodotto e le
specie animali da cui questo viene ottenuto.
L’operatore del settore alimentare che, per uno stabilimento già riconosciuto per determinate linee di
attività, abbia barrato la casella 2.2.2 - Variazioni in stabilimenti già riconosciuti, nel Quadro 3 deve
indicare:
 le ulteriori linee di attività/tipologie di prodotti per le quali chiede il riconoscimento; oppure,
 le linee di attività/tipologie di prodotti per le quali comunica la sospensione o cessazione.
L’operatore del settore alimentare che, per uno stabilimento in possesso di riconoscimento, abbia barrato
la casella 2.2.3, in quanto nello stabilimento ha effettuato modifiche strutturali e/o impiantistiche
significative, non deve compilare il Quadro 3; il Modulo E22 deve però essere ugualmente inserito nella
pratica DUAAP affinché quest’ultima venga indirizzata al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza
alimentare dell’Assessorato Regionale della Sanità per l’emissione della determinazione di aggiornamento
del riconoscimento e del sistema SINTESI.
L’operatore del settore alimentare che, per uno stabilimento in possesso di riconoscimento, abbia barrato
la casella 2.2.4 per le variazioni che richiedono un aggiornamento del riconoscimento, non deve
compilare il Quadro 3; il Modulo E22 deve però essere ugualmente inserito nella pratica DUAAP affinché
quest’ultima venga indirizzata al Servizio Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
dell’Assessorato Regionale della Sanità per l’emissione della determinazione di aggiornamento del
riconoscimento e del sistema SINTESI.
4. DICHIARAZIONI GENERALI
Barrare le caselle e compila i campi.
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5. ALLEGATI
Indicare quali documenti vengono allegati alla pratica.
6. NOTE
In questa sezione si possono inserire ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le
caratteristiche dell’intervento. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente
modulo e i suoi allegati.
7. DATA E FIRMA
Inserire luogo e data di rilascio della dichiarazione e il nominativo dell’interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Regolamenti (CE) n. 852/2004; 853/2004.
Regolamento (CE) n. 210/2013.
Regolamenti (CE) n. 1332/2008; 1333/2008; 1334/2008.