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www.ildirittoamministrativo.it L’avanzata della normativa anti usura nel campo minato degli interessi moratori: questioni ancora aperte a margine di un rapporto dai contorni incerti. Brevi considerazioni in ordine alle sentenze del Tribunale di Catania – 23 gennaio 2015, n. 294 e del Tribunale di Bologna – 24 febbraio 2016, n. 516 A cura di GIUSEPPINA LAURA CANDITO Sommario: 1. L’applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori: le posizioni della Banca d’Italia dell’ABF e della Suprema Corte; 2. La cumulabilità degli interessi moratori a quelli corrispettivi ai fini del vaglio sul superamento del tasso soglia; 3. Quali rimedi per gli interessi moratori sproporzionati?; 4. Nullità del tasso di interesse per indeterminatezza ai sensi dell’art. 1346 c.c.; 5. Ammortamento “alla francese” e divieto di anatocismo. Il tema dell’usura1 continua ad animare conflitti nelle aule dei nostri Tribunali ove, quotidianamente, banche, associazioni di categoria e clienti si trovano a dover districare una matassa piuttosto fitta, connotata da overruling2, innovazioni legislative3, norme d’interpretazione autentica4 e declaratorie di incostituzionalità5. 1 Così evidenzia SERRAO D’AQUINO, “Interessi moratori ed usura”, in Rivista di diritto bancario, 11, 2014, pp. 1 e ss. Con tre sentenze del 2013 la n. 530, la n. 602 e 603 la Suprema Corte di Cassazione ha mutato orientamento sull’usura sopravvenuta. Cfr. DOLMETTA, “Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta”, in www.ilcaso.it , 9 novembre 2014; CIVALE, “La Cassazione riapre il contenzioso banca cliente”, in Rivista di diritto bancario, 7, 2013; QUARANTA, “Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità”, in Banca, borsa tit. cred., 2, 2013, pp. 491 e ss.; ZANCHETTI, “Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di usura sopravvenuta”; in Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 2001 3 Legge 7 marzo 1996 n. 108. Cfr. VANORIO, “Il reato di usura e i contratti di un primo bilancio”, in Contratto e Impresa, 2, 1999, pp. 501 e ss.; CARBONE, “Interessi usurari dopo la l. n. 108/96”, in Corr. Giur., n. 7, 1998, pag. 198 e ss.; 4 Legge 28 febbraio 2001, n. 24 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2001). L’art. 1, co. 1, prevede che, "ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Cfr. TARANTINO, Relazione di accompagnamento alla Legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante in materia di usura, in Guida al Diritto. 2001 n. 1, pag. 87 e ss. 5 Corte Cost. n. 29 del 2002 in Rass. dir. civ., 2004, p. 504 ss., con commento di LA ROCCA; in Giur. Cost. con commento di OPPO, “Gli interessi usurari tra Costituzione, leggi e mercato”, 2002, pp. 194 e ss. 2 1 www.ildirittoamministrativo.it Proprio in un clima sempre più sospinto dalle pressioni economiche, il dibattito si è incentrato sul rapporto tra interessi moratori ed usura6, venendo in rilievo una serie di quesiti cui si tenterà di dare risposta con le brevi note che seguono. 1.Un primo interrogativo che si pone all’interprete è quello dell’applicabilità della normativa antiusura agli interessi moratori, tema che ha visto e tutt’ora vede su posizioni diametralmente opposte da un canto la Banca di Italia e l’Arbitrato Bancario e Finanziario e dall’altro la Suprema Corte Di Cassazione. Le prime due, decisamente spinte da prese di posizione campanilistiche tendono a preservare il campo degli interessi moratori dalla pervicace avanzata della disciplina antiusura, l’altra, invece, in un’ottica di maggiore sensibilità all’investitore muove dall’elevazione dell’art. 1815, II° co., c.c. a principio generale valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, estendendo non senza qualche forzatura l’ambito applicativo della legge. Più nel dettaglio, l’orientamento sostenuto dalla Baca d’Italia, oltre che a più riprese dall’Arbitro Bancario e Finanziario, circoscrive l’ambito applicativo della disciplina antiusura ai soli interessi corrispettivi in forza, del tenore letterale dell’art. 644 c.p. che, nel delineare la fattispecie penalistica dell’usura, fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso “in corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità”. Inoltre, come affermato dalla Banca d’Italia nei Chiarimenti del 3 luglio 20137 “gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, devono essere esclusi dal calcolo del TEGM”. Ciò in ragione di tre argomenti: anzitutto, l’inclusione degli interessi moratori innalzerebbe il TEGM danneggiando i clienti; in secondo luogo, si è rilevato che gli interessi moratori, al contrario degli interessi corrispettivi legati all’aspetto commutativo e fisiologico, rispondono ad una logica risarcitoria e patologica; in ultimo, la Direttiva 2008/48/CE all’art. 19, para. 2, esclude dal calcolo del TAEG qualsiasi penale da inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale ivi compresi gli interessi di mora. 6 Sul tema SALANITRO, “Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia”, in Banca Borsa e titoli di credito, 6 , 2015, pp. 740 e ss; VOLPE, “Interessi moratori e usura”, in I contratti, 1, 2015, pp.25 e ss.; COLANGELO, “Legalizzazione dell’usura?”, in Danno e responsabilità, 2014, pp. 201 e ss.; MUCCIARONE, “Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d’Italia”, in Banca borsa titoli di credito, 1, 2014, pp. 438 e ss; PALMIERI, “Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili”, in Foro it., 1, 2014, pp. 149 e ss.; TAVORMINA, “Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato”, in Contratti, 2014, pp. 85 e ss; DOLMETTA, “Su usura e interessi di mora: questioni attuali”, in Banca borsa e tit. di credito, 5, 2013, pp. 501 e ss. 7 Chiarimenti del 3 luglio 2013 “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge antiusura”. DOLMETTA, “A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3.7.2013: Usura e interessi moratori”, in www.ilcaso.it, 8 luglio 2013. 2 www.ildirittoamministrativo.it Quanto alla posizione dell’Arbitro Bancario e Finanziario si evidenzia in particolare che di recente lo stesso Collegio di Coordinamento8 abbia precisato come, avendo gli interessi moratori funzione equiparabile a quella propria della clausola penale, il rimedio, in caso di eccessiva onerosità sarebbe la riduzione ad equità della clausola da parte del giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c. e non già la nullità. Per converso, una seconda impostazione, avallata dalla giurisprudenza di legittimità9 e dalla Corte Costituzionale10, ritiene che la normativa antiusura riguardi non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori. Secondo quest’impostazione, “l’art. 1815, comma 2°, c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie che a seguito della revisione legislativa operata dall’art. 4 della legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 2411 – di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 – prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito. Ciò in ossequio, all’esigenza di una maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo del superamento della soglia di cui all’art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96. Pertanto, la sanzione dell’abbattimento del tasso di interesse si applica a qualunque somma dovuta a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi moratori, con la solo esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell’entrata in vigore della legge n. 108/96”12 . Ed invero, il ritardo nel pagamento sotteso agli interessi moratori, ancorchè colpevole, non potrebbe giustificare l’esigibilità di una clausola feneratizia del tutto in contrasto con il principio generale posto dalla legge. 8 Collegio di Coordinamento ABF 19 marzo 2014 Decisione n. 3412 del 23 marzo 2014. Va rilevato che l’ABF ha evidenziato l’assimilabilità degli interessi moratori alla clausola penale, quale forfetizzazione preventiva dell’ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento, specificando anche sulla scorta dei lavori preparatori che la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. ha la medesima funzione ascritta alla disciplina usuraria ogni qual volta la prestazione dovuta non assuma funzione corrispettiva bensì risarcitoria. In senso conforme anche: ABF Milano decisione n. 3578/14 e ABF Napoli n. 125/14. 9 Corte di Cass. n. 603/13; n. 350/13; n. 11632/11; n. 11632/10, n. 9532/10; n. 15497/05; n. 5324/03; n. 8742/01 10 Corte Cost. n. 29/02 "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori" 11 La Relazione di accompagnamento alla Legge 28.2.01 n. 24 fa esplicitamente riferimenti a ogni tipologia di interesse corrispettivo, compensativo o moratorio. Amplius nel commento di TARANTINO, “Relazione di accompagnamento alla legge 28.02.01 n.24”, op. cit., pp. 87 e ss. 12 Cosi Corte di Cass. n. 5324/2003. Cfr. anche Corte di Cass. n. 350/13;Corte d’App. Venezia, 18 febbraio 2013, n. 342; Cass., n. 5324/2003. 3 www.ildirittoamministrativo.it In particolare, il tasso soglia dell’interesse moratorio dovrà essere calcolato secondo i criteri dettati dai decreti trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali13 come stabilito dalla stessa Banca d’Italia nei Chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura14. Tuttavia avverso tale criterio possono essere mosse una serie di critiche. Anzitutto, la procedura che prevede l’aumento del 2,1% dei TEGM per quanto diffusa nella prassi non ha trovato tutt’oggi riconoscimento legislativo; in secondo luogo, aderendo a tale teoria si avrebbero notevoli sperequazioni potendo la soglia usuraria attestarsi, nonostante l’identità del presupposto applicativo cioè il ritardo nell’adempimento, per alcune operazioni attorno al 35%, mentre per altre attorno al 9%. Inoltre, una volta affermato tale criterio, lo stesso dovrebbe coerentemente valere non solo per le operazioni finanziarie, ma anche per tutti gli altri tipi di obbligazioni suscettibili di interessi moratori, come per esempio un rapporto di fornitura di beni. Tuttavia, estendendo indiscriminatamente tale metodo di calcolo si andrebbe incontro all’obiezione, difficilmente superabile, per cui il tasso soglia così determinato sarebbe addirittura più basso degli interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs. 231/2002, con il paradosso che in tali casi il tasso ancorchè legale sarebbe usurario. 2. Dall’adesione all’opinione prevalente che assoggetta anche gli interessi moratori al rispetto della normativa antiusura, discende poi un secondo quesito in ordine alla possibilità o meno di cumulare gli interessi moratori a quelli corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia. Ebbene, proprio la diversità ontologica e funzionale sottesa alle due classi di interessi induce ad escludere ogni cumulo tra le stesse15. Infatti, mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la naturale remunerazione del capitale finanziato, gli interessi moratori sono, invece, meramente eventuali e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion al regolare adempimento da parte del debitore16. In altri termini, se da un canto il pagamento degli interessi corrispettivi risponderebbe alla fase fisiologica del rapporto, dall’altro il pagamento di quelli moratori atterrebbe ad una fase solo eventuale e patologica, presupponendo l’inadempimento nel pagamento dei ratei. 13 L’indagine statistica condotta nel 2002 ai fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. 14 Trib. Milano 3/12/14; Trib. Bologna 17/5/15. 15 Trib. Siena 28/12/15; Trib. Milano 27/10/2015; Trib. di Chieti 09/06/15. 16 Tribunale, Roma, sez. IV civile, ordinanza 16/09/2014 n° 41860 4 www.ildirittoamministrativo.it La risultante della somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori darebbe luogo, come è stato criticamente osservato, ad “un non tasso” ovvero ad un “tasso creativo”17, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario, con l’ulteriore esposizione al rischio di una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.18 Ne discende che ove nel medesimo contratto di finanziamento, siano previsti entrambi i tipi di interessi, il vaglio del superamento del tasso soglia deve essere condotto in relazione a ciascuna delle classi di interessi, senza che possa addivenirsi ad un qualsivoglia automatismo. 3. Acclarato, dunque, che la nullità degli interessi moratori, per il superamento del tasso soglia, non intacca l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi è necessario soffermarsi su quali siano i rimedi apprestabili a fronte degli interessi moratori sproporzionati. Ancora una volta, a contendersi il campo sono da un lato la Suprema Corte di Cassazione, per cui si dovrebbe fare ricorso al rimedio della nullità, e dall’altro l’Arbitrato Bancario e Finanziario che invece invoca il rimedio ex art. 1384 c.c. Più precisamente, anche all’interno dell’orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità è possibile ravvisare due fazioni. Ed invero, per un primo indirizzo19, l’illiceità degli interessi moratori determinerebbe un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., restando dovuti gli interessi corrispettivi; secondo un diverso orientamento20, invece, il superamento del tasso d’usura da parte degli interessi moratori condurrebbe ad una nullità ai sensi dell’art. 1815, II° co, c.c. da cui rimarrebbero comunque esclusi gli interessi corrispettivi. Per quanto attiene, invece, alla posizione dell’ABF si esclude che nell’ipotesi di superamento del tasso soglia da parte degli interessi moratori possa farsi ricorso alla sanzione di cui all’art. 1815, II° co, c.c. in quanto “sanzione tipica” dei soli interessi corrispettivi sopra soglia. Tanto il dato positivo quanto quello funzionale dimostrerebbero l’insostenibilità della c.d. tesi dell’equivalenza, suggerendo quindi la riduzione secondo equità degli interessi moratori sproporzionati. Secondo il Collegio, infatti, “il rimedio ex art 1834 c.c. è rimedio generale e non eccezionale applicabile a tutte le clausole contrattuali che determinano in maniera anticipata una pena in capo alla parte inadempiente”21. 17 Trib. Reggio Emilia 06/10/15. Trib. Milano 06/10/15. 19 Trib. Taranto ordinanza 702 bis c.p.c. del 17 ottobre 2014, in www.dirittobancario.it 20 Trib. Reggio Emilia 24/02//15; Trib. Palermo 12/12/14; Trib. Treviso 9/12/14 e 11/4/14; Trib Brescia 24/11/14; Trib. Cremona ord. 30/10/14; Trib. Taranto ord. 17/10/14; Trib. Roma 16/09/14; Trib Milano 22/05/14; Trib. Napoli 28/01/14. 21 Cfr. ABF Coll. Coord. 28/03/14 n. 1875 con nota a commento di MIZZAU, “La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell’attuale mercato del credito”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10, 2014, pp. 928 e ss. 18 5 www.ildirittoamministrativo.it In realtà, tale impostazione, seppur suggestiva su di un piano teorico istituzionale non lo è altrettanto su un piano concreto operativo, atteso che potrebbe risultare disancorato dalle esigenze dei tutela della parte debole, ingenerando un effetto distorsivo sul mercato del credito22. Giova, infatti, rilevare come l’intera disciplina sull’usura sia imperniata sull’intento di fornire regole certe al cliente, riducendo, specie dopo la Riforma del 1996, ogni margine di apprezzamento al giudice. Alla luce di tale osservazione è chiaro che il rimedio della riduzione ad equità si pone in controtendenza col riformato impianto normativo, in quanto, mancando un parametro di riferimento certo e in assenza di cognizione tecniche specifiche, il cliente non sarebbe nella condizione di valutare l’eccessività o la legittimità dell’interesse moratorio applicato. Né, d’altra parte, appare chiaro quale dovrebbe essere la misura cui ricondurre l’interesse moratorio sebbene il Collegio pare adombrare la riduzione dell’interesse moratorio nella misura dell’interesse legale, addivenendo, dunque, ad un esito dalle ricadute comunque ben più contenute rispetto a quelle discendenti dall’art. 1815, II° co., c.c. Ancora, avallando la tesi dell’ABF si avrebbe la creazione di “un doppio binario sanzionatorio” in ragione del diverso titolo, corrispettivo o moratorio, dell’interesse richiesto. 4. Assunta la soggezione anche degli interessi moratori alla disciplina antiusura, è interessante riportare, seppur brevemente, un caso di recente affrontato dal Tribunale di Catania23 inerente ad un’opposizione all’esecuzione promossa avverso un Istituto di credito. I due opponenti chiedevano la declaratoria di nullità della clausola convenzionale di determinazione del tasso d’interesse e per l’effetto l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto in forza del contratto di mutuo ipotecario, tenendo conto dei versamenti già percepiti e dell’applicazione del tasso di interesse legale in luogo di quello convenzionale Inoltre, si deduceva l’erroneità del credito azionato per applicazione di interessi anatocistici calcolati con il sistema della capitalizzazione trimestrale in violazione della legge antiusura. Più nel dettaglio, il contratto di mutuo ipotecario versato in atti prevedeva la restituzione della sorte capitale e della quota di interessi in 120 rate mensili, specificando che il tasso di interesse variabile sarebbe stato definito in relazione al tasso di riferimento applicato dalla banca alla clientela primaria per fidi in bianco maggiorato di due punti e mezzo percentuale, che veniva individuato alla data della stipulazione nella misura del 15,5% 22 23 MIZZAU, “La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati”, in op. cit. p. 940. Trib. Catania del 23/01/15 n. 294. 6 www.ildirittoamministrativo.it Il contratto prevedeva altresì il pagamento di interessi di mora nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse applicato nel momento in cui il mutuatario fosse incorso nel mancato pagamento anche di una sola rata. Orbene, il Tribunale adito ha accertato la nullità della suddetta clausola feneratizia in quanto, non facendo riferimento al tasso prime rate dell’ABI né altrimenti rinviando a parametri prefissati su scala nazionale sulla scorta di accordi interbancari, si traduceva in un’autorizzazione alla modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo gravante sul mutuatario. Né d’altra parte tale nullità poteva dirsi sanata in conseguenza della successiva conoscenza del saggio applicato, giacchè, ai sensi dell’art. 1346 c.c., la determinatezza/determinabilità dell’oggetto del contratto deve sussistere a priori24. Il che vale a maggior ragione quando il saggio sia determinato unilateralmente e sia stato portato a conoscenza dell’altra parte attraverso documenti che hanno come fine esclusivo quello di rendicontare le operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali suscettibili di essere vincolanti in difetto di espresso dissenso25. 5. Di ancora maggiore rilievo le ulteriori considerazioni espresse dal Tribunale di Catania sul secondo motivo di doglianza inerente all’asserita applicazione di interessi usurari. Sul punto occorre muovere da alcune precisazioni poiché, come agevolmente intuibile dalla narrativa in fatto riportata al § 3, la causa verteva su un mutuo la cui procedura di ammortamento ricalca il metodo c.d. alla francese. Tale metodo, molto diffuso nella prassi, si caratterizza per la peculiare articolazione delle singole rate composte: per una parte di una quota di capitale e per l’altra di una quota d’interessi. Da qui il sorgere di due quesiti: come incide questa articolazione sulle due voci testè richiamate e nondimeno, siffatta articolazione può dirsi conforme al divieto di anatocismo ex art 1283 c.c. Sul primo profilo il Tribunale di Catania rilevava come il fatto che il rimborso dell’ammontare del mutuo sia differito nel tempo mediante il pagamento di rate comprensive di parte del capitale e degli interessi non incide sulla natura di questi ultimi che rimane invariata. Sicchè ove ricorra una convenzione in forza della quale tali interessi siano a loro volta produttivi di altri interessi si integra un fenomeno anatocistico vietato dalla legge in mancanza di usi contrari26. Ed invero, nei piani di ammortamento c.d. alla francese la formazione delle rate, il cui ammontare è tendenzialmente fisso, ricomprende una quota di capitale, che cresce nel tempo e una quota di interesse, che invece diminuisce. Tale articolazione così composita si esautora in una modalità di 24 Cass n. 5281/02 e n. 6723/94. Cfr. Cass. n. 14684/03. 26 Cfr. Cass. n. 2072/13. 25 7 www.ildirittoamministrativo.it adempimento che non incide sulla natura né elide l’autonomia delle due distinte obbligazioni del mutuatario. Al riguardo, la Suprema Corte ha escluso che per effetto dell’inclusione degli interessi nelle rate di ammortamento si possa far ricorso ad un presunto uso contrario, per cui anche in questo caso gli interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non pagate sono dovuti solo a decorrere dalla domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano decorsi almeno sei mesi. Alle medesime considerazioni è pervenuto poi il Tribunale di Bologna27 adito in relazione ad un mutuo ipotecario stipulato per l’importo di 71.00,00 euro da restituirsi in 300 rate mensili, con tasso corrispettivo del 4,07% per la prima rata e per le successive rate di un tasso di interesse variabile pari al tasso Euribor trimestrale più uno spread dell’ 1.1 % e tasso di mora di due punti più del tasso applicato al momento della morosità. Il Tribunale, dopo avere aderito al prevalente orientamento che assoggetta financo gli interessi moratori al rispetto della normativa antiusura, vaglia l’asserita violazione delle norme in tema di anatocismo dall’ammortamento alla francese. Anzitutto il Giudicante muove dalla definizione dell’ammortamento de quo come un sistema che prevede il pagamento da parte del mutuatario di una rata, tendenzialmente fissa, in cui la quota interessi risulta decrescente nel tempo, mentre cresce la quota capitale. Tale meccanismo non produce tuttavia, rileva il Tribunale, una capitalizzazione di interessi perche questi vengano comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. Come osservato dalla giurisprudenza di merito, visto che ad ogni rata corrisponde il pagamento oltre che degli interessi sul capitale a scadere anche della quota di debito in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò consegue ch il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1 ossia si verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione28. Pertanto, deve aderirsi a quella giurisprudenza oramai maggioritaria29 che ha acclarato la piena legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c. 27 Trib. Bologna n. 516/16 Trib. Torino del 17/9/14 29 Trib. Treviso 12/01/15; Trib. Modena 11/11/14; Trib. Venezia 27/11/14 Trib. Siena 17/7/14 28 8