www.ildirittoamministrativo.it 1 L`avanzata della normativa anti usura

Transcript

www.ildirittoamministrativo.it 1 L`avanzata della normativa anti usura
www.ildirittoamministrativo.it
L’avanzata della normativa anti usura nel campo minato degli interessi moratori:
questioni ancora aperte a margine di un rapporto dai contorni incerti.
Brevi considerazioni in ordine alle sentenze del Tribunale di Catania – 23 gennaio 2015, n. 294
e del Tribunale di Bologna – 24 febbraio 2016, n. 516
A cura di GIUSEPPINA LAURA CANDITO
Sommario: 1. L’applicabilità della normativa antiusura anche agli interessi moratori: le
posizioni della Banca d’Italia dell’ABF e della Suprema Corte; 2. La cumulabilità degli interessi
moratori a quelli corrispettivi ai fini del vaglio sul superamento del tasso soglia; 3. Quali rimedi
per gli interessi moratori sproporzionati?; 4. Nullità del tasso di interesse per indeterminatezza ai
sensi dell’art. 1346 c.c.; 5. Ammortamento “alla francese” e divieto di anatocismo.
Il tema dell’usura1 continua ad animare conflitti nelle aule dei nostri Tribunali ove,
quotidianamente, banche, associazioni di categoria e clienti si trovano a dover districare una
matassa piuttosto fitta, connotata da overruling2, innovazioni legislative3, norme d’interpretazione
autentica4 e declaratorie di incostituzionalità5.
1
Così evidenzia SERRAO D’AQUINO, “Interessi moratori ed usura”, in Rivista di diritto bancario, 11, 2014, pp. 1 e ss.
Con tre sentenze del 2013 la n. 530, la n. 602 e 603 la Suprema Corte di Cassazione ha mutato orientamento sull’usura
sopravvenuta. Cfr. DOLMETTA, “Sugli effetti civilistici dell’usura sopravvenuta”, in www.ilcaso.it , 9 novembre 2014;
CIVALE, “La Cassazione riapre il contenzioso banca cliente”, in Rivista di diritto bancario, 7, 2013; QUARANTA,
“Usura sopravvenuta e principio di proporzionalità”, in Banca, borsa tit. cred., 2, 2013, pp. 491 e ss.; ZANCHETTI,
“Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di usura sopravvenuta”; in
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell’Economia, 2001
3
Legge 7 marzo 1996 n. 108. Cfr. VANORIO, “Il reato di usura e i contratti di un primo bilancio”, in Contratto e
Impresa, 2, 1999, pp. 501 e ss.; CARBONE, “Interessi usurari dopo la l. n. 108/96”, in Corr. Giur., n. 7, 1998, pag. 198 e
ss.;
4
Legge 28 febbraio 2001, n. 24 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2001). L’art. 1, co. 1, prevede che, "ai fini dell’applicazione
dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che
superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Cfr. TARANTINO, Relazione di accompagnamento alla
Legge 28 febbraio 2001, n. 24, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante in
materia di usura, in Guida al Diritto. 2001 n. 1, pag. 87 e ss.
5
Corte Cost. n. 29 del 2002 in Rass. dir. civ., 2004, p. 504 ss., con commento di LA ROCCA; in Giur. Cost. con
commento di OPPO, “Gli interessi usurari tra Costituzione, leggi e mercato”, 2002, pp. 194 e ss.
2
1
www.ildirittoamministrativo.it
Proprio in un clima sempre più sospinto dalle pressioni economiche, il dibattito si è incentrato sul
rapporto tra interessi moratori ed usura6, venendo in rilievo una serie di quesiti cui si tenterà di dare
risposta con le brevi note che seguono.
1.Un primo interrogativo che si pone all’interprete è quello dell’applicabilità della normativa
antiusura agli interessi moratori, tema che ha visto e tutt’ora vede su posizioni diametralmente
opposte da un canto la Banca di Italia e l’Arbitrato Bancario e Finanziario e dall’altro la Suprema
Corte Di Cassazione.
Le prime due, decisamente spinte da prese di posizione campanilistiche tendono a preservare il
campo degli interessi moratori dalla pervicace avanzata della disciplina antiusura, l’altra, invece, in
un’ottica di maggiore sensibilità all’investitore muove dall’elevazione dell’art. 1815, II° co., c.c. a
principio generale valido per tutte le obbligazioni pecuniarie, estendendo non senza qualche
forzatura l’ambito applicativo della legge.
Più nel dettaglio, l’orientamento sostenuto dalla Baca d’Italia, oltre che a più riprese dall’Arbitro
Bancario e Finanziario, circoscrive l’ambito applicativo della disciplina antiusura ai soli interessi
corrispettivi in forza, del tenore letterale dell’art. 644 c.p. che, nel delineare la fattispecie penalistica
dell’usura, fa esclusivo riferimento a ciò che viene dato o promesso “in corrispettivo di una
prestazione di denaro o altra utilità”.
Inoltre, come affermato dalla Banca d’Italia nei Chiarimenti del 3 luglio 20137 “gli interessi di
mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo,
devono essere esclusi dal calcolo del TEGM”. Ciò in ragione di tre argomenti: anzitutto,
l’inclusione degli interessi moratori innalzerebbe il TEGM danneggiando i clienti; in secondo
luogo, si è rilevato che gli interessi moratori, al contrario degli interessi corrispettivi legati
all’aspetto commutativo e fisiologico, rispondono ad una logica risarcitoria e patologica; in ultimo,
la Direttiva 2008/48/CE all’art. 19, para. 2, esclude dal calcolo del TAEG qualsiasi penale da
inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale ivi compresi gli interessi di mora.
6
Sul tema SALANITRO, “Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia”, in Banca Borsa e
titoli di credito, 6 , 2015, pp. 740 e ss; VOLPE, “Interessi moratori e usura”, in I contratti, 1, 2015, pp.25 e ss.;
COLANGELO, “Legalizzazione dell’usura?”, in Danno e responsabilità, 2014, pp. 201 e ss.; MUCCIARONE, “Usura
sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d’Italia”, in Banca borsa titoli di credito, 1,
2014, pp. 438 e ss; PALMIERI, “Usura e sanzioni civili: assetti ancora instabili”, in Foro it., 1, 2014, pp. 149 e ss.;
TAVORMINA, “Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato”, in Contratti, 2014, pp. 85 e ss; DOLMETTA, “Su usura e
interessi di mora: questioni attuali”, in Banca borsa e tit. di credito, 5, 2013, pp. 501 e ss.
7
Chiarimenti del 3 luglio 2013 “Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi
della legge antiusura”. DOLMETTA, “A commento della Comunicazione Banca d’Italia 3.7.2013: Usura e interessi
moratori”, in www.ilcaso.it, 8 luglio 2013.
2
www.ildirittoamministrativo.it
Quanto alla posizione dell’Arbitro Bancario e Finanziario si evidenzia in particolare che di recente
lo stesso Collegio di Coordinamento8 abbia precisato come, avendo gli interessi moratori funzione
equiparabile a quella propria della clausola penale, il rimedio, in caso di eccessiva onerosità sarebbe
la riduzione ad equità della clausola da parte del giudice ai sensi dell’art. 1384 c.c. e non già la
nullità.
Per converso, una seconda impostazione, avallata dalla giurisprudenza di legittimità9 e dalla Corte
Costituzionale10, ritiene che la normativa antiusura riguardi non solo gli interessi corrispettivi, ma
anche quelli moratori.
Secondo quest’impostazione, “l’art. 1815, comma 2°, c.c. esprime un principio giuridico valido per
tutte le obbligazioni pecuniarie che a seguito della revisione legislativa operata dall’art. 4 della
legge 7/3/96 n. 108 e dalla legge 28/2/01, n. 2411 – di conversione del D.L. 29/12/00 n. 394 –
prevede la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito. Ciò in ossequio, all’esigenza
di una maggiore tutela del debitore e ad una visione unitaria della fattispecie, connotata
dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato di bisogno del debitore, a favore del limite
oggettivo del superamento della soglia di cui all’art 2, IV comma, della stessa legge n. 108/96.
Pertanto, la sanzione dell’abbattimento del tasso di interesse si applica a qualunque somma dovuta
a titolo di interesse, legale o convenzionale, sia agli interessi corrispettivi che agli interessi
moratori, con la solo esclusione dei rapporti contrattuali già esauriti alla data dell’entrata in
vigore della legge n. 108/96”12 .
Ed invero, il ritardo nel pagamento sotteso agli interessi moratori, ancorchè colpevole, non potrebbe
giustificare l’esigibilità di una clausola feneratizia del tutto in contrasto con il principio generale
posto dalla legge.
8
Collegio di Coordinamento ABF 19 marzo 2014 Decisione n. 3412 del 23 marzo 2014. Va rilevato che l’ABF ha
evidenziato l’assimilabilità degli interessi moratori alla clausola penale, quale forfetizzazione preventiva
dell’ammontare del risarcimento del danno in caso di inadempimento, specificando anche sulla scorta dei lavori
preparatori che la riduzione della penale ai sensi dell’art. 1384 c.c. ha la medesima funzione ascritta alla disciplina
usuraria ogni qual volta la prestazione dovuta non assuma funzione corrispettiva bensì risarcitoria. In senso conforme
anche: ABF Milano decisione n. 3578/14 e ABF Napoli n. 125/14.
9
Corte di Cass. n. 603/13; n. 350/13; n. 11632/11; n. 11632/10, n. 9532/10; n. 15497/05; n. 5324/03; n. 8742/01
10
Corte Cost. n. 29/02 "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque
titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal
giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"
11
La Relazione di accompagnamento alla Legge 28.2.01 n. 24 fa esplicitamente riferimenti a ogni tipologia di interesse
corrispettivo, compensativo o moratorio. Amplius nel commento di TARANTINO, “Relazione di accompagnamento alla
legge 28.02.01 n.24”, op. cit., pp. 87 e ss.
12
Cosi Corte di Cass. n. 5324/2003. Cfr. anche Corte di Cass. n. 350/13;Corte d’App. Venezia, 18 febbraio 2013, n.
342; Cass., n. 5324/2003.
3
www.ildirittoamministrativo.it
In particolare, il tasso soglia dell’interesse moratorio dovrà essere calcolato secondo i criteri dettati
dai decreti trimestrali con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali13 come stabilito dalla stessa
Banca d’Italia nei Chiarimenti del 3 luglio 2013 in materia di applicazione della legge antiusura14.
Tuttavia avverso tale criterio possono essere mosse una serie di critiche.
Anzitutto, la procedura che prevede l’aumento del 2,1% dei TEGM per quanto diffusa nella prassi
non ha trovato tutt’oggi riconoscimento legislativo; in secondo luogo, aderendo a tale teoria si
avrebbero notevoli sperequazioni potendo la soglia usuraria attestarsi, nonostante l’identità del
presupposto applicativo cioè il ritardo nell’adempimento, per alcune operazioni attorno al 35%,
mentre per altre attorno al 9%.
Inoltre, una volta affermato tale criterio, lo stesso dovrebbe coerentemente valere non solo per le
operazioni finanziarie, ma anche per tutti gli altri tipi di obbligazioni suscettibili di interessi
moratori, come per esempio un rapporto di fornitura di beni.
Tuttavia, estendendo indiscriminatamente tale metodo di calcolo si andrebbe incontro all’obiezione,
difficilmente superabile, per cui il tasso soglia così determinato sarebbe addirittura più basso degli
interessi moratori legalmente previsti dal d.lgs. 231/2002, con il paradosso che in tali casi il tasso
ancorchè legale sarebbe usurario.
2. Dall’adesione all’opinione prevalente che assoggetta anche gli interessi moratori al rispetto della
normativa antiusura, discende poi un secondo quesito in ordine alla possibilità o meno di cumulare
gli interessi moratori a quelli corrispettivi al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
Ebbene, proprio la diversità ontologica e funzionale sottesa alle due classi di interessi induce ad
escludere ogni cumulo tra le stesse15. Infatti, mentre gli interessi corrispettivi costituiscono la
naturale remunerazione del capitale finanziato, gli interessi moratori sono, invece, meramente
eventuali e destinati ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion al regolare
adempimento da parte del debitore16.
In altri termini, se da un canto il pagamento degli interessi corrispettivi risponderebbe alla fase
fisiologica del rapporto, dall’altro il pagamento di quelli moratori atterrebbe ad una fase solo
eventuale e patologica, presupponendo l’inadempimento nel pagamento dei ratei.
13
L’indagine statistica condotta nel 2002 ai fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha
rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la
maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
14
Trib. Milano 3/12/14; Trib. Bologna 17/5/15.
15
Trib. Siena 28/12/15; Trib. Milano 27/10/2015; Trib. di Chieti 09/06/15.
16
Tribunale, Roma, sez. IV civile, ordinanza 16/09/2014 n° 41860
4
www.ildirittoamministrativo.it
La risultante della somma degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori darebbe luogo, come
è stato criticamente osservato, ad “un non tasso” ovvero ad un “tasso creativo”17, in quanto
percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario, con
l’ulteriore esposizione al rischio di una condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c.18
Ne discende che ove nel medesimo contratto di finanziamento, siano previsti entrambi i tipi di
interessi, il vaglio del superamento del tasso soglia deve essere condotto in relazione a ciascuna
delle classi di interessi, senza che possa addivenirsi ad un qualsivoglia automatismo.
3. Acclarato, dunque, che la nullità degli interessi moratori, per il superamento del tasso soglia, non
intacca l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi è necessario soffermarsi su quali
siano i rimedi apprestabili a fronte degli interessi moratori sproporzionati.
Ancora una volta, a contendersi il campo sono da un lato la Suprema Corte di Cassazione, per cui si
dovrebbe fare ricorso al rimedio della nullità, e dall’altro l’Arbitrato Bancario e Finanziario che
invece invoca il rimedio ex art. 1384 c.c.
Più precisamente, anche all’interno dell’orientamento sostenuto dalla Corte di legittimità è possibile
ravvisare due fazioni. Ed invero, per un primo indirizzo19, l’illiceità degli interessi moratori
determinerebbe un fenomeno di nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., restando dovuti gli
interessi corrispettivi; secondo un diverso orientamento20, invece, il superamento del tasso d’usura
da parte degli interessi moratori condurrebbe ad una nullità ai sensi dell’art. 1815, II° co, c.c. da cui
rimarrebbero comunque esclusi gli interessi corrispettivi.
Per quanto attiene, invece, alla posizione dell’ABF si esclude che nell’ipotesi di superamento del
tasso soglia da parte degli interessi moratori possa farsi ricorso alla sanzione di cui all’art. 1815, II°
co, c.c. in quanto “sanzione tipica” dei soli interessi corrispettivi sopra soglia.
Tanto il dato positivo quanto quello funzionale dimostrerebbero l’insostenibilità della c.d. tesi
dell’equivalenza, suggerendo quindi la riduzione secondo equità degli interessi moratori
sproporzionati. Secondo il Collegio, infatti, “il rimedio ex art 1834 c.c. è rimedio generale e non
eccezionale applicabile a tutte le clausole contrattuali che determinano in maniera anticipata una
pena in capo alla parte inadempiente”21.
17
Trib. Reggio Emilia 06/10/15.
Trib. Milano 06/10/15.
19
Trib. Taranto ordinanza 702 bis c.p.c. del 17 ottobre 2014, in www.dirittobancario.it
20
Trib. Reggio Emilia 24/02//15; Trib. Palermo 12/12/14; Trib. Treviso 9/12/14 e 11/4/14; Trib Brescia 24/11/14; Trib.
Cremona ord. 30/10/14; Trib. Taranto ord. 17/10/14; Trib. Roma 16/09/14; Trib Milano 22/05/14; Trib. Napoli
28/01/14.
21
Cfr. ABF Coll. Coord. 28/03/14 n. 1875 con nota a commento di MIZZAU, “La riduzione equitativa degli interessi
moratori sproporzionati nell’attuale mercato del credito”, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 10, 2014, pp.
928 e ss.
18
5
www.ildirittoamministrativo.it
In realtà, tale impostazione, seppur suggestiva su di un piano teorico istituzionale non lo è
altrettanto su un piano concreto operativo, atteso che potrebbe risultare disancorato dalle esigenze
dei tutela della parte debole, ingenerando un effetto distorsivo sul mercato del credito22.
Giova, infatti, rilevare come l’intera disciplina sull’usura sia imperniata sull’intento di fornire
regole certe al cliente, riducendo, specie dopo la Riforma del 1996, ogni margine di apprezzamento
al giudice.
Alla luce di tale osservazione è chiaro che il rimedio della riduzione ad equità si pone in
controtendenza col riformato impianto normativo, in quanto, mancando un parametro di riferimento
certo e in assenza di cognizione tecniche specifiche, il cliente non sarebbe nella condizione di
valutare l’eccessività o la legittimità dell’interesse moratorio applicato.
Né, d’altra parte, appare chiaro quale dovrebbe essere la misura cui ricondurre l’interesse moratorio
sebbene il Collegio pare adombrare la riduzione dell’interesse moratorio nella misura dell’interesse
legale, addivenendo, dunque, ad un esito dalle ricadute comunque ben più contenute rispetto a
quelle discendenti dall’art. 1815, II° co., c.c.
Ancora, avallando la tesi dell’ABF si avrebbe la creazione di “un doppio binario sanzionatorio” in
ragione del diverso titolo, corrispettivo o moratorio, dell’interesse richiesto.
4. Assunta la soggezione anche degli interessi moratori alla disciplina antiusura, è interessante
riportare, seppur brevemente, un caso di recente affrontato dal Tribunale di Catania23 inerente ad
un’opposizione all’esecuzione promossa avverso un Istituto di credito.
I due opponenti chiedevano la declaratoria di nullità della clausola convenzionale di determinazione
del tasso d’interesse e per l’effetto l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto in forza del
contratto di mutuo ipotecario, tenendo conto dei versamenti già percepiti e dell’applicazione del
tasso di interesse legale in luogo di quello convenzionale
Inoltre, si deduceva l’erroneità del credito azionato per applicazione di interessi anatocistici
calcolati con il sistema della capitalizzazione trimestrale in violazione della legge antiusura.
Più nel dettaglio, il contratto di mutuo ipotecario versato in atti prevedeva la restituzione della sorte
capitale e della quota di interessi in 120 rate mensili, specificando che il tasso di interesse variabile
sarebbe stato definito in relazione al tasso di riferimento applicato dalla banca alla clientela primaria
per fidi in bianco maggiorato di due punti e mezzo percentuale, che veniva individuato alla data
della stipulazione nella misura del 15,5%
22
23
MIZZAU, “La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati”, in op. cit. p. 940.
Trib. Catania del 23/01/15 n. 294.
6
www.ildirittoamministrativo.it
Il contratto prevedeva altresì il pagamento di interessi di mora nella misura di tre punti percentuali
in più rispetto al tasso di interesse applicato nel momento in cui il mutuatario fosse incorso nel
mancato pagamento anche di una sola rata.
Orbene, il Tribunale adito ha accertato la nullità della suddetta clausola feneratizia in quanto, non
facendo riferimento al tasso prime rate dell’ABI né altrimenti rinviando a parametri prefissati su
scala nazionale sulla scorta di accordi interbancari, si traduceva in un’autorizzazione alla
modificabilità unilaterale e discrezionale del corrispettivo gravante sul mutuatario.
Né d’altra parte tale nullità poteva dirsi sanata in conseguenza della successiva conoscenza del
saggio applicato, giacchè, ai sensi dell’art. 1346 c.c., la determinatezza/determinabilità dell’oggetto
del contratto deve sussistere a priori24.
Il che vale a maggior ragione quando il saggio sia determinato unilateralmente e sia stato portato a
conoscenza dell’altra parte attraverso documenti che hanno come fine esclusivo quello di
rendicontare le operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte
contrattuali suscettibili di essere vincolanti in difetto di espresso dissenso25.
5. Di ancora maggiore rilievo le ulteriori considerazioni espresse dal Tribunale di Catania sul
secondo motivo di doglianza inerente all’asserita applicazione di interessi usurari.
Sul punto occorre muovere da alcune precisazioni poiché, come agevolmente intuibile dalla
narrativa in fatto riportata al § 3, la causa verteva su un mutuo la cui procedura di ammortamento
ricalca il metodo c.d. alla francese.
Tale metodo, molto diffuso nella prassi, si caratterizza per la peculiare articolazione delle singole
rate composte: per una parte di una quota di capitale e per l’altra di una quota d’interessi. Da qui il
sorgere di due quesiti: come incide questa articolazione sulle due voci testè richiamate e
nondimeno, siffatta articolazione può dirsi conforme al divieto di anatocismo ex art 1283 c.c.
Sul primo profilo il Tribunale di Catania rilevava come il fatto che il rimborso dell’ammontare del
mutuo sia differito nel tempo mediante il pagamento di rate comprensive di parte del capitale e
degli interessi non incide sulla natura di questi ultimi che rimane invariata. Sicchè ove ricorra una
convenzione in forza della quale tali interessi siano a loro volta produttivi di altri interessi si integra
un fenomeno anatocistico vietato dalla legge in mancanza di usi contrari26.
Ed invero, nei piani di ammortamento c.d. alla francese la formazione delle rate, il cui ammontare è
tendenzialmente fisso, ricomprende una quota di capitale, che cresce nel tempo e una quota di
interesse, che invece diminuisce. Tale articolazione così composita si esautora in una modalità di
24
Cass n. 5281/02 e n. 6723/94.
Cfr. Cass. n. 14684/03.
26
Cfr. Cass. n. 2072/13.
25
7
www.ildirittoamministrativo.it
adempimento che non incide sulla natura né elide l’autonomia delle due distinte obbligazioni del
mutuatario.
Al riguardo, la Suprema Corte ha escluso che per effetto dell’inclusione degli interessi nelle rate di
ammortamento si possa far ricorso ad un presunto uso contrario, per cui anche in questo caso gli
interessi di mora sulle rate di mutuo scadute e non pagate sono dovuti solo a decorrere dalla
domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza e sempre che siano
decorsi almeno sei mesi.
Alle medesime considerazioni è pervenuto poi il Tribunale di Bologna27 adito in relazione ad un
mutuo ipotecario stipulato per l’importo di 71.00,00 euro da restituirsi in 300 rate mensili, con tasso
corrispettivo del 4,07% per la prima rata e per le successive rate di un tasso di interesse variabile
pari al tasso Euribor trimestrale più uno spread dell’ 1.1 % e tasso di mora di due punti più del tasso
applicato al momento della morosità.
Il Tribunale, dopo avere aderito al prevalente orientamento che assoggetta financo gli interessi
moratori al rispetto della normativa antiusura, vaglia l’asserita violazione delle norme in tema di
anatocismo dall’ammortamento alla francese.
Anzitutto il Giudicante muove dalla definizione dell’ammortamento de quo come un sistema che
prevede il pagamento da parte del mutuatario di una rata, tendenzialmente fissa, in cui la quota
interessi risulta decrescente nel tempo, mentre cresce la quota capitale.
Tale meccanismo non produce tuttavia, rileva il Tribunale, una capitalizzazione di interessi perche
questi vengano comunque calcolati sulla quota di capitale via via decrescente per il periodo
corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Inoltre alla scadenza
della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della
rata di rimborso del mutuo. Come osservato dalla giurisprudenza di merito, visto che ad ogni rata
corrisponde il pagamento oltre che degli interessi sul capitale a scadere anche della quota di debito
in linea capitale quota man mano crescente con il progredire del rimborso a ciò consegue ch il
pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttifica nel periodo X+1 ossia si
verifica un fenomeno esattamente inverso rispetto a quello sulla capitalizzazione28.
Pertanto, deve aderirsi a quella giurisprudenza oramai maggioritaria29 che ha acclarato la piena
legittimità del sistema di ammortamento alla francese rispetto al divieto di cui all’art. 1283 c.c.
27
Trib. Bologna n. 516/16
Trib. Torino del 17/9/14
29
Trib. Treviso 12/01/15; Trib. Modena 11/11/14; Trib. Venezia 27/11/14 Trib. Siena 17/7/14
28
8