contratti di mutuo e di leasing

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contratti di mutuo e di leasing
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USURA NEI CONTRATTI DI MUTUO E DI LEASING
ESAMINATE I VOSTRI CONTRATTI DI MUTUO E DI LEASING
UN CONTRATTO DI MUTUO O DI LEASING CHE PREVEDA CLAUSOLE
USURARIE POTREBBE DIVENTARE GRATUITO
Esaminiamo gli articoli 644 del Codice penale e 1815, secondo comma, del Codice civile alla luce
delle recentissime sentenze della Corte di Cassazione n. 350 – 602 – 603/2013.
Le sentenze indicate trovano fondamento nel presupposto che il tasso di mora venga computato ai
fini del calcolo del tasso effettivo globale medio annuo: l’usura, in quanto tale, trova sviluppo nel
momento del bisogno e, dunque anche l’interesse di mora va maggiormente computato ai fini
dell’applicazione della legge sull’usura.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., co. 2, si intendono usurari gli interessi
che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque
convenuti, (pertanto all’atto della stipula del contratto iniziale) a qualunque titolo, quindi anche a
titolo di interessi moratori.
Si rammenta che l’art. 644 c.p. recita: “ per la determinazione del tasso di interesse usurario si
tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per
imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito ”; mentre l’art 1815 c.c. comma 2° recita: “ se
sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi “.
La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 350 del 9.1.2013, ha fissato un
importante principio in tema di determinazione dell’usurarietà del tasso d’interesse applicato dagli
istituti di credito all’atto della stipula di un contratto di mutuo.
Uno degli elementi che contraddistinguono i finanziamenti c.d. onerosi consiste, infatti,
nell’obbligo per chi riceve il finanziamento di rimborsare il debito assunto, restituendo alla banca,
oltre al capitale, anche una somma per interessi.
L’art. 1815, co. 1, c.c., infatti, dispone che “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve
corrispondere gli interessi al mutuante”.
Il tasso applicabile deve, però, essere concordato nel rispetto del tetto stabilito trimestralmente dal
Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano dei Cambi.
Il limite è fissato attraverso la rilevazione del tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito
ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il superamento della soglia di legge configura un illecito penale, punibile ai sensi dell’art. 644, c.p.
e rende nulla la clausola contrattuale che ha previsto il tasso, ex art. 1815, co. 2, c.c., giustificando
la mancata corresponsione degli interessi concordati.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha precisato che devono intendersi usurari, ai fini
dell’applicazione degli artt. 644, c.p., e 1815, c.c., i tassi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono convenuti, a qualunque titolo,
quindi anche se relativi ad
interessi moratori.
L’art. 1815 del Codice Civile, collocato nel capo XV del IV Libro, sotto la rubrica dedicata al
contratto di mutuo disciplina le modalità di corresponsione degli interessi. La norma de qua prevede
che, salvo diversa pattuizione delle parti gli interessi sono determinati a norma dell’art. 1284 c.c. e
che, ove fossero convenuti interessi usurari, la clausola in questione sarebbe nulla e
conseguentemente non dovrà corrispondersi alcun interesse. Si tratta di una norma che ha suscitato
non poche questioni anche in relazione ai possibili rapporti con la disciplina penalistica dell’usura
di
cui
all’art.
644
c.p.
per
come
riformulato
dalla
L.108/96.
Nella specie la Legge 108/96 ha profondamente inciso sulla disciplina dell’usura riformulando
anche l’art. 1815 c.c. mediante la previsione della nullità della clausola del contratto di mutuo ove
prevedesse interessi usurari con la conseguenza della non debenza di alcun interesse da parte del
mutuatario. Tale novità normativa inasprisce il trattamento previsto nei riguardi degli istituti di
credito allorché dovessero praticare interessi usurari in quanto la precedente previsione normativa
stabiliva, invece, in tali ipotesi la corresponsione degli interessi nella misura legale.
In buona sostanza la nuova disciplina qualifica il contratto di mutuo a
titolo gratuito, ab origine, ove si dovesse rilevare la previsione di un
interesse usurario.